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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15847 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15524/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15524/2025 promossa da:
( nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01/05/1981, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Ciccarelli, presso il cui studio in Fondi, Via Onorato Gaetani 1, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
Controparte_1
ad Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...] difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo ordinarsi la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso e la legalizzazione dei documenti a favore della coniuge sig.ra , nata in [...] il [...] e dei di loro figli, i sig.ri Per_1 nato in [...] il [...] e la sig.ra , nata in Persona_2 Persona_3
Pakistan il 18.03.2017.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il
[...] resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, comunicata tramite PEC al difensore e la integrale compensazione delle spese di lite.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio
1 dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15524/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice
SI AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 15524/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15524/2025 promossa da:
( nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01/05/1981, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Ciccarelli, presso il cui studio in Fondi, Via Onorato Gaetani 1, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
Controparte_1
ad Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...] difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo ordinarsi la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso e la legalizzazione dei documenti a favore della coniuge sig.ra , nata in [...] il [...] e dei di loro figli, i sig.ri Per_1 nato in [...] il [...] e la sig.ra , nata in Persona_2 Persona_3
Pakistan il 18.03.2017.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il
[...] resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, comunicata tramite PEC al difensore e la integrale compensazione delle spese di lite.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio
1 dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15524/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice
SI AR
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