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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. GE AG, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 8087/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Anzalone, (c.f. ), giusta procura in C.F._2 calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
GL (Sa), alla via Napoli, n. 59;
- opponente -
E
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., , con sede in GL (Sa) alla via Controparte_2
D'Anzillo, 1 (p. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_1
Spadafora, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo Studio in Salerno, alla via M. Conforti, n. 3;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr 1725/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno il 01.07.2022 e notificato il 26.07.2022.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società Controparte_3
[...] [...]
per spiegare tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui
[...] in epigrafe, emesso dal medesimo Tribunale in data 01.07.2022 e notificato il
26.07.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta ricorrente, della somma di € 7.701,25 nonchè € 145,50 per esborsi, €
540,00 per compensi oltre a rimborsi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il decreto ingiuntivo veniva reso sulla base della fattura elettronica n. 14/2020, emessa dalla il 06.03.2020, Controparte_1 per l'esecuzione di opere asseritamente commissionate dall'odierno opponente.
Con la spiegata opposizione, l'attore contestava: 1) preliminarmente, la propria carenza di legitimatio ad causam, non avendo a suo dire mai incaricato la società opposta dell'esecuzione delle opere menzionate nel ricorso non essendo il proprietario del sito/della villa indicati dalla 2) Controparte_1 nel merito, l'assoluta infondatezza e falsità dei fatti prospettati dalla ricorrente;
in proposito, precisava che nel febbraio del 2019 era stato nominato Direttore dei Lavori presso la società di GL e che la Controparte_4 [...] era stata incaricata da quest'ultima dell'esecuzione dei lavori Controparte_1 di sbancamento, scavo e trasporto a rifiuto del materiale ed a seguito di tale incarico lavorativo, il legale rappresentante della società opposta chiedeva all'Arch. se era a conoscenza di siti che necessitavano di riempimento al Pt_1 fine di portarvi il terreno oggetto di scavo, talchè l'Arch. indicava alla Pt_1 società alcuni siti;
contestava, pertanto, che non erano mai stati realizzati, in suo favore, i lavori esposti dalla ricorrente e contestava, altresì, la falsità della fattura posta a base del monitorio;
3) lamentava che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova del vantato credito, limitandosi a produrre documentazione fiscale inutilizzabile.
Per tutto quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente;
2) revocare e annullare, per i motivi di cui in narrativa, il d.i. n. 1725/2022 del
01.07.2022, emesso dal Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al R.G.
n. 5550/2022.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione, lamentandone l'infondatezza in fatto ed in diritto;
ribadiva che la società aveva eseguito i lavori già descritti in fase
2 monitoria ed eccepiva l'irrilevanza della circostanza che l'odierno opponente non fosse l'effettivo proprietario del sito, avendo, ad ogni modo, incaricato la società dei lavori, impartito gli ordini, consentito l'ingresso nella villa alla società ed ai suoi operai.
In relazione ai fatti dedotti dall'opponente al fine di avvalorare la propria estraneità ai fatti di causa – da cui la carenza di legittimazione passiva –,
l'opposta asseriva che le circostanze riferite non avevano nulla a che vedere con i lavori eseguiti su incarico e per conto dell'Arch. nell'immobile sito in Pt_1
GL, descritti nella fattura azionata.
Infine, rilevava che il professionista, pur avendo ricevuto la richiesta di pagamento a firma dello stesso difensore, non aveva mai contestato, neanche per le vie brevi, l'esistenza e le ragioni del proprio credito pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 19.05.2023, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. impugnato, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e vista la richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 20.11.23 per provvedere sulle istanze istruttorie.
Con successivo provvedimento del 10.05.2024, sciogliendo la riserva in precedenza assunta, riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opposta per difetto di specificità in ordine alle circostanze di tempo e per la sua irrilevanza in quanto non risultava articolata prova rispetto alla dedotta circostanza di conferimento di incarico da parte dell'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione articolata dall'opponente. La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto dedotto in causa ed è diversa dalla legittimazione ad agire o a contraddire che rappresenta la sottostante titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa.
Pertanto, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto,
3 assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Di conseguenza, chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi discendenti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva, in realtà, una questione di merito sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (Cass. civ., Sez. un., 16.02.2016, n. 2951).
Diversamente, la titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.
Nel caso in esame, si ritiene dunque sussista la legittimazione ad causam.
Ciò chiarito, si ritiene opportuno ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Pertanto, l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione, incombe sul creditore opposto la prova piena del credito azionato con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Venendo al caso in esame, se, in linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c., tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione, atteso che, per la sua formazione ad opera della
4 stessa parte che intende avvalersene, essa non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Dunque, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, dall'altro, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
Nel giudizio di opposizione, il quale ha natura di giudizio di cognizione piena,
l'esistenza del credito deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto.
Nel caso che ci occupa, il credito non risulta provato dalla società opposta.
L'unico documento utilizzabile ai fini della valutazione della prova è la fattura n. 14 del 06.03.2020, emessa dalla e già allegata Controparte_1 al monitorio, la quale, tuttavia, in ragione di quanto appena rilevato, non è idonea a suffragare la prova del vantato diritto.
Ne deriva che la domanda dell'odierna opposta non può trovare accoglimento a motivo della inidonea dimostrazione del titolo.
Specularmente, l'opposizione è fondata e va accolta rispetto al decreto ingiuntivo emesso, il quale va revocato restando assorbita nell'accoglimento predetto ogni altra questione.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.
GE AG, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1725/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno il 01.07.2022 e notificato il 26.07.2022;
2) Per l'effetto, condanna la Società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
5 nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Salerno, lì 09.12.2025
Il G.O.P.
Dott. GE AG
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SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. GE AG, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 8087/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Anzalone, (c.f. ), giusta procura in C.F._2 calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
GL (Sa), alla via Napoli, n. 59;
- opponente -
E
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., , con sede in GL (Sa) alla via Controparte_2
D'Anzillo, 1 (p. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_1
Spadafora, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo Studio in Salerno, alla via M. Conforti, n. 3;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr 1725/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno il 01.07.2022 e notificato il 26.07.2022.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società Controparte_3
[...] [...]
per spiegare tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui
[...] in epigrafe, emesso dal medesimo Tribunale in data 01.07.2022 e notificato il
26.07.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta ricorrente, della somma di € 7.701,25 nonchè € 145,50 per esborsi, €
540,00 per compensi oltre a rimborsi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il decreto ingiuntivo veniva reso sulla base della fattura elettronica n. 14/2020, emessa dalla il 06.03.2020, Controparte_1 per l'esecuzione di opere asseritamente commissionate dall'odierno opponente.
Con la spiegata opposizione, l'attore contestava: 1) preliminarmente, la propria carenza di legitimatio ad causam, non avendo a suo dire mai incaricato la società opposta dell'esecuzione delle opere menzionate nel ricorso non essendo il proprietario del sito/della villa indicati dalla 2) Controparte_1 nel merito, l'assoluta infondatezza e falsità dei fatti prospettati dalla ricorrente;
in proposito, precisava che nel febbraio del 2019 era stato nominato Direttore dei Lavori presso la società di GL e che la Controparte_4 [...] era stata incaricata da quest'ultima dell'esecuzione dei lavori Controparte_1 di sbancamento, scavo e trasporto a rifiuto del materiale ed a seguito di tale incarico lavorativo, il legale rappresentante della società opposta chiedeva all'Arch. se era a conoscenza di siti che necessitavano di riempimento al Pt_1 fine di portarvi il terreno oggetto di scavo, talchè l'Arch. indicava alla Pt_1 società alcuni siti;
contestava, pertanto, che non erano mai stati realizzati, in suo favore, i lavori esposti dalla ricorrente e contestava, altresì, la falsità della fattura posta a base del monitorio;
3) lamentava che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova del vantato credito, limitandosi a produrre documentazione fiscale inutilizzabile.
Per tutto quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente;
2) revocare e annullare, per i motivi di cui in narrativa, il d.i. n. 1725/2022 del
01.07.2022, emesso dal Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al R.G.
n. 5550/2022.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione, lamentandone l'infondatezza in fatto ed in diritto;
ribadiva che la società aveva eseguito i lavori già descritti in fase
2 monitoria ed eccepiva l'irrilevanza della circostanza che l'odierno opponente non fosse l'effettivo proprietario del sito, avendo, ad ogni modo, incaricato la società dei lavori, impartito gli ordini, consentito l'ingresso nella villa alla società ed ai suoi operai.
In relazione ai fatti dedotti dall'opponente al fine di avvalorare la propria estraneità ai fatti di causa – da cui la carenza di legittimazione passiva –,
l'opposta asseriva che le circostanze riferite non avevano nulla a che vedere con i lavori eseguiti su incarico e per conto dell'Arch. nell'immobile sito in Pt_1
GL, descritti nella fattura azionata.
Infine, rilevava che il professionista, pur avendo ricevuto la richiesta di pagamento a firma dello stesso difensore, non aveva mai contestato, neanche per le vie brevi, l'esistenza e le ragioni del proprio credito pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 19.05.2023, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. impugnato, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e vista la richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 20.11.23 per provvedere sulle istanze istruttorie.
Con successivo provvedimento del 10.05.2024, sciogliendo la riserva in precedenza assunta, riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opposta per difetto di specificità in ordine alle circostanze di tempo e per la sua irrilevanza in quanto non risultava articolata prova rispetto alla dedotta circostanza di conferimento di incarico da parte dell'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
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Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione articolata dall'opponente. La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto dedotto in causa ed è diversa dalla legittimazione ad agire o a contraddire che rappresenta la sottostante titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa.
Pertanto, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto,
3 assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Di conseguenza, chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi discendenti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva, in realtà, una questione di merito sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (Cass. civ., Sez. un., 16.02.2016, n. 2951).
Diversamente, la titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.
Nel caso in esame, si ritiene dunque sussista la legittimazione ad causam.
Ciò chiarito, si ritiene opportuno ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Pertanto, l'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione, incombe sul creditore opposto la prova piena del credito azionato con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Venendo al caso in esame, se, in linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c., tuttavia il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione, atteso che, per la sua formazione ad opera della
4 stessa parte che intende avvalersene, essa non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Dunque, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, dall'altro, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
Nel giudizio di opposizione, il quale ha natura di giudizio di cognizione piena,
l'esistenza del credito deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto.
Nel caso che ci occupa, il credito non risulta provato dalla società opposta.
L'unico documento utilizzabile ai fini della valutazione della prova è la fattura n. 14 del 06.03.2020, emessa dalla e già allegata Controparte_1 al monitorio, la quale, tuttavia, in ragione di quanto appena rilevato, non è idonea a suffragare la prova del vantato diritto.
Ne deriva che la domanda dell'odierna opposta non può trovare accoglimento a motivo della inidonea dimostrazione del titolo.
Specularmente, l'opposizione è fondata e va accolta rispetto al decreto ingiuntivo emesso, il quale va revocato restando assorbita nell'accoglimento predetto ogni altra questione.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.
GE AG, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1725/2022, emesso dal
Tribunale di Salerno il 01.07.2022 e notificato il 26.07.2022;
2) Per l'effetto, condanna la Società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
5 nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Salerno, lì 09.12.2025
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