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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7810 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. CANNAVERA CLAUDIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] CF: , ed Controparte_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ATZENI FEDERICA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 06/12/2024, disposta la riunione del presente procedimento con il n. Pt_1
738/2025 depositato dal , all'udienza del 14/05/2025 i procuratori delle parti hanno dato CP_1
atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 04.04.2012) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.12.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a CAGLIARI il 29/08/2009 tra
Pagina 2 , nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI (CA), il 11/12/1989, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.166, parte 1, anno 2009 - Comune di CAGLIARI).
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
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