Articolo 1602 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1601Articolo 1603
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1602. Inquirente (( 1. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare )) 2. In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. 3. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 70)) . 4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro ((, formulando una proposta motivata)) .
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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