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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di lavoro iscritta al n. 667/2025 del R.G.A.C. vertente
tra
nato a [...] il Parte_1
14/08/1985, residente in [...], C.F. C.F._1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. ), C.F._2
Fabio Ganci (C.F. ), Nicola Zampieri (C.F. C.F._3
) e Giovanni Rinaldi (C.F. C.F._4
), C.F._5
1 -Ricorrente-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t.,
-Convenuto-
Fatto e diritto
La domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale docente della scuola, in forza di contratti a tempo determinato
(supplenze brevi) negli anni scolastici 2020/2021 e parte del
2021/2022, agisce per vedersi corrispostala retribuzione professionale docenti in relazione ai periodi lavorati in forza di contratti per supplenze brevi come indicati nell'atto introduttivo di lite.
Il non si è costituito in giudizio, ne va, pertanto, CP_1
dichiarata la contumacia. In data odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa giunge a decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
L'odierna controversia, introdotta con ricorso depositato il
17.1.2025 ha ad oggetto l'accertamento della debenza, in favore della parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti. Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante
è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27.7.2018
n. 2015, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2 (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, essendovi assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello oggetto di decisione, si fa rinvio integrale alla predetta decisione.
Ebbene, nella pronuncia sopra citata si legge: "2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita' con le modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalita' di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in
3 ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entita' della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non e' collegato a particolari modalita' di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi e' dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, e' tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha gia' risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), e'
4 stata piu' volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita' di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicche' la stessa ha carattere incondizionato e puo' essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non puo' essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non puo' impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorche' proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non e' sufficiente che la diversita' di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perche' la diversita' di trattamento puo' essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalita' di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
5 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie e' riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che puo' e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perche'
a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validita' di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensi' in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le piu' recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attivita' propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella >del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra piu' opzioni astrattamente possibili
6 deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto piu' che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD e' incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalita' di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perche' il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, e' conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze,
7 sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, il Giudicante ritiene tali considerazioni pienamente condivisibili. Le stesse non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessita' di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate
(punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilita' della legge nazionale, bensi' criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione
8 della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attivita' dell'offerta formativa. Ora, a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attivita' che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attivita' poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimita' sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento, e quindi la soluzione adottata in questa sede, con la pronuncia n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docente" secondo cui la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il CP_1
9 personale supplente temporaneo. La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che “che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Nel caso di specie, nel periodo per cui è causa, la parte ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato
(cfr. contratti in atti). Ebbene, in virtù di quanto sinora esposto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
10 Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza indicati nella narrativa del ricorso, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94. Per l'effetto, il va condannato a Controparte_1
corrispondere in favore della parte ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, per l'importo pari ad euro
1.479,57, come calcolato nel prospetto contabile facente parte integrante del ricorso che si stima corretto ed immune da vizi.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La regolamentazione delle spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 secondo valori prossimi ai minimi in ragione della serialità della controversia e della simile natura delle argomentazioni prospettate dai difensori in cause analoghe, segue la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al ricorso, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi
11 legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l.
724/94;
-Condanna il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive per l'importo pari ad euro 1.479,57, oltre accessori come per legge;
-Condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di lavoro iscritta al n. 667/2025 del R.G.A.C. vertente
tra
nato a [...] il Parte_1
14/08/1985, residente in [...], C.F. C.F._1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. ), C.F._2
Fabio Ganci (C.F. ), Nicola Zampieri (C.F. C.F._3
) e Giovanni Rinaldi (C.F. C.F._4
), C.F._5
1 -Ricorrente-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t.,
-Convenuto-
Fatto e diritto
La domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale docente della scuola, in forza di contratti a tempo determinato
(supplenze brevi) negli anni scolastici 2020/2021 e parte del
2021/2022, agisce per vedersi corrispostala retribuzione professionale docenti in relazione ai periodi lavorati in forza di contratti per supplenze brevi come indicati nell'atto introduttivo di lite.
Il non si è costituito in giudizio, ne va, pertanto, CP_1
dichiarata la contumacia. In data odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa giunge a decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
L'odierna controversia, introdotta con ricorso depositato il
17.1.2025 ha ad oggetto l'accertamento della debenza, in favore della parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti. Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante
è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27.7.2018
n. 2015, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2 (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, essendovi assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello oggetto di decisione, si fa rinvio integrale alla predetta decisione.
Ebbene, nella pronuncia sopra citata si legge: "2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita' con le modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalita' di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in
3 ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entita' della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non e' collegato a particolari modalita' di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi e' dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, e' tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha gia' risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), e'
4 stata piu' volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita' di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicche' la stessa ha carattere incondizionato e puo' essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non puo' essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non puo' impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorche' proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non e' sufficiente che la diversita' di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perche' la diversita' di trattamento puo' essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalita' di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
5 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie e' riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che puo' e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perche'
a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validita' di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensi' in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le piu' recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attivita' propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella >del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra piu' opzioni astrattamente possibili
6 deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto piu' che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD e' incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalita' di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perche' il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, e' conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze,
7 sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalita' stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, il Giudicante ritiene tali considerazioni pienamente condivisibili. Le stesse non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessita' di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate
(punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilita' della legge nazionale, bensi' criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione
8 della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attivita' dell'offerta formativa. Ora, a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attivita' che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attivita' poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimita' sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento, e quindi la soluzione adottata in questa sede, con la pronuncia n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docente" secondo cui la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il CP_1
9 personale supplente temporaneo. La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che “che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Nel caso di specie, nel periodo per cui è causa, la parte ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato
(cfr. contratti in atti). Ebbene, in virtù di quanto sinora esposto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
10 Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza indicati nella narrativa del ricorso, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94. Per l'effetto, il va condannato a Controparte_1
corrispondere in favore della parte ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, per l'importo pari ad euro
1.479,57, come calcolato nel prospetto contabile facente parte integrante del ricorso che si stima corretto ed immune da vizi.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La regolamentazione delle spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 secondo valori prossimi ai minimi in ragione della serialità della controversia e della simile natura delle argomentazioni prospettate dai difensori in cause analoghe, segue la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al ricorso, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi
11 legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l.
724/94;
-Condanna il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive per l'importo pari ad euro 1.479,57, oltre accessori come per legge;
-Condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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