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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2020 RGAC, trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Carmine n. 48, presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Sorbilli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a Nicotera il [...], in [...] eredi di , elettivamente domiciliate in
[...] Persona_1
Catanzaro, Via Turco n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Staiano, rappresentate e difese dall'avv. Bruno Ganino, giusta procura in atti;
Appellate
Conclusioni delle parti: per l'appellante “Si insiste affinché Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accogliere integralmente le domande, deduzioni ed eccezioni formulate da parte appellante già nel primo grado
e qui ribadite e pertanto Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva, con la quale si disponga il trasferimento in favore di del terreno oggetto di contratto preliminare di Parte_1 compravendita, nella sua effettiva dimensione e consistenza, parte del fondo, denominato
“Olivarella”, della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863, così come individuato nelle allegate planimetrie 14 (all.ti 2 e 7, fascicolo parte attrice.).
2) Fissare, a tal uopo, la somma residua che l'attore deve versare alle convenute in ragione del predetto trasferimento di proprietà e che nel contratto preliminare è stata stabilita in £.
30.000.000, pari ad € 15.493,71, opportunamente rivalutati.
3) Condannare le convenute al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
e che nel primo grado sono state quantificate in € 5.774,46, oltre Iva e Cpa come per legge, come da nota specifica ivi prodotta, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria, si ribadiscono le richieste già formulate nel giudizio di primo grado (…)”.
Così nelle note di udienza dell'8 aprile 2025: “(…) l'appellante contesta ed impugna le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate da parte appellata, di cui rileva la tardiva costituzione, oltre i termini di cui all'art. 166 cpc e la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio. Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta n decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. per le appellate “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguenzialmente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Così nelle note di udienza dell'11 aprile 2025: “previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni siccome spiegate negli atti e verbali di causa e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e richiesta, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguenzialmente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
e , nella loro qualità di eredi di , deducendo quanto segue.
[...] Controparte_2 Persona_1
L'attore ha esposto di aver stipulato con la de cuius, in data 13 novembre 2001, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una parte del terreno “Olivarella”, sito in agro di
Vibo Valentia e identificato catastalmente al foglio 30, p.lle 742 e 863. Ha precisato, altresì, che il bene promesso in vendita era, all'epoca, oggetto di procedimento di divisione giudiziale, non essendo la proprietaria esclusiva del bene. PE
Il ha, quindi, dedotto che la promittente venditrice è rimasta inadempiente Pt_1 all'obbligazione di concludere il contratto definitivo, non essendosi presentata all'atto notarile fissato per la stipula. Ha rappresentato, inoltre, di aver già corrisposto, in esecuzione del contratto preliminare, una somma a titolo di caparra confirmatoria, nonché ulteriori importi entro le scadenze convenute, per un totale di novanta milioni di lire.
Ha aggiunto che, a seguito del decesso della promittente venditrice, sono subentrate nella sua posizione le germane alle quali, in sede di divisione giudiziale, è stato peraltro assegnato CP_1
l'immobile oggetto del preliminare.
Tuttavia, nonostante i ripetuti inviti rivolti alle convenute a concludere il contratto definitivo, la stipula non ha mai avuto luogo.
Pertanto, l'attore ha concluso chiedendo che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., fosse pronunciata sentenza costitutiva idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo di compravendita, con conseguente trasferimento in suo favore della proprietà del terreno promesso in vendita.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le convenute e CP_1 CP_2
le quali, preliminarmente, hanno eccepito il difetto parziale di contraddittorio, sostenendo
[...] che il bene oggetto della controversia, già sottoposto a giudizio divisionale non ancora definito con sentenza passata in giudicato, risultava ancora in comproprietà con gli eredi di Persona_2
, e
[...] Pt_2 CP_1
Le convenute hanno altresì disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto preliminare di compravendita, attribuita alla de cuius contestandone l'autenticità. Persona_1
Hanno pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché inammissibile, illegittima e improcedibile.
Nel corso del giudizio, l'attore ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata sottoscritta in data 13 novembre 2001, al fine di far accertare l'autenticità della firma attribuita alla promittente venditrice.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e nell'acquisizione della documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 501/2019, emessa il 30 maggio 2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Vibo Valentia ha così statuito:
“1) Rigetta la domanda non ritenendo che il preliminare di compravendita possa avere effetto tra le parti, essendo la firma apposta sullo stesso non autentica;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.738,00 Parte_1 oltre accessori;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro le spese di CTU per come liquidate con apposito decreto”.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto fondate le contestazioni sollevate dalle convenute in ordine all'autenticità della firma apposta sul contratto preliminare, rilevando che gli esiti della consulenza grafologica - in assenza di ulteriori elementi probatori di segno contrario - deponessero nel senso della potenziale non autenticità della sottoscrizione, con la conseguenza che il contratto preliminare non potesse ritenersi vincolante tra le parti.
Le ulteriori domande sono rimaste assorbite.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia ha proposto appello Parte_1
, deducendo plurimi motivi di censura.
[...]
L'appellante ha lamentato, in primo luogo, un'erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe accertato con certezza la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare.
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il consulente tecnico d'ufficio si sarebbe limitato a rilevare la potenziale apocrifia della firma, evidenziando di non poter pervenire a conclusioni di assoluta certezza in ragione della esiguità del materiale grafico di raffronto disponibile.
L'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la rilevante valenza probatoria derivante dalla ricezione e dall'incasso, da parte della promittente venditrice, di quattro assegni bancari, per un importo complessivo corrispondente al prezzo pattuito nel contratto preliminare.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha sostenuto che dovesse ritenersi intervenuto tra le parti un valido ed efficace accordo vincolante, idoneo a determinare l'obbligo reciproco alla stipula del contratto definitivo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con pronuncia ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà della parte di fondo promessa in vendita.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c..
Nel merito, le appellate hanno contestato la fondatezza delle censure, evidenziando come la consulenza tecnica espletata avesse accertato l'impossibilità di attribuire con certezza la sottoscrizione alla de cuius, sig.ra Persona_1 Hanno inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., evidenziando come non risultassero integrati gli elementi indispensabili ai fini dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo1.
All'udienza del 15.4.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte - la causa
è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata ha, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr.
Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
2. Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 c.p.c. - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto, è emersa, da parte dell'appellante,
l'indicazione dei capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, ed ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze. Non può, dunque, dirsi che l'appello difetti del requisito della specificità.
3. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
3.1. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non autentica la sottoscrizione, apparentemente riconducibile a “ ”, apposta sul contratto Persona_1 preliminare oggetto di causa. Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute- a suo dire - non sufficientemente univoche nel negare la paternità della firma contestata. Sulla base di tale premessa,
l'appellante ha chiesto che fosse accertata l'esistenza di un valido accordo scritto tra e Persona_1
, da cui deriverebbe l'obbligo giuridico di stipula del contratto definitivo con Parte_1 conseguente richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c..
Tuttavia, questa Corte ritiene che l'evidente infondatezza della originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare ex art. 2932 c.c. giustifichi l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, più volte richiamato dalla Suprema
Corte di cassazione, esonerando il Collegio dall'esaminare ulteriormente la questione dell'autenticità della sottoscrizione attribuita a ”, apposta sul contratto preliminare oggetto di causa, Persona_1 anche in considerazione dell'incertezza derivante dalle risultanze peritali e dalla possibile necessità di disporre una rinnovazione della consulenza.
Ciò in quanto, anche laddove si disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica, l'esito della stessa risulterebbe comunque irrilevante ai fini della decisione, risultando altresì lesivo del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, comma 2, Cost..
3.2. Tanto chiarito, giova preliminarmente rilevare che per giurisprudenza della Suprema Corte il contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui (stipulato solo da uno dei comproprietari) è valido ed efficace, dovendo applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480
c.c., con la conseguenza che “il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore” (Cass. civ. n. 26367/2010).
Sul punto, la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che: “In caso di preliminare di vendita di cosa altrui può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932
c.c., dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno il fatto (ossia l'altruità della “res”) ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato”.
(Cfr. Cass. 8417 del 2016; ex multis Cass. 26833 del 2023).
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. è accoglibile nei limiti in cui il bene promesso in vendita entri effettivamente a far parte della sfera giuridica del promittente venditore, anche successivamente alla stipula del preliminare, ciò che nel caso di specie non risulta essersi verificato.
Come noto, infatti, prima della divisione, lo specifico bene facente parte della massa comune non entra a far parte del patrimonio del singolo comproprietario, sicché la vendita di un tale bene a terzi non produce effetti reali immediati. La vendita di un bene ancora confuso e indiviso nella massa comune produce, pertanto, unicamente effetti obbligatori, poiché l'efficacia traslativa rimane subordinata all'assegnazione del bene specifico al condividente che abbia eventualmente disposto del bene stesso anteriormente alla divisione.
Orbene, nella scrittura privata del 13 novembre 2001, la promittente venditrice, sig.ra PE
, si è obbligata a vendere all'odierno appellante una porzione del fondo di sua proprietà,
[...] denominato “Olivarella”, della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di
Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863, meglio individuato e contrassegnato nella planimetria allegata al contratto preliminare in oggetto. Nella medesima scrittura si dà altresì atto della pendenza, presso il Tribunale di Vibo Valentia, della causa civile avente ad oggetto la divisione giudiziaria, fra gli altri, del bene promesso in vendita, tra i comproprietari.
Sennonché, come si evince dagli atti di causa e come del resto pacificamente ammesso da parte appellante, in sede di divisione giudiziale il bene individuato nel contratto preliminare di vendita è stato attribuito ad un soggetto condividente estraneo al rapporto contrattuale, diverso dalla promittente venditrice, (v. atto di citazione in appello p. 3: “in data 11 novembre 2009, il Tribunale di Vibo Valentia emetteva sentenza n. 1185/2009, con la quale veniva disposta la definitiva divisione degli immobili (fra cui, lo ribadiamo, quello oggetto di contratto preliminare di compravendita), fra le varie parti in giudizio (v. all. 4 fascicolo parte attrice) e che la porzione di terreno della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863 di cui al contratto in parola, veniva assegnata proprio alle Sigg.re e , peraltro nel frattempo divenute eredi della Controparte_1 Controparte_2 defunta Sig.ra (v. all. 4, cit.)” (v. sentenza n. 1185/2009 allegata in atti), la quale, Persona_1 pertanto, non è mai divenuta titolare esclusiva del bene promesso in vendita.
In assenza del trasferimento della piena proprietà del bene in capo alla de cuius, non può essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c., poiché manca il presupposto essenziale costituito dalla attuale titolarità del bene da parte della promittente venditrice.
Non può, altresì, ritenersi- come sostenuto dall'appellante- che le odierne appellate, nel frattempo succedute alla de cuius, siano subentrate in un obbligo che quest'ultima non era giuridicamente in grado di adempiere, non avendo mai acquisito la proprietà della porzione di terreno promessa in vendita, rimasta nella titolarità di un soggetto terzo.
Come già rilevato, in difetto dell'acquisto della piena proprietà da parte della promittente venditrice, non può ritenersi sorto alcun obbligo di trasferimento della proprietà trasmissibile in via ereditaria.
Pertanto, in difetto del requisito oggettivo rappresentato dalla disponibilità giuridica del bene non può ravvisarsi alcun obbligo traslativo suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da Parte_1
deve essere rigettata, sicché, seppure con questa diversa motivazione, la domanda proposta
[...] in primo grado non può trovare accoglimento.
La Corte ritiene, altresì, opportuno precisare che, sebbene il dispositivo della sentenza di primo grado risulti formulato in modo da richiamare espressamente la motivazione ivi contenuta, tale richiamo deve considerarsi superato e privo di effetti, in quanto implicitamente caducato dalla diversa e autonoma motivazione contenuta nella presente decisione.
La motivazione di questa Corte, infatti, si fonda su presupposti giuridici differenti e su un diverso sviluppo argomentativo rispetto a quanto affermato dal primo giudice, con conseguente sostituzione dell'impianto logico giuridico posto a base del rigetto della domanda.
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e devono essere liquidate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022 - in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali (valore dichiarato della causa, scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), con applicazione dell'aumento del 30% in considerazione della difesa di due parti, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 501/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza con diversa motivazione;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 3.777,80, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 15 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Hanno così argomentato sul punto: “(…) In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ., solo qualora sia possibile e risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell'altra parte. Nel caso di specie in via preliminare essendo venuto meno il contratto (vantato da parte ricorrente) non si può attivare l'azione ex art 2932 cc.”;
“(…) Al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui (nella specie un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 c.c., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il proprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue, quindi che un siffatto contratto è insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., rimanendo assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore (Cass. Civ. II, 29 dicembre 2010, n. 26367)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2020 RGAC, trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Carmine n. 48, presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Sorbilli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a Nicotera il [...], in [...] eredi di , elettivamente domiciliate in
[...] Persona_1
Catanzaro, Via Turco n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Staiano, rappresentate e difese dall'avv. Bruno Ganino, giusta procura in atti;
Appellate
Conclusioni delle parti: per l'appellante “Si insiste affinché Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia accogliere integralmente le domande, deduzioni ed eccezioni formulate da parte appellante già nel primo grado
e qui ribadite e pertanto Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva, con la quale si disponga il trasferimento in favore di del terreno oggetto di contratto preliminare di Parte_1 compravendita, nella sua effettiva dimensione e consistenza, parte del fondo, denominato
“Olivarella”, della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863, così come individuato nelle allegate planimetrie 14 (all.ti 2 e 7, fascicolo parte attrice.).
2) Fissare, a tal uopo, la somma residua che l'attore deve versare alle convenute in ragione del predetto trasferimento di proprietà e che nel contratto preliminare è stata stabilita in £.
30.000.000, pari ad € 15.493,71, opportunamente rivalutati.
3) Condannare le convenute al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
e che nel primo grado sono state quantificate in € 5.774,46, oltre Iva e Cpa come per legge, come da nota specifica ivi prodotta, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria, si ribadiscono le richieste già formulate nel giudizio di primo grado (…)”.
Così nelle note di udienza dell'8 aprile 2025: “(…) l'appellante contesta ed impugna le richieste, deduzioni ed eccezioni formulate da parte appellata, di cui rileva la tardiva costituzione, oltre i termini di cui all'art. 166 cpc e la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio. Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta n decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. per le appellate “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguenzialmente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Così nelle note di udienza dell'11 aprile 2025: “previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni siccome spiegate negli atti e verbali di causa e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e richiesta, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguenzialmente confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
e , nella loro qualità di eredi di , deducendo quanto segue.
[...] Controparte_2 Persona_1
L'attore ha esposto di aver stipulato con la de cuius, in data 13 novembre 2001, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una parte del terreno “Olivarella”, sito in agro di
Vibo Valentia e identificato catastalmente al foglio 30, p.lle 742 e 863. Ha precisato, altresì, che il bene promesso in vendita era, all'epoca, oggetto di procedimento di divisione giudiziale, non essendo la proprietaria esclusiva del bene. PE
Il ha, quindi, dedotto che la promittente venditrice è rimasta inadempiente Pt_1 all'obbligazione di concludere il contratto definitivo, non essendosi presentata all'atto notarile fissato per la stipula. Ha rappresentato, inoltre, di aver già corrisposto, in esecuzione del contratto preliminare, una somma a titolo di caparra confirmatoria, nonché ulteriori importi entro le scadenze convenute, per un totale di novanta milioni di lire.
Ha aggiunto che, a seguito del decesso della promittente venditrice, sono subentrate nella sua posizione le germane alle quali, in sede di divisione giudiziale, è stato peraltro assegnato CP_1
l'immobile oggetto del preliminare.
Tuttavia, nonostante i ripetuti inviti rivolti alle convenute a concludere il contratto definitivo, la stipula non ha mai avuto luogo.
Pertanto, l'attore ha concluso chiedendo che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., fosse pronunciata sentenza costitutiva idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo di compravendita, con conseguente trasferimento in suo favore della proprietà del terreno promesso in vendita.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le convenute e CP_1 CP_2
le quali, preliminarmente, hanno eccepito il difetto parziale di contraddittorio, sostenendo
[...] che il bene oggetto della controversia, già sottoposto a giudizio divisionale non ancora definito con sentenza passata in giudicato, risultava ancora in comproprietà con gli eredi di Persona_2
, e
[...] Pt_2 CP_1
Le convenute hanno altresì disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto preliminare di compravendita, attribuita alla de cuius contestandone l'autenticità. Persona_1
Hanno pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché inammissibile, illegittima e improcedibile.
Nel corso del giudizio, l'attore ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata sottoscritta in data 13 novembre 2001, al fine di far accertare l'autenticità della firma attribuita alla promittente venditrice.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e nell'acquisizione della documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 501/2019, emessa il 30 maggio 2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Vibo Valentia ha così statuito:
“1) Rigetta la domanda non ritenendo che il preliminare di compravendita possa avere effetto tra le parti, essendo la firma apposta sullo stesso non autentica;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.738,00 Parte_1 oltre accessori;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra loro le spese di CTU per come liquidate con apposito decreto”.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto fondate le contestazioni sollevate dalle convenute in ordine all'autenticità della firma apposta sul contratto preliminare, rilevando che gli esiti della consulenza grafologica - in assenza di ulteriori elementi probatori di segno contrario - deponessero nel senso della potenziale non autenticità della sottoscrizione, con la conseguenza che il contratto preliminare non potesse ritenersi vincolante tra le parti.
Le ulteriori domande sono rimaste assorbite.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia ha proposto appello Parte_1
, deducendo plurimi motivi di censura.
[...]
L'appellante ha lamentato, in primo luogo, un'erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe accertato con certezza la non autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare.
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il consulente tecnico d'ufficio si sarebbe limitato a rilevare la potenziale apocrifia della firma, evidenziando di non poter pervenire a conclusioni di assoluta certezza in ragione della esiguità del materiale grafico di raffronto disponibile.
L'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la rilevante valenza probatoria derivante dalla ricezione e dall'incasso, da parte della promittente venditrice, di quattro assegni bancari, per un importo complessivo corrispondente al prezzo pattuito nel contratto preliminare.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha sostenuto che dovesse ritenersi intervenuto tra le parti un valido ed efficace accordo vincolante, idoneo a determinare l'obbligo reciproco alla stipula del contratto definitivo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con pronuncia ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà della parte di fondo promessa in vendita.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c..
Nel merito, le appellate hanno contestato la fondatezza delle censure, evidenziando come la consulenza tecnica espletata avesse accertato l'impossibilità di attribuire con certezza la sottoscrizione alla de cuius, sig.ra Persona_1 Hanno inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., evidenziando come non risultassero integrati gli elementi indispensabili ai fini dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo1.
All'udienza del 15.4.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte - la causa
è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata ha, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr.
Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
2. Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 c.p.c. - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto, è emersa, da parte dell'appellante,
l'indicazione dei capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, ed ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze. Non può, dunque, dirsi che l'appello difetti del requisito della specificità.
3. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
3.1. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non autentica la sottoscrizione, apparentemente riconducibile a “ ”, apposta sul contratto Persona_1 preliminare oggetto di causa. Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute- a suo dire - non sufficientemente univoche nel negare la paternità della firma contestata. Sulla base di tale premessa,
l'appellante ha chiesto che fosse accertata l'esistenza di un valido accordo scritto tra e Persona_1
, da cui deriverebbe l'obbligo giuridico di stipula del contratto definitivo con Parte_1 conseguente richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c..
Tuttavia, questa Corte ritiene che l'evidente infondatezza della originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare ex art. 2932 c.c. giustifichi l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, più volte richiamato dalla Suprema
Corte di cassazione, esonerando il Collegio dall'esaminare ulteriormente la questione dell'autenticità della sottoscrizione attribuita a ”, apposta sul contratto preliminare oggetto di causa, Persona_1 anche in considerazione dell'incertezza derivante dalle risultanze peritali e dalla possibile necessità di disporre una rinnovazione della consulenza.
Ciò in quanto, anche laddove si disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica, l'esito della stessa risulterebbe comunque irrilevante ai fini della decisione, risultando altresì lesivo del principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, comma 2, Cost..
3.2. Tanto chiarito, giova preliminarmente rilevare che per giurisprudenza della Suprema Corte il contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui (stipulato solo da uno dei comproprietari) è valido ed efficace, dovendo applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480
c.c., con la conseguenza che “il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore” (Cass. civ. n. 26367/2010).
Sul punto, la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che: “In caso di preliminare di vendita di cosa altrui può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932
c.c., dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno il fatto (ossia l'altruità della “res”) ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato”.
(Cfr. Cass. 8417 del 2016; ex multis Cass. 26833 del 2023).
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. è accoglibile nei limiti in cui il bene promesso in vendita entri effettivamente a far parte della sfera giuridica del promittente venditore, anche successivamente alla stipula del preliminare, ciò che nel caso di specie non risulta essersi verificato.
Come noto, infatti, prima della divisione, lo specifico bene facente parte della massa comune non entra a far parte del patrimonio del singolo comproprietario, sicché la vendita di un tale bene a terzi non produce effetti reali immediati. La vendita di un bene ancora confuso e indiviso nella massa comune produce, pertanto, unicamente effetti obbligatori, poiché l'efficacia traslativa rimane subordinata all'assegnazione del bene specifico al condividente che abbia eventualmente disposto del bene stesso anteriormente alla divisione.
Orbene, nella scrittura privata del 13 novembre 2001, la promittente venditrice, sig.ra PE
, si è obbligata a vendere all'odierno appellante una porzione del fondo di sua proprietà,
[...] denominato “Olivarella”, della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di
Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863, meglio individuato e contrassegnato nella planimetria allegata al contratto preliminare in oggetto. Nella medesima scrittura si dà altresì atto della pendenza, presso il Tribunale di Vibo Valentia, della causa civile avente ad oggetto la divisione giudiziaria, fra gli altri, del bene promesso in vendita, tra i comproprietari.
Sennonché, come si evince dagli atti di causa e come del resto pacificamente ammesso da parte appellante, in sede di divisione giudiziale il bene individuato nel contratto preliminare di vendita è stato attribuito ad un soggetto condividente estraneo al rapporto contrattuale, diverso dalla promittente venditrice, (v. atto di citazione in appello p. 3: “in data 11 novembre 2009, il Tribunale di Vibo Valentia emetteva sentenza n. 1185/2009, con la quale veniva disposta la definitiva divisione degli immobili (fra cui, lo ribadiamo, quello oggetto di contratto preliminare di compravendita), fra le varie parti in giudizio (v. all. 4 fascicolo parte attrice) e che la porzione di terreno della superficie di mq. 2.000,00 (duemila metri quadrati), sito in agro di Vibo Valentia e censito al N.C.T. del Comune di Vibo Valentia, al foglio 30, p.lle 742 e 863 di cui al contratto in parola, veniva assegnata proprio alle Sigg.re e , peraltro nel frattempo divenute eredi della Controparte_1 Controparte_2 defunta Sig.ra (v. all. 4, cit.)” (v. sentenza n. 1185/2009 allegata in atti), la quale, Persona_1 pertanto, non è mai divenuta titolare esclusiva del bene promesso in vendita.
In assenza del trasferimento della piena proprietà del bene in capo alla de cuius, non può essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c., poiché manca il presupposto essenziale costituito dalla attuale titolarità del bene da parte della promittente venditrice.
Non può, altresì, ritenersi- come sostenuto dall'appellante- che le odierne appellate, nel frattempo succedute alla de cuius, siano subentrate in un obbligo che quest'ultima non era giuridicamente in grado di adempiere, non avendo mai acquisito la proprietà della porzione di terreno promessa in vendita, rimasta nella titolarità di un soggetto terzo.
Come già rilevato, in difetto dell'acquisto della piena proprietà da parte della promittente venditrice, non può ritenersi sorto alcun obbligo di trasferimento della proprietà trasmissibile in via ereditaria.
Pertanto, in difetto del requisito oggettivo rappresentato dalla disponibilità giuridica del bene non può ravvisarsi alcun obbligo traslativo suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da Parte_1
deve essere rigettata, sicché, seppure con questa diversa motivazione, la domanda proposta
[...] in primo grado non può trovare accoglimento.
La Corte ritiene, altresì, opportuno precisare che, sebbene il dispositivo della sentenza di primo grado risulti formulato in modo da richiamare espressamente la motivazione ivi contenuta, tale richiamo deve considerarsi superato e privo di effetti, in quanto implicitamente caducato dalla diversa e autonoma motivazione contenuta nella presente decisione.
La motivazione di questa Corte, infatti, si fonda su presupposti giuridici differenti e su un diverso sviluppo argomentativo rispetto a quanto affermato dal primo giudice, con conseguente sostituzione dell'impianto logico giuridico posto a base del rigetto della domanda.
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e devono essere liquidate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022 - in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali (valore dichiarato della causa, scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), con applicazione dell'aumento del 30% in considerazione della difesa di due parti, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 501/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza con diversa motivazione;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 3.777,80, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 15 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Hanno così argomentato sul punto: “(…) In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ., solo qualora sia possibile e risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell'altra parte. Nel caso di specie in via preliminare essendo venuto meno il contratto (vantato da parte ricorrente) non si può attivare l'azione ex art 2932 cc.”;
“(…) Al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui (nella specie un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 c.c., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il proprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue, quindi che un siffatto contratto è insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., rimanendo assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore (Cass. Civ. II, 29 dicembre 2010, n. 26367)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).