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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente a [...], elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Tuveri, 84, presso lo studio dell'avv. Ghisu Maria Cristina , che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Deledda n. 13 (cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Iglesias, Via Piave,6, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la Sig.ra e il Sig. in Decimoputzu in data 4 settembre 2011, anno 2011, atto Parte_1 CP_1
n. 5, parte II, serie A, ufficio 1, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Decimoputzu, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Decimoputzu di procedere all'annotazione della sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. confermare l'affidamento congiunto dei figli minori e che continueranno ad abitare Persona_1 Persona_2
unitamente alla madre presso la casa coniugale sita a Decimoputzu in via Deledda, 11; 3. in merito al diritto di visita del padre, confermare le modalità stabilite in accordo tra le parti e confermate nell'ordinanza del 23 luglio 2024; 4. in merito all'assegno di mantenimento per i figli minori, il
Sig. , verserà la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
da aumentarsi a € 550,00 (€ 275,00 ciascuno) a partire da settembre 2024, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% dell'Assegno Unico;
5. in merito all'assegno divorzile per la ricorrente, il Sig. , verserà la somma di € 50,00 mensili alla Sig.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6.
[...]
per quanto concerne le spese straordinarie, ciascun genitore contribuirà nella misura del senza preventivo accordo ma previa esibizione della documentazione attestante la relativa spesa: - al pagamento delle tasse scolastiche/universitarie, della mensa scolastica, del corredo scolastico di inizio anno, dei libri e degli strumenti informatici necessari allo studio (tablet e pc), delle ricariche telefoniche;
- alle spese sanitarie connotate dal carattere della necessarietà, come le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (es. spese oculistiche, occhiali da vista e lenti a contatto, impianti ortopedici ed acustici, medicine non esenti e integratori alimentari, etc.); - alle spese extrascolastiche relative alle attività sportive e sociali. Nella medesima misura, ma con preventivo accordo: - al pagamento di visite mediche o prestazioni sanitarie erogate da strutture private non convenzionate, non urgenti e prive di prescrizione medica;
altrettanto valga per gli apparecchi sanitari ed ortodontici;
- di lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica, di preparazione e selezione per l'ingresso in corsi di formazione professionale od universitari, o per l'avvio al mondo del lavoro, alloggi fuori sede, universitari e non, assieme alle relative utenze;
- di viaggi di svago trascorsi autonomamente;
- delle spese per l'acquisto di apparecchi mobili di comunicazione.
7. disporre che l'automobile Alfa Romeo Giulietta targata EX356EK, resti di esclusiva proprietà del Sig. , mentre l'automobile Lancia Ypsilon, targata DN982TS, resti di CP_1
esclusiva proprietà della Sig.ra In relazione a tale seconda autovettura, le parti Parte_1
provvedano a spese comuni, entro 60 gg. dalla sentenza, ad effettuare il passaggio di intestazione a favore della Sig.ra 8. in caso di resistenza, con vittoria di spese e competenze.” Parte_1
Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale :
A) In relazione ai tempi di affidamento, collocamento e permanenza dei minori con ciascun genitore, Voglia recepire gli accordi intercorsi tra le parti e ritualmente depositati, nei seguenti termini: 1)I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e residenza presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) La casa coniugale resterà assegnata alla perché vi conviva Parte_1
insieme ai figli minori. 3) In relazione al diritto di visita, il padre comunicherà alla madre entro l'ultimo giorno del mese precedente l'elenco dei giorni in cui terrà con sé i minori. Salvo variazioni dovute a cambio turno (obbligato per due volte al mese - previa comunicazione la sera precedente entro le ore 22:00), il padre terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana da comunicarsi entro l'ultimo giorno del mese precedente, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola,
fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Inoltre, terrà con sé i minori ogni venerdì
dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola, con pernottamento presso di sé. A weekend alterni terrà con sé i bimbi fino alla domenica alle 20:30 in periodo scolastico e alle 22:00 durante le vacanze. Negli
altri weekend riporterà i bimbi presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 08:30 in inverno e
09:30 in estate, salvo impegni lavorativi di entrambi, nel quale caso verrà concordato un diverso orario. Nei weekend in cui non terrà i figli con sé, il padre potrà tenerli un ulteriore giorno alla settimana dalle ore 9 o dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate.
Ciascuno dei genitori si impegna a prendere e riportare i minori con il criterio dell'alternanza.
Qualora i minori si trovino presso l'abitazione dei nonni o di terzi, all'interno del territorio del
Comune di Decimoputzu, andranno a prendere e riportare i minori nel luogo indicato dall'altro genitore. In merito alle festività i bimbi trascorreranno, con il criterio dell'alternanza, le festività
con ciascuno dei genitori. Per quest'anno si fissa fin d'ora il seguente calendario: - Pasqua con la madre e pasquetta con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; - Il 25 aprile con la madre, mentre,
per l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:30; - 1°maggio con il padre dalle ore
10:00 alle ore 20:30; - 2 giugno e 15 agosto con la madre;
- 1°novembre con il padre dalle ore
10:00 alle ore 20.30; - 8 dicembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore 15:30, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore 15:30 alle ore 20:30; - 24 dicembre coi il padre dalle ore 10:00
che riporterà i bambini il 25 alle ore 10:00; - 25 dicembre con la madre;
- 26 dicembre con il padre dalle ore 15:30 alle ore 21:30, mentre, per l'anno successivo dalle ore 21:30 alle ore 15:30; - 31
dicembre con la madre, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del
1°gennaio; - 1°gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; - 6 gennaio con il padre dalle ore
10:30 alle ore 16:30, mentre, l'anno successivo dalle ore 15:30 alle ore 20:30; In occasione del compleanno del padre, i minori resteranno con lo stesso dalle ore 10:00 alle ore 22:00 mentre per il compleanno della madre trascorreranno il giorno intero con lei. Qualora tale giorno coincidesse con un giorno di visita del padre lo stesso verrà recuperato la stessa settimana o in quella successiva.
Per il compleanno dei bimbi, un anno gli stessi staranno con il padre dalle ore 19:30, per la cena e il pernottamento, salvo diverso accordo. L'anno successivo staranno col padre dalle ore 10:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le ferie estive i minori potranno trascorrere
20 giorni annui con ciascuno dei genitori, di cui 14 anche consecutivi in estate, da comunicarsi almeno 30 giorni prima all'altro genitore. B) In relazione al Mantenimento dei figli minori: 1) In
via Principale: Voglia Porre in capo a l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , entro il 5 di ogni mese, o altra misura che verrà ritenuta di giustizia. 2) In via Subordinata: Voglia determinare in €
300,00 il contributo mensile a carico di per il mantenimento dei figli collocati presso CP_1
la madre con percezione integrale da parte della dell'assegno unico universale. 3) In ogni Pt_1
caso: Con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo Protocollo CNF del 2017 o successive modificazioni ed integrazioni. C) Disporre che l'automobile Alfa Romeo Giulietta, targata EX356EK, resti di esclusiva proprietà del Sig. , mentre l'automobile Lancia Ypsilon, targata DN982TS, resti di CP_1
esclusiva proprietà della Sig.ra Stabilire che, in relazione a tale seconda autovettura, Parte_1
le parti provvedano a spese comuni, entro 60 gg. dalla Sentenza, ad effettuare il passaggio di intestazione in favore della D) Respingere le avverse istanze in relazione all'Assegno CP_2
di Mantenimento relativo alla sig.ra F) Con vittoria o compensazione di Spese del Parte_1
Giudizio.” ****
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto dei figli minori e con regolamentazione del diritto di visita Persona_1 Persona_2
paterno (il padre potrà incontrare i figli per due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino alle 20,30/21,00 in inverno ed alle 21,30 in estate, con cena presso il padre. In occasione del turno di lavoro pomeridiano, il padre potrà tenere con sé i figli per due serate alla settimana, in periodo scolastico dalle 20,30, compresa la cena, fino all'ingresso a scuola del giorno successivo. In periodo extra scolastico, dalle 8,00, fino alle 12. I giorni di visita saranno stabiliti entro il giorno 5 di ogni mese previa presentazione da parte del Sig. alla Sig.ra del calendario lavorativo CP_1 Parte_1
mensile. A fine settimana alternati il padre terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica alle 20,30/21,00 in inverno ed alle 21,30 in estate, con cena presso il padre. Fatta
salva la possibilità di concordare un diverso giorno e/o orario in caso di variazione dei turni lavorativi, con almeno una settimana di preavviso. Per quanto attiene alle vacanze estive, verranno rispettati i turni ordinari, con possibilità per il Sig. di tenere con sé i figli per 7 giorni CP_1
consecutivi durante il mese di luglio e 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto. Il tutto compatibilmente con le esigenze dei minori e salvo diverso accordo dei genitori. Per quanto attiene alle festività, i figli minori trascorreranno i giorni del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1
gennaio, del 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il ferragosto, il compleanno e le altre feste comandate con ciascun genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori;
la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli minori nella misura di euro 500,00 mensili
(euro 250,00 ciascuno), da aumentarsi a euro 550,00 (euro 275,00 ciascuno) a partire da settembre
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie (senza preventivo accordo ma previa esibizione della documentazione attestante la relativa spesa: - al pagamento delle tasse scolastiche/universitarie,
della mensa scolastica, del corredo scolastico di inizio anno, dei libri e degli strumenti informatici necessari allo studio (tablet e pc), delle ricariche telefoniche;
- alle spese sanitarie connotate dal carattere della necessarietà, come le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (es.
spese oculistiche, occhiali da vista e lenti a contatto, impianti ortopedici ed acustici, medicine non esenti e integratori alimentari, etc.); - alle spese extrascolastiche relative alle attività sportive e sociali. Nella medesima misura, ma con preventivo accordo: - al pagamento di visite mediche o prestazioni sanitarie erogate da strutture private non convenzionate, non urgenti e prive di prescrizione medica;
altrettanto valga per gli apparecchi sanitari ed ortodontiche) e di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 100,00 mensili.
A sostegno delle proprie istanze, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 4 settembre 2011 a Decimoputzu;
che dall'unione sono nati due figli gemelli,
e in data 30 luglio 2012; che i coniugi hanno successivamente definito Per_1 Persona_2
consensualmente la separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Cagliari n.
848/2023 del 31 gennaio 2023, pubblicato in data 27 febbraio 2023, alle condizioni puntualmente riportate nel suddetto provvedimento, tra cui: Affidamento condiviso dei minori e mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori e i rispettivi rami parentali;
Assegnazione della casa coniugale alla madre, con obbligo a suo carico di pagamento delle utenze domestiche e loro rendicontazione al padre;
Accollo integrale, da parte del padre, dei finanziamenti in essere;
Obbligo
per il padre di rilascio dell'immobile coniugale e trasferimento della residenza entro cinque giorni dall'udienza presidenziale;
Permanenza prevalente dei minori presso la madre, con diritto di visita paterno regolamentato;
Contributo al mantenimento dei figli pari a € 265,00 mensili, oltre il 50%
dell'assegno unico e universale, rivalutabile annualmente secondo ISTAT.
La parte ricorrente ha dedotto di convivere stabilmente con i figli minori presso l'ex casa coniugale,
mentre il resistente risulta attualmente residente presso l'abitazione del proprio padre.
Ha precisato che i figli gemelli frequentano la classe prima della scuola secondaria di primo grado e consumano abitualmente i pasti presso la mensa scolastica. La ricorrente ha inoltre dichiarato di aver accettato, in sede di separazione consensuale, condizioni economiche e personali fortemente penalizzanti, al fine esclusivo di contenere il carico emotivo generato dalla procedura separativa. Tuttavia, l'attuale aumento dell'inflazione, ha reso le somme concordate a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori – poste a carico del resistente –
del tutto insufficienti a garantire la copertura delle necessità familiari ordinarie.
In ordine alla propria condizione reddituale ed economica, la ricorrente ha esposto di percepire, a partire dal mese di marzo 2023, un importo mensile pari ad euro 488,00 a titolo di Reddito di
Cittadinanza, nonché il 50% dell'Assegno Unico Universale, pari ad € 120,00. Ha, inoltre, riferito di svolgere, in maniera occasionale e discontinua, attività lavorativa in ambito agricolo presso serre,
limitatamente ai periodi di raccolta stagionale.
Sotto il profilo sanitario, la ricorrente ha allegato di essere affetta da una serie di patologie invalidanti, tra cui la “Sindrome di Raynaud” – disturbo autoimmune a carico dell'apparato cardiovascolare, associato a dolore, bruciore e intorpidimento degli arti – “Diastasi dei retti addominali”, sospetta “Endometriosi” e “Cervico-dorso-lombalgia” cronica ingravescente con sospetta fibromialgia. Tali condizioni cliniche comportano notevoli limitazioni allo svolgimento di attività lavorativa prolungata, rendendo necessario un ridimensionamento delle ore di lavoro precedentemente prestate presso le serre.
La stessa ha inoltre evidenziato di essere gravata in via esclusiva dell'accudimento dei figli minori,
circostanza che, unita al proprio stato di salute, ha precluso la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi maggiormente compatibili e continuativi.
Nel corso della convivenza matrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di essersi dedicata in via prevalente alla cura della famiglia e della gestione domestica, consentendo così al coniuge di proseguire stabilmente nella propria attività professionale e di realizzarsi sul piano lavorativo. Quanto al resistente, è stato dedotto che lo stesso risulta essere attualmente impiegato a tempo indeterminato presso il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Cagliari, con una retribuzione mensile netta pari ad € 1.800,00 circa, oltre alla tredicesima mensilità e al 50%
dell'Assegno Unico Universale pari ad € 120,00. Lo stesso provvede altresì al pagamento delle rate relative ai finanziamenti previsti al punto e) del verbale di separazione omologato.
*****
Con memoria di costituzione depositata in data 17.02.2024, il sig. si è costituito in CP_1
giudizio, dichiarando di non opporsi alla pronuncia del divorzio, né alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, con regolamentazione del diritto di visita in favore del genitore non collocatario. In particolare, ha proposto che il diritto di visita del padre venga esercitato tenendo conto dei propri turni lavorativi e degli impegni scolastici e ricreativi dei minori (secondo le seguenti modalità: Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 20:30/21:00
nel periodo invernale, fino alle ore 22:00 nel periodo estivo, in caso di turno lavorativo mattutino;
Nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 21:00, in caso di turno pomeridiano, con possibilità di trattenere i minori fino all'ingresso scolastico del giorno successivo oppure fino alle ore 12:00
durante le vacanze scolastiche;
A weekend alternati, il resistente potrà tenere con sé i figli dal venerdì alle ore 15:30 (in caso di turno mattutino) oppure dalle ore 21:00 (in caso di turno pomeridiano) fino alla domenica alle ore 21:00 nel periodo invernale ed alle ore 22:00 nel periodo estivo. È stata inoltre prevista la possibilità di concordare, con almeno 24 ore di preavviso, eventuali variazioni di giorni e orari in caso di modifiche nei turni lavorativi.
Relativamente alle festività, si è chiesto che i minori le trascorrano con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale, e che nel periodo estivo siano previste due settimane, anche non consecutive, di permanenza presso ciascun genitore, concordate tra le parti con almeno un mese di anticipo. Il resistente ha altresì richiesto la determinazione, a proprio carico, di un assegno mensile pari ad €
300,00, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori.
In subordine, ha proposto – qualora ritenuto più rispondente all'interesse superiore dei minori –
l'adozione di un collocamento paritario, con tempi di permanenza equivalenti presso entrambi i genitori e relativo mantenimento diretto, con rigetto di ulteriori richieste relative all'assegno divorzile.
Il resistente ha sottolineato come l'accordo proposto tenga conto della situazione economica delle parti, entrambe professionalmente attive durante il matrimonio, nonché del proprio impegno a sostenere i debiti contratti in costanza di matrimonio (per circa € 800,00 mensili), oltre al fatto che la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente.
Ha dichiarato, inoltre, di aver spontaneamente aumentato – a decorrere dal mese di agosto 2023 –
l'importo dell'assegno a favore dei figli, portandolo a € 300,00 mensili.
Quanto alle condizioni della controparte, ha osservato che le patologie indicate dalla ricorrente sono di natura cronica e pregresse, non invalidanti, e che non sussistono circostanze sopravvenute idonee a giustificare un peggioramento della sua situazione economica.
Ha evidenziato che la ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa autonoma anche nel corso del matrimonio, e che entrambi i genitori hanno preso parte all'accudimento dei minori.
Il resistente ha inoltre precisato di essersi reso disponibile, anche dopo la separazione, a tenere con sé i figli oltre gli orari concordati. Con riferimento alla propria situazione reddituale, il resistente ha confermato di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Corpo della Polizia Municipale,
con un reddito mensile di circa € 1.800,00 netti.
Ha altresì dichiarato di essere onerato dal pagamento di diversi finanziamenti contratti per esigenze familiari, per un ammontare complessivo pari a circa euro 800,00 mensili, e di contribuire con la somma di euro 300,00 mensili alle spese dell'abitazione presso cui risiede con il padre.
***** All'udienza di comparizione del 20.03.2024 si è proceduto all'audizione delle parti che hanno confermato le rispettive allegazioni e domande.
La ricorrente, fermo l'accordo sui tempi di permanenza dei figli gemelli con ciascuno dei genitori,
ha domandato l'aumento del contributo di mantenimento in quanto la somma prevista in sede di separazione è esigua.
Il resistente ha domandato la conferma di quanto previsto in quanto a fronte del proprio stipendio di euro 1800,00 mensili sostiene spese vive mensili per euro 908,00 come documentato. La ricorrente ha affermato di lavorare come assistente di un disabile con un reddito di circa euro 3000,00 annui oltre euro 650,00 mensili quale assegno di inclusione e assegno unico di euro 199,00 che i resistente corrisponde euro 300,00 per il mantenimento dei minori in luogo di euro 265,00
concordati in separazione.
*****
Il Giudice con ordinanza resa in data ha pronunciato ai sensi dell'art.473 bis 22 (e 50) c.p.c. ha dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla collocazione e ai tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori come di seguito riportate 1)I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e residenza presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2)La casa coniugale resterà assegnata alla perché vi conviva insieme ai figli minori. 3)In relazione al Parte_1
diritto di visita, il padre comunicherà alla madre entro l'ultimo giorno del mese precedente l'elenco dei giorni in cui terrà con sé i minori. Salvo variazioni dovute a cambio turno (obbligato per due volte al mese - previa comunicazione la sera precedente entro le ore 22:00), il padre terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana da comunicarsi entro l'ultimo giorno del mese precedente,
secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Inoltre, terrà con sé i minori ogni venerdì dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola,
con pernottamento presso di sé. A weekend alterni terrà con sé i bimbi fino alla domenica alle 20:30
in periodo scolastico e alle 22:00 durante le vacanze. Negli altri weekend riporterà i bimbi presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 08:30 in inverno e 09:30 in estate, salvo impegni lavorativi di entrambi, nel quale caso verrà concordato un diverso orario. Nei weekend in cui non terrà i figli con sé, il padre potrà tenerli un ulteriore giorno alla settimana dalle ore 9 o dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Ciascuno dei genitori si impegna a prendere e riportare i minori con il criterio dell'alternanza. Qualora i minori si trovino presso l'abitazione dei nonni o di terzi, all'interno del territorio del Comune di Decimoputzu, andranno a prendere e riportare i minori nel luogo indicato dall'altro genitore. In merito alle festività i bimbi trascorreranno, con il criterio dell'alternanza, le festività con ciascuno dei genitori. Per quest'anno si fissa fin d'ora il seguente calendario: Pasqua con la madre e pasquetta con il padre dalle ore 10:00
alle ore 22:00; Il 25 aprile con la madre, mentre, per l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00
alle ore 20:30; 1°maggio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:30; 2 giugno e 15 agosto con la madre;
1°novembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20.30; 8 dicembre con il padre dalle ore
10:00 alle ore 15:30, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore 15:30 alle ore 20:30; 24
dicembre coi il padre dalle ore 10:00 che riporterà i bambini il 25 alle ore 10:00; 25 dicembre con la madre;
26 dicembre con il padre dalle ore 15:30 alle ore 21:30, mentre, per l'anno successivo dalle ore 21:30 alle ore 15:30; 31 dicembre con la madre, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore
10:00 alle ore 10:00 del 1°gennaio; 1°gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 6 gennaio con il padre dalle ore 10:30 alle ore 16:30, mentre, l'anno successivo dalle ore 15:30 alle ore 20:30;
In occasione del compleanno del padre, i minori resteranno con lo stesso dalle ore 10:00 alle ore
22:00 mentre per il compleanno della madre trascorreranno il giorno intero con lei. Qualora tale giorno coincidesse con un giorno di visita del padre lo stesso verrà recuperato la stessa settimana o in quella successiva. Per il compleanno dei bimbi, un anno gli stessi staranno con il padre dalle ore
19:30, per la cena e il pernottamento, salvo diverso accordo. L'anno successivo staranno col padre dalle ore 10:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le ferie estive i minori potranno trascorrere 20 giorni annui con ciascuno dei genitori, di cui 14 anche consecutivi in estate,
da comunicarsi almeno 30 giorni prima all'altro genitore, ha quindi provveduto in conformità a tali accordi.
Con riferimento alle questioni economiche ha determinato in euro 300,00 il contributo mensile a carico del per il mantenimento dei figli collocati presso la madre con percezione CP_1
integrale da parte della dell'assegno unico universale. Pt_1
Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione in ragione del fatto che l'unica questione riguarda la determinazione del contributo di mantenimento per i figli sulla scorta dei redditi di cui vi
è prova documentale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termine di cui all'art. 473 bis 28 (60 giorni prima per il deposito di note scritte, 30 giorni prima per il deposito di note conclusionali e 15 giorni prima per le repliche).
******
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.11.2023), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Con riguardo ai provvedimenti relativi alla prole deve confermarsi quanto stabilito con l'ordinanza ex art 473 bis 22 (e 50) c.p.c. che ha disposto in conformità degli accordi raggiunti dalle parti sul punto, e pertanto, i figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e residenza presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2)La casa coniugale resterà assegnata alla perché vi conviva Parte_1
insieme ai figli minori. 3)In relazione al diritto di visita, il padre comunicherà alla madre entro l'ultimo giorno del mese precedente l'elenco dei giorni in cui terrà con sé i minori. Salvo variazioni dovute a cambio turno (obbligato per due volte al mese - previa comunicazione la sera precedente entro le ore 22:00), il padre terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana da comunicarsi entro l'ultimo giorno del mese precedente, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola,
fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Inoltre, terrà con sé i minori ogni venerdì
dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola, con pernottamento presso di sé. A weekend alterni terrà con sé
i bimbi fino alla domenica alle 20:30 in periodo scolastico e alle 22:00 durante le vacanze. Negli
altri weekend riporterà i bimbi presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 08:30 in inverno e
09:30 in estate, salvo impegni lavorativi di entrambi, nel quale caso verrà concordato un diverso orario. Nei weekend in cui non terrà i figli con sé, il padre potrà tenerli un ulteriore giorno alla settimana dalle ore 9 o dall'uscita di scuola, fino alle ore 20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate.
Ciascuno dei genitori si impegna a prendere e riportare i minori con il criterio dell'alternanza. Qualora i minori si trovino presso l'abitazione dei nonni o di terzi, all'interno del territorio del
Comune di Decimoputzu, andranno a prendere e riportare i minori nel luogo indicato dall'altro genitore. In merito alle festività i bimbi trascorreranno, con il criterio dell'alternanza, le festività
con ciascuno dei genitori. Per quest'anno si fissa fin d'ora il seguente calendario: Pasqua con la madre e pasquetta con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; Il 25 aprile con la madre, mentre, per l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:30; 1°maggio con il padre dalle ore 10:00
alle ore 20:30; 2 giugno e 15 agosto con la madre;
1°novembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore
20.30; 8 dicembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore 15:30, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore 15:30 alle ore 20:30; 24 dicembre coi il padre dalle ore 10:00 che riporterà i bambini il 25
alle ore 10:00; 25 dicembre con la madre;
26 dicembre con il padre dalle ore 15:30 alle ore 21:30,
mentre, per l'anno successivo dalle ore 21:30 alle ore 15:30; 31 dicembre con la madre, mentre,
l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 1°gennaio; 1°gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 6 gennaio con il padre dalle ore 10:30 alle ore 16:30, mentre, l'anno successivo dalle ore 15:30 alle ore 20:30; In occasione del compleanno del padre, i minori resteranno con lo stesso dalle ore 10:00 alle ore 22:00 mentre per il compleanno della madre trascorreranno il giorno intero con lei. Qualora tale giorno coincidesse con un giorno di visita del padre lo stesso verrà recuperato la stessa settimana o in quella successiva. Per il compleanno dei bimbi, un anno gli stessi staranno con il padre dalle ore 19:30, per la cena e il pernottamento, salvo diverso accordo. L'anno successivo staranno col padre dalle ore 10:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le ferie estive i minori potranno trascorrere 20 giorni annui con ciascuno dei genitori, di cui 14 anche consecutivi in estate, da comunicarsi almeno 30 giorni prima all'altro genitore.
Venendo ora alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in relazione all'obbligo di mantenimento della prole si premette che con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 (e 50) c.p.c è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, conformemente alla disponibilità da questi CP_1 manifestata, l'importo di euro 300.00 mensili, con percezione integrale da parte della Pt_1
dell'assegno unico universale.
In quella sede si era tenuto conto del reddito mensile del resistente, pari a circa euro 1.800,00,
nonché del fatto che egli risulta gravato da obbligazioni debitorie per oltre euro 900,00 al mese,
mentre la ricorrente ha dichiarato di percepire un assegno di inclusione pari a euro 650,00 mensili e di svolgere attività lavorative saltuarie, dalle quali ricava un reddito annuo di circa euro 3.000,00.
La resistente, in merito alla somma stabilita nei provvedimenti provvisori e urgenti, ha dichiarato che l'importo è sufficiente a coprire le necessità dei figli minori. Tuttavia, ha espresso la preferenza che l'importo del mantenimento venga separato da quello previsto per l'Assegno Unico,
proponendo di fissare un contributo mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% dell'Assegno Unico. In tal modo, percepirebbe per il mantenimento dei figli minori una somma complessiva di € 699,40 mensili (€ 500,00 a carico del
Sig. + € 199,40 quale 50% dell'Assegno Unico). CP_1
Il resistente ha rappresentato che per lui diverrebbe insostenibile il versamento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 che prescindesse dall'erogazione dell'Assegno Unico poiché, in caso di sospensione, ritardo o variazione di quest'ultimo, dovrebbe rendersi inevitabilmente parzialmente inadempiente e ciò, potrebbe comportare conseguenze di natura penale, incompatibili col proprio ruolo lavorativo quale Pubblico Ufficiale.
Tanto esposto , ritiene, dunque il Collegio che l'importo a carico del a titolo di contributo per CP_1
il mantenimento dei figli debba essere confermato nell'importo di euro 300,00 mensili con percezione integrale da parte della dell'assegno unico universale, oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie.
L'importo sopra indicato deve invero ritenersi proporzionato alla capacità reddituale del resistente quale sopra indicata, considerati anche gli oneri sullo stesso gravanti. La misura suddetta deve infine ritenersi proporzionata anche in considerazione della capacità di produzione di reddito - commisurata all'idoneità lavorativa rapportabile alla giovane età della ricorrente – attribuibile alla ricorrente e al conseguente proporzionale onere della stessa di contribuire al mantenimento dei figli.
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Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, giova osservare preliminarmente che con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287 dell'11.7.2018, il riconoscimento in favore del coniuge dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno a favore del coniuge.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve accertare quindi,
innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale)
come in caso di sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella
prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà
posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Pertanto, “l'adeguatezza
assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello
strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del
principio di pari dignità (…), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal
coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La
natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di
costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento
dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29
Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (così S.U. 18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-
compensativo), il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con
riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in
particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa, passando al caso concreto, venendo alla natura assistenziale dell'assegno, parte resistente ha solo allegato di essere priva di occupazione stabile (svolge lavori saltuari e percepisce il reddito di cittadinanza) ma, nulla ha dedotto in merito alla sussistenza di una propria incapacità lavorativa.
Ella, invero, ha prodotto documentazione medica che attesta che la stessa è affetta da varie patologie ma non vi sono certificazioni inerenti una qualche inabilità al lavoro.
Né residuano margini per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'istante, nella sua componente perequativa/compensativa sulla base delle allegazioni di parte ricorrente. A tali fini, parte istante non ha in alcun modo allegato uno specifico sacrificio della propria dimensione lavorativa (in realtà la stessa ha sempre prestato attività lavorativa) ed una circostanziata frustrazione delle proprie aspirazioni professionali, circostanze che non solo non vengono allegate negli atti introduttivi se non genericamente, ma che neppure si è richiesto di provare nel corso della istruttoria.
In ogni caso si osserva come non è stato nel caso di specie dimostrato che la dedotta disparità
reddituale tra la situazione economica della parte resistente poliziotto municipale con un reddito mensile di circa 1600,00 euro) e della parte ricorrente sia conseguenza del sacrificio della moglie dipeso dal contributo prestato alla conduzione della vita familiare e/o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito.
Infine, va osservato che, in sede di separazione, la ricorrente non ha concordato con il coniuge alcun assegno di mantenimento, circostanza che induce ragionevolmente a ritenere che fosse consapevole della propria capacità lavorativa e della possibilità di trovare un'occupazione, come del resto era sempre accaduto durante il matrimonio.
Ad ogni modo deve osservarsi che allo stato essendo il resistente onerato dal pagamento di gravosi debiti non sarebbe in grado di adempiere al pagamento di un assegno divorzile seppure in misura minima.
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Le spese di lite sono per ½ poste a carico della ( per la soccombenza relativa all'assegno Pt_1
divorzile ), mentre devono essere compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Decimoputzu il
04.09.2011 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Decimoputzu, anno 2011, n. 5, parte II serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2
collocazione anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2)La casa coniugale resterà assegnata alla perché vi conviva insieme ai figli minori. 3)In relazione al diritto di Parte_1
visita, il padre comunicherà alla madre entro l'ultimo giorno del mese precedente l'elenco dei giorni in cui terrà con sé i minori. Salvo variazioni dovute a cambio turno (obbligato per due volte al mese - previa comunicazione la sera precedente entro le ore 22:00), il padre terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana da comunicarsi entro l'ultimo giorno del mese precedente, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 o dall'uscita di scuola, fino alle ore
20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Inoltre, terrà con sé i minori ogni venerdì dalle ore
9:00 o dall'uscita di scuola, con pernottamento presso di sé. A weekend alterni terrà con sé i bimbi fino alla domenica alle 20:30 in periodo scolastico e alle 22:00 durante le vacanze.
Negli altri weekend riporterà i bimbi presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 08:30
in inverno e 09:30 in estate, salvo impegni lavorativi di entrambi, nel quale caso verrà
concordato un diverso orario. Nei weekend in cui non terrà i figli con sé, il padre potrà
tenerli un ulteriore giorno alla settimana dalle ore 9 o dall'uscita di scuola, fino alle ore
20:30 d'inverno e alle ore 22:00 d'estate. Ciascuno dei genitori si impegna a prendere e riportare i minori con il criterio dell'alternanza. Qualora i minori si trovino presso l'abitazione dei nonni o di terzi, all'interno del territorio del Comune di Decimoputzu,
andranno a prendere e riportare i minori nel luogo indicato dall'altro genitore. In merito alle festività i bimbi trascorreranno, con il criterio dell'alternanza, le festività con ciascuno dei genitori. Per quest'anno si fissa fin d'ora il seguente calendario: Pasqua con la madre e pasquetta con il padre dalle ore 10:00 alle ore 22:00; Il 25 aprile con la madre, mentre, per l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:30; 1°maggio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:30; 2 giugno e 15 agosto con la madre;
1°novembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20.30; 8 dicembre con il padre dalle ore 10:00 alle ore 15:30, mentre,
l'anno successivo con il padre dalle ore 15:30 alle ore 20:30; 24 dicembre coi il padre dalle ore 10:00 che riporterà i bambini il 25 alle ore 10:00; 25 dicembre con la madre;
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dicembre con il padre dalle ore 15:30 alle ore 21:30, mentre, per l'anno successivo dalle ore
21:30 alle ore 15:30; 31 dicembre con la madre, mentre, l'anno successivo con il padre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del 1°gennaio; 1°gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore
22:00; 6 gennaio con il padre dalle ore 10:30 alle ore 16:30, mentre, l'anno successivo dalle ore 15:30 alle ore 20:30; In occasione del compleanno del padre, i minori resteranno con lo stesso dalle ore 10:00 alle ore 22:00 mentre per il compleanno della madre trascorreranno il giorno intero con lei. Qualora tale giorno coincidesse con un giorno di visita del padre lo stesso verrà recuperato la stessa settimana o in quella successiva. Per il compleanno dei bimbi, un anno gli stessi staranno con il padre dalle ore 19:30, per la cena e il pernottamento, salvo diverso accordo. L'anno successivo staranno col padre dalle ore 10:00
alle ore 19:30, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le ferie estive i minori potranno trascorrere 20 giorni annui con ciascuno dei genitori, di cui 14 anche consecutivi in estate,
da comunicarsi almeno 30 giorni prima all'altro genitore.
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- Dispone che il sig. corrisponda entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1 Parte_1 l'importo mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie, con percezione integrale da parte della dell'assegno unico Pt_1
universale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata dalla Pt_1
- condanna la al pagamento di ½ delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 e Pt_1
compensa la restante metà.
Così deciso in Cagliari in data 23.9.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti