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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9684 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3377/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cosmai Laura Maria Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
20/11/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Valentina Lizio, presso il cui studio – sito in San LI AN (MI), via
Dostoevskij n. 2/17 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/7745 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 28/11/2024;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, CP_1 C.F._2 irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
(nata il [...]); Persona_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI per : Parte_1
“In via principale: - statuire l'affidamento super-esclusivo e/o rafforzato della minore alla madre Per_1
- sig.ra - con collocazione presso la di lei residenza, affinché la ricorrente possa Parte_1 assumere autonomamente anche tutte le decisioni inerenti le questioni fondamentali (salute,
pagina 1 di 5 educazione, istruzione e residenza abituale, ecc.) affinché il totale disinteresse del padre nonché la sua assenza non vadano a pregiudicare ulteriormente la crescita psico-fisica della minore.
Con Vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario al 15%, C.P.A. come per Legge da distrarsi in favore dello Stato”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con il resistente, dalla quale era nata la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori Per_1
– chiedeva al Tribunale di Milano di affidare la figlia in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, precisando che la convivenza tra le parti si era interrotta già da molti anni, a causa dei problemi di tossicodipendenza e dei comportamenti violenti e aggressivi del resistente, il quale nel 2015 si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, interrompendo da allora ogni contatto con la ricorrente e con la minore e risultando a tutt'oggi ancora irreperibile.
All'udienza di prima comparizione del 16/06/2025, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; il G.D. provvedeva quindi a sentire la ricorrente dalle cui dichiarazioni emergeva che nelle more il convenuto era stato rintracciato presso una comunità di recupero;
la difesa chiedeva quindi breve rinvio per verificare la possibilità di effettuare un tentativo ulteriore di notifica dell'atto introduttivo presso il nuovo domicilio del convenuto – di seguito precisato all'udienza dell'1/07/2025, laddove quindi il difensore di parte ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini per rinotificare il ricorso introduttivo e il Giudice delegato, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, disponeva in conformità, assegnando alla parte ricorrente i termini richiesti.
All'udienza del 20/11/2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che il resistente era tuttavia risultato irreperibile anche presso la comunità da ultimo individuata e chiedeva pertanto di confermare la dichiarazione di contumacia del convenuto;
chiedeva altresì che la causa fosse trattenuta in decisione, senza emissione di provvedimenti provvisori stante l'assenza di situazione di urgenza, rinunciando alle richieste di prova formulate in atti e insistendo nelle domande formulate nel ricorso introduttivo, senza avanzare richieste in punto mantenimento della minore, stante la situazione personale del convenuto.
All'esito il Giudice delegato confermava quindi la contumacia del resistente;
non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, non adottava statuizioni istruttorie, in assenza di richieste della parte e – ritenuta la causa matura per la decisione – ordinava la discussione orale della causa.
pagina 2 di 5 Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte nel proprio atto introduttivo e il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/11/2025.
*** Sul materiale probatorio:
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione sulle domande svolte dalla ricorrente, la quale peraltro all'udienza del 20/11/2025 ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso.
Sulla responsabilità genitoriale:
Il Collegio ritiene alla luce delle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente, pienamente rispondente all'interesse di disporre il suo affidamento in via super-esclusiva alla madre, con collocamento Per_1 prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre, invero, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Invero, ormai dal 2015 la madre si occupa in autonomia di ogni esigenza della minore, provvedendo da sola al suo mantenimento e alla sua istruzione, con il supporto della propria famiglia d'origine e dal nuovo compagno, con il quale ha instaurato un rapporto positivo;
la Signora inoltre, Per_1 Parte_1 risulta aver sempre garantito alla minore l'accesso alla famiglia paterna, con la quale continua ad avere contatti.
Al contrario, il Signor – anche a causa del proprio difficile vissuto legato alla propria risalente CP_1 condizione di tossicodipendenza – risulta aver di fatto declinato il proprio ruolo genitoriale, essendo ormai assente dalla vita di da anni, nonché rendendosi totalmente inadempiente con riguardo agli Per_1 obblighi di mantenimento della minore, condotte queste che denotano tutte la condizione di inidoneità all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerata la riportata situazione di importante difficoltà psico-fisica del resistente, il Collegio ritiene di incaricare i Servizi sociali di San LI AN
(MI), Comune di residenza della minore, di regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, qualora il padre ne faccia richiesta e dimostri serietà nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con sempre ove compatibile con Per_1
l'interesse della minore e valutata la condizione psico-fisica del padre.
pagina 3 di 5 Sulle questioni economiche:
Quanto al mantenimento di il Collegio prende atto della disponibilità della madre di Per_1 continuare allo stato a farsi interamente carico delle esigenze economiche della minore, non avendo la stessa neppure formulato richiesta di un contributo paterno al mantenimento della figlia.
La ricorrente, invero, ha rappresentato la situazione di profonda difficoltà del resistente, tossicodipendente, oltre che per molto tempo senza fissa dimora, riconoscendo quindi l'attuale incapacità del Signor di contribuire al mantenimento di – almeno allo stato e fino al CP_1 Per_1 miglioramento della condizione economico-reddituale del padre.
La Signora invece, pur senza documentare alcunché, ha riferito di lavorare attualmente Parte_1 come cameriera, guadagnando circa euro 8,00 all'ora; vive insieme alla minore e al nuovo compagno in un immobile sito in San LI AN (MI), condotto in locazione con un canone mensile di euro
500,00, sostenuto internamente dal nuovo compagno, che percepisce un reddito mensile pari ad euro
1.300,00 circa (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 16/06/2025).
La ricorrente percepisce altresì interamente l'assegno unico universale pari ad euro 200,00 mensili.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 disp. att. CP_1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i Servizi sociali di San LI AN (MI), Comune di residenza della minore, di avviare la ripresa delle frequentazioni tra il padre e la figlia, ove questi ne faccia richiesta e dimostri serietà nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con secondo le modalità e i tempi Per_1
pagina 4 di 5 ritenuti più opportuni, anche in modalità osservata e protetta, ove ritenuto nell'interesse della minore e previa valutazione tossicologica e delle capacità genitoriali del padre;
3) Prende atto della disponibilità della ricorrente a continuare a farsi interamente carico delle esigenze economiche della minore;
4) Dispone che la ricorrente continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale;
5) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Cosmai Laura Maria
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cosmai Laura Maria Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
20/11/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Valentina Lizio, presso il cui studio – sito in San LI AN (MI), via
Dostoevskij n. 2/17 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/7745 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 28/11/2024;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, CP_1 C.F._2 irreperibile;
RESISTENTE CONTUMACE
(nata il [...]); Persona_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI per : Parte_1
“In via principale: - statuire l'affidamento super-esclusivo e/o rafforzato della minore alla madre Per_1
- sig.ra - con collocazione presso la di lei residenza, affinché la ricorrente possa Parte_1 assumere autonomamente anche tutte le decisioni inerenti le questioni fondamentali (salute,
pagina 1 di 5 educazione, istruzione e residenza abituale, ecc.) affinché il totale disinteresse del padre nonché la sua assenza non vadano a pregiudicare ulteriormente la crescita psico-fisica della minore.
Con Vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario al 15%, C.P.A. come per Legge da distrarsi in favore dello Stato”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con il resistente, dalla quale era nata la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori Per_1
– chiedeva al Tribunale di Milano di affidare la figlia in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, precisando che la convivenza tra le parti si era interrotta già da molti anni, a causa dei problemi di tossicodipendenza e dei comportamenti violenti e aggressivi del resistente, il quale nel 2015 si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, interrompendo da allora ogni contatto con la ricorrente e con la minore e risultando a tutt'oggi ancora irreperibile.
All'udienza di prima comparizione del 16/06/2025, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; il G.D. provvedeva quindi a sentire la ricorrente dalle cui dichiarazioni emergeva che nelle more il convenuto era stato rintracciato presso una comunità di recupero;
la difesa chiedeva quindi breve rinvio per verificare la possibilità di effettuare un tentativo ulteriore di notifica dell'atto introduttivo presso il nuovo domicilio del convenuto – di seguito precisato all'udienza dell'1/07/2025, laddove quindi il difensore di parte ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini per rinotificare il ricorso introduttivo e il Giudice delegato, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, disponeva in conformità, assegnando alla parte ricorrente i termini richiesti.
All'udienza del 20/11/2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che il resistente era tuttavia risultato irreperibile anche presso la comunità da ultimo individuata e chiedeva pertanto di confermare la dichiarazione di contumacia del convenuto;
chiedeva altresì che la causa fosse trattenuta in decisione, senza emissione di provvedimenti provvisori stante l'assenza di situazione di urgenza, rinunciando alle richieste di prova formulate in atti e insistendo nelle domande formulate nel ricorso introduttivo, senza avanzare richieste in punto mantenimento della minore, stante la situazione personale del convenuto.
All'esito il Giudice delegato confermava quindi la contumacia del resistente;
non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, non adottava statuizioni istruttorie, in assenza di richieste della parte e – ritenuta la causa matura per la decisione – ordinava la discussione orale della causa.
pagina 2 di 5 Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte nel proprio atto introduttivo e il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/11/2025.
*** Sul materiale probatorio:
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione sulle domande svolte dalla ricorrente, la quale peraltro all'udienza del 20/11/2025 ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso.
Sulla responsabilità genitoriale:
Il Collegio ritiene alla luce delle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente, pienamente rispondente all'interesse di disporre il suo affidamento in via super-esclusiva alla madre, con collocamento Per_1 prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre, invero, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza e a tutte le questioni burocratiche e amministrative che riguardano la minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Invero, ormai dal 2015 la madre si occupa in autonomia di ogni esigenza della minore, provvedendo da sola al suo mantenimento e alla sua istruzione, con il supporto della propria famiglia d'origine e dal nuovo compagno, con il quale ha instaurato un rapporto positivo;
la Signora inoltre, Per_1 Parte_1 risulta aver sempre garantito alla minore l'accesso alla famiglia paterna, con la quale continua ad avere contatti.
Al contrario, il Signor – anche a causa del proprio difficile vissuto legato alla propria risalente CP_1 condizione di tossicodipendenza – risulta aver di fatto declinato il proprio ruolo genitoriale, essendo ormai assente dalla vita di da anni, nonché rendendosi totalmente inadempiente con riguardo agli Per_1 obblighi di mantenimento della minore, condotte queste che denotano tutte la condizione di inidoneità all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerata la riportata situazione di importante difficoltà psico-fisica del resistente, il Collegio ritiene di incaricare i Servizi sociali di San LI AN
(MI), Comune di residenza della minore, di regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, qualora il padre ne faccia richiesta e dimostri serietà nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con sempre ove compatibile con Per_1
l'interesse della minore e valutata la condizione psico-fisica del padre.
pagina 3 di 5 Sulle questioni economiche:
Quanto al mantenimento di il Collegio prende atto della disponibilità della madre di Per_1 continuare allo stato a farsi interamente carico delle esigenze economiche della minore, non avendo la stessa neppure formulato richiesta di un contributo paterno al mantenimento della figlia.
La ricorrente, invero, ha rappresentato la situazione di profonda difficoltà del resistente, tossicodipendente, oltre che per molto tempo senza fissa dimora, riconoscendo quindi l'attuale incapacità del Signor di contribuire al mantenimento di – almeno allo stato e fino al CP_1 Per_1 miglioramento della condizione economico-reddituale del padre.
La Signora invece, pur senza documentare alcunché, ha riferito di lavorare attualmente Parte_1 come cameriera, guadagnando circa euro 8,00 all'ora; vive insieme alla minore e al nuovo compagno in un immobile sito in San LI AN (MI), condotto in locazione con un canone mensile di euro
500,00, sostenuto internamente dal nuovo compagno, che percepisce un reddito mensile pari ad euro
1.300,00 circa (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 16/06/2025).
La ricorrente percepisce altresì interamente l'assegno unico universale pari ad euro 200,00 mensili.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 disp. att. CP_1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Per_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i Servizi sociali di San LI AN (MI), Comune di residenza della minore, di avviare la ripresa delle frequentazioni tra il padre e la figlia, ove questi ne faccia richiesta e dimostri serietà nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con secondo le modalità e i tempi Per_1
pagina 4 di 5 ritenuti più opportuni, anche in modalità osservata e protetta, ove ritenuto nell'interesse della minore e previa valutazione tossicologica e delle capacità genitoriali del padre;
3) Prende atto della disponibilità della ricorrente a continuare a farsi interamente carico delle esigenze economiche della minore;
4) Dispone che la ricorrente continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale;
5) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Cosmai Laura Maria
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