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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6983/2023, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del P.IVA_1
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, Controparte_2
comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Procuratore
Dott. in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Controparte_3
Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...] [...]
, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Carolina Barone Parte_1
presso il cui studio sito in Roccapiemonte (Sa) 84086, Via Calvanese n.102, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
APPELLANTE
e c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CP_4 C.F._1
Centro Direzionale isola F/11, presso e nello studio dell'Avv. EDUARDO COPPOLA (C.F.
), dal quale è assistito, rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2
APPELLATO
nonché
, in persona del Prefetto p.t., con sede in , Piazza della Libertà, Controparte_5 CP_5
48 C.F. pec e P.IVA_2 Email_1
in ipa-pec e reginde Email_2
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore,
depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore,
depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020,
deducendo, tra gli altri motivi, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 07120130137207251, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
L'appellato si costituiva in giudizio, eccependo la tardività dell'appello e nel CP_4
merito insistendo nel suo rigetto. La prefettura di , sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Ne va pertanto CP_5
dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
In via preliminare l'appello , notificato in data 23.7.2023 ed iscritto in pari data, è stato presentato entro sei mesi dal 23.1.2023, data di pubblicazione della sentenza gravata.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione,
differentemente da quanto argomentato dalla difesa del il giudice di prime cure, CP_4
che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di attore CP_4
in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa,
con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
6983/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace
di Frattamaggiore, depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_5
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime cure CP_4
e nulla dispone per le spese relative al detto grado, così revocando espressamente la statuizione di condanna emessa al riguardo dal Giudice di Pace;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_4 CP_6
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle CP_7 CP_6
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro
1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6983/2023, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del P.IVA_1
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, Controparte_2
comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Procuratore
Dott. in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Controparte_3
Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...] [...]
, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Carolina Barone Parte_1
presso il cui studio sito in Roccapiemonte (Sa) 84086, Via Calvanese n.102, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
APPELLANTE
e c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CP_4 C.F._1
Centro Direzionale isola F/11, presso e nello studio dell'Avv. EDUARDO COPPOLA (C.F.
), dal quale è assistito, rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2
APPELLATO
nonché
, in persona del Prefetto p.t., con sede in , Piazza della Libertà, Controparte_5 CP_5
48 C.F. pec e P.IVA_2 Email_1
in ipa-pec e reginde Email_2
APPELLATA contumace avente ad oggetto: appello sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore,
depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore,
depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020,
deducendo, tra gli altri motivi, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 07120130137207251, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
L'appellato si costituiva in giudizio, eccependo la tardività dell'appello e nel CP_4
merito insistendo nel suo rigetto. La prefettura di , sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Ne va pertanto CP_5
dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
In via preliminare l'appello , notificato in data 23.7.2023 ed iscritto in pari data, è stato presentato entro sei mesi dal 23.1.2023, data di pubblicazione della sentenza gravata.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione,
differentemente da quanto argomentato dalla difesa del il giudice di prime cure, CP_4
che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione.
In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di attore CP_4
in primo grado, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa,
con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
6983/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace
di Frattamaggiore, depositata il 23/01/2023 e non notificata, di cui al procedimento iscritto al n. RG 1673/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_5
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime cure CP_4
e nulla dispone per le spese relative al detto grado, così revocando espressamente la statuizione di condanna emessa al riguardo dal Giudice di Pace;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_4 CP_6
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle CP_7 CP_6
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro
1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone