Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da:
ID AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento n. 22633 (Ordinanza n. 23) del 25.11.2024 con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Protezione Civile del Comune di Amalfi ha ingiunto la demolizione di un modesto manufatto alla Via Giovanni D’Amalfi 7, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001;
b – della Relazione tecnica di Servizio (n. 21273) del 5.11.2024 richiamata nel provvedimento sub a);
c - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
la ricorrente in epigrafe è usufruttuaria di una costruzione sita nel Comune di Amalfi, in Zona A3 Nuclei Antichi del PUC, in Z.T. 3 “Tutela degli insediamenti antichi o sparsi per nuclei” del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, in area sottoposta al vincolo paesaggistico;
procedeva ad un modesto intervento di ristrutturazione edilizia, attraverso sostituzione di elementi di chiusura di una tettoia con cambio di uso residenziale;
con ordinanza n. 23/2024, il Comune ingiungeva la rimozione del seguente manufatto;
avverso l’atto de insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso;
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 12 febbraio 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
agli atti, è depositata la SCIA in sanatoria dell’8.02.2025 per le opere in contestazione;
com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
e tanto basta al Collegio;
il gravame è improcedibile;
la natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO