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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 721/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. IC DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.03.1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. , nata ad [...], Controparte_1 C.F._2
l'8.03.1967, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA), il 28.05.1999, , cod. fisc. , nata a [...] CP_3 C.F._4
(PA), l'1.10.1995 e , cod. fisc. , nata a Controparte_4 C.F._5
Cefalù (PA), il 12.03.1998 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
AR AN IA e GI AN, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
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– parte convenuta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e — quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi del fratello (nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
29.11.2017) — chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione, previa predisposizione di un progetto divisionale.
L'attrice ha affermato di essere divenuta comproprietaria, insieme al fratello di un complesso immobiliare, pervenuto loro in eredità dai genitori Per_1
e , rispettivamente deceduti ab intestato in data Controparte_2 Persona_2
26.02.2009 e in data 10.03.2009.
In particolare, ha rappresentato che la massa ereditaria comprende una pluralità di beni immobili, siti nel territorio del Comune di IS, così distinti:
• Immobile n. 1 – Fabbricato ad uso abitativo, sito in IS, DA ED, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) al foglio 11, particella 953, categoria A/7, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 284,05.
• Immobile n. 2 – Fabbricato ad uso abitativo, sito in IS, via OT CE nn. 7-9, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 562, subalterno 2, categoria
A/4, classe 1, consistenza 7 vani, rendita catastale € 97,61.
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• Immobile n. 3 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 11, particella 201, superficie mq 2.920, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 6,03.
• Immobile n. 4 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 230, superficie mq 1.219, qualità uliveto, classe 2, reddito dominicale € 5,42.
• Immobile n. 5 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 952, superficie mq 924, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 1,91.
• Immobile n. 6 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Santa NE, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 77, superficie mq 3.310, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 6,84.
• Immobile n. 7 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Vanelle, censito al N.C.T. al foglio 6, particella 99, superficie mq 995, qualità uliveto, classe 3, reddito dominicale € 2,83.
• Immobile n. 8 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Vanelle, censito al N.C.T. al foglio 6, particella 117, superficie mq 251, qualità uliveto, classe 3, reddito dominicale € 1,17.
• Immobile n. 9 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Farchio, censito al N.C.T. al foglio 5, particella 518, superficie mq 590, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 2,13.
• Immobile n. 10 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Piana, censito al N.C.T. al foglio 10, particella 272, superficie mq 315, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,89.
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• Immobile n. 11 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 385, superficie mq 547, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,54.
• Immobile n. 12 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 389, superficie mq 1.080, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 5,02.
• Immobile n. 13 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 390, superficie mq 607, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,60.
• Immobile n. 14 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 240, superficie mq 3.773, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 13,64.
• Immobile n. 15 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 293, superficie mq 1.568, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 3,24.
• Immobile n. 16 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 294, superficie mq 58, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,00.
• Immobile n. 17 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 295, superficie mq 1.424, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 2,94.
• Immobile n. 18 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 15, particella 216, superficie mq 2.070, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 7,48.
Dagli atti risulta che tale compendio immobiliare è pervenuto ai germani Pt_1
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e per successione legittima, dapprima del padre Pt_1 Persona_1 CP_2
— il quale, all'apertura della successione, era pieno proprietario degli
[...]
immobili sub nn.
1-13 e titolare della quota di 1/2 dell'immobile n. 14 — e successivamente della madre , titolare, al momento del decesso, Persona_2
della quota di 1/3 degli immobili sub nn. 1-13, della quota di 4/6 dell'immobile n.
14, della quota di 1/12 degli immobili nn. 15-17 e della quota di 1/21 dell'immobile n. 18.
Dopo il decesso di avvenuto il 29.11.2017, la sua quota si è Persona_1
devoluta, per successione legittima, alla moglie e ai figli Controparte_1 CP_2
e
[...] CP_3 Controparte_4
L'attrice ha altresì asserito che il fratello, incaricato dai genitori di riscuotere le loro pensioni, non ha reso alcun rendiconto alla loro morte, né ha comunicato l'esistenza di eventuali somme residue, chiedendo pertanto di ordinare ai convenuti, quali eredi del mandatario, di rendere conto della gestione del patrimonio mobiliare e di corrispondere quanto residua, oltre all'indennità di occupazione dell'immobile di
DA ED.
Con comparsa depositata l'11.06.2019 si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, opponendosi alle domande formulate dall'attrice e proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione del fabbricato n. 1
(sito in DA ED) e dei terreni nn. 3, 4, 5 e 14 (tutti in DA ED), assumendo di averli posseduti in via esclusiva, pubblica e pacifica sin dal 1989.
Secondo la loro prospettazione difensiva, sin dal 1991 avendo Controparte_2
superato i settant'anni e non potendo più occuparsi delle terre di famiglia, invitava i figli a ripartirsi i terreni.
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Nell'ambito di tale divisione bonaria, avrebbe scelto i terreni siti in Parte_1
DA Santa NE e DA Vanelle, mentre avrebbe Persona_1
acquisito la disponibilità dei terreni di DA Stazzone. Per il terreno di DA
ED, i genitori avrebbero manifestato la volontà di donarlo al figlio Per_1
che, in vista del matrimonio con , nel 1989 avviava la costruzione Controparte_1
del fabbricato destinato a casa coniugale, completato negli anni successivi e abitato dalla coppia dall'anno 1992.
I convenuti hanno dunque affermato che e la sua famiglia hanno Persona_1
sempre posseduto il fabbricato di DA ED e i terreni circostanti uti dominus, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto, sostenendo integralmente le spese di costruzione e di completamento, nonché quelle relative alle migliorie. Hanno inoltre allegato che , a fronte della “donazione orale” del terreno di Parte_1
DA ED al fratello, aveva ricevuto dai genitori la somma di lire 10.000.000 per acquistare una bottega di generi alimentari e che, tra il 1993 e il 1994, i de cuius le avevano donato anche un'autovettura Fiat 126 del valore di lire 1.200.000.
Sulla base di tali premesse, i convenuti hanno pertanto chiesto, in via principale, che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito in DA ED (fabbricato censito al foglio 11, particella 953) e dei terreni circostanti (particelle 201, 230, 952 e 240).
In via subordinata, hanno domandato il riconoscimento di un credito corrispondente al valore dell'immobile realizzato e delle migliorie apportate sui terreni, da determinarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio. Quanto ai restanti beni, hanno chiesto che venga disposta la divisione giudiziale e, in ulteriore subordine, lo scioglimento della comunione dell'intero compendio, previo conferimento da parte dell'attrice degli importi ricevuti in vita dai genitori, con condanna della stessa al
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pagamento del cinquanta per cento delle spese sostenute da Persona_1
nell'interesse dei genitori, comprese quelle funerarie. Hanno infine chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in via OT CE n. 7, asseritamente detenuto dalla stessa sin dal 2010.
Si precisa sin d'ora che con nota depositata il 6.12.2024 i convenuti — nel caso di scioglimento della comunione ereditaria — hanno espresso la volontà di rimanere tra loro in comunione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti (v. verbali d'udienza dell'1.12.2021 e del
12.05.2022) e all'esito, con ordinanza del 4.10.2022, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 4.03.2024 il Giudice ha segnalato alle parti la presenza di abusi e difformità, così come riscontrate dal C.T.U., riferibili agli immobili nn. 1 e 2 (v. relazione peritale depositata il 20.01.2024); sicché, avendo le parti manifestato l'intenzione di limitare la divisione giudiziale agli immobili privi di abusi (v. memoria di parte attrice depositata il 27.05.2024), il Giudice ha disposto il richiamo del C.T.U. al fine di elaborare un progetto divisionale privo dei cespiti in cui sono state riscontrate le dette difformità edilizie (v. ordinanza del 10.07.2024).
Dopo il deposito della relazione integrativa (v. relazione del 4.12.2024), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 16.07.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta a ottenere la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
L'eccezione si rivela, in primo luogo, tardiva, in quanto non formulata entro la prima udienza. Essa è, comunque, infondata nel merito, dovendosi ribadire che la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità preordinata a favorire una definizione conciliativa della lite e a evitare l'introduzione del giudizio, riguarda il solo atto introduttivo del processo e non si estende alle domande riconvenzionali (così Cass., Sez. Un., 7.02.2024, n. 3452).
Quanto al merito, va in primo luogo rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta a ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito in DA ED (fabbricato censito al N.C.E.U. foglio 11, particella 953) e dei terreni circostanti (particelle 201, 230,
952 e 240).
È principio consolidato che colui che agisce per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è tenuto a fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e dunque non solo del corpus, ossia della disponibilità materiale del bene, ma anche dell'animus rem sibi habendi, da intendersi come signoria esclusiva di fatto sulla cosa, protratta per il tempo richiesto dalla legge.
Ai fini dell'usucapione è pertanto necessaria la manifestazione di un dominio pieno ed esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in modo apertamente contrastante e incompatibile con
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il possesso o compossesso altrui, il cui onere probatorio grava interamente su chi invoca la fattispecie acquisitiva (v., ex multis, Cass. n. 31238/2021 e Cass. n.
23849/2018).
L'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto per usucapione presuppone, inoltre, che il possesso sia stato esercitato in modo pacifico (ossia non violento), palese e non equivoco, e che si sia protratto in modo continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, tale da non ingenerare nei terzi dubbi circa l'effettiva intenzione dell'interessato di possedere uti dominus.
Quando, come nel caso di specie, si domandi l'accertamento dell'usucapione di beni caduti in successione e iscritti in una comunione ereditaria tra l'attore e i convenuti, la prova deve essere valutata con particolare rigore, non essendo sufficiente il disinteresse degli altri coeredi o l'uso esclusivo del bene da parte di uno di essi (che abbia usato il bene anche al di là della misura della quota dominica,
e dunque ne abbia tratto un'utilità maggiore degli altri comproprietari) né il compimento di opere migliorative o il sostenimento di spese, trattandosi di condotte normalmente riconducibili al regime di godimento della cosa comune ex art. 1102
c.c. (cfr. Cass. n. 9100/2018; Cass. n. 12231/1995).
Applicando tali principi al caso in esame, non può ritenersi che la parte convenuta
— dapprima in danno dei comuni danti causa e Controparte_2 Persona_2
e, successivamente, della coerede — abbia esercitato un possesso Parte_1
qualificato idoneo a determinare l'acquisto per usucapione dei beni indicati.
I convenuti hanno allegato la costruzione del fabbricato di DA ED da parte di e il possesso esclusivo dei terreni circostanti sin dagli anni Persona_1
novanta.
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Tuttavia, le risultanze istruttorie non restituiscono una prova idonea a dimostrare un possesso ad usucapionem incompatibile con la comunione ereditaria, né sono stati prodotti atti o documenti attestanti l'esercizio di poteri dominicali esclusivi in contrasto con gli altri condividenti.
I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire circostanze generiche, quali la presenza di nell'immobile di DA ED, la realizzazione di Persona_1
lavori edili e la coltivazione dei terreni, senza tuttavia chiarire le modalità concrete di esercizio del potere di fatto, né indicare atti univoci di interversione del possesso idonei a mutare l'originaria detenzione (per aver ricevuto il terreno dai genitori) in possesso esclusivo. Nessuno dei testi ha riferito di atti di opposizione o di esclusione dei proprietari o comproprietari, né di condotte idonee a rendere palese e notoria la volontà di possedere in via esclusiva. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla circostanza che ha realizzato la costruzione e Persona_1
abitava l'immobile, ma tali elementi, in assenza di ulteriori condotte qualificanti, ben possono rientrare nell'ambito di un uso consentito o tollerato in ragione del vincolo familiare.
Inoltre, ad abundantiam, la documentazione acquisita evidenzia che le concessioni edilizie (originaria e in sanatoria) relative all'immobile di DA ED risultano intestate al de cuius cui è attribuita anche la realizzazione Controparte_2
dell'opera edilizia e della relativa sopraelevazione. È altresì documentalmente dimostrato il pagamento, da parte dell'attrice, dell'IMU relativa all'immobile asseritamente usucapito: elementi, questi, che mal si conciliano con l'asserita esclusività del possesso in capo a . Persona_1
A ciò si aggiunga che l'uso esclusivo del bene per un lungo intervallo temporale e l'assenza di ulteriori atti rivendicativi da parte del de cuius o della comproprietaria
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non sono nella specie elementi decisivi ai fini della qualificazione del potere di fatto come possesso ad usucapionem, né consentono di ritenerlo presunto, perché come
è noto “tale presunzione [..] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (così, ex plurimis, Cass, n.
20508/2019).
Peraltro, tali atti sono da soli inidonei ad attestare un possesso ad usucapionem neppure in danno degli altri condividenti, perché, come detto, ai sensi dell'art. 1102
c.c. ciascun di essi può godere della cosa comune anche al di là della sua quota dominica sorgendo in tal caso il diritto degli altri condividenti al godimento indiretto tramite esazione dei frutti civili.
Allo stesso modo, la sopportazione dei costi di gestione ordinaria e straordinaria non attesta l'utile avvio di un possesso ad usucapionem e ciò sia nel rapporto con il de cuius — ben potendo tali condotte essere forme di manifestazione di un diritto personale di godimento acquistato a titolo derivato (comodato) — sia a fortiori nei rapporti con gli altri condividenti, poiché ciascun comunista è obbligato a sopportare i costi per la conservazione della cosa in caso di trascuranza degli altri potendo poi eventualmente chiedere il loro rimborso (art. 1110 c.c.).
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Ciò chiarito, quanto alla domanda avanzata dai convenuti volta al riconoscimento delle migliorie, essa può essere accolta solo in parte, alla luce delle seguenti considerazioni.
Come evidenziato dal C.T.U. (v. pagg. 29 e ss. della relazione finale depositata il
4.12.2024), gran parte dei giustificativi di spesa prodotti risulta priva di riferimenti idonei a collegare con certezza le prestazioni all'immobile sito in DA ED.
I documenti riconducibili, invece, a lavori e forniture relativi a detto immobile risultano, ad eccezione di uno, di epoca antecedente alla morte di;
Controparte_2
sicché, in difetto di prova che tali esborsi siano stati sostenuti con risorse proprie di
— e non, invece, con denaro appartenente al de cuius — la Persona_1
domanda deve essere rigettata.
Diversamente, non sussistono margini di dubbio, avuto riguardo all'epoca di esecuzione (anno 2015), che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sia stata finanziata con denaro riconducibile alla parte convenuta. La relativa fattura prodotta in atti (v. all. 6), del valore di € 10.950,00, risulta, infatti, specificamente riferita all'impianto in questione e non è stata oggetto di contestazioni puntuali da parte dell'attrice. Né risulta che l'attrice abbia mai manifestato dissenso in ordine alla realizzazione dell'intervento, il quale, per il tempo trascorso, per le sue caratteristiche e per le modalità con cui è stato eseguito, deve considerarsi quantomeno conosciuto e tollerato, se non addirittura implicitamente assentito dalla stessa. In tale contesto, ai convenuti spetta, dunque, il rimborso del 50% della spesa sostenuta, pari ad € 5.475,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, in applicazione dei principi che regolano la gestione dei beni comuni e il diritto del comproprietario al rimborso delle spese necessarie e utili sopportate per il bene comune.
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Sul piano giuridico, va ricordato che il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c.
— la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede un'indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede;
ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (v. Cass. n. 1207/2023).
Vanno poi rigettate le domande — reciprocamente proposte — volte a ottenere l'indennità di occupazione dei beni immobili che ciascuna parte assume essere stati
“occupati” dall'altra.
Giova premettere che l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione dei beni immobili ereditari, ritenendo che gli stessi ne abbiano avuto uso esclusivo. Per contro, i convenuti hanno, a loro volta, preteso il riconoscimento di un'indennità di occupazione in relazione all'immobile sito in via OT CE, assumendone la disponibilità esclusiva in capo all'attrice, domanda che la stessa ha contestato, ribadendo che tale bene è sempre rimasto nella disponibilità congiunta di tutti gli eredi e che la convenuta Controparte_1
dispone delle chiavi.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale — cui questo
Tribunale intende dare continuità — l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., oppure, quando eccedente, stabilita per accordo anche tacito tra i comunisti, non è
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di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari rimasti inerti o consenzienti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (v. Cass. 4219/2025; Cass. n. 18548/2022; Cass. n.
21906/2021; Cass. n. 2423/2015).
Orbene, nel caso di specie, nessuna delle due contrapposte pretese soddisfa il rigoroso quadro probatorio delineato.
Difettano, infatti, elementi idonei a dimostrare, da un lato, l'esistenza di un uso esclusivo del bene tale da integrare una compressione effettiva del diritto altrui;
dall'altro, la prova che l'attrice abbia concretamente manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il bene e che tale utilizzo le sia stato negatο; e, infine, la dimostrazione che l'asserito utilizzatore esclusivo abbia ricavato un effettivo vantaggio patrimoniale dall'uso del bene medesimo.
In mancanza della prova cumulativa di tali presupposti — che costituiscono condizioni imprescindibili per il riconoscimento dell'indennità — le reciproche domande si appalesano infondate e devono, pertanto, essere integralmente rigettate.
Va altresì rigettata la domanda proposta dall'attrice volta a ottenere la condanna dei convenuti, quali eredi di , a rendere il conto in ordine alla gestione Persona_1
delle pensioni e, in generale, del patrimonio mobiliare dei genitori.
In primo luogo, la domanda difetta del requisito della specificità, risultando formulata in termini meramente generici e assertivi. L'attrice, infatti, si è limitata ad allegare che il fratello sarebbe stato incaricato dai genitori di Persona_1
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riscuotere le pensioni e di gestire somme di denaro di loro spettanza, senza tuttavia fornire prova dell'esistenza di un rapporto di mandato o, comunque, di una attività gestoria idonea a far sorgere l'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c..
Peraltro, le allegazioni attoree non consentono neppure di distinguere se l'asserita disponibilità delle somme fosse esercitata direttamente dai genitori — eventualmente tramite deleghe bancarie o forme di mera collaborazione familiare
— ovvero se si trattasse di una vera e propria gestione per conto altrui, tale da configurare in capo a una specifica responsabilità gestoria. Persona_1
Lo stesso riferimento al fatto che egli sia stato incaricato della riscossione delle pensioni, senza allegare e provare che il fratello disponesse e amministrasse autonomamente tali somme e che residuassero importi da giustificare o restituire, conferma la natura indeterminata e meramente esplorativa della domanda.
Non va poi trascurato che l'attrice, quale coerede, avrebbe dovuto — e, in ogni caso, avrebbe potuto — attivarsi diligentemente per acquisire la documentazione bancaria e previdenziale relativa ai genitori, onde circoscrivere temporalmente, quantitativamente e giuridicamente l'asserita gestione e fondare in modo puntuale la pretesa. Nulla di tutto ciò è stato fatto: non sono stati indicati periodi di riferimento, importi, modalità di riscossione, né è stata dedotta la sussistenza di residui patrimoniali non rendicontati.
Nessun rilievo, invero, può assumere la prova testimoniale assunta con il teste
(v. verbale d'udienza dell'1.12.2021), marito dell'attrice, Testimone_1
atteso che questi si è limitato a riferire un mero “sentito dire” circa l'esistenza di una delega in favore di e, successivamente, di Persona_1 Controparte_1
per la riscossione delle pensioni, senza fornire alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di un effettivo rapporto gestorio con riguardo alle somme riscosse.
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La domanda si rivela, pertanto, priva di adeguato fondamento fattuale e, in quanto tale, infondata.
Parimenti infondata si appalesa la contrapposta domanda proposta dai convenuti in ordine alle asserite liberalità in denaro che i genitori avrebbero effettuato in favore dell'attrice. Anche tale domanda è formulata in termini assolutamente generici, né
è supportata da idoneo materiale probatorio. Essa si risolve, dunque, in una mera allegazione priva di specifici riscontri, e, come tale, non può trovare accoglimento.
Diversa è la questione concernente il pagamento dei debiti ereditari, in relazione ai quali i convenuti hanno chiesto il rimborso del 50% delle somme anticipate da
. Persona_1
Non vi è dubbio che debba essere riconosciuto il diritto al rimborso del 50% delle spese funerarie, pacificamente sostenute per i genitori defunti e pari, complessivamente, ad € 3.206,00.
Tali spese, infatti, costituiscono pesi a carico dell'eredità, insorgendo direttamente in conseguenza dell'apertura della successione e gravando, pertanto, sugli eredi in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 752 c.c..
Le stesse si appalesano congrue, tenuto conto della natura della prestazione, e, soprattutto, non risultano essere mai state specificamente contestate dall'attrice né nell'an né nel quantum. Ella si è, infatti, limitata a prospettare, in modo meramente assertivo e generico, la possibilità che tali esborsi possano essere stati sostenuti con denaro dei genitori o dello zio , senza tuttavia indicare elementi concreti, CP_5
documentali o testimoniali idonei a dimostrare tale circostanza.
Va, pertanto, applicato il principio, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, costituendo parte del passivo ereditario unitamente ai debiti del defunto,
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gravano sugli eredi, sicché colui che le abbia anticipate ha diritto al rimborso pro quota da parte degli altri coeredi, salvo che questi abbiano espresso una volontà contraria alla relativa attività gestoria (Cass. n. 17938/2020).
Diversamente, non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo di presunte spese sostenute nell'interesse dei comuni danti causa. La relativa domanda si rivela, infatti, del tutto generica, non essendo stato illustrato né per quali finalità tali spese sarebbero state effettuate né se esse fossero effettivamente riconducibili a debiti ereditari o comunque a esborsi necessari per la conservazione o amministrazione del patrimonio ereditario.
Ne consegue che deve essere riconosciuto ai convenuti il diritto al rimborso, da parte dell'attrice, del 50% delle sole spese funerarie documentate (oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda), mentre ogni ulteriore richiesta di ripetizione va rigettata.
Tutto ciò chiarito, la domanda di divisione va accolta nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente, va ricordato che il Giudice è investito della cognizione piena dell'intera controversia e deve, pertanto, procedere secondo l'ordine logico delle questioni pregiudiziali, ricostruendo in via preliminare il quadro successorio e la consistenza della massa ereditaria rilevante ai fini divisionali.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che in data 26.02.2009 è deceduto in IS IL SO, lasciando quali successori legittimi la moglie e i figli e , senza che siano emersi Persona_2 Parte_1 Persona_1
testamenti a lui riferibili. La successione di è pertanto regolata Controparte_2
dalla legge, con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 581 c.c., in favore della coniuge superstite e dei due figli.
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Successivamente, in data 10.03.2009, è deceduta , anch'essa in Persona_2
assenza di disposizioni testamentarie, con conseguente apertura della sua successione legittima in favore dei soli figli e Parte_1 Persona_1
chiamati all'eredità in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c..
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i predetti de cuius risultavano proprietari di una pluralità di beni siti nel territorio del Comune di
IS, comprensivi di fabbricati e numerosi appezzamenti di terreno, tutti analiticamente individuati nell'atto introduttivo del giudizio e successivamente oggetto di accertamento tecnico nel corso delle operazioni peritali.
Giova comunque precisare che, in conseguenza delle due distinte successioni, i beni relitti da e da hanno dato luogo a due distinte Controparte_2 Persona_2
comunioni ereditarie tra i figli e . Parte_1 Persona_1
Tuttavia, atteso che tali comunioni riguardano i medesimi beni e coinvolgono i medesimi soggetti nelle medesime quote, appare conforme alla natura del rapporto sostanziale sottostante procedere al loro esame unitario nell'ambito del presente giudizio. Siffatta impostazione, oltre a rispondere a criteri di coerenza sistematica, si rivela funzionale a una trattazione ordinata, razionale ed efficiente della domanda di divisione.
A seguito del successivo decesso di , avvenuto in data 29.11.2017, Persona_1
la quota allo stesso spettante si è ulteriormente trasmessa, sempre in forza di successione legittima, alla moglie e ai figli , Controparte_1 Controparte_2
e con la conseguenza che gli odierni convenuti CP_3 Controparte_4
partecipano al presente giudizio nella qualità di coeredi e successori a titolo universale del predetto.
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Non residua, peraltro, alcun dubbio circa l'intervenuta accettazione delle rispettive eredità da parte di tutti i chiamati, ai sensi dell'art. 476 c.c., dovendosi ritenere che la stessa risulti implicita nella proposizione e coltivazione delle domande giudiziali inerenti alle masse ereditarie, in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria, […] non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare” (Cass n. 21288/2011; v. anche Cass. n.
8520/2025).
Orbene, così ricostruiti i referenti soggettivi e oggettivi della comunione rilevante nel presente giudizio, occorre ora dar conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa e che questo Tribunale reputa pienamente esaustiva, coerente e immune da vizi logici, perché scaturita da un'approfondita attività di indagine, corredata da puntuale verifica documentale, esame tecnico e rigorosa applicazione di criteri estimativi conformi agli standard di riferimento.
Ebbene, la C.T.U. ha accertato che alcuni beni compresi nella massa ereditaria — segnatamente il fabbricato di DA ED (immobile n. 1) e l'immobile di via
OT CE (immobile n. 2) — presentano rilevanti criticità che ne impediscono la divisione, a causa del difetto di conformità catastale c.d. oggettiva.
Sul punto, giova ricordare che l'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985 impone, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale volta allo scioglimento di comunioni immobiliari, che il bene da dividere presenti corrispondenza oggettiva tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali depositate, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciare un provvedimento avente effetti traslativi (v., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047; Cass. Sez. II,
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5.11.2021, n. 32267 e Cass., Sez. II, 22.10.2021, n. 29581; cfr. anche Cass., Sez.
Un., n. 21761/2021 che — nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio — ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass. 7521/2022; Cass.
20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass., Sez. Un., n. 8230/2019).
Tale principio trova la sua ratio nel fatto che l'ordinamento non consente alle parti di conseguire, attraverso il ricorso al giudice, un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, aggirando il complesso sistema sanzionatorio posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
È stato, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui le domande di trasferimento di diritti reali o di divisione sono improcedibili laddove, come nel caso che ci occupa, emerge la non conformità dello stato di fatto dell'immobile alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020 con cui si chiarisce che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Già l'Agenzia del Territorio, con la circolare n. 2 del 9 luglio 2010 — recepita dalla successiva giurisprudenza (v. Cass., Sez. II, 15.10.2025, n. 27531) — ha precisato che l'obbligo di presentare la variazione catastale ricorre ogniqualvolta si realizzino opere che incidono sulla consistenza, sulla classe o sulla destinazione d'uso dell'immobile, ovvero comportino una rilevante redistribuzione degli spazi interni
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(quali chiusure di terrazzi, ampliamenti, realizzazione di servizi igienici, tettoie, soppalchi, volumi accessori, mutamenti d'uso, etc.).
Orbene, la relazione del C.T.U. ing. ha accertato che: Per_3
– quanto al fabbricato sito in IS, C.da ED (bene n. 1), lo stato dei luoghi non coincide con la planimetria catastale, essendo stata rilevata la presenza di un soppalco non rappresentato negli atti catastali e non assentito.
– quanto al fabbricato sito in IS, via OT CE (bene n. 2), è stata riscontrata mancanza della planimetria catastale, con conseguente impossibilità di effettuare il necessario raffronto, oltre alla presenza di opere difformi (tra cui uno sbalzo al piano secondo privo di titolo) che impongono interventi edilizi e successivo deposito di una planimetria catastale, allo stato inesistente.
È lo stesso C.T.U., pertanto, ad avere escluso detti cespiti dalla massa dividenda e dai progetti divisionali, rilevando espressamente che essi non presentano la necessaria conformità catastale oggettiva e che la loro eventuale regolarizzazione presuppone lo svolgimento di attività amministrative e tecniche ulteriori, non solo del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, ma anche, allo stato, non intraprese dalle parti.
Né merita accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio formulata ai fini dell'eventuale futura regolarizzazione, dovendosi rilevare, da un lato, che non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di sospensione necessaria previste dall'ordinamento (art. 295 c.p.c.), mancando qualsivoglia rapporto di pregiudizialità tecnico–giuridica con altro giudizio;
dall'altro, che la sospensione non può essere utilizzata quale strumento volto a consentire alle parti di porre rimedio ex post a carenze a loro riconducibili.
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La richiesta di sospensione, oltre a risultare priva di base normativa, condurrebbe, peraltro, ad un'indebita dilatazione dei tempi del processo, a fronte di attività future e dall'esito incerto (“incertus an et quando”), in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Deve, pertanto, ribadirsi che, allo stato, i beni privi di conformità catastale oggettiva non sono suscettibili di divisione, con conseguente improcedibilità della domanda limitatamente ad essi, dovendo la divisione proseguire esclusivamente in relazione agli altri cespiti (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 25021/2019).
Il C.T.U., una volta isolati i beni in relazione ai quali la domanda di divisione è improcedibile, ha descritto analiticamente i cespiti residui, accertandone la loro regolarità urbanistica e la conformità catastale, determinandone il valore di mercato, quantificando la consistenza economica della massa divisibile e le quote di spettanza delle parti e predisponendo diversi progetti di divisione.
Tra i progetti elaborati assumono particolare rilevanza il progetto n. 5, indicato come preferito dai convenuti, e il progetto n. 6, espressamente concepito dal consulente per assicurare il massimo equilibrio economico tra le quote, riducendo in modo significativo il ricorso ai conguagli pecuniari.
Orbene, questo Tribunale ritiene di dover recepire il progetto n. 6, in quanto esso risponde in misura più compiuta ai criteri legali e sistematici che presiedono allo scioglimento della comunione.
Tale progetto infatti: (i) garantisce una ripartizione equilibrata del valore tra le porzioni, evitando squilibri patrimoniali;
(ii) assicura una composizione delle quote razionale e funzionale, evitando concentrazioni irragionevoli di cespiti omogenei;
(iii) limita i conguagli al minimo necessario, in coerenza con la funzione meramente
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correttiva che la legge attribuisce a tale strumento;
(iv) persegue una complessiva armonia economica tra le quote, privilegiando l'equità distributiva.
Rispetto al progetto n. 5, il progetto n. 6 appare maggiormente idoneo a realizzare il principio della divisione in natura e quello di proporzionalità del valore, risultando, dunque, preferibile nonostante la preferenza manifestata dai convenuti per la diversa soluzione.
La divisione giudiziale deve, pertanto, essere disposta conformemente al progetto n. 6, con attribuzione ai condividenti dei lotti ivi individuati e con imposizione dei relativi conguagli nei termini e nella misura risultanti dalla relazione del C.T.U., che il Tribunale integralmente richiama, approva e fa propria, in quanto logica, coerente e pienamente condivisibile.
Il progetto n. 6 individua i seguenti lotti:
- Quota n. 1, del valore di € 20.229,96, con diritto a ricevere dalla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 4 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 230, mq
1.219, valore € 3.404,67;
• bene n. 5 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 952, mq
924, valore € 2.444,90;
• bene n. 11 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 385, mq 547, valore € 1.142,80;
• bene n. 12 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 389, mq 1.080, valore € 2.331,56;
• bene n. 13 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 390, mq 607, valore € 1.201,40;
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• bene n. 14 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 240, mq
3.773, valore € 9.704,63.
– Quota n. 2, del valore di € 20.319,80, con obbligo di restituire alla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 3 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 201, mq
2.920, valore € 5.171,05;
• bene n. 6 – terreno sito in IS, DA Santa NE, foglio 1, particella 77, mq 3.310, valore € 9.244,83;
• bene n. 7 – terreno sito in IS, DA Vanelle, foglio 6, particella 99, mq
995, valore € 1.519,76;
• bene n. 8 – terreno sito in IS, DA Vanelle, foglio 6, particella 117, mq
251, valore € 383,38;
• bene n. 9 – terreno sito in IS, DA Farchio, foglio 5, particella 518, mq
590, valore € 2.941,95;
• bene n. 10 – terreno sito in IS, DA Piana, foglio 10, particella 272, mq
315, valore € 577,23;
• bene n. 15 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 293, quota 1/12, valore € 208,26;
• bene n. 16 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 294, quota 1/12, valore € 7,70;
• bene n. 17 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 295, quota 1/12, valore € 189,13;
• bene n. 18 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 15, particella 216, quota 1/21, valore € 166,35.
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Quanto, infine, alla viabilità interna della compagine fondiaria, il C.T.U. ha evidenziato che l'assegnazione di taluni fondi può comportare l'interclusione di altri. In tali ipotesi, a norma dell'art. 1054 c.c., il proprietario del fondo che risulti intercluso per effetto della divisione ha diritto al riconoscimento di una servitù di passaggio, al fine di assicurarne stabile e funzionale accessibilità, secondo il modello ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di costituzione per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. n. 12950/2000; Cass. n. 18909/2020;
Cass. n. 4805/2024).
Vanno, pertanto, assegnati i suddetti lotti, uno alla parte attrice e uno ai convenuti
— i quali hanno espressamente chiesto di essere considerati unitariamente — mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 729 c.c., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di porzioni di valore uguale (v. Cass. n.
6479/2025).
In considerazione dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto, poi, alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, le stesse devono essere poste a carico solidale di tutte le parti. La consulenza, infatti, si è rivelata indispensabile ai fini della decisione, avendo consentito di accertare la situazione dei beni, di verificarne la regolarità urbanistica e catastale, di determinarne il valore, nonché di individuare le modalità più idonee per procedere alla divisione. Essa ha, dunque, svolto una funzione di ausilio oggettivamente necessaria alla definizione del giudizio, nell'interesse indistinto di tutti i condividenti, sicché il relativo costo deve essere sopportato da tutte le parti, in solido tra loro.
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Essendo stati rilevati abusi edilizi, una copia della presente sentenza e della relazione del C.T.U. con i suoi allegati sarà trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficio competente del Comune di IS e alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di loro competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che in data 26.02.2009 si è aperta la successione legittima di CP_2
con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 581 c.c., in favore della
[...]
moglie e dei figli e;
Persona_2 Parte_1 Persona_1
DICHIARA che in data 10.03.2009 si è aperta la successione legittima di Per_2
con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 566 c.c., in favore dei figli
[...]
e , in parti uguali fra loro;
Parte_1 Persona_1
DICHIARA che, per effetto delle predette successioni, si sono costituite due comunioni ereditarie tra e aventi ad oggetto i Parte_1 Persona_1
medesimi beni e nelle medesime proporzioni di quote, come meglio indicato in parte motiva;
DICHIARA che, a seguito del decesso di (avvenuto in data Persona_1
29.11.2017), la quota allo stesso spettante si è devoluta, per successione legittima, ai suoi eredi, ossia alla moglie e ai figli , Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive quote di legge;
CP_3 Controparte_4
DICHIARA l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione e conseguente divisione limitatamente ai seguenti beni immobili:
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– bene n. 1, fabbricato sito in IS, DA ED, N.C.E.U. foglio 11, particella 953;
– bene n. 2, fabbricato sito in IS, via OT CE nn. 7–9, N.C.E.U. foglio
4, particella 562, sub. 2; per difetto della prescritta conformità catastale oggettiva ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, con conseguente permanenza degli stessi in regime di comunione tra le parti;
DISPONE lo scioglimento contestuale delle suddette comunioni ereditarie relativamente ai restanti beni immobili, secondo il progetto divisionale n. 6, elaborato dal C.T.U. ing. nella relazione peritale depositata telematicamente Per_3
in data 4.12.2024, che qui si richiama e si approva integralmente, e che prevede la formazione dei seguenti lotti:
– Quota n. 1 del valore di € 20.229,96, con diritto a ricevere dalla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 4 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 230, mq 1.219, valore €
3.404,67;
• bene n. 5 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 952, mq 924, valore €
2.444,90;
• bene n. 11 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 385, mq 547, valore €
1.142,80;
• bene n. 12 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 389, mq 1.080, valore €
2.331,56;
• bene n. 13 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 390, mq 607, valore €
1.201,40;
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• bene n. 14 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 240, mq 3.773, valore €
9.704,63;
– Quota n. 2 del valore di € 20.319,80, con obbligo di versare alla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 3 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 201, mq 2.920, valore €
5.171,05;
• bene n. 6 – IS, C.da Santa NE, foglio 1, particella 77, mq 3.310, valore €
9.244,83;
• bene n. 7 – IS, C.da Vanelle, foglio 6, particella 99, mq 995, valore €
1.519,76;
• bene n. 8 – IS, C.da Vanelle, foglio 6, particella 117, mq 251, valore € 383,38;
• bene n. 9 – IS, C.da Farchio, foglio 5, particella 518, mq 590, valore €
2.941,95;
• bene n. 10 – IS, C.da Piana, foglio 10, particella 272, mq 315, valore € 577,23;
• bene n. 15 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 293, quota 1/12, valore €
208,26;
• bene n. 16 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 294, quota 1/12, valore €
7,70;
• bene n. 17 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 295, quota 1/12, valore €
189,13;
• bene n. 18 – IS, C.da Portelle, foglio 15, particella 216, quota 1/21, valore €
166,35;
RIMETTE la concreta attribuzione dei lotti ai condividenti all'esito dell'estrazione a sorte che verrà eseguita dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
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DISPONE che le spese occorrenti per l'attuazione della divisione siano sostenute dai condividenti in proporzione delle rispettive quote;
RIGETTA la domanda riconvenzionale dei convenuti volta a ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione dei beni siti in DA ED;
RIGETTA le reciproche domande delle parti volte a ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione sui beni comuni;
RIGETTA la domanda dell'attrice volta alla resa del rendiconto in ordine alla gestione delle pensioni e del patrimonio mobiliare dei genitori;
CO l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, quali eredi di Per_1
della somma di € 1.603,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese
[...]
funerarie sostenute nell'interesse dei genitori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CO l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di €
5.475,00, oltre interessi legali dalla domanda, per le migliorie relative all'impianto fotovoltaico;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate come da decreto in atti.
MANDA la Cancelleria di trasmettere una copia della presente sentenza e della relazione del C.T.U. con i suoi allegati all'Ufficio competente del Comune di
IS e alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di loro competenza.
Così deciso in Termini Imerese, in data 24/12/2025.
Il Giudice
IC DO
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Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. IC DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.03.1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
cod. fisc. , nata ad [...], Controparte_1 C.F._2
l'8.03.1967, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA), il 28.05.1999, , cod. fisc. , nata a [...] CP_3 C.F._4
(PA), l'1.10.1995 e , cod. fisc. , nata a Controparte_4 C.F._5
Cefalù (PA), il 12.03.1998 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
AR AN IA e GI AN, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Pag. 1 di 30 R.G. n. 721/2019
– parte convenuta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e — quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi del fratello (nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
29.11.2017) — chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione, previa predisposizione di un progetto divisionale.
L'attrice ha affermato di essere divenuta comproprietaria, insieme al fratello di un complesso immobiliare, pervenuto loro in eredità dai genitori Per_1
e , rispettivamente deceduti ab intestato in data Controparte_2 Persona_2
26.02.2009 e in data 10.03.2009.
In particolare, ha rappresentato che la massa ereditaria comprende una pluralità di beni immobili, siti nel territorio del Comune di IS, così distinti:
• Immobile n. 1 – Fabbricato ad uso abitativo, sito in IS, DA ED, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) al foglio 11, particella 953, categoria A/7, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 284,05.
• Immobile n. 2 – Fabbricato ad uso abitativo, sito in IS, via OT CE nn. 7-9, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 562, subalterno 2, categoria
A/4, classe 1, consistenza 7 vani, rendita catastale € 97,61.
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• Immobile n. 3 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 11, particella 201, superficie mq 2.920, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 6,03.
• Immobile n. 4 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 230, superficie mq 1.219, qualità uliveto, classe 2, reddito dominicale € 5,42.
• Immobile n. 5 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 952, superficie mq 924, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 1,91.
• Immobile n. 6 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Santa NE, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 77, superficie mq 3.310, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 6,84.
• Immobile n. 7 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Vanelle, censito al N.C.T. al foglio 6, particella 99, superficie mq 995, qualità uliveto, classe 3, reddito dominicale € 2,83.
• Immobile n. 8 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Vanelle, censito al N.C.T. al foglio 6, particella 117, superficie mq 251, qualità uliveto, classe 3, reddito dominicale € 1,17.
• Immobile n. 9 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Farchio, censito al N.C.T. al foglio 5, particella 518, superficie mq 590, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 2,13.
• Immobile n. 10 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Piana, censito al N.C.T. al foglio 10, particella 272, superficie mq 315, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,89.
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• Immobile n. 11 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 385, superficie mq 547, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,54.
• Immobile n. 12 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 389, superficie mq 1.080, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 5,02.
• Immobile n. 13 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Stazzone, censito al N.C.T. al foglio 1, particella 390, superficie mq 607, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,60.
• Immobile n. 14 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
ED, censito al N.C.T. al foglio 11, particella 240, superficie mq 3.773, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 13,64.
• Immobile n. 15 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 293, superficie mq 1.568, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 3,24.
• Immobile n. 16 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 294, superficie mq 58, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 0,00.
• Immobile n. 17 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 12, particella 295, superficie mq 1.424, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 2,94.
• Immobile n. 18 – Appezzamento di terreno agricolo, sito in IS, DA
Portelle, censito al N.C.T. al foglio 15, particella 216, superficie mq 2.070, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale € 7,48.
Dagli atti risulta che tale compendio immobiliare è pervenuto ai germani Pt_1
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e per successione legittima, dapprima del padre Pt_1 Persona_1 CP_2
— il quale, all'apertura della successione, era pieno proprietario degli
[...]
immobili sub nn.
1-13 e titolare della quota di 1/2 dell'immobile n. 14 — e successivamente della madre , titolare, al momento del decesso, Persona_2
della quota di 1/3 degli immobili sub nn. 1-13, della quota di 4/6 dell'immobile n.
14, della quota di 1/12 degli immobili nn. 15-17 e della quota di 1/21 dell'immobile n. 18.
Dopo il decesso di avvenuto il 29.11.2017, la sua quota si è Persona_1
devoluta, per successione legittima, alla moglie e ai figli Controparte_1 CP_2
e
[...] CP_3 Controparte_4
L'attrice ha altresì asserito che il fratello, incaricato dai genitori di riscuotere le loro pensioni, non ha reso alcun rendiconto alla loro morte, né ha comunicato l'esistenza di eventuali somme residue, chiedendo pertanto di ordinare ai convenuti, quali eredi del mandatario, di rendere conto della gestione del patrimonio mobiliare e di corrispondere quanto residua, oltre all'indennità di occupazione dell'immobile di
DA ED.
Con comparsa depositata l'11.06.2019 si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, opponendosi alle domande formulate dall'attrice e proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione del fabbricato n. 1
(sito in DA ED) e dei terreni nn. 3, 4, 5 e 14 (tutti in DA ED), assumendo di averli posseduti in via esclusiva, pubblica e pacifica sin dal 1989.
Secondo la loro prospettazione difensiva, sin dal 1991 avendo Controparte_2
superato i settant'anni e non potendo più occuparsi delle terre di famiglia, invitava i figli a ripartirsi i terreni.
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Nell'ambito di tale divisione bonaria, avrebbe scelto i terreni siti in Parte_1
DA Santa NE e DA Vanelle, mentre avrebbe Persona_1
acquisito la disponibilità dei terreni di DA Stazzone. Per il terreno di DA
ED, i genitori avrebbero manifestato la volontà di donarlo al figlio Per_1
che, in vista del matrimonio con , nel 1989 avviava la costruzione Controparte_1
del fabbricato destinato a casa coniugale, completato negli anni successivi e abitato dalla coppia dall'anno 1992.
I convenuti hanno dunque affermato che e la sua famiglia hanno Persona_1
sempre posseduto il fabbricato di DA ED e i terreni circostanti uti dominus, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto, sostenendo integralmente le spese di costruzione e di completamento, nonché quelle relative alle migliorie. Hanno inoltre allegato che , a fronte della “donazione orale” del terreno di Parte_1
DA ED al fratello, aveva ricevuto dai genitori la somma di lire 10.000.000 per acquistare una bottega di generi alimentari e che, tra il 1993 e il 1994, i de cuius le avevano donato anche un'autovettura Fiat 126 del valore di lire 1.200.000.
Sulla base di tali premesse, i convenuti hanno pertanto chiesto, in via principale, che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito in DA ED (fabbricato censito al foglio 11, particella 953) e dei terreni circostanti (particelle 201, 230, 952 e 240).
In via subordinata, hanno domandato il riconoscimento di un credito corrispondente al valore dell'immobile realizzato e delle migliorie apportate sui terreni, da determinarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio. Quanto ai restanti beni, hanno chiesto che venga disposta la divisione giudiziale e, in ulteriore subordine, lo scioglimento della comunione dell'intero compendio, previo conferimento da parte dell'attrice degli importi ricevuti in vita dai genitori, con condanna della stessa al
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pagamento del cinquanta per cento delle spese sostenute da Persona_1
nell'interesse dei genitori, comprese quelle funerarie. Hanno infine chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in via OT CE n. 7, asseritamente detenuto dalla stessa sin dal 2010.
Si precisa sin d'ora che con nota depositata il 6.12.2024 i convenuti — nel caso di scioglimento della comunione ereditaria — hanno espresso la volontà di rimanere tra loro in comunione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con le prove orali richieste dalle parti (v. verbali d'udienza dell'1.12.2021 e del
12.05.2022) e all'esito, con ordinanza del 4.10.2022, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 4.03.2024 il Giudice ha segnalato alle parti la presenza di abusi e difformità, così come riscontrate dal C.T.U., riferibili agli immobili nn. 1 e 2 (v. relazione peritale depositata il 20.01.2024); sicché, avendo le parti manifestato l'intenzione di limitare la divisione giudiziale agli immobili privi di abusi (v. memoria di parte attrice depositata il 27.05.2024), il Giudice ha disposto il richiamo del C.T.U. al fine di elaborare un progetto divisionale privo dei cespiti in cui sono state riscontrate le dette difformità edilizie (v. ordinanza del 10.07.2024).
Dopo il deposito della relazione integrativa (v. relazione del 4.12.2024), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 16.07.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta a ottenere la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
L'eccezione si rivela, in primo luogo, tardiva, in quanto non formulata entro la prima udienza. Essa è, comunque, infondata nel merito, dovendosi ribadire che la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità preordinata a favorire una definizione conciliativa della lite e a evitare l'introduzione del giudizio, riguarda il solo atto introduttivo del processo e non si estende alle domande riconvenzionali (così Cass., Sez. Un., 7.02.2024, n. 3452).
Quanto al merito, va in primo luogo rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, volta a ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito in DA ED (fabbricato censito al N.C.E.U. foglio 11, particella 953) e dei terreni circostanti (particelle 201, 230,
952 e 240).
È principio consolidato che colui che agisce per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è tenuto a fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e dunque non solo del corpus, ossia della disponibilità materiale del bene, ma anche dell'animus rem sibi habendi, da intendersi come signoria esclusiva di fatto sulla cosa, protratta per il tempo richiesto dalla legge.
Ai fini dell'usucapione è pertanto necessaria la manifestazione di un dominio pieno ed esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in modo apertamente contrastante e incompatibile con
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il possesso o compossesso altrui, il cui onere probatorio grava interamente su chi invoca la fattispecie acquisitiva (v., ex multis, Cass. n. 31238/2021 e Cass. n.
23849/2018).
L'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto per usucapione presuppone, inoltre, che il possesso sia stato esercitato in modo pacifico (ossia non violento), palese e non equivoco, e che si sia protratto in modo continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, tale da non ingenerare nei terzi dubbi circa l'effettiva intenzione dell'interessato di possedere uti dominus.
Quando, come nel caso di specie, si domandi l'accertamento dell'usucapione di beni caduti in successione e iscritti in una comunione ereditaria tra l'attore e i convenuti, la prova deve essere valutata con particolare rigore, non essendo sufficiente il disinteresse degli altri coeredi o l'uso esclusivo del bene da parte di uno di essi (che abbia usato il bene anche al di là della misura della quota dominica,
e dunque ne abbia tratto un'utilità maggiore degli altri comproprietari) né il compimento di opere migliorative o il sostenimento di spese, trattandosi di condotte normalmente riconducibili al regime di godimento della cosa comune ex art. 1102
c.c. (cfr. Cass. n. 9100/2018; Cass. n. 12231/1995).
Applicando tali principi al caso in esame, non può ritenersi che la parte convenuta
— dapprima in danno dei comuni danti causa e Controparte_2 Persona_2
e, successivamente, della coerede — abbia esercitato un possesso Parte_1
qualificato idoneo a determinare l'acquisto per usucapione dei beni indicati.
I convenuti hanno allegato la costruzione del fabbricato di DA ED da parte di e il possesso esclusivo dei terreni circostanti sin dagli anni Persona_1
novanta.
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Tuttavia, le risultanze istruttorie non restituiscono una prova idonea a dimostrare un possesso ad usucapionem incompatibile con la comunione ereditaria, né sono stati prodotti atti o documenti attestanti l'esercizio di poteri dominicali esclusivi in contrasto con gli altri condividenti.
I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire circostanze generiche, quali la presenza di nell'immobile di DA ED, la realizzazione di Persona_1
lavori edili e la coltivazione dei terreni, senza tuttavia chiarire le modalità concrete di esercizio del potere di fatto, né indicare atti univoci di interversione del possesso idonei a mutare l'originaria detenzione (per aver ricevuto il terreno dai genitori) in possesso esclusivo. Nessuno dei testi ha riferito di atti di opposizione o di esclusione dei proprietari o comproprietari, né di condotte idonee a rendere palese e notoria la volontà di possedere in via esclusiva. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla circostanza che ha realizzato la costruzione e Persona_1
abitava l'immobile, ma tali elementi, in assenza di ulteriori condotte qualificanti, ben possono rientrare nell'ambito di un uso consentito o tollerato in ragione del vincolo familiare.
Inoltre, ad abundantiam, la documentazione acquisita evidenzia che le concessioni edilizie (originaria e in sanatoria) relative all'immobile di DA ED risultano intestate al de cuius cui è attribuita anche la realizzazione Controparte_2
dell'opera edilizia e della relativa sopraelevazione. È altresì documentalmente dimostrato il pagamento, da parte dell'attrice, dell'IMU relativa all'immobile asseritamente usucapito: elementi, questi, che mal si conciliano con l'asserita esclusività del possesso in capo a . Persona_1
A ciò si aggiunga che l'uso esclusivo del bene per un lungo intervallo temporale e l'assenza di ulteriori atti rivendicativi da parte del de cuius o della comproprietaria
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non sono nella specie elementi decisivi ai fini della qualificazione del potere di fatto come possesso ad usucapionem, né consentono di ritenerlo presunto, perché come
è noto “tale presunzione [..] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (così, ex plurimis, Cass, n.
20508/2019).
Peraltro, tali atti sono da soli inidonei ad attestare un possesso ad usucapionem neppure in danno degli altri condividenti, perché, come detto, ai sensi dell'art. 1102
c.c. ciascun di essi può godere della cosa comune anche al di là della sua quota dominica sorgendo in tal caso il diritto degli altri condividenti al godimento indiretto tramite esazione dei frutti civili.
Allo stesso modo, la sopportazione dei costi di gestione ordinaria e straordinaria non attesta l'utile avvio di un possesso ad usucapionem e ciò sia nel rapporto con il de cuius — ben potendo tali condotte essere forme di manifestazione di un diritto personale di godimento acquistato a titolo derivato (comodato) — sia a fortiori nei rapporti con gli altri condividenti, poiché ciascun comunista è obbligato a sopportare i costi per la conservazione della cosa in caso di trascuranza degli altri potendo poi eventualmente chiedere il loro rimborso (art. 1110 c.c.).
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Ciò chiarito, quanto alla domanda avanzata dai convenuti volta al riconoscimento delle migliorie, essa può essere accolta solo in parte, alla luce delle seguenti considerazioni.
Come evidenziato dal C.T.U. (v. pagg. 29 e ss. della relazione finale depositata il
4.12.2024), gran parte dei giustificativi di spesa prodotti risulta priva di riferimenti idonei a collegare con certezza le prestazioni all'immobile sito in DA ED.
I documenti riconducibili, invece, a lavori e forniture relativi a detto immobile risultano, ad eccezione di uno, di epoca antecedente alla morte di;
Controparte_2
sicché, in difetto di prova che tali esborsi siano stati sostenuti con risorse proprie di
— e non, invece, con denaro appartenente al de cuius — la Persona_1
domanda deve essere rigettata.
Diversamente, non sussistono margini di dubbio, avuto riguardo all'epoca di esecuzione (anno 2015), che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sia stata finanziata con denaro riconducibile alla parte convenuta. La relativa fattura prodotta in atti (v. all. 6), del valore di € 10.950,00, risulta, infatti, specificamente riferita all'impianto in questione e non è stata oggetto di contestazioni puntuali da parte dell'attrice. Né risulta che l'attrice abbia mai manifestato dissenso in ordine alla realizzazione dell'intervento, il quale, per il tempo trascorso, per le sue caratteristiche e per le modalità con cui è stato eseguito, deve considerarsi quantomeno conosciuto e tollerato, se non addirittura implicitamente assentito dalla stessa. In tale contesto, ai convenuti spetta, dunque, il rimborso del 50% della spesa sostenuta, pari ad € 5.475,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, in applicazione dei principi che regolano la gestione dei beni comuni e il diritto del comproprietario al rimborso delle spese necessarie e utili sopportate per il bene comune.
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Sul piano giuridico, va ricordato che il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c.
— la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede un'indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede;
ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (v. Cass. n. 1207/2023).
Vanno poi rigettate le domande — reciprocamente proposte — volte a ottenere l'indennità di occupazione dei beni immobili che ciascuna parte assume essere stati
“occupati” dall'altra.
Giova premettere che l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione dei beni immobili ereditari, ritenendo che gli stessi ne abbiano avuto uso esclusivo. Per contro, i convenuti hanno, a loro volta, preteso il riconoscimento di un'indennità di occupazione in relazione all'immobile sito in via OT CE, assumendone la disponibilità esclusiva in capo all'attrice, domanda che la stessa ha contestato, ribadendo che tale bene è sempre rimasto nella disponibilità congiunta di tutti gli eredi e che la convenuta Controparte_1
dispone delle chiavi.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale — cui questo
Tribunale intende dare continuità — l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., oppure, quando eccedente, stabilita per accordo anche tacito tra i comunisti, non è
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di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari rimasti inerti o consenzienti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (v. Cass. 4219/2025; Cass. n. 18548/2022; Cass. n.
21906/2021; Cass. n. 2423/2015).
Orbene, nel caso di specie, nessuna delle due contrapposte pretese soddisfa il rigoroso quadro probatorio delineato.
Difettano, infatti, elementi idonei a dimostrare, da un lato, l'esistenza di un uso esclusivo del bene tale da integrare una compressione effettiva del diritto altrui;
dall'altro, la prova che l'attrice abbia concretamente manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il bene e che tale utilizzo le sia stato negatο; e, infine, la dimostrazione che l'asserito utilizzatore esclusivo abbia ricavato un effettivo vantaggio patrimoniale dall'uso del bene medesimo.
In mancanza della prova cumulativa di tali presupposti — che costituiscono condizioni imprescindibili per il riconoscimento dell'indennità — le reciproche domande si appalesano infondate e devono, pertanto, essere integralmente rigettate.
Va altresì rigettata la domanda proposta dall'attrice volta a ottenere la condanna dei convenuti, quali eredi di , a rendere il conto in ordine alla gestione Persona_1
delle pensioni e, in generale, del patrimonio mobiliare dei genitori.
In primo luogo, la domanda difetta del requisito della specificità, risultando formulata in termini meramente generici e assertivi. L'attrice, infatti, si è limitata ad allegare che il fratello sarebbe stato incaricato dai genitori di Persona_1
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riscuotere le pensioni e di gestire somme di denaro di loro spettanza, senza tuttavia fornire prova dell'esistenza di un rapporto di mandato o, comunque, di una attività gestoria idonea a far sorgere l'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c..
Peraltro, le allegazioni attoree non consentono neppure di distinguere se l'asserita disponibilità delle somme fosse esercitata direttamente dai genitori — eventualmente tramite deleghe bancarie o forme di mera collaborazione familiare
— ovvero se si trattasse di una vera e propria gestione per conto altrui, tale da configurare in capo a una specifica responsabilità gestoria. Persona_1
Lo stesso riferimento al fatto che egli sia stato incaricato della riscossione delle pensioni, senza allegare e provare che il fratello disponesse e amministrasse autonomamente tali somme e che residuassero importi da giustificare o restituire, conferma la natura indeterminata e meramente esplorativa della domanda.
Non va poi trascurato che l'attrice, quale coerede, avrebbe dovuto — e, in ogni caso, avrebbe potuto — attivarsi diligentemente per acquisire la documentazione bancaria e previdenziale relativa ai genitori, onde circoscrivere temporalmente, quantitativamente e giuridicamente l'asserita gestione e fondare in modo puntuale la pretesa. Nulla di tutto ciò è stato fatto: non sono stati indicati periodi di riferimento, importi, modalità di riscossione, né è stata dedotta la sussistenza di residui patrimoniali non rendicontati.
Nessun rilievo, invero, può assumere la prova testimoniale assunta con il teste
(v. verbale d'udienza dell'1.12.2021), marito dell'attrice, Testimone_1
atteso che questi si è limitato a riferire un mero “sentito dire” circa l'esistenza di una delega in favore di e, successivamente, di Persona_1 Controparte_1
per la riscossione delle pensioni, senza fornire alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di un effettivo rapporto gestorio con riguardo alle somme riscosse.
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La domanda si rivela, pertanto, priva di adeguato fondamento fattuale e, in quanto tale, infondata.
Parimenti infondata si appalesa la contrapposta domanda proposta dai convenuti in ordine alle asserite liberalità in denaro che i genitori avrebbero effettuato in favore dell'attrice. Anche tale domanda è formulata in termini assolutamente generici, né
è supportata da idoneo materiale probatorio. Essa si risolve, dunque, in una mera allegazione priva di specifici riscontri, e, come tale, non può trovare accoglimento.
Diversa è la questione concernente il pagamento dei debiti ereditari, in relazione ai quali i convenuti hanno chiesto il rimborso del 50% delle somme anticipate da
. Persona_1
Non vi è dubbio che debba essere riconosciuto il diritto al rimborso del 50% delle spese funerarie, pacificamente sostenute per i genitori defunti e pari, complessivamente, ad € 3.206,00.
Tali spese, infatti, costituiscono pesi a carico dell'eredità, insorgendo direttamente in conseguenza dell'apertura della successione e gravando, pertanto, sugli eredi in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 752 c.c..
Le stesse si appalesano congrue, tenuto conto della natura della prestazione, e, soprattutto, non risultano essere mai state specificamente contestate dall'attrice né nell'an né nel quantum. Ella si è, infatti, limitata a prospettare, in modo meramente assertivo e generico, la possibilità che tali esborsi possano essere stati sostenuti con denaro dei genitori o dello zio , senza tuttavia indicare elementi concreti, CP_5
documentali o testimoniali idonei a dimostrare tale circostanza.
Va, pertanto, applicato il principio, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, costituendo parte del passivo ereditario unitamente ai debiti del defunto,
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gravano sugli eredi, sicché colui che le abbia anticipate ha diritto al rimborso pro quota da parte degli altri coeredi, salvo che questi abbiano espresso una volontà contraria alla relativa attività gestoria (Cass. n. 17938/2020).
Diversamente, non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo di presunte spese sostenute nell'interesse dei comuni danti causa. La relativa domanda si rivela, infatti, del tutto generica, non essendo stato illustrato né per quali finalità tali spese sarebbero state effettuate né se esse fossero effettivamente riconducibili a debiti ereditari o comunque a esborsi necessari per la conservazione o amministrazione del patrimonio ereditario.
Ne consegue che deve essere riconosciuto ai convenuti il diritto al rimborso, da parte dell'attrice, del 50% delle sole spese funerarie documentate (oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda), mentre ogni ulteriore richiesta di ripetizione va rigettata.
Tutto ciò chiarito, la domanda di divisione va accolta nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente, va ricordato che il Giudice è investito della cognizione piena dell'intera controversia e deve, pertanto, procedere secondo l'ordine logico delle questioni pregiudiziali, ricostruendo in via preliminare il quadro successorio e la consistenza della massa ereditaria rilevante ai fini divisionali.
Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che in data 26.02.2009 è deceduto in IS IL SO, lasciando quali successori legittimi la moglie e i figli e , senza che siano emersi Persona_2 Parte_1 Persona_1
testamenti a lui riferibili. La successione di è pertanto regolata Controparte_2
dalla legge, con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 581 c.c., in favore della coniuge superstite e dei due figli.
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Successivamente, in data 10.03.2009, è deceduta , anch'essa in Persona_2
assenza di disposizioni testamentarie, con conseguente apertura della sua successione legittima in favore dei soli figli e Parte_1 Persona_1
chiamati all'eredità in parti uguali ai sensi dell'art. 566 c.c..
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che i predetti de cuius risultavano proprietari di una pluralità di beni siti nel territorio del Comune di
IS, comprensivi di fabbricati e numerosi appezzamenti di terreno, tutti analiticamente individuati nell'atto introduttivo del giudizio e successivamente oggetto di accertamento tecnico nel corso delle operazioni peritali.
Giova comunque precisare che, in conseguenza delle due distinte successioni, i beni relitti da e da hanno dato luogo a due distinte Controparte_2 Persona_2
comunioni ereditarie tra i figli e . Parte_1 Persona_1
Tuttavia, atteso che tali comunioni riguardano i medesimi beni e coinvolgono i medesimi soggetti nelle medesime quote, appare conforme alla natura del rapporto sostanziale sottostante procedere al loro esame unitario nell'ambito del presente giudizio. Siffatta impostazione, oltre a rispondere a criteri di coerenza sistematica, si rivela funzionale a una trattazione ordinata, razionale ed efficiente della domanda di divisione.
A seguito del successivo decesso di , avvenuto in data 29.11.2017, Persona_1
la quota allo stesso spettante si è ulteriormente trasmessa, sempre in forza di successione legittima, alla moglie e ai figli , Controparte_1 Controparte_2
e con la conseguenza che gli odierni convenuti CP_3 Controparte_4
partecipano al presente giudizio nella qualità di coeredi e successori a titolo universale del predetto.
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Non residua, peraltro, alcun dubbio circa l'intervenuta accettazione delle rispettive eredità da parte di tutti i chiamati, ai sensi dell'art. 476 c.c., dovendosi ritenere che la stessa risulti implicita nella proposizione e coltivazione delle domande giudiziali inerenti alle masse ereditarie, in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria, […] non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare” (Cass n. 21288/2011; v. anche Cass. n.
8520/2025).
Orbene, così ricostruiti i referenti soggettivi e oggettivi della comunione rilevante nel presente giudizio, occorre ora dar conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa e che questo Tribunale reputa pienamente esaustiva, coerente e immune da vizi logici, perché scaturita da un'approfondita attività di indagine, corredata da puntuale verifica documentale, esame tecnico e rigorosa applicazione di criteri estimativi conformi agli standard di riferimento.
Ebbene, la C.T.U. ha accertato che alcuni beni compresi nella massa ereditaria — segnatamente il fabbricato di DA ED (immobile n. 1) e l'immobile di via
OT CE (immobile n. 2) — presentano rilevanti criticità che ne impediscono la divisione, a causa del difetto di conformità catastale c.d. oggettiva.
Sul punto, giova ricordare che l'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985 impone, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale volta allo scioglimento di comunioni immobiliari, che il bene da dividere presenti corrispondenza oggettiva tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali depositate, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciare un provvedimento avente effetti traslativi (v., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047; Cass. Sez. II,
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5.11.2021, n. 32267 e Cass., Sez. II, 22.10.2021, n. 29581; cfr. anche Cass., Sez.
Un., n. 21761/2021 che — nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio — ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass. 7521/2022; Cass.
20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass., Sez. Un., n. 8230/2019).
Tale principio trova la sua ratio nel fatto che l'ordinamento non consente alle parti di conseguire, attraverso il ricorso al giudice, un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, aggirando il complesso sistema sanzionatorio posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
È stato, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui le domande di trasferimento di diritti reali o di divisione sono improcedibili laddove, come nel caso che ci occupa, emerge la non conformità dello stato di fatto dell'immobile alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020 con cui si chiarisce che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Già l'Agenzia del Territorio, con la circolare n. 2 del 9 luglio 2010 — recepita dalla successiva giurisprudenza (v. Cass., Sez. II, 15.10.2025, n. 27531) — ha precisato che l'obbligo di presentare la variazione catastale ricorre ogniqualvolta si realizzino opere che incidono sulla consistenza, sulla classe o sulla destinazione d'uso dell'immobile, ovvero comportino una rilevante redistribuzione degli spazi interni
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(quali chiusure di terrazzi, ampliamenti, realizzazione di servizi igienici, tettoie, soppalchi, volumi accessori, mutamenti d'uso, etc.).
Orbene, la relazione del C.T.U. ing. ha accertato che: Per_3
– quanto al fabbricato sito in IS, C.da ED (bene n. 1), lo stato dei luoghi non coincide con la planimetria catastale, essendo stata rilevata la presenza di un soppalco non rappresentato negli atti catastali e non assentito.
– quanto al fabbricato sito in IS, via OT CE (bene n. 2), è stata riscontrata mancanza della planimetria catastale, con conseguente impossibilità di effettuare il necessario raffronto, oltre alla presenza di opere difformi (tra cui uno sbalzo al piano secondo privo di titolo) che impongono interventi edilizi e successivo deposito di una planimetria catastale, allo stato inesistente.
È lo stesso C.T.U., pertanto, ad avere escluso detti cespiti dalla massa dividenda e dai progetti divisionali, rilevando espressamente che essi non presentano la necessaria conformità catastale oggettiva e che la loro eventuale regolarizzazione presuppone lo svolgimento di attività amministrative e tecniche ulteriori, non solo del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, ma anche, allo stato, non intraprese dalle parti.
Né merita accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio formulata ai fini dell'eventuale futura regolarizzazione, dovendosi rilevare, da un lato, che non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di sospensione necessaria previste dall'ordinamento (art. 295 c.p.c.), mancando qualsivoglia rapporto di pregiudizialità tecnico–giuridica con altro giudizio;
dall'altro, che la sospensione non può essere utilizzata quale strumento volto a consentire alle parti di porre rimedio ex post a carenze a loro riconducibili.
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La richiesta di sospensione, oltre a risultare priva di base normativa, condurrebbe, peraltro, ad un'indebita dilatazione dei tempi del processo, a fronte di attività future e dall'esito incerto (“incertus an et quando”), in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Deve, pertanto, ribadirsi che, allo stato, i beni privi di conformità catastale oggettiva non sono suscettibili di divisione, con conseguente improcedibilità della domanda limitatamente ad essi, dovendo la divisione proseguire esclusivamente in relazione agli altri cespiti (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 25021/2019).
Il C.T.U., una volta isolati i beni in relazione ai quali la domanda di divisione è improcedibile, ha descritto analiticamente i cespiti residui, accertandone la loro regolarità urbanistica e la conformità catastale, determinandone il valore di mercato, quantificando la consistenza economica della massa divisibile e le quote di spettanza delle parti e predisponendo diversi progetti di divisione.
Tra i progetti elaborati assumono particolare rilevanza il progetto n. 5, indicato come preferito dai convenuti, e il progetto n. 6, espressamente concepito dal consulente per assicurare il massimo equilibrio economico tra le quote, riducendo in modo significativo il ricorso ai conguagli pecuniari.
Orbene, questo Tribunale ritiene di dover recepire il progetto n. 6, in quanto esso risponde in misura più compiuta ai criteri legali e sistematici che presiedono allo scioglimento della comunione.
Tale progetto infatti: (i) garantisce una ripartizione equilibrata del valore tra le porzioni, evitando squilibri patrimoniali;
(ii) assicura una composizione delle quote razionale e funzionale, evitando concentrazioni irragionevoli di cespiti omogenei;
(iii) limita i conguagli al minimo necessario, in coerenza con la funzione meramente
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correttiva che la legge attribuisce a tale strumento;
(iv) persegue una complessiva armonia economica tra le quote, privilegiando l'equità distributiva.
Rispetto al progetto n. 5, il progetto n. 6 appare maggiormente idoneo a realizzare il principio della divisione in natura e quello di proporzionalità del valore, risultando, dunque, preferibile nonostante la preferenza manifestata dai convenuti per la diversa soluzione.
La divisione giudiziale deve, pertanto, essere disposta conformemente al progetto n. 6, con attribuzione ai condividenti dei lotti ivi individuati e con imposizione dei relativi conguagli nei termini e nella misura risultanti dalla relazione del C.T.U., che il Tribunale integralmente richiama, approva e fa propria, in quanto logica, coerente e pienamente condivisibile.
Il progetto n. 6 individua i seguenti lotti:
- Quota n. 1, del valore di € 20.229,96, con diritto a ricevere dalla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 4 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 230, mq
1.219, valore € 3.404,67;
• bene n. 5 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 952, mq
924, valore € 2.444,90;
• bene n. 11 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 385, mq 547, valore € 1.142,80;
• bene n. 12 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 389, mq 1.080, valore € 2.331,56;
• bene n. 13 – terreno sito in IS, DA Stazzone, foglio 1, particella 390, mq 607, valore € 1.201,40;
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• bene n. 14 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 240, mq
3.773, valore € 9.704,63.
– Quota n. 2, del valore di € 20.319,80, con obbligo di restituire alla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 3 – terreno sito in IS, DA ED, foglio 11, particella 201, mq
2.920, valore € 5.171,05;
• bene n. 6 – terreno sito in IS, DA Santa NE, foglio 1, particella 77, mq 3.310, valore € 9.244,83;
• bene n. 7 – terreno sito in IS, DA Vanelle, foglio 6, particella 99, mq
995, valore € 1.519,76;
• bene n. 8 – terreno sito in IS, DA Vanelle, foglio 6, particella 117, mq
251, valore € 383,38;
• bene n. 9 – terreno sito in IS, DA Farchio, foglio 5, particella 518, mq
590, valore € 2.941,95;
• bene n. 10 – terreno sito in IS, DA Piana, foglio 10, particella 272, mq
315, valore € 577,23;
• bene n. 15 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 293, quota 1/12, valore € 208,26;
• bene n. 16 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 294, quota 1/12, valore € 7,70;
• bene n. 17 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 12, particella 295, quota 1/12, valore € 189,13;
• bene n. 18 – terreno sito in IS, DA Portelle, foglio 15, particella 216, quota 1/21, valore € 166,35.
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Quanto, infine, alla viabilità interna della compagine fondiaria, il C.T.U. ha evidenziato che l'assegnazione di taluni fondi può comportare l'interclusione di altri. In tali ipotesi, a norma dell'art. 1054 c.c., il proprietario del fondo che risulti intercluso per effetto della divisione ha diritto al riconoscimento di una servitù di passaggio, al fine di assicurarne stabile e funzionale accessibilità, secondo il modello ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di costituzione per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. n. 12950/2000; Cass. n. 18909/2020;
Cass. n. 4805/2024).
Vanno, pertanto, assegnati i suddetti lotti, uno alla parte attrice e uno ai convenuti
— i quali hanno espressamente chiesto di essere considerati unitariamente — mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 729 c.c., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di porzioni di valore uguale (v. Cass. n.
6479/2025).
In considerazione dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto, poi, alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, le stesse devono essere poste a carico solidale di tutte le parti. La consulenza, infatti, si è rivelata indispensabile ai fini della decisione, avendo consentito di accertare la situazione dei beni, di verificarne la regolarità urbanistica e catastale, di determinarne il valore, nonché di individuare le modalità più idonee per procedere alla divisione. Essa ha, dunque, svolto una funzione di ausilio oggettivamente necessaria alla definizione del giudizio, nell'interesse indistinto di tutti i condividenti, sicché il relativo costo deve essere sopportato da tutte le parti, in solido tra loro.
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Essendo stati rilevati abusi edilizi, una copia della presente sentenza e della relazione del C.T.U. con i suoi allegati sarà trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficio competente del Comune di IS e alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di loro competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che in data 26.02.2009 si è aperta la successione legittima di CP_2
con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 581 c.c., in favore della
[...]
moglie e dei figli e;
Persona_2 Parte_1 Persona_1
DICHIARA che in data 10.03.2009 si è aperta la successione legittima di Per_2
con devoluzione dell'eredità, ai sensi dell'art. 566 c.c., in favore dei figli
[...]
e , in parti uguali fra loro;
Parte_1 Persona_1
DICHIARA che, per effetto delle predette successioni, si sono costituite due comunioni ereditarie tra e aventi ad oggetto i Parte_1 Persona_1
medesimi beni e nelle medesime proporzioni di quote, come meglio indicato in parte motiva;
DICHIARA che, a seguito del decesso di (avvenuto in data Persona_1
29.11.2017), la quota allo stesso spettante si è devoluta, per successione legittima, ai suoi eredi, ossia alla moglie e ai figli , Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive quote di legge;
CP_3 Controparte_4
DICHIARA l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione e conseguente divisione limitatamente ai seguenti beni immobili:
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– bene n. 1, fabbricato sito in IS, DA ED, N.C.E.U. foglio 11, particella 953;
– bene n. 2, fabbricato sito in IS, via OT CE nn. 7–9, N.C.E.U. foglio
4, particella 562, sub. 2; per difetto della prescritta conformità catastale oggettiva ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, con conseguente permanenza degli stessi in regime di comunione tra le parti;
DISPONE lo scioglimento contestuale delle suddette comunioni ereditarie relativamente ai restanti beni immobili, secondo il progetto divisionale n. 6, elaborato dal C.T.U. ing. nella relazione peritale depositata telematicamente Per_3
in data 4.12.2024, che qui si richiama e si approva integralmente, e che prevede la formazione dei seguenti lotti:
– Quota n. 1 del valore di € 20.229,96, con diritto a ricevere dalla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 4 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 230, mq 1.219, valore €
3.404,67;
• bene n. 5 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 952, mq 924, valore €
2.444,90;
• bene n. 11 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 385, mq 547, valore €
1.142,80;
• bene n. 12 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 389, mq 1.080, valore €
2.331,56;
• bene n. 13 – IS, C.da Stazzone, foglio 1, particella 390, mq 607, valore €
1.201,40;
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• bene n. 14 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 240, mq 3.773, valore €
9.704,63;
– Quota n. 2 del valore di € 20.319,80, con obbligo di versare alla massa l'importo di € 89,85, composta dai seguenti beni:
• bene n. 3 – IS, C.da ED, foglio 11, particella 201, mq 2.920, valore €
5.171,05;
• bene n. 6 – IS, C.da Santa NE, foglio 1, particella 77, mq 3.310, valore €
9.244,83;
• bene n. 7 – IS, C.da Vanelle, foglio 6, particella 99, mq 995, valore €
1.519,76;
• bene n. 8 – IS, C.da Vanelle, foglio 6, particella 117, mq 251, valore € 383,38;
• bene n. 9 – IS, C.da Farchio, foglio 5, particella 518, mq 590, valore €
2.941,95;
• bene n. 10 – IS, C.da Piana, foglio 10, particella 272, mq 315, valore € 577,23;
• bene n. 15 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 293, quota 1/12, valore €
208,26;
• bene n. 16 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 294, quota 1/12, valore €
7,70;
• bene n. 17 – IS, C.da Portelle, foglio 12, particella 295, quota 1/12, valore €
189,13;
• bene n. 18 – IS, C.da Portelle, foglio 15, particella 216, quota 1/21, valore €
166,35;
RIMETTE la concreta attribuzione dei lotti ai condividenti all'esito dell'estrazione a sorte che verrà eseguita dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
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DISPONE che le spese occorrenti per l'attuazione della divisione siano sostenute dai condividenti in proporzione delle rispettive quote;
RIGETTA la domanda riconvenzionale dei convenuti volta a ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione dei beni siti in DA ED;
RIGETTA le reciproche domande delle parti volte a ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione sui beni comuni;
RIGETTA la domanda dell'attrice volta alla resa del rendiconto in ordine alla gestione delle pensioni e del patrimonio mobiliare dei genitori;
CO l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, quali eredi di Per_1
della somma di € 1.603,00 a titolo di rimborso del 50% delle spese
[...]
funerarie sostenute nell'interesse dei genitori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CO l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di €
5.475,00, oltre interessi legali dalla domanda, per le migliorie relative all'impianto fotovoltaico;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate come da decreto in atti.
MANDA la Cancelleria di trasmettere una copia della presente sentenza e della relazione del C.T.U. con i suoi allegati all'Ufficio competente del Comune di
IS e alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di loro competenza.
Così deciso in Termini Imerese, in data 24/12/2025.
Il Giudice
IC DO
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Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. IC DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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