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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 6100/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6100 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n° 34, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Sansolini, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Roma, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t.,
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3497/2020,
R.G. n. 3365/2016
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3497/2020, che - a definizione del giudizio RG n. 3365/2016 promosso dallo stesso nei confronti del in Roma ed Parte_2 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo 20130/2016 Tribunale di
Roma in RG n. 55033/2016 - aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del al pagamento delle spese di CP_1 lite, ma respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento delle spese Parte_2 di lite;
in parziale riforma della sentenza medesima, condannare il stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni in favore CP_1 di da liquidarsi equitativamente Trasmettere gli atti alla Parte_1
pag. 2/5 Procura della Repubblica di Roma per accertare i reati e le responsabilità scaturiti dai fatti di causa delle spese di lite”. CP_2
Rimaneva contumace l'appellato . CP_1
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone gravame avverso la sentenza in esame per non aver il
Tribunale di Roma accolto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del , nonostante la Controparte_3 dedotta sussistenza dei presupposti di legge.
Assume l'appellante che il de quo – nell'aver intimato ingiunzione CP_1 di pagamento degli oneri condominiali nei suoi confronti nonostante egli non fosse condomino, ma solo coniuge della condomina (motivo per CP_4 cui tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali venivano indirizzati a nvece che a ) - avrebbe posto in essere CP_5 CP_4 un vero e proprio comportamento persecutorio, precisamente “un percorso fraudolento, associativo, continuato e mai interrotto da un nuovo avviso di convocazione assembleare indirizzato alla sola per deliberare la CP_4 nomina “corretta” dell'Amministratore del Parte_2
[...
, percorso diretto alla truffa in danno di e di : Parte_1 CP_4 percorso che impone altresì la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale penale di Roma per accertare i reati e le responsabilità scaturiti dai fatti di causa”.
La doglianza è infondata e va respinta.
A seguito del riesame degli atti di causa, la Corte ritiene - per i motivi di cui appresso - corretta ed immune da censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avendo ravvisato “nella condotta del al più una scarsa diligenza nello CP_1 svolgimento delle necessarie ricerche tavolari ma non anche un intento persecutorio, come dedotto dall'opponente, risultando evidente, stante anche
pag. 3/5 l'esito del presente giudizio, che interesse dell'ente gestorio non può che essere quello di individuare il legittimo contraddittore al fine di ottenere il pagamento degli oneri condominiali”.
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte a SSUU n. 31030 del 27/11/2019:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso in esame, la parte richiedente non ha fornito prova alcuna della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
pag. 4/5 Inoltre, il “progetto persecutorio” posto in essere dal appellato CP_1 resta un mero assunto dell'odierno appellante, che non ha fornito sul punto alcun riscontro probatorio.
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia dell'appellato CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in Roma avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 3497/2020;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 6100/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6100 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n° 34, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Giuseppe Sansolini, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Roma, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t.,
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3497/2020,
R.G. n. 3365/2016
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3497/2020, che - a definizione del giudizio RG n. 3365/2016 promosso dallo stesso nei confronti del in Roma ed Parte_2 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo 20130/2016 Tribunale di
Roma in RG n. 55033/2016 - aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del al pagamento delle spese di CP_1 lite, ma respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento delle spese Parte_2 di lite;
in parziale riforma della sentenza medesima, condannare il stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni in favore CP_1 di da liquidarsi equitativamente Trasmettere gli atti alla Parte_1
pag. 2/5 Procura della Repubblica di Roma per accertare i reati e le responsabilità scaturiti dai fatti di causa delle spese di lite”. CP_2
Rimaneva contumace l'appellato . CP_1
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone gravame avverso la sentenza in esame per non aver il
Tribunale di Roma accolto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del , nonostante la Controparte_3 dedotta sussistenza dei presupposti di legge.
Assume l'appellante che il de quo – nell'aver intimato ingiunzione CP_1 di pagamento degli oneri condominiali nei suoi confronti nonostante egli non fosse condomino, ma solo coniuge della condomina (motivo per CP_4 cui tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali venivano indirizzati a nvece che a ) - avrebbe posto in essere CP_5 CP_4 un vero e proprio comportamento persecutorio, precisamente “un percorso fraudolento, associativo, continuato e mai interrotto da un nuovo avviso di convocazione assembleare indirizzato alla sola per deliberare la CP_4 nomina “corretta” dell'Amministratore del Parte_2
[...
, percorso diretto alla truffa in danno di e di : Parte_1 CP_4 percorso che impone altresì la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale penale di Roma per accertare i reati e le responsabilità scaturiti dai fatti di causa”.
La doglianza è infondata e va respinta.
A seguito del riesame degli atti di causa, la Corte ritiene - per i motivi di cui appresso - corretta ed immune da censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avendo ravvisato “nella condotta del al più una scarsa diligenza nello CP_1 svolgimento delle necessarie ricerche tavolari ma non anche un intento persecutorio, come dedotto dall'opponente, risultando evidente, stante anche
pag. 3/5 l'esito del presente giudizio, che interesse dell'ente gestorio non può che essere quello di individuare il legittimo contraddittore al fine di ottenere il pagamento degli oneri condominiali”.
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte a SSUU n. 31030 del 27/11/2019:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso in esame, la parte richiedente non ha fornito prova alcuna della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
pag. 4/5 Inoltre, il “progetto persecutorio” posto in essere dal appellato CP_1 resta un mero assunto dell'odierno appellante, che non ha fornito sul punto alcun riscontro probatorio.
Per suesposti motivi, l'appello viene respinto ed assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia dell'appellato CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in Roma avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 3497/2020;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 5/5