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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/09/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 524/25
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 12.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 524/2025 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siderno alla Via Portosalvo n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Costa dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv.
Rita Assunta Maria Pisanu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Oggetto: mancato pagamento indennità Naspi – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, deduceva: - di Parte_1 aver presentato in data 01.06.2021, per il tramite del patronato “EPAS” di Siderno, domanda di indennità NASpI n. 6142891900126 (2021/940497), a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro con la Ditta Commisso, per il periodo di disoccupazione che va dal 02.06.2022 in poi per complessivi 95 gg.; - di possedere, alla data di cessazione dell'attività lavorativa, i requisiti lavorativi e CP_ contributivi di cui all'art. 3 D. Lgs 22/2015; - che in data 22.6.2021, l' comunicava all'interessato che la domanda di disoccupazione NASpl n.
6142891900126 (2021/940497), era stata accolta, con decorrenza 02.6.2021 e sarebbe stata corrisposta per n. 95 gg.; - che tuttavia, la predetta prestazione a sostegno del reddito, a tutt'oggi non veniva erogata e, da informazioni assunte CP_ presso l' il proprio codice fiscale risultava inserito nella lista blocchi, presente nella piattaforma integrata SCUP;
- che in data 29.03.2023 presentava ricorso al CP_ Comitato Provinciale di Reggio Calabria avverso la mancata corresponsione della prestazione in oggetto, senza riscontro;
- che dalla consultazione on line dello stato della domanda, il pagamento risultava “in corso”; - che più specificatamente il documento recitava sotto la voce stato “attuale della domanda: accoglimento”; - che ciononostante il pagamento non avveniva senza che nelle more intervenisse alcuna comunicazione;
- che stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 30 marzo 2023, proponeva ricorso giudiziario avanti l'intestato Tribunale di Locri -
Sezione Lavoro portante il n. di R.G. 1170/2023.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: “…Accertare e CP_ dichiarare, per i motivi sopra esposti, il mancato pagamento da parte dell dell'indennità NASPI, per 95 gg., quantificata nell'importo di € 1.100,00, o quella maggior o minor somma eventualmente ritenuta dal Giudice in favore del CP_ ricorrente;
per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento della predetta somma, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, oltre alla ulteriore somma di € 1.000,00, o di quella maggiore o minor somma, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. CP_
Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva l' eccependo: -
l'inammissibilità del ricorso stante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 per il procedimento n.
Pag. 2 di 4 1170/2023 nonché la mancata liquidazione della prestazione richiesta in quanto erano in atto accertamenti ispettivi;
- l'insussistenza di una responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata prova del danno.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso.
Con nota del 27.05.2025 parte ricorrente dava atto del pagamento degli importi dovuti da parte dell' . CP_1
All'udienza odierna i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità NASpI (v. note ed allegazione documentale del 27.05.2025).
La circostanza è stata altresì richiamata dal procuratore del ricorrente all'udienza odierna, trovando altresì riscontro nelle deduzioni difensive dell' resistente che si è CP_1 associato alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Pag. 3 di 4 Emerge dagli atti che l' ha provveduto alla concreta erogazione della somma dovuta CP_1 solo nel mese di aprile 2025, a fronte di una domanda presentata ed accolta nell'anno
2021. Il consistente lasso temporale intercorso tra l'accoglimento dell'istanza e la concreta erogazione dell'importo dovuto, non risulta giustificato da alcuno specifico motivo ostativo alla riscossione, dovendosi ritenere del tutto generico quanto dedotto sul punto dalla parte resistente nonché in considerazione altresì del ricorso proposto anche in via amministrativa rimasto senza riscontro.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi applicare i valori tariffari minimi stante l'assenza CP_1 di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, tenendosi altresì conto dell'attività concretamente svolta (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 524/2025, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di lite da liquidarsi in CP_1 favore del ricorrente in complessivi € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
Locri, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 524/25
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 12.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 524/2025 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siderno alla Via Portosalvo n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Costa dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv.
Rita Assunta Maria Pisanu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Oggetto: mancato pagamento indennità Naspi – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, deduceva: - di Parte_1 aver presentato in data 01.06.2021, per il tramite del patronato “EPAS” di Siderno, domanda di indennità NASpI n. 6142891900126 (2021/940497), a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro con la Ditta Commisso, per il periodo di disoccupazione che va dal 02.06.2022 in poi per complessivi 95 gg.; - di possedere, alla data di cessazione dell'attività lavorativa, i requisiti lavorativi e CP_ contributivi di cui all'art. 3 D. Lgs 22/2015; - che in data 22.6.2021, l' comunicava all'interessato che la domanda di disoccupazione NASpl n.
6142891900126 (2021/940497), era stata accolta, con decorrenza 02.6.2021 e sarebbe stata corrisposta per n. 95 gg.; - che tuttavia, la predetta prestazione a sostegno del reddito, a tutt'oggi non veniva erogata e, da informazioni assunte CP_ presso l' il proprio codice fiscale risultava inserito nella lista blocchi, presente nella piattaforma integrata SCUP;
- che in data 29.03.2023 presentava ricorso al CP_ Comitato Provinciale di Reggio Calabria avverso la mancata corresponsione della prestazione in oggetto, senza riscontro;
- che dalla consultazione on line dello stato della domanda, il pagamento risultava “in corso”; - che più specificatamente il documento recitava sotto la voce stato “attuale della domanda: accoglimento”; - che ciononostante il pagamento non avveniva senza che nelle more intervenisse alcuna comunicazione;
- che stante il protrarsi dell'inadempimento, in data 30 marzo 2023, proponeva ricorso giudiziario avanti l'intestato Tribunale di Locri -
Sezione Lavoro portante il n. di R.G. 1170/2023.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: “…Accertare e CP_ dichiarare, per i motivi sopra esposti, il mancato pagamento da parte dell dell'indennità NASPI, per 95 gg., quantificata nell'importo di € 1.100,00, o quella maggior o minor somma eventualmente ritenuta dal Giudice in favore del CP_ ricorrente;
per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento della predetta somma, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, oltre alla ulteriore somma di € 1.000,00, o di quella maggiore o minor somma, da liquidarsi in via equitativa per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. CP_
Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva l' eccependo: -
l'inammissibilità del ricorso stante il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 per il procedimento n.
Pag. 2 di 4 1170/2023 nonché la mancata liquidazione della prestazione richiesta in quanto erano in atto accertamenti ispettivi;
- l'insussistenza di una responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata prova del danno.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso.
Con nota del 27.05.2025 parte ricorrente dava atto del pagamento degli importi dovuti da parte dell' . CP_1
All'udienza odierna i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità NASpI (v. note ed allegazione documentale del 27.05.2025).
La circostanza è stata altresì richiamata dal procuratore del ricorrente all'udienza odierna, trovando altresì riscontro nelle deduzioni difensive dell' resistente che si è CP_1 associato alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Pag. 3 di 4 Emerge dagli atti che l' ha provveduto alla concreta erogazione della somma dovuta CP_1 solo nel mese di aprile 2025, a fronte di una domanda presentata ed accolta nell'anno
2021. Il consistente lasso temporale intercorso tra l'accoglimento dell'istanza e la concreta erogazione dell'importo dovuto, non risulta giustificato da alcuno specifico motivo ostativo alla riscossione, dovendosi ritenere del tutto generico quanto dedotto sul punto dalla parte resistente nonché in considerazione altresì del ricorso proposto anche in via amministrativa rimasto senza riscontro.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi applicare i valori tariffari minimi stante l'assenza CP_1 di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, tenendosi altresì conto dell'attività concretamente svolta (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 524/2025, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' , in persona del L.R.P.T., le spese di lite da liquidarsi in CP_1 favore del ricorrente in complessivi € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
Locri, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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