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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/08/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Clara Parte_1 C.F._1
Di Sipio, in virtù di procura allegata al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Legnini, in virtù di C.F._3 procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
resistente;
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile;
usufrutto.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 9 luglio 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio i sig.ri e esponendo quanto segue. Parte_2 Parte_3
Con atto di donazione n. 7348, raccolta n. 5370, registrato in data 17 aprile 2019, a rogito del Notaio di Francavilla al Mare, il ricorrente, a titolo di Persona_1 anticipata successione, donava al figlio, tra gli altri beni, i diritti di nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio per sé e successivamente per l'ex coniuge , Controparte_1 sui seguenti immobili ubicati nel territorio del Comune di Torrevecchia Teatina:
- unità immobiliare ad uso abitativo, dislocata sui piani terra e primo, collegati tra loro da scalinata interna, composta al piano terra da ingresso/soggiorno, cucina, un vano e al piano primo da n. 4 (quattro) vani e accessori, a confine con proprietà di
, con la Via Sanguineto, con proprietà di salvo altri, Parte_4 Parte_5 distinta in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 2, cat. A/3, cl.1, vani 9, sup. cat. 225, Rendita Euro 455,52;
- locale deposito pertinenziale, posto al piano terra, di mq. 83 (ottantatré) a confine con gli stessi di cui sopra, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 3, cat. C/2, cl.1, con. mq. 70, sup. cat. 83, Rendita Euro 133,76;
- locale deposito pertinenziale, posto al piano terra, di mq.63 (sessantatré) a confine con gli stessi di cui sopra, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 4, cat. C/2, cl.1, con. mq. 54, sup. cat. 63, Rendita Euro 103,19.
Successivamente, il IG. , attualmente residente con la propria compagna Parte_2 presso l'abitazione principale, e la IG.ra , la quale continua a dimorare Controparte_1 in una delle due dependance in virtù degli accordi intercorsi in sede di separazione e successivo divorzio, ponevano in essere comportamenti gravemente lesivi della dignità personale e del diritto reale dell'odierno ricorrente, giungendo a porre in essere, nei suoi confronti, reiterate ingiurie, umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, intimidazioni e minacce, nonché ad escluderlo dal godimento dell'abitazione principale, costringendolo a risiedere stabilmente nella pertinenza/depandance minore.
2 Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione indebita ed illegittima dell'unità immobiliare ad uso abitativo da parte di e Parte_2
con conseguente ordinanza di rilascio e restituzione dell'immobile. Con Parte_3 vittoria di spese, diritti e onorari.
I resistenti si costituivano in giudizio deducendo che il godimento del diritto di usufrutto non era mai stato impedito al ricorrente, il quale era libero di accedere all'abitazione riservatasi e di coltivare i terreni. Inoltre, esponevano che tra padre e figlio era intervenuto un accordo in forza del quale il primo avrebbe vissuto nella dependance di minori dimensioni, mentre il secondo avrebbe potuto occupare liberamente l'appartamento principale.
Chiedevano, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva rinviata all'udienza del 3 luglio 2024 per l'espletamento della prova orale e, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevato che l'odierno ricorrente ha assolto alla condizione di procedibilità della domanda, avendo esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010, come comprovato dal verbale di esito negativo della procedura prodotto in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Dalle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal chiaro tenore letterale delle conclusioni rassegnate in atti, emerge con evidenza che parte ricorrente ha proposto un'azione di natura restitutoria, fondata sulla dedotta occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa, di cui gode del diritto di usufrutto.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando tutte le facoltà inerenti all'uso e al godimento del bene.
Ne consegue che qualsiasi comportamento che limiti o impedisca, senza giustificazione giuridica, l'esercizio del diritto reale da parte dell'usufruttuario costituisce una turbativa illecita, suscettibile di accertamento giudiziale e di rimozione.
3 Nel caso di specie, risulta pacifico che, in forza dell'atto di donazione stipulato in data
17 aprile 2019, il ricorrente si sia riservato il diritto di usufrutto vitalizio sull'intero compendio immobiliare, comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale diritto, di natura personale e opponibile erga omnes, conferisce al titolare la facoltà esclusiva di godere del bene, salvo eventuale concessione volontaria o tolleranza nei confronti di terzi.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto e provato che i sig.ri e Parte_2 Parte_3 occupano, senza legittimo titolo, l'unità immobiliare di cui conserva il diritto di usufrutto, mentre i resistenti non hanno fornito alcuna prova idonea a confutare le avverse affermazioni.
In particolare, non vi è stata contestazione sulla sussistenza del diritto reale in capo al sig. , né è stato prodotto in giudizio alcun contratto di comodato o altro atto Parte_1 formale che possa attestare l'esistenza di un'autorizzazione scritta da parte dell'usufruttuario.
Parimenti, non è stata dimostrata la sussistenza di un consenso esplicito, chiaro e inequivocabile, idoneo a giustificare la compressione del diritto di godimento in favore del figlio.
Le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla sig.ra Controparte_1 appaiono generiche e prive di riscontri documentali idonei a comprovarne l'attendibilità. In particolare, non è stato possibile determinare né il momento in cui si sarebbe manifestato il presunto consenso né la sua effettiva portata giuridica, con conseguente mancata dimostrazione di un accordo vincolante.
Quanto alla dedotta turbativa nel godimento del bene, il ricorrente ha prodotto denunce, istanze di ammonimento e diffide formali, che, pur non costituendo prova diretta dei fatti, rappresentano un complesso indiziario coerente e rilevante, sufficiente a confermare l'esistenza di comportamenti ostruzionistici da parte dei resistenti.
È principio consolidato in giurisprudenza che, anche in sede civile, il giudice può fondare la propria decisione su elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti (cfr.
Cass. Civ., sez. II, sent. n.8213/2023). Nel caso in esame, l'insieme del materiale istruttorio, letto alla luce della mancata prova contraria da parte dei resistenti, consente di ritenere integrata la turbativa del diritto di usufrutto.
4 Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la contestata occupazione sia avvenuta e si protragga tuttora sine titulo, non avendo i resistenti validamente dimostrato - pur essendo soggetti al relativo onere, ex art. 2697 comma 2 c.c. - l'esistenza di un valido titolo legittimante la detenzione dell'immobile per cui è causa.
Deve pertanto concludersi che l'occupazione dell'immobile principale, in assenza di un valido titolo giuridico e in presenza di un espresso diniego dell'usufruttuario, integri una turbativa attuale e illegittima del diritto reale spettante al ricorrente.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l'occupazione arbitraria di un bene gravato da usufrutto da parte di soggetti privi di titolo legittimo costituisce una lesione del diritto reale, legittimando l'azione di accertamento e la richiesta di cessazione della condotta pregiudizievole.
Ne consegue che la domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta, con la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile in favore del sig. e alla Parte_1 cessazione dell'occupazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei resistenti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sig.ri e Parte_2 [...]
occupano senza titolo l'immobile sito nel Comune di Torrevecchia Teatina Parte_3
(CH), alla Via Sanguineto n. 2, dislocato sui piani terra e primo, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 2, cat. A/3, cl.1, vani 9, sup. cat. 225, Rendita Euro
455,52 (meglio indicato e descritto in ricorso);
- condanna i sig.ri e al rilascio immediato Parte_2 Parte_3 dell'immobile indicato nel punto che precede in favore del sig. ; Parte_1
5 - condanna i resistenti a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, 26 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Clara Parte_1 C.F._1
Di Sipio, in virtù di procura allegata al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Legnini, in virtù di C.F._3 procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
resistente;
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile;
usufrutto.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 9 luglio 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio i sig.ri e esponendo quanto segue. Parte_2 Parte_3
Con atto di donazione n. 7348, raccolta n. 5370, registrato in data 17 aprile 2019, a rogito del Notaio di Francavilla al Mare, il ricorrente, a titolo di Persona_1 anticipata successione, donava al figlio, tra gli altri beni, i diritti di nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio per sé e successivamente per l'ex coniuge , Controparte_1 sui seguenti immobili ubicati nel territorio del Comune di Torrevecchia Teatina:
- unità immobiliare ad uso abitativo, dislocata sui piani terra e primo, collegati tra loro da scalinata interna, composta al piano terra da ingresso/soggiorno, cucina, un vano e al piano primo da n. 4 (quattro) vani e accessori, a confine con proprietà di
, con la Via Sanguineto, con proprietà di salvo altri, Parte_4 Parte_5 distinta in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 2, cat. A/3, cl.1, vani 9, sup. cat. 225, Rendita Euro 455,52;
- locale deposito pertinenziale, posto al piano terra, di mq. 83 (ottantatré) a confine con gli stessi di cui sopra, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 3, cat. C/2, cl.1, con. mq. 70, sup. cat. 83, Rendita Euro 133,76;
- locale deposito pertinenziale, posto al piano terra, di mq.63 (sessantatré) a confine con gli stessi di cui sopra, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 4, cat. C/2, cl.1, con. mq. 54, sup. cat. 63, Rendita Euro 103,19.
Successivamente, il IG. , attualmente residente con la propria compagna Parte_2 presso l'abitazione principale, e la IG.ra , la quale continua a dimorare Controparte_1 in una delle due dependance in virtù degli accordi intercorsi in sede di separazione e successivo divorzio, ponevano in essere comportamenti gravemente lesivi della dignità personale e del diritto reale dell'odierno ricorrente, giungendo a porre in essere, nei suoi confronti, reiterate ingiurie, umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, intimidazioni e minacce, nonché ad escluderlo dal godimento dell'abitazione principale, costringendolo a risiedere stabilmente nella pertinenza/depandance minore.
2 Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione indebita ed illegittima dell'unità immobiliare ad uso abitativo da parte di e Parte_2
con conseguente ordinanza di rilascio e restituzione dell'immobile. Con Parte_3 vittoria di spese, diritti e onorari.
I resistenti si costituivano in giudizio deducendo che il godimento del diritto di usufrutto non era mai stato impedito al ricorrente, il quale era libero di accedere all'abitazione riservatasi e di coltivare i terreni. Inoltre, esponevano che tra padre e figlio era intervenuto un accordo in forza del quale il primo avrebbe vissuto nella dependance di minori dimensioni, mentre il secondo avrebbe potuto occupare liberamente l'appartamento principale.
Chiedevano, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva rinviata all'udienza del 3 luglio 2024 per l'espletamento della prova orale e, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevato che l'odierno ricorrente ha assolto alla condizione di procedibilità della domanda, avendo esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010, come comprovato dal verbale di esito negativo della procedura prodotto in atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Dalle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal chiaro tenore letterale delle conclusioni rassegnate in atti, emerge con evidenza che parte ricorrente ha proposto un'azione di natura restitutoria, fondata sulla dedotta occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa, di cui gode del diritto di usufrutto.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando tutte le facoltà inerenti all'uso e al godimento del bene.
Ne consegue che qualsiasi comportamento che limiti o impedisca, senza giustificazione giuridica, l'esercizio del diritto reale da parte dell'usufruttuario costituisce una turbativa illecita, suscettibile di accertamento giudiziale e di rimozione.
3 Nel caso di specie, risulta pacifico che, in forza dell'atto di donazione stipulato in data
17 aprile 2019, il ricorrente si sia riservato il diritto di usufrutto vitalizio sull'intero compendio immobiliare, comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale diritto, di natura personale e opponibile erga omnes, conferisce al titolare la facoltà esclusiva di godere del bene, salvo eventuale concessione volontaria o tolleranza nei confronti di terzi.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto e provato che i sig.ri e Parte_2 Parte_3 occupano, senza legittimo titolo, l'unità immobiliare di cui conserva il diritto di usufrutto, mentre i resistenti non hanno fornito alcuna prova idonea a confutare le avverse affermazioni.
In particolare, non vi è stata contestazione sulla sussistenza del diritto reale in capo al sig. , né è stato prodotto in giudizio alcun contratto di comodato o altro atto Parte_1 formale che possa attestare l'esistenza di un'autorizzazione scritta da parte dell'usufruttuario.
Parimenti, non è stata dimostrata la sussistenza di un consenso esplicito, chiaro e inequivocabile, idoneo a giustificare la compressione del diritto di godimento in favore del figlio.
Le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla sig.ra Controparte_1 appaiono generiche e prive di riscontri documentali idonei a comprovarne l'attendibilità. In particolare, non è stato possibile determinare né il momento in cui si sarebbe manifestato il presunto consenso né la sua effettiva portata giuridica, con conseguente mancata dimostrazione di un accordo vincolante.
Quanto alla dedotta turbativa nel godimento del bene, il ricorrente ha prodotto denunce, istanze di ammonimento e diffide formali, che, pur non costituendo prova diretta dei fatti, rappresentano un complesso indiziario coerente e rilevante, sufficiente a confermare l'esistenza di comportamenti ostruzionistici da parte dei resistenti.
È principio consolidato in giurisprudenza che, anche in sede civile, il giudice può fondare la propria decisione su elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti (cfr.
Cass. Civ., sez. II, sent. n.8213/2023). Nel caso in esame, l'insieme del materiale istruttorio, letto alla luce della mancata prova contraria da parte dei resistenti, consente di ritenere integrata la turbativa del diritto di usufrutto.
4 Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la contestata occupazione sia avvenuta e si protragga tuttora sine titulo, non avendo i resistenti validamente dimostrato - pur essendo soggetti al relativo onere, ex art. 2697 comma 2 c.c. - l'esistenza di un valido titolo legittimante la detenzione dell'immobile per cui è causa.
Deve pertanto concludersi che l'occupazione dell'immobile principale, in assenza di un valido titolo giuridico e in presenza di un espresso diniego dell'usufruttuario, integri una turbativa attuale e illegittima del diritto reale spettante al ricorrente.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l'occupazione arbitraria di un bene gravato da usufrutto da parte di soggetti privi di titolo legittimo costituisce una lesione del diritto reale, legittimando l'azione di accertamento e la richiesta di cessazione della condotta pregiudizievole.
Ne consegue che la domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta, con la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile in favore del sig. e alla Parte_1 cessazione dell'occupazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei resistenti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sig.ri e Parte_2 [...]
occupano senza titolo l'immobile sito nel Comune di Torrevecchia Teatina Parte_3
(CH), alla Via Sanguineto n. 2, dislocato sui piani terra e primo, distinto in catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 4214 sub 2, cat. A/3, cl.1, vani 9, sup. cat. 225, Rendita Euro
455,52 (meglio indicato e descritto in ricorso);
- condanna i sig.ri e al rilascio immediato Parte_2 Parte_3 dell'immobile indicato nel punto che precede in favore del sig. ; Parte_1
5 - condanna i resistenti a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, 26 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6