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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3102/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Floriana Ruiu e avv. Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2022, – premesso di essere Parte_1 un'operaia addetta alla pulizia di spazi pubblici e alla raccolta di rifiuti – ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per danno biologico conseguente CP_1 all'infortunio sul lavoro risalente al 20 dicembre 2018 (allorquando, mentre provvedeva alla pulizia delle c.d. scalette “Santa Teresa”, in Cagliari, tra la via Manno e la via Garibaldi, era scivolata, cadendo dalle scale e riportando un “trauma distorsivo caviglia destra, trauma contusivo II e III dito piede destro, trauma contusivo ginocchio destro, trauma contusivo spalla destra”).
La ricorrente ha precisato di aver già percepito un indennizzo in capitale a carico dell' , CP_1 per danno biologico in misura pari all'8 percento (rectius, 12 percento, come ricavabile dalla documentazione prodotta dall' , per le menomazioni derivanti da precedenti infortuni, e ha CP_1 domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo da calcolarsi tenendo conto delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 2 2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 agosto 2024, ha avuto modo di verificare che la ricorrente, a causa dell'infortunio del 20 dicembre 2018, non ha riportato menomazioni permanenti apprezzabili.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A tal proposito, si osserva che dalla certificazione unica per l'anno 2023, prodotta il 17 giugno 2024, risulta che fosse titolare di un reddito imponibile di euro Parte_1
28.305,33 (superiore alla soglia di legge, che oggi è pari ad euro 25.676,02).
La ricorrente deve essere quindi condannata alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore indeterminabile.
Devono essere definitivamente poste a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto nella misura di euro 350,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto nella misura di euro 350,00, oltre accessori.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3102/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Floriana Ruiu e avv. Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2022, – premesso di essere Parte_1 un'operaia addetta alla pulizia di spazi pubblici e alla raccolta di rifiuti – ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per danno biologico conseguente CP_1 all'infortunio sul lavoro risalente al 20 dicembre 2018 (allorquando, mentre provvedeva alla pulizia delle c.d. scalette “Santa Teresa”, in Cagliari, tra la via Manno e la via Garibaldi, era scivolata, cadendo dalle scale e riportando un “trauma distorsivo caviglia destra, trauma contusivo II e III dito piede destro, trauma contusivo ginocchio destro, trauma contusivo spalla destra”).
La ricorrente ha precisato di aver già percepito un indennizzo in capitale a carico dell' , CP_1 per danno biologico in misura pari all'8 percento (rectius, 12 percento, come ricavabile dalla documentazione prodotta dall' , per le menomazioni derivanti da precedenti infortuni, e ha CP_1 domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo da calcolarsi tenendo conto delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 2 2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 agosto 2024, ha avuto modo di verificare che la ricorrente, a causa dell'infortunio del 20 dicembre 2018, non ha riportato menomazioni permanenti apprezzabili.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A tal proposito, si osserva che dalla certificazione unica per l'anno 2023, prodotta il 17 giugno 2024, risulta che fosse titolare di un reddito imponibile di euro Parte_1
28.305,33 (superiore alla soglia di legge, che oggi è pari ad euro 25.676,02).
La ricorrente deve essere quindi condannata alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore indeterminabile.
Devono essere definitivamente poste a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto nella misura di euro 350,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto nella misura di euro 350,00, oltre accessori.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli pagina 2 di 2