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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14159 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI RE MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44887/2023, vertente
TRA
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Lauretti
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvia Giuliano
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore (Roma il 13 giugno 2013). Per_1 Controparte_1 costituitosi in giudizio ha rappresentato che in data 28 ottobre 2023 aveva provveduto ad iscrivere medesimo ricorso, nell'ambito della procedura rubricata con il n. r.g.
48135/2023. Il Presidente della Sezione ha dunque disposto la riunione dei procedimenti.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla loro figlia minore formulando le seguenti conclusioni: 1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento presso la madre, presso la casa familiare di Roma alla via Giovanni Mayer 50.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando e come vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa, e previo accordo con la Sig.ra con le modalità che verranno di volta in volta Pt_1 stabilite consensualmente dai genitori, in considerazione del preminente interesse della figlia, come è sino ad oggi sempre avvenuto. In ogni caso e/o in difetto di accordo, il sig. vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti CP_1 modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 9:00 quando la preleverà dalla casa materna sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21:30, dopo aver cenato con lei.
- durante la settimana il lunedì e il giovedì pomeriggio con prelievo dalla scuola dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 16:30 nei periodi di vacanza scolastica) fino alle ore 21:30 dello stesso giorno, quando la riaccompagnerà presso la madre dopo aver cenato con lei.
- per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie (23-30 dicembre /
31 dicembre -7 gennaio) e pasquali, alternando ogni anno le festività principali della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, della
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di agosto, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
I compleanni dei genitori, la festa del papà e della mamma verranno trascorsi con la figlia mentre i compleanni della figlia se possibile con entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita in Roma Via Giovanni Mayer 50, nel cui contratto di locazione è subentrata la sig.ra verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 Parte_1 con quanto in essa contenuto, e con la quale rimarrà a vivere la figlia minore
Il sig. si è allontanato dalla casa familiare in data 15 Persona_2 CP_1 giugno 2024, asportando i propri beni ed effetti personali.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi Per_1 come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa siglato tra COA e Tribunale di Roma nel 2014, ad eccezione che per la retta scolastica della scuola privata frequentata dalla figlia minore la cui spesa verrà sostenuta per intero dal padre. Le parti corrisponderanno al 50% anche la spesa relativa alla mensa scolastica della scuola privata frequentata dalla minore. Il sig. rinunzia alla quota del 50% dell'assegno Unico che verrà percepito CP_1 per intero dalla sig.ra in via esclusiva. Pt_1
4) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il
Tribunale dispone in conformità.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo del 28 giugno 2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25 settembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
RI RE MO TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI RE MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44887/2023, vertente
TRA
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Lauretti
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Silvia Giuliano
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore (Roma il 13 giugno 2013). Per_1 Controparte_1 costituitosi in giudizio ha rappresentato che in data 28 ottobre 2023 aveva provveduto ad iscrivere medesimo ricorso, nell'ambito della procedura rubricata con il n. r.g.
48135/2023. Il Presidente della Sezione ha dunque disposto la riunione dei procedimenti.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla loro figlia minore formulando le seguenti conclusioni: 1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento presso la madre, presso la casa familiare di Roma alla via Giovanni Mayer 50.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia quando e come vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa, e previo accordo con la Sig.ra con le modalità che verranno di volta in volta Pt_1 stabilite consensualmente dai genitori, in considerazione del preminente interesse della figlia, come è sino ad oggi sempre avvenuto. In ogni caso e/o in difetto di accordo, il sig. vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti CP_1 modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 9:00 quando la preleverà dalla casa materna sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21:30, dopo aver cenato con lei.
- durante la settimana il lunedì e il giovedì pomeriggio con prelievo dalla scuola dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 16:30 nei periodi di vacanza scolastica) fino alle ore 21:30 dello stesso giorno, quando la riaccompagnerà presso la madre dopo aver cenato con lei.
- per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie (23-30 dicembre /
31 dicembre -7 gennaio) e pasquali, alternando ogni anno le festività principali della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, della
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di agosto, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
I compleanni dei genitori, la festa del papà e della mamma verranno trascorsi con la figlia mentre i compleanni della figlia se possibile con entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita in Roma Via Giovanni Mayer 50, nel cui contratto di locazione è subentrata la sig.ra verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 Parte_1 con quanto in essa contenuto, e con la quale rimarrà a vivere la figlia minore
Il sig. si è allontanato dalla casa familiare in data 15 Persona_2 CP_1 giugno 2024, asportando i propri beni ed effetti personali.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi Per_1 come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa siglato tra COA e Tribunale di Roma nel 2014, ad eccezione che per la retta scolastica della scuola privata frequentata dalla figlia minore la cui spesa verrà sostenuta per intero dal padre. Le parti corrisponderanno al 50% anche la spesa relativa alla mensa scolastica della scuola privata frequentata dalla minore. Il sig. rinunzia alla quota del 50% dell'assegno Unico che verrà percepito CP_1 per intero dalla sig.ra in via esclusiva. Pt_1
4) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il
Tribunale dispone in conformità.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo del 28 giugno 2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25 settembre 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
RI RE MO TA ZI