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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3695 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra TRA
(in confisca definitiva di prevenzione), C.F. - la cui quota di Parte_1 P.IVA_1 partecipazione e la cui intera azienda, sono state infine sottoposte a confisca definitiva di prevenzione ai sensi del c.d. codice antimafia (con sentenza Cass. pen., sez. II, n. 31549/2019)- rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Curcio;
APPELLANTE
E
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Follaro;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n° 22804/2019, R.G. n°58834/2019 del 23.11.2019, notificatole da , reso inter partes dal Parte_1
Tribunale di Roma per l'importo di € 950.000,00- oltre interessi come da domanda e spese di
1 procedura. Si costituiva in giudizio la che, contestato tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 dalla parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito: “Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22804/2019, R.G. n° 58834/2019, reso inter partes il 23/11/2019 dal Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
condanna la a rifondere in favore Parte_1 della società opponente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 15.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 concludendo: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 8180/2023 pubblicata il 24 maggio 2023, emessa dal Trib. Roma, sez. XVI imprese, Pres. Di Salvo, Rel. Manzi, all'esito del procedimento R.G. 10505/2020, notificata a da parte di in data 6 giugno 2023): - accogliere le conclusioni già rassegnate Pt_1 CP_1 dall'allora convenuta/opposta nel giudizio di primo grado (ora appellante) e quindi «In via principale e nel merito: Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (…)78. In ogni caso condannare la società opponente al pagamento in favore della società della somma di euro 950.000,00 oltre interessi come da domanda pari ad Pt_1 euro 220.346,78 oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo con liquidazione delle spese di lite»; - con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio”. Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ed accettare la rinuncia, reciprocamente, agli atti, con spese compensate. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 CPC , può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, nulla dovendo disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8180/2023 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Nulla per le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)
2 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio ordinario Dott.ssa
IA De RI.
Il magistrato affidatario
Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3695 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra TRA
(in confisca definitiva di prevenzione), C.F. - la cui quota di Parte_1 P.IVA_1 partecipazione e la cui intera azienda, sono state infine sottoposte a confisca definitiva di prevenzione ai sensi del c.d. codice antimafia (con sentenza Cass. pen., sez. II, n. 31549/2019)- rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Curcio;
APPELLANTE
E
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Follaro;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n° 22804/2019, R.G. n°58834/2019 del 23.11.2019, notificatole da , reso inter partes dal Parte_1
Tribunale di Roma per l'importo di € 950.000,00- oltre interessi come da domanda e spese di
1 procedura. Si costituiva in giudizio la che, contestato tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 dalla parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito: “Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22804/2019, R.G. n° 58834/2019, reso inter partes il 23/11/2019 dal Tribunale di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
condanna la a rifondere in favore Parte_1 della società opponente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 15.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 concludendo: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 8180/2023 pubblicata il 24 maggio 2023, emessa dal Trib. Roma, sez. XVI imprese, Pres. Di Salvo, Rel. Manzi, all'esito del procedimento R.G. 10505/2020, notificata a da parte di in data 6 giugno 2023): - accogliere le conclusioni già rassegnate Pt_1 CP_1 dall'allora convenuta/opposta nel giudizio di primo grado (ora appellante) e quindi «In via principale e nel merito: Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (…)78. In ogni caso condannare la società opponente al pagamento in favore della società della somma di euro 950.000,00 oltre interessi come da domanda pari ad Pt_1 euro 220.346,78 oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo con liquidazione delle spese di lite»; - con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio”. Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ed accettare la rinuncia, reciprocamente, agli atti, con spese compensate. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 CPC , può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, nulla dovendo disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8180/2023 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Nulla per le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)
2 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio ordinario Dott.ssa
IA De RI.
Il magistrato affidatario
Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)
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