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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1037 / 2024
Il giudice VA Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1037/2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VI CI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 03.04.2024 l'odierno ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
opponendosi alla nota del 12.12.2023, notificata il 28.12.2023, con cui l'ente disconosceva, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022009349/DDL del 23.10.2023, il rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo svolto dal alle dipendenze Pt_1
della società cooperativa agricola Viclo a.r.l. dal 01.01.2019 al 31.12.2021; inoltre, si opponeva alla nota dell'ente previdenziale datata 15.03.2024, con cui si rigettava la domanda di disoccupazione agricola n. 2020846301461. Chiedeva di accertare lo svolgimento di attività
lavorativa alle dipendenze della richiamata società negli anni 2019, 2020 e 2021 e,
conseguentemente, reinserire il ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli, dichiarando il suo diritto all'indennità di disoccupazione agricola per le predette annualità. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' il quale si riportava integralmente alle risultanze CP_1
dell'accertamento ispettivo e, nel merito, argomentava circa l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente del provvedimento di reiezione domanda di disoccupazione agricola.
Per costante esegesi di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11
marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. sent. n. 29070/2011).
L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l.
n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che :
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato
ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data
facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione
provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SC (ante
riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto”.
È bene ricordare che l'art. 38 del d. I. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011) al comma 6 ha aggiunto l'art. 12-bis al R. D. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle
giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i
compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12,
sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall' stesso". Il successivo comma 7 ha poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in CP_2
vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-
quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi
trimestrali di variazione”.
Tale modalità di comunicazione ha subito una recente modifica per effetto dell'art. 43,
comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.
Nel caso di specie, dalla presentazione del ricorso amministrativo del 20.11.2023 (cfr. all al ricorso) e, specificamente, dal riscontro allo stesso da parte dell'ente previdenziale
(28.12.2023), computando i 120 giorni previsti per la proposizione dell'azione giudiziaria,
nessuna decadenza risulta maturata.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
In particolare, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è
attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (cfr. Cass.
sent. n. 14965/2012). Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre, dunque, vagliare se dal compendio probatorio può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, tenuto conto che l'attività lavorativa gli è stata disconosciuta dal 01.01.2019 al 31.12.2021.
Ebbene, dall'assunzione delle prove orali, è emerso con ragionevole probabilità che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Viclo a.r.l. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, le mansioni di bracciante agricolo svolte, i terreni occupati, il suo assoggettamento alle direttive impartite dal datore di lavoro con riferimento all' orario di lavoro e alla percezione della retribuzione.
Segnatamente, il teste ha riferito: “A.d.r. del Giudice Testimone_1
“abbiamo lavorato insieme, nel 2019-2020-2021, lavoravamo in campagna, in Contrada Roba del
Duca e RA, per la Cooperativa Vico”. cap. 2) “i terreni erano affittati dalla Vico”. cap. 3) “erano vigneti e a RA c'erano pure ortaggi e peperoni. Lui iniziava sempre a settembre e
lavorava fino a dicembre, più o meno ogni giorno, magari qualcuno lo saltava se si sentiva male,
partivamo alle 7 fino alle 14.30, 14.45. Eravamo più o meno sei, cinque, otto, non ricordo”. cap. 4)
“raccoglieva uva, sistemava i peperoni, se c'era da raccogliere raccoglieva”. cap. 5) “alle volte lo
andavo a prendere con mio padre, ci prendevamo il caffè al bar e andavamo, mio padre ci diceva dove
andare, ci dava lui le indicazioni su cosa fare. Se un giorno non poteva venire avvisava o a me o a mio
padre” cap. 8) “veniva pagato sempre più spesso in contanti, o da parte di mio papà o lui li dava a me
e io a lui, ogni sabato veniva pagato” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2025).
A conferma di alcuni articolati vi è altresì la resa testimonianza di , il quale, Tes_2
ha riferito: “A.d.r. del Giudice “abbiamo lavorato insieme nella ditta Vico, nel 2019-2020-2021,
facevamo quello che c'era da fare la vendemmia.” Cap. 2) “lavoravamo RA e CP_3
sono a Ravanusa, l'aveva in affitto il datore di lavoro, che era . Cap. 3) “c'era uva, Persona_1
peperoni e ortaggi, ci ha lavorato da settembre fino a novembre, ogni giorno, si iniziava alle 7.30 fino
alle 14.30 circa. Eravamo circa un sette, dipende i lavori che dovevamo fare eravamo o a gruppi o
singoli. O andavo con la macchina o mi veniva a prendere il datore di lavoro, col signore ci vedevamo
sul terreno, non capitava di andare insieme”. Cap. 6) “sempre il datore di lavoro ci dava le indicazioni,
se non ci andavamo lo comunicavamo al datore, certe volte anche al figlio ma spesso con lui”. Cap. 8)
“certe volte in contanti e a volte in bonifico, eravamo tutti là, ci pagava il sabato” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2025).
A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' ha fondato le proprie difese CP_1
riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo del 23.10.2023; ebbene, con riferimento all'efficacia probatoria dello stesso nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass.
sent. n. 14965 del 2012).
Sicché, tenuto conto che nel corso del giudizio sono emersi elementi probatori univoci circa la prestazione da parte del di attività lavorativa alle dipendenze della società Pt_1 cooperativa agricola Viclo a.r.l. per le annualità 2019, 2020 e 2021, va dichiarata l'illegittimità
del disconoscimento delle giornate in agricoltura e, del pari, la illegittimità della revoca delle prestazioni già concesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 12.12.2023 e
15.03.2024;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1037 / 2024
Il giudice VA Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1037/2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VI CI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 03.04.2024 l'odierno ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
opponendosi alla nota del 12.12.2023, notificata il 28.12.2023, con cui l'ente disconosceva, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022009349/DDL del 23.10.2023, il rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo svolto dal alle dipendenze Pt_1
della società cooperativa agricola Viclo a.r.l. dal 01.01.2019 al 31.12.2021; inoltre, si opponeva alla nota dell'ente previdenziale datata 15.03.2024, con cui si rigettava la domanda di disoccupazione agricola n. 2020846301461. Chiedeva di accertare lo svolgimento di attività
lavorativa alle dipendenze della richiamata società negli anni 2019, 2020 e 2021 e,
conseguentemente, reinserire il ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli, dichiarando il suo diritto all'indennità di disoccupazione agricola per le predette annualità. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' il quale si riportava integralmente alle risultanze CP_1
dell'accertamento ispettivo e, nel merito, argomentava circa l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente del provvedimento di reiezione domanda di disoccupazione agricola.
Per costante esegesi di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11
marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. sent. n. 29070/2011).
L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l.
n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che :
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato
ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data
facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione
provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SC (ante
riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto”.
È bene ricordare che l'art. 38 del d. I. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011) al comma 6 ha aggiunto l'art. 12-bis al R. D. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle
giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i
compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12,
sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall' stesso". Il successivo comma 7 ha poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in CP_2
vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-
quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi
trimestrali di variazione”.
Tale modalità di comunicazione ha subito una recente modifica per effetto dell'art. 43,
comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.
Nel caso di specie, dalla presentazione del ricorso amministrativo del 20.11.2023 (cfr. all al ricorso) e, specificamente, dal riscontro allo stesso da parte dell'ente previdenziale
(28.12.2023), computando i 120 giorni previsti per la proposizione dell'azione giudiziaria,
nessuna decadenza risulta maturata.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
In particolare, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è
attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (cfr. Cass.
sent. n. 14965/2012). Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre, dunque, vagliare se dal compendio probatorio può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, tenuto conto che l'attività lavorativa gli è stata disconosciuta dal 01.01.2019 al 31.12.2021.
Ebbene, dall'assunzione delle prove orali, è emerso con ragionevole probabilità che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Viclo a.r.l. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, le mansioni di bracciante agricolo svolte, i terreni occupati, il suo assoggettamento alle direttive impartite dal datore di lavoro con riferimento all' orario di lavoro e alla percezione della retribuzione.
Segnatamente, il teste ha riferito: “A.d.r. del Giudice Testimone_1
“abbiamo lavorato insieme, nel 2019-2020-2021, lavoravamo in campagna, in Contrada Roba del
Duca e RA, per la Cooperativa Vico”. cap. 2) “i terreni erano affittati dalla Vico”. cap. 3) “erano vigneti e a RA c'erano pure ortaggi e peperoni. Lui iniziava sempre a settembre e
lavorava fino a dicembre, più o meno ogni giorno, magari qualcuno lo saltava se si sentiva male,
partivamo alle 7 fino alle 14.30, 14.45. Eravamo più o meno sei, cinque, otto, non ricordo”. cap. 4)
“raccoglieva uva, sistemava i peperoni, se c'era da raccogliere raccoglieva”. cap. 5) “alle volte lo
andavo a prendere con mio padre, ci prendevamo il caffè al bar e andavamo, mio padre ci diceva dove
andare, ci dava lui le indicazioni su cosa fare. Se un giorno non poteva venire avvisava o a me o a mio
padre” cap. 8) “veniva pagato sempre più spesso in contanti, o da parte di mio papà o lui li dava a me
e io a lui, ogni sabato veniva pagato” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2025).
A conferma di alcuni articolati vi è altresì la resa testimonianza di , il quale, Tes_2
ha riferito: “A.d.r. del Giudice “abbiamo lavorato insieme nella ditta Vico, nel 2019-2020-2021,
facevamo quello che c'era da fare la vendemmia.” Cap. 2) “lavoravamo RA e CP_3
sono a Ravanusa, l'aveva in affitto il datore di lavoro, che era . Cap. 3) “c'era uva, Persona_1
peperoni e ortaggi, ci ha lavorato da settembre fino a novembre, ogni giorno, si iniziava alle 7.30 fino
alle 14.30 circa. Eravamo circa un sette, dipende i lavori che dovevamo fare eravamo o a gruppi o
singoli. O andavo con la macchina o mi veniva a prendere il datore di lavoro, col signore ci vedevamo
sul terreno, non capitava di andare insieme”. Cap. 6) “sempre il datore di lavoro ci dava le indicazioni,
se non ci andavamo lo comunicavamo al datore, certe volte anche al figlio ma spesso con lui”. Cap. 8)
“certe volte in contanti e a volte in bonifico, eravamo tutti là, ci pagava il sabato” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2025).
A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' ha fondato le proprie difese CP_1
riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo del 23.10.2023; ebbene, con riferimento all'efficacia probatoria dello stesso nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass.
sent. n. 14965 del 2012).
Sicché, tenuto conto che nel corso del giudizio sono emersi elementi probatori univoci circa la prestazione da parte del di attività lavorativa alle dipendenze della società Pt_1 cooperativa agricola Viclo a.r.l. per le annualità 2019, 2020 e 2021, va dichiarata l'illegittimità
del disconoscimento delle giornate in agricoltura e, del pari, la illegittimità della revoca delle prestazioni già concesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 12.12.2023 e
15.03.2024;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di VO