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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°580 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Catuara Parte_1 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace FATTO E DIRITTO Considerato che con sentenza n.435/2023, il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, previo riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al profilo di “coordinatore redazionale” ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 106.664,21; Controparte_1 rilevato che avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 15.6.2023, chiedendone la riforma, mentre il è rimasto CP_1 contumace;
preso atto che la parte appellante non è comparsa né alla prima udienza di discussione del 12.6.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, e che pertanto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
, stante la mancata costituzione di parte appellata, nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese di questo grado;
che, infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di Controparte_1 dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.435/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento.
Pag.1 Nulla sulle spese di questo grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 26 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco
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