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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 531/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 531/2019 vertente
TRA
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv.Beniamino Mangiola Parte_1 C.F._1
(cf: ) pec: Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
(PI: ), in persona del Sindaco legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci (cf: ) pec: C.F._3
Appellato Email_2
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria, emessa il 29.12.2018 e pubblicata il 31/12/2018, non notificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato l'11.09.2014, ha convenuto in Parte_1 giudizio il affinché venisse accertata la responsabilità dell'ente ex art. Controparte_1
2051 c.c. e gradatamente ex art. 2043 c.c., per il sinistro subìto il 30.08.2013 , e perché l'ente venisse condannato al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 13.076,79 o di quella minore o maggiore che si fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda al soddisfo.
1 L'attore ha rappresentato che il 30.08.2013 alle ore 13.30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Harley Davidson 1200 targato DL35597, procedendo nei modi regolamentari ed a velocità moderata lungo la strada che da Gallina conduce a , giunto in prossimità del cimitero Controparte_1 comunale di contrada Cafari, perdeva improvvisamente ed invincibilmente aderenza con la sede stradale. Questa era infatti resa viscida e scivolosa dalla presenza di materiale organico e svariati detriti e fluidi da rifiuti, in alcun modo segnalati che, fuoriusciti dai sacchetti depositati tutti a ridosso dei cassonetti per la raccolta ivi collocati , ricolmi, erano stati trascinati e sparsi sull'intera carreggiata dalle acque piovane che si erano commiste ai rifiuti. Adduceva inoltre che, a seguito della caduta per scivolamento sull'asfalto, sul luogo interveniva il 118 che lo trasportava al Pronto Soccorso degli
Osp.li Riuniti di ove gli era diagnosticata la frattura da strappamento trochite Controparte_1 omerale, lussazione scapolo omerale dx contusioni ed escoriazioni multiple;
ed anche la moto riportava danni che la rendevano non marciante.
Ha dedotto che di tale sinistro era responsabile il rilevato che il tratto Controparte_1 di strada in questione ricadeva nell'ambito del territorio urbano dello stesso comune e che, per questo, spettasse a tale ultimo Ente, quale proprietario/gestore del bene, il dovere di garantire la pulizia della sede stradale carrabile in ragione di un giudizio di prevedibilità del pericolo per la sicurezza della viabilità e la fluidità del traffico veicolare.
Con comparsa del 27.11.2014 si è costituito il per chiedere il rigetto Controparte_1 della domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
in via subordinata, chiedendo fosse riconosciuta almeno la corresponsabilità dell'istante nella misura ritenuta equa;
in via del tutto residuale;
in caso di accoglimento della domanda ha chiesto comunque ridurre il quantum debeatur avendo riguardo ai danni per i quali era stata fornita prova;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La causa è stata istruita all'udienza del 17/02/2016, in cui si è svolto l'interrogatorio formale dell'attore ed è stato escusso il teste , padre dell'attore; poi all'udienza del 6/07/2016, Testimone_1 in cui veniva sentita altra testimone, . Testimone_2
Con ordinanza del 2 dicembre 2016 è stata rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale e disposto rinvio all'udienza del 10 gennaio 2018 per la precisazione delle conclusioni,la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La causa è stata decisa con sentenza n. 1842/18, pubblicata il 31/12/2018, con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la domanda di parte attrice e compensato interamente le spese di lite tra le parti, sul presupposto che la fattispecie concreta andasse inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. e, seppur provata la dinamica del sinistro, l'attore non aveva
2 fornito la prova della responsabilità del nella dedotta qualità di custode, Controparte_1 per il sinistro oggetto di causa.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse riconducibile alle modalità di esecuzione del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti, in quel tempo affidato alla società mista “ ”; perché la causa del danno era costituita dalla circostanza Pt_2 che i cassonetti, posti sul margine della carreggiata, fossero eccessivamente ricolmi, così da determinare lo spargimento dei rifiuti sul manto stradale. Pertanto il giudice di prime cure ha affermato che il nesso causale andasse configurato “tra l'omessa manutenzione, nella specie omessa raccolta dei rifiuti e l'evento lesivo, di guisa che quest'ultimo non può essere imputato al
[...]
bensì al gestore della raccolta dei rifiuti”, non essendo stato neanche provato che i Controparte_1
CP_ cassonetti fossero di proprietà dell' convenuto. L'esclusione della responsabilità del era CP_1 dedotta altresì in ragione del difetto di prova di una tempestiva comunicazione all'ente circa lo stato dei luoghi e della presenza di rifiuti in luogo inadatto, tanto da non poter essere addebitata al convenuto l'inerzia nella sollecitazione di un intervento da parte del gestore della raccolta dei rifiuti.
Alla luce di ciò il Tribunale ha ritenuto superfluo l'approfondimento e la verifica di ipotesi inerenti all'interruzione del nesso di causalità (quali la condotta eccezionale di terzi che avrebbero lasciato i sacchetti dei rifiuti fuori dai cassonetti oppure lo scivolamento degli stessi sacchetti, a seguito delle piogge, al di fuori dei relativi contenitori, già pieni), respingendo la domanda.
Con atto di citazione in appello notificato il 20/06/2019 e iscritto a ruolo il 27/06/2019, Pt_1 ha impugnato la sentenza n. 1660/2012 del Tribunale di Reggio Calabria per i seguenti
[...] motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2054 c.c., nonché, degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.; degli artt. 14 Codice della Strada e 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F. e. 40 e 41 c.p..
Secondo l'appellante per la sussistenza e l'affermazione della responsabilità del convenuto CP_1 per l'evento oggetto di causa, erano irrilevanti sia la proprietà che l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sul tratto di strada che ne è stato scenario, non escludendo né limitando la relazione del custode e/o del proprietario con il bene (il tratto di strada Comunale in questione) ed i correlativi obblighi di manutenzione (nella specie, di garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione)
e di prevenzione dei danni a terzi per il potere di fatto su di esso esercitabile in ragione di tali qualità; che ad escludere la sussistenza e l'affermazione della responsabilità del convenuto Controparte_1
per l'evento oggetto di causa, non era sufficiente l'affidamento in appalto dei servizi di
[...] nettezza urbana per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento manuale e meccanico delle strade ricadenti
3 nel perimetro comunale, poiché la mera stipula del contratto d'appalto non privava affatto il committente della qualità di "custode” che sarebbe venuta meno solo per il concreto e materiale spossessamento dell'area ed affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore, che, nel caso specifico non erano stati né allegati né dimostrati in giudizio. Anche l'omessa manutenzione stradale, erroneamente imputata al solo gestore della raccolta dei rifiuti, avrebbe dovuto essere imputata al che aveva omesso la dimostrazione – dovuta ex art 2051 cc- di un caso Controparte_1 fortuito connotato dai requisiti sia dell'imprevedibilità che dell'inevitabilità dell'evento di danno occorso.
2) motivazione omessa e/o insufficiente ed erronea valutazione e/o del travisamento degli elementi di prova in ordine a più fatti decisivi della controversia.
L'appellante ha contestato la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale - che aveva omesso di considerare che la caduta dell'attore era direttamente riconducibile allo stato insidioso della carreggiata promanante dalla omessa pulizia della sede stradale - che al convenuto Controparte_1
incombeva direttamente e per obbligo di legge.
[...]
Inoltre, ha contestato che l'errore di diritto cui era incorso il primo giudice nel ritenere che la stipula del contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio pubblico locale a terzi bastasse, di per sé, a far perdere al la qualità di custode della strada pubblica comunale in contrasto con CP_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale "nel caso di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d'appalto non priva affatto il committente della qualità di "custode", ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013).
In via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova orale richiesta in primo grado a dimostrazione del danno patrimoniale correlato ai danni materiali subiti dal proprio motociclo nell'evento e l'ammissione della CTU medico-legale, a conferma dell'entità del danno biologico da inabilità temporanea e permanente riportati dall'attore in esito alle lesioni subite nell'evento di danno per cui era causa, pure già richiesta in primo grado e ritenuta dal Tribunale "inopportuna avuto riguardo alle risultanze processuali".
Si è costituito in appello il 22/10/2019 il per chiedere il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Ha contestato l'an ritenendo che il caso di specie integrasse una tipica ipotesi di caso fortuito, in quanto la causa del sinistro era costituita dai rifiuti abbandonati sul margine della carreggiata, cioè un elemento esterno avente il carattere dell'eccezionalità, per questo idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
in via subordinata ha rilevato che la condotta disattenta dell'appellante
4 integrasse anche un'ipotesi di caso fortuito, avendo esso utilizzato il bene senza la normale diligenza perché i rifiuti che si trovavano sulla strada erano perfettamente visibili. Infine, l'ente appellato ha contestato il quantum richiesto segnalando che l'appellante aveva ricevuto dalla propria assicurazione
Unipolsai un indennizzo di circa euro 7.000,00 (per come aveva egli stesso affermato in sede di interrogatorio formale) , mentre a sostegno della sua pretesa risarcitoria per danni al motoveicolo, aveva prodotto solo un preventivo di spesa, documento privo di efficacia probatoria.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza effettiva celebrata il 25.01.2024 è stato invitato l'appellante a documentare l'esatta entità dell'indennizzo percepito dall'assicuratrice per il sinistro in esame, ed è stato disposto l'espletamento di un accertamento medico legale, nominando
CTU il dr. , che depositava consulenza il 07/10/2024. Persona_1
Precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittava solo parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato relativamente all'accertamento ella responsabilità del CP_1
Non vi è incertezza sullo svolgimento degli accadimenti, riferiti dalla testimone oculare sentita in primo grado, , che era a bordo della propria autovettura, e stava seguendo l'attore Testimone_2 che la precedeva sul proprio motociclo, quando lo ha visto improvvisamente slittare sulla strada ingombra di rifiuti e di liquidi scivolosi ( provenienti dai cassonetti stracolmi per la raccolta di rifiuti posti a lato della strada), perdendo il controllo del mezzo, rovinando a terra e ferendosi.
Fondamentale per la ricostruzione del fatto è la testimonianza resa dalla che ha assistito Tes_2 all'incidente e che ha arricchito la descrizione della dinamica dell'evento da circostanze che assumono valore ai fini della valutazione della responsabilità. In particolare, la teste ha riferito che i rifiuti che occupavano la strada si trovavano subito dopo una curva e che il pericolo non era in alcun modo segnalato;
che i cassonetti posti al margine della carreggiata erano pieni di rifiuti e per questo vi erano molti sacchetti posti al di fuori dei cassonetti;
che sul manto stradale vi erano rifiuti di materiale organico e che la mattina del sinistro aveva piovuto e per questo la strada era ancora umida;
che al momento del sinistro si trovava dietro l'appellante, perché lo seguiva, non conoscendo la strada alternativa e più breve per giungere all'imbocco dell'autostrada e per tale ragione l' Pt_1 viaggiava a velocità moderata, per consentirle di seguirlo senza difficoltà.
Allo stesso modo è stato descritto lo stato dei luoghi anche dall'altro teste , padre Testimone_1 dell'attore,sopraggiunto sul posto successivamente al sinistro, chiamato dalla . Tes_2
L'infortunato è stato soccorso dal servizio di emergenza SUEM 118, e trasportato al Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera, il cui certificato riporta la causa delle lesioni in “incidente
5 stradale”, e la diagnosi di uscita “frattura da strappamento trochite omerale dx, lussazione scapolo omerale dx, contusioni ed escoriazioni multiple” (cfr certificato PS del 30.8.2013 Prot.- n.
20130049931)
Per completezza, nonostante l'assenza di documentazione fotografica sullo stato dei luoghi, può rilevarsi che il sin dalla prima difesa di primo grado, non ha affatto negato quanto dichiarato CP_1 dall'attore in ordine alle condizioni della strada indicate come cause del danno (presenza di rifiuti accumulati e in parte sversati sulla carreggiata), ma ha attribuito la responsabilità alla società Pt_3
all'epoca titolare del contratto di servizio raccolta rifiuti per l'ente, adducendo che quel giorno
[...] la raccolta era stata effettuata regolarmente e negli orari previsti dal contratto, , ma che nella giornata in cui si era verificato l'evento la zona era stata interessata da forti temporali e raffiche di vento e che
“…di certo hanno provocato il trascinamento dei rifiuti sul tratto di strada in questione”.
Vi è stata quindi una ricostruzione del del tutto compatibile (quanto alla effettiva presenza CP_1 dei rifiuti sulla carreggiata, sversati e bagnati), ma l'ente non ha affatto provato – come era suo onere- che tali condizioni si fossero verificate in tempi non compatibili con la possibilità di rimuovere il pericolo;
peraltro si può aggiungere che se i cassonetti dei rifiuti fossero stati effettivamente svuotati e non fossero stati stracolmi, le condizioni meterologiche non avrebbero avuto l'effetto di riversare i rifiuti in quantità per la strada.
In tale definito contesto ricavabile senza incertezze dalle difese delle parti e dalle testimonianze, sostanziamene coerenti, incombeva sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, mentre gravava sull'ente proprietario della strada l'onere di provare l'espletamento di un'adeguata ed immanente attività di controllo e vigilanza utile alla rimozione di ogni condizione di pericolo, quindi l'improvvisa insorgenza di questo tale da non consentire una tempestiva rimozione.
Il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma, in violazione dei principi di diritto che regolano tale materia, ha erroneamente ritenuto “che difetti la prova della responsabilità del convenuto nella qualità di custode”. CP_3
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
è di tipo oggettivo e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e grava sul danneggiato l'onere di provare che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
6 In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo(Sez. 3, Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024).
E ancora più recente “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (Sez. 3,
Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024).
Laddove il pericolo sia stato creato per una alterazione dello stato della cosa (la giurisprudenza conosce esempi come la macchia d'olio sulla carreggiata, la presenza di materiali ingombranti costituenti pericolo per la circolazione, l'alterazione del manto stradale per buche o lesioni) , si configura il caso fortuito – esimente per la responsabilità del custode – solo quando l'alterazione si sia verificata con tempi e modalità tali da non consentire all' ente proprietario di rimuoverla nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi
(Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020).
Ma incombe sul custode la prova che tale controllo diligente fosse stato effettuato , e che per imprevedibilità e repentinità dell'alterazione della cosa, non fosse stato possibile rimuovere la condizione di pericolo. (in caso di macchia oleosa sulla strada Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
7 dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”. – Conforme Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017 .
Ma l'ente non ha assolto all'onere della prova che gli incombeva, e che avrebbe escluso la responsabilità, ovvero che i rifiuti si fossero accumulati in tempi così ristretti e a ridosso dell'evento, tanto da non consentire un intervento tempestivo di pulizia
Non muta né modifica la responsabilità del custode l'aver affidato in appalto lavori o l'attività di ordinaria manutenzione a un terzo soggetto (nella specie, la società ) della strada su cui Parte_3 si è verificato il sinistro. Neppure l'esistenza di un cantiere gestito dall'appaltatore sottrarrebbe la custodia e le connesse responsabilità al , a meno che non fosse sottratta l'area al proprietario CP_1
e all'utenza, circostanza nella specie insussistente (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023 “Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece,
l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c….omissis”)
Legittimamente pertanto l'attore ha evocato in giudizio il , quale ente proprietario della CP_1 strada (operando la regola dettata dall'art 2055 cc), e sarebbe stato onere dell'ente chiamare in giudizio la società di manutenzione, ove volesse essere garantito.
Ma nel rapporto con il danneggiato il resta comunque responsabile ex art. 2051 c.c. CP_1 nella qualità di custode, per i danni patiti dall'appellante nel sinistro de quo, imponendosi già per questo la riforma della sentenza appellata, non avendo l'ente dimostrato la ricorrenza del “caso fortuito” .
§
Non risulta sussistere alcuna concorrente responsabilità dell'infortunato.
Benchè il sinistro si sia verificato di giorno, quindi in condizioni di visibilità, è stato dichiarato dalla testimone che l'attore era caduto subito dopo aver superato una curva , slittando su materiale organico che invadeva la strada, che è stato evidentemente causa determinante della viscidità della sede stradale , per cui l' non è riuscito a controllare il suo mezzo a due ruote Pt_1
Non vi sono elementi che consentano di affermare che l'atttore – odierno appellante – abbia concorso con la propria condotta alla causazione o all'aggravarsi delle conseguenze dannose .
Se il conducente del motociclo si è trovato la strada invasa di materiale scivoloso , senza che non vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, subito dopo la curva, e se nonostante procedesse a velocità
8 moderata (come ha riferito la testimone, circostanziando la deposizione) non è riuscito a controllare il mezzo, non si vede quale concorso colposo si debba attribuire al danneggiato.
§
Stante l'accertata responsabilità dell'ente territoriale, il danno non patrimoniale subìto dall'attore
(lesione all'integrità psicofisica causata dalla caduta), deve essere risarcito dal CP_1
Il danno deriva non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso della strada pubblica, bene custodito dall'ente appellato. Quindi idoneo parametro per liquidare il danno sono le tabelle di Milano, mentre non può farsi riferimento alla norma di cui all'art.139 del codice delle assicurazioni ed ai relativi
Decreti Ministeriali, (cfr Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)” – conforme Cass. ordinanza n. 32373/2023)
L'entità del danno alla persona dell' stata accertata dall'indagine medico-legale espletata in Pt_1 questo grado di giudizio;
l'ausiliario del giudice nell'elaborato depositato il 4.10.2024 ha rilevato che l'appellante“in seguito al sinistro occorsogli in data 30/08/2013 ha riportato lussazione della scapolo omerale dx, frattura da strappo del trochite omerale e stupor del plesso brachiale omoaterali, oltre a multiple escoriazioni”; lesioni compatibili con il sinistro subito;
- tali patologie hanno determinato una Invalidità Totale temporanea di giorni 31 (trentuno),
Invalidità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 (trenta), Invalidità Temporanea Parziale al 25% di giorni 47 (quarantasette) fino alla guarigione clinica con esiti del 16/12/2013;
- al sinistro sono residuati esiti permanenti definibili come “Modici deficit algici alla esplorazione funzionale della sc-o dx in esito a lussazione della stessa e frattura da strappamento del trochite omolaterale, traumatiche” valutabili in misura del 3%, interamente dovuti al sinistro, non risultando precedenti, pregresse patologie della parte.”
Non constano contestazioni all'operato del CTU (nessuna delle parti ha mosso osservazioni alla relazione, come attestato dal CTU), le cui risultanze possono interamente recepirsi e condividersi, in quanto accuratamente accertate e logicamente argomentate.
Considerato che al tempo del sinistro, l' aveva 30 anni (nato nel 1983, incidente del 2013, Pt_1 quindi è errato il calcolo tabellare contenuto nella conclusionale dell'appellate, che indica
9 l'infortunato d anni 41), che i punti da riconoscere del danno biologico permanente sono del 3%, che i giorni di invalidità totale temporanea sono 31, che i giorni di inabilità al 50% sono 30, che i giorni di inabilità al 25% sono 47, il danno biologico da riconoscere è pari a euro 10.661,25 calcolati come segue (e considerando il valore del singolo punto per IP pari ad euro 1.567,44, e il punto base
I.T.T. pari ad euro 115,00)
Invalidità temporanea totale € 3.565,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.351,25
Totale danno biologico temporaneo € 6.641,25
Totale generale: € 10.661,25
Dalla somma, liquidata all'attualità, deve però essere scomputato l'indennizzo percepito dalla assicurazione stipulata dall'infortunato , pari ad euro 6.898,00.
La necessità di decurtare tale somma , benché in passato non certa, per le finalità e condizioni del tutto non omogenee al risarcimento in questa sede riconosciuto ( cfr in tal senso Tribunale di
Milano sentenza n. 2894, 11 aprile 2023, est PE ), tuttavia è stata di recente affermata da giurisprudenza di legittimità che affrontando un caso per vari aspetti simile all'odierno, ha stabilito
<<…né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai
arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Differenza non v'è tra le due ipotesi…>> - così in motivazione Cass 3429 del 2025, che ha approfondito anche il profilo della possibile surrogazione , ovvero se la rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni consentisse all'assicurato di cumulare l'indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo. Ma la Cassazione ha escluso la cumulabilità anche nell'ipotesi di rinuncia dell'assicuratrice alla surrogazione, perché quest'ultima “…. è un diritto di credito che
l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia…”
10 Tali argomenti escludono anche, per logica coerenza, anche la rilevanza della rinuncia alla rivalsa nei confronti del danneggiante , che l'assicuratore avrebbe inserito in contratto, come argomentato nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Non rileva poi che l'assicurazione abbia diversamente quantificato (in misura percentuale o per entità dell'indennizzo ) il ristoro dovuto per la conseguenza lesiva subita dall'infortunato, posto che la ratio della decurtazione è quella di non consentire duplicazioni per il medesimo fatto dannoso, e quindi per le conseguenze di esso, che devono ritenersi globalmente considerate . La decurtazione dovrà quindi riguardare l'intero indennizzo accordato (che è stato corrisposto e deve ritebrsi cristallizzato a quella data senza rivalutazioni) e scomputarsi dall'intero risarcimento come quantificato all'attualità.
La differenza pari ad euro 3.763,25 (euro 10.661,25 - 6.898,00) dovuta dal a titolo di CP_1 differenza. Su questo dovranno calcolarsi e corrispondersi gli interessi al tasso legale via via maturati sulla somma devalutata all'atto del sinistro (30.8.2013) e via via rivalutata all'attualità.
Dalla data dell'odierna sentenza il credito diventerà di valuta e maturerà solo gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
§
La domanda di ristoro del danno patrimoniale, è fondata solo per il rimborso della somma per spese mediche documentate ammontanti a € 705,48 . Su tale somma, che dovrà essere rivalutata dalla data dell'esborso alla odierna decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legaòe maturati sulla somma via via rivalutata, Dalla odierna decisione la somma maturerà solo interessi al tasso legale
§
Per contro, non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria dell'appellante relativa ai danni al motociclo, domanda posta in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio.
A sostegno di tale richiesta di risarcimento l'istante ha prodotto preventivo di riparazione della moto targata DL35597 dell'importo di € 2.400,00 redatta dalla avente p.iva CP_4
e scontrino fiscale di € 2.400,00 emesso il 25.11.2023 dalla stessa azienda P.IVA_2 [...]
. Controparte_5
Pur se l'appellante ha prodotto un preventivo di riparazione e uno scontrino fiscale avente lo stesso importo del preventivo di spesa, resta il fatto che non è stata fornita alcuna documentazione che consentisse di verificare quali fossero le condizioni del motociclo;
non vi è in atti neppure una fotografia del mezzo, non è possibile sapere neppure quali danni visibili siano conseguiti all'incidente, non emerge che sia stata chiesta una ATP che in prossimità dei fatti rilevasse i danni conseguiti al sinistro direttamente (gli unici risarcibili) . A distanza di così tanto tempo dal sinistro
11 (avvenuto 12 anni addietro) non appare utilmente eseguibile alcun accertamento di tipo tecnico (pur ipotizzando che il mezzo sia ancora disponibile)
L'impossibilità di verificare quali siano stati i danni conseguiti al sinistro, non disponendo neppure di fotografie del mezzo subito dopo l'incidente, rende la domanda carente supporto probatorio, e deve per questo rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo .
§
In considerazione della riforma della sentenza impugnata, e del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio dall'odierno appellante, perciò in parte soccombente, appare di giustizia compensare per
1/3 le spese lasciando i residui 2/3 a carico del per ciascun grado di Controparte_1 giudizio, da liquidare in favore di . Parte_1
Applicando il DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, e l'art 5 del DM il valore della causa deve stabilirsi nel decisum, nella fascia di valore compresa a € 1.101 a € 5.200, per cui le spese che dovrà corrispondere il sono determinate come segue: CP_1
- Per il primo grado euro 1.701,33 (ovvero i 2/3 di euro 2.552,00, di cui Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00)
- Per il presente grado euro 1.943,33 (ovvero i 2/3 di euro 2.915,00, di cui Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00)
Somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Restano a carico del le spese della CTU come già liquidate in corso di causa CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, del 31/12/2018, così provvede:
o Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, dichiara la responsabilità del
[...]
del sinistro occorso ad il 30.08.2013 e lo condanna: Controparte_1 Parte_1
• al risarcimento del danno non patrimoniale che - scomputatato l'indennizzo assicurativo già corrisposto- , è pari per differenza ad euro 3.763,25 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legali al tasso vigente per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma devalutata all'atto del sinistro
(30.8.2013) e via via rivalutata fino alla data della presente sentenza;
12 • al risarcimento del danno patrimoniale limitatamente al rimborso delle spese mediche per euro, € 705,48, rivalutata dalla data dell'esborso alla odierna decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legaòe maturati sulla somma via via rivalutata.,
• su tutte le somme così determinate matureranno e saranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data dell'odierna sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
o rigetta nel resto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
o Compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico del i residui 2/3 per entrambi i CP_1 gradi, che liquida a favore dell'appellante nella misura di euro 1.701,33 per il primo grado, e di euro 1.943,3 per il presente grado;
somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
o Spese della ctu definitivamente a carico del come già liquidate in corso di causa CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 21 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
13
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 531/2019 vertente
TRA
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv.Beniamino Mangiola Parte_1 C.F._1
(cf: ) pec: Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
(PI: ), in persona del Sindaco legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci (cf: ) pec: C.F._3
Appellato Email_2
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria, emessa il 29.12.2018 e pubblicata il 31/12/2018, non notificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato l'11.09.2014, ha convenuto in Parte_1 giudizio il affinché venisse accertata la responsabilità dell'ente ex art. Controparte_1
2051 c.c. e gradatamente ex art. 2043 c.c., per il sinistro subìto il 30.08.2013 , e perché l'ente venisse condannato al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 13.076,79 o di quella minore o maggiore che si fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda al soddisfo.
1 L'attore ha rappresentato che il 30.08.2013 alle ore 13.30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Harley Davidson 1200 targato DL35597, procedendo nei modi regolamentari ed a velocità moderata lungo la strada che da Gallina conduce a , giunto in prossimità del cimitero Controparte_1 comunale di contrada Cafari, perdeva improvvisamente ed invincibilmente aderenza con la sede stradale. Questa era infatti resa viscida e scivolosa dalla presenza di materiale organico e svariati detriti e fluidi da rifiuti, in alcun modo segnalati che, fuoriusciti dai sacchetti depositati tutti a ridosso dei cassonetti per la raccolta ivi collocati , ricolmi, erano stati trascinati e sparsi sull'intera carreggiata dalle acque piovane che si erano commiste ai rifiuti. Adduceva inoltre che, a seguito della caduta per scivolamento sull'asfalto, sul luogo interveniva il 118 che lo trasportava al Pronto Soccorso degli
Osp.li Riuniti di ove gli era diagnosticata la frattura da strappamento trochite Controparte_1 omerale, lussazione scapolo omerale dx contusioni ed escoriazioni multiple;
ed anche la moto riportava danni che la rendevano non marciante.
Ha dedotto che di tale sinistro era responsabile il rilevato che il tratto Controparte_1 di strada in questione ricadeva nell'ambito del territorio urbano dello stesso comune e che, per questo, spettasse a tale ultimo Ente, quale proprietario/gestore del bene, il dovere di garantire la pulizia della sede stradale carrabile in ragione di un giudizio di prevedibilità del pericolo per la sicurezza della viabilità e la fluidità del traffico veicolare.
Con comparsa del 27.11.2014 si è costituito il per chiedere il rigetto Controparte_1 della domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
in via subordinata, chiedendo fosse riconosciuta almeno la corresponsabilità dell'istante nella misura ritenuta equa;
in via del tutto residuale;
in caso di accoglimento della domanda ha chiesto comunque ridurre il quantum debeatur avendo riguardo ai danni per i quali era stata fornita prova;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La causa è stata istruita all'udienza del 17/02/2016, in cui si è svolto l'interrogatorio formale dell'attore ed è stato escusso il teste , padre dell'attore; poi all'udienza del 6/07/2016, Testimone_1 in cui veniva sentita altra testimone, . Testimone_2
Con ordinanza del 2 dicembre 2016 è stata rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale e disposto rinvio all'udienza del 10 gennaio 2018 per la precisazione delle conclusioni,la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La causa è stata decisa con sentenza n. 1842/18, pubblicata il 31/12/2018, con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la domanda di parte attrice e compensato interamente le spese di lite tra le parti, sul presupposto che la fattispecie concreta andasse inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. e, seppur provata la dinamica del sinistro, l'attore non aveva
2 fornito la prova della responsabilità del nella dedotta qualità di custode, Controparte_1 per il sinistro oggetto di causa.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse riconducibile alle modalità di esecuzione del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti, in quel tempo affidato alla società mista “ ”; perché la causa del danno era costituita dalla circostanza Pt_2 che i cassonetti, posti sul margine della carreggiata, fossero eccessivamente ricolmi, così da determinare lo spargimento dei rifiuti sul manto stradale. Pertanto il giudice di prime cure ha affermato che il nesso causale andasse configurato “tra l'omessa manutenzione, nella specie omessa raccolta dei rifiuti e l'evento lesivo, di guisa che quest'ultimo non può essere imputato al
[...]
bensì al gestore della raccolta dei rifiuti”, non essendo stato neanche provato che i Controparte_1
CP_ cassonetti fossero di proprietà dell' convenuto. L'esclusione della responsabilità del era CP_1 dedotta altresì in ragione del difetto di prova di una tempestiva comunicazione all'ente circa lo stato dei luoghi e della presenza di rifiuti in luogo inadatto, tanto da non poter essere addebitata al convenuto l'inerzia nella sollecitazione di un intervento da parte del gestore della raccolta dei rifiuti.
Alla luce di ciò il Tribunale ha ritenuto superfluo l'approfondimento e la verifica di ipotesi inerenti all'interruzione del nesso di causalità (quali la condotta eccezionale di terzi che avrebbero lasciato i sacchetti dei rifiuti fuori dai cassonetti oppure lo scivolamento degli stessi sacchetti, a seguito delle piogge, al di fuori dei relativi contenitori, già pieni), respingendo la domanda.
Con atto di citazione in appello notificato il 20/06/2019 e iscritto a ruolo il 27/06/2019, Pt_1 ha impugnato la sentenza n. 1660/2012 del Tribunale di Reggio Calabria per i seguenti
[...] motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2054 c.c., nonché, degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.; degli artt. 14 Codice della Strada e 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F. e. 40 e 41 c.p..
Secondo l'appellante per la sussistenza e l'affermazione della responsabilità del convenuto CP_1 per l'evento oggetto di causa, erano irrilevanti sia la proprietà che l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sul tratto di strada che ne è stato scenario, non escludendo né limitando la relazione del custode e/o del proprietario con il bene (il tratto di strada Comunale in questione) ed i correlativi obblighi di manutenzione (nella specie, di garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione)
e di prevenzione dei danni a terzi per il potere di fatto su di esso esercitabile in ragione di tali qualità; che ad escludere la sussistenza e l'affermazione della responsabilità del convenuto Controparte_1
per l'evento oggetto di causa, non era sufficiente l'affidamento in appalto dei servizi di
[...] nettezza urbana per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento manuale e meccanico delle strade ricadenti
3 nel perimetro comunale, poiché la mera stipula del contratto d'appalto non privava affatto il committente della qualità di "custode” che sarebbe venuta meno solo per il concreto e materiale spossessamento dell'area ed affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore, che, nel caso specifico non erano stati né allegati né dimostrati in giudizio. Anche l'omessa manutenzione stradale, erroneamente imputata al solo gestore della raccolta dei rifiuti, avrebbe dovuto essere imputata al che aveva omesso la dimostrazione – dovuta ex art 2051 cc- di un caso Controparte_1 fortuito connotato dai requisiti sia dell'imprevedibilità che dell'inevitabilità dell'evento di danno occorso.
2) motivazione omessa e/o insufficiente ed erronea valutazione e/o del travisamento degli elementi di prova in ordine a più fatti decisivi della controversia.
L'appellante ha contestato la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale - che aveva omesso di considerare che la caduta dell'attore era direttamente riconducibile allo stato insidioso della carreggiata promanante dalla omessa pulizia della sede stradale - che al convenuto Controparte_1
incombeva direttamente e per obbligo di legge.
[...]
Inoltre, ha contestato che l'errore di diritto cui era incorso il primo giudice nel ritenere che la stipula del contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio pubblico locale a terzi bastasse, di per sé, a far perdere al la qualità di custode della strada pubblica comunale in contrasto con CP_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale "nel caso di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d'appalto non priva affatto il committente della qualità di "custode", ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013).
In via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova orale richiesta in primo grado a dimostrazione del danno patrimoniale correlato ai danni materiali subiti dal proprio motociclo nell'evento e l'ammissione della CTU medico-legale, a conferma dell'entità del danno biologico da inabilità temporanea e permanente riportati dall'attore in esito alle lesioni subite nell'evento di danno per cui era causa, pure già richiesta in primo grado e ritenuta dal Tribunale "inopportuna avuto riguardo alle risultanze processuali".
Si è costituito in appello il 22/10/2019 il per chiedere il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Ha contestato l'an ritenendo che il caso di specie integrasse una tipica ipotesi di caso fortuito, in quanto la causa del sinistro era costituita dai rifiuti abbandonati sul margine della carreggiata, cioè un elemento esterno avente il carattere dell'eccezionalità, per questo idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
in via subordinata ha rilevato che la condotta disattenta dell'appellante
4 integrasse anche un'ipotesi di caso fortuito, avendo esso utilizzato il bene senza la normale diligenza perché i rifiuti che si trovavano sulla strada erano perfettamente visibili. Infine, l'ente appellato ha contestato il quantum richiesto segnalando che l'appellante aveva ricevuto dalla propria assicurazione
Unipolsai un indennizzo di circa euro 7.000,00 (per come aveva egli stesso affermato in sede di interrogatorio formale) , mentre a sostegno della sua pretesa risarcitoria per danni al motoveicolo, aveva prodotto solo un preventivo di spesa, documento privo di efficacia probatoria.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza effettiva celebrata il 25.01.2024 è stato invitato l'appellante a documentare l'esatta entità dell'indennizzo percepito dall'assicuratrice per il sinistro in esame, ed è stato disposto l'espletamento di un accertamento medico legale, nominando
CTU il dr. , che depositava consulenza il 07/10/2024. Persona_1
Precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittava solo parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato relativamente all'accertamento ella responsabilità del CP_1
Non vi è incertezza sullo svolgimento degli accadimenti, riferiti dalla testimone oculare sentita in primo grado, , che era a bordo della propria autovettura, e stava seguendo l'attore Testimone_2 che la precedeva sul proprio motociclo, quando lo ha visto improvvisamente slittare sulla strada ingombra di rifiuti e di liquidi scivolosi ( provenienti dai cassonetti stracolmi per la raccolta di rifiuti posti a lato della strada), perdendo il controllo del mezzo, rovinando a terra e ferendosi.
Fondamentale per la ricostruzione del fatto è la testimonianza resa dalla che ha assistito Tes_2 all'incidente e che ha arricchito la descrizione della dinamica dell'evento da circostanze che assumono valore ai fini della valutazione della responsabilità. In particolare, la teste ha riferito che i rifiuti che occupavano la strada si trovavano subito dopo una curva e che il pericolo non era in alcun modo segnalato;
che i cassonetti posti al margine della carreggiata erano pieni di rifiuti e per questo vi erano molti sacchetti posti al di fuori dei cassonetti;
che sul manto stradale vi erano rifiuti di materiale organico e che la mattina del sinistro aveva piovuto e per questo la strada era ancora umida;
che al momento del sinistro si trovava dietro l'appellante, perché lo seguiva, non conoscendo la strada alternativa e più breve per giungere all'imbocco dell'autostrada e per tale ragione l' Pt_1 viaggiava a velocità moderata, per consentirle di seguirlo senza difficoltà.
Allo stesso modo è stato descritto lo stato dei luoghi anche dall'altro teste , padre Testimone_1 dell'attore,sopraggiunto sul posto successivamente al sinistro, chiamato dalla . Tes_2
L'infortunato è stato soccorso dal servizio di emergenza SUEM 118, e trasportato al Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera, il cui certificato riporta la causa delle lesioni in “incidente
5 stradale”, e la diagnosi di uscita “frattura da strappamento trochite omerale dx, lussazione scapolo omerale dx, contusioni ed escoriazioni multiple” (cfr certificato PS del 30.8.2013 Prot.- n.
20130049931)
Per completezza, nonostante l'assenza di documentazione fotografica sullo stato dei luoghi, può rilevarsi che il sin dalla prima difesa di primo grado, non ha affatto negato quanto dichiarato CP_1 dall'attore in ordine alle condizioni della strada indicate come cause del danno (presenza di rifiuti accumulati e in parte sversati sulla carreggiata), ma ha attribuito la responsabilità alla società Pt_3
all'epoca titolare del contratto di servizio raccolta rifiuti per l'ente, adducendo che quel giorno
[...] la raccolta era stata effettuata regolarmente e negli orari previsti dal contratto, , ma che nella giornata in cui si era verificato l'evento la zona era stata interessata da forti temporali e raffiche di vento e che
“…di certo hanno provocato il trascinamento dei rifiuti sul tratto di strada in questione”.
Vi è stata quindi una ricostruzione del del tutto compatibile (quanto alla effettiva presenza CP_1 dei rifiuti sulla carreggiata, sversati e bagnati), ma l'ente non ha affatto provato – come era suo onere- che tali condizioni si fossero verificate in tempi non compatibili con la possibilità di rimuovere il pericolo;
peraltro si può aggiungere che se i cassonetti dei rifiuti fossero stati effettivamente svuotati e non fossero stati stracolmi, le condizioni meterologiche non avrebbero avuto l'effetto di riversare i rifiuti in quantità per la strada.
In tale definito contesto ricavabile senza incertezze dalle difese delle parti e dalle testimonianze, sostanziamene coerenti, incombeva sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, mentre gravava sull'ente proprietario della strada l'onere di provare l'espletamento di un'adeguata ed immanente attività di controllo e vigilanza utile alla rimozione di ogni condizione di pericolo, quindi l'improvvisa insorgenza di questo tale da non consentire una tempestiva rimozione.
Il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma, in violazione dei principi di diritto che regolano tale materia, ha erroneamente ritenuto “che difetti la prova della responsabilità del convenuto nella qualità di custode”. CP_3
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
è di tipo oggettivo e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e grava sul danneggiato l'onere di provare che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
6 In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo(Sez. 3, Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024).
E ancora più recente “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (Sez. 3,
Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024).
Laddove il pericolo sia stato creato per una alterazione dello stato della cosa (la giurisprudenza conosce esempi come la macchia d'olio sulla carreggiata, la presenza di materiali ingombranti costituenti pericolo per la circolazione, l'alterazione del manto stradale per buche o lesioni) , si configura il caso fortuito – esimente per la responsabilità del custode – solo quando l'alterazione si sia verificata con tempi e modalità tali da non consentire all' ente proprietario di rimuoverla nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi
(Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020).
Ma incombe sul custode la prova che tale controllo diligente fosse stato effettuato , e che per imprevedibilità e repentinità dell'alterazione della cosa, non fosse stato possibile rimuovere la condizione di pericolo. (in caso di macchia oleosa sulla strada Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
7 dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”. – Conforme Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017 .
Ma l'ente non ha assolto all'onere della prova che gli incombeva, e che avrebbe escluso la responsabilità, ovvero che i rifiuti si fossero accumulati in tempi così ristretti e a ridosso dell'evento, tanto da non consentire un intervento tempestivo di pulizia
Non muta né modifica la responsabilità del custode l'aver affidato in appalto lavori o l'attività di ordinaria manutenzione a un terzo soggetto (nella specie, la società ) della strada su cui Parte_3 si è verificato il sinistro. Neppure l'esistenza di un cantiere gestito dall'appaltatore sottrarrebbe la custodia e le connesse responsabilità al , a meno che non fosse sottratta l'area al proprietario CP_1
e all'utenza, circostanza nella specie insussistente (cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del
18/09/2023 “Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece,
l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c….omissis”)
Legittimamente pertanto l'attore ha evocato in giudizio il , quale ente proprietario della CP_1 strada (operando la regola dettata dall'art 2055 cc), e sarebbe stato onere dell'ente chiamare in giudizio la società di manutenzione, ove volesse essere garantito.
Ma nel rapporto con il danneggiato il resta comunque responsabile ex art. 2051 c.c. CP_1 nella qualità di custode, per i danni patiti dall'appellante nel sinistro de quo, imponendosi già per questo la riforma della sentenza appellata, non avendo l'ente dimostrato la ricorrenza del “caso fortuito” .
§
Non risulta sussistere alcuna concorrente responsabilità dell'infortunato.
Benchè il sinistro si sia verificato di giorno, quindi in condizioni di visibilità, è stato dichiarato dalla testimone che l'attore era caduto subito dopo aver superato una curva , slittando su materiale organico che invadeva la strada, che è stato evidentemente causa determinante della viscidità della sede stradale , per cui l' non è riuscito a controllare il suo mezzo a due ruote Pt_1
Non vi sono elementi che consentano di affermare che l'atttore – odierno appellante – abbia concorso con la propria condotta alla causazione o all'aggravarsi delle conseguenze dannose .
Se il conducente del motociclo si è trovato la strada invasa di materiale scivoloso , senza che non vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, subito dopo la curva, e se nonostante procedesse a velocità
8 moderata (come ha riferito la testimone, circostanziando la deposizione) non è riuscito a controllare il mezzo, non si vede quale concorso colposo si debba attribuire al danneggiato.
§
Stante l'accertata responsabilità dell'ente territoriale, il danno non patrimoniale subìto dall'attore
(lesione all'integrità psicofisica causata dalla caduta), deve essere risarcito dal CP_1
Il danno deriva non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso della strada pubblica, bene custodito dall'ente appellato. Quindi idoneo parametro per liquidare il danno sono le tabelle di Milano, mentre non può farsi riferimento alla norma di cui all'art.139 del codice delle assicurazioni ed ai relativi
Decreti Ministeriali, (cfr Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)” – conforme Cass. ordinanza n. 32373/2023)
L'entità del danno alla persona dell' stata accertata dall'indagine medico-legale espletata in Pt_1 questo grado di giudizio;
l'ausiliario del giudice nell'elaborato depositato il 4.10.2024 ha rilevato che l'appellante“in seguito al sinistro occorsogli in data 30/08/2013 ha riportato lussazione della scapolo omerale dx, frattura da strappo del trochite omerale e stupor del plesso brachiale omoaterali, oltre a multiple escoriazioni”; lesioni compatibili con il sinistro subito;
- tali patologie hanno determinato una Invalidità Totale temporanea di giorni 31 (trentuno),
Invalidità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 (trenta), Invalidità Temporanea Parziale al 25% di giorni 47 (quarantasette) fino alla guarigione clinica con esiti del 16/12/2013;
- al sinistro sono residuati esiti permanenti definibili come “Modici deficit algici alla esplorazione funzionale della sc-o dx in esito a lussazione della stessa e frattura da strappamento del trochite omolaterale, traumatiche” valutabili in misura del 3%, interamente dovuti al sinistro, non risultando precedenti, pregresse patologie della parte.”
Non constano contestazioni all'operato del CTU (nessuna delle parti ha mosso osservazioni alla relazione, come attestato dal CTU), le cui risultanze possono interamente recepirsi e condividersi, in quanto accuratamente accertate e logicamente argomentate.
Considerato che al tempo del sinistro, l' aveva 30 anni (nato nel 1983, incidente del 2013, Pt_1 quindi è errato il calcolo tabellare contenuto nella conclusionale dell'appellate, che indica
9 l'infortunato d anni 41), che i punti da riconoscere del danno biologico permanente sono del 3%, che i giorni di invalidità totale temporanea sono 31, che i giorni di inabilità al 50% sono 30, che i giorni di inabilità al 25% sono 47, il danno biologico da riconoscere è pari a euro 10.661,25 calcolati come segue (e considerando il valore del singolo punto per IP pari ad euro 1.567,44, e il punto base
I.T.T. pari ad euro 115,00)
Invalidità temporanea totale € 3.565,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.351,25
Totale danno biologico temporaneo € 6.641,25
Totale generale: € 10.661,25
Dalla somma, liquidata all'attualità, deve però essere scomputato l'indennizzo percepito dalla assicurazione stipulata dall'infortunato , pari ad euro 6.898,00.
La necessità di decurtare tale somma , benché in passato non certa, per le finalità e condizioni del tutto non omogenee al risarcimento in questa sede riconosciuto ( cfr in tal senso Tribunale di
Milano sentenza n. 2894, 11 aprile 2023, est PE ), tuttavia è stata di recente affermata da giurisprudenza di legittimità che affrontando un caso per vari aspetti simile all'odierno, ha stabilito
<<…né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai
arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Differenza non v'è tra le due ipotesi…>> - così in motivazione Cass 3429 del 2025, che ha approfondito anche il profilo della possibile surrogazione , ovvero se la rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni consentisse all'assicurato di cumulare l'indennizzo col risarcimento dovuto dal terzo. Ma la Cassazione ha escluso la cumulabilità anche nell'ipotesi di rinuncia dell'assicuratrice alla surrogazione, perché quest'ultima “…. è un diritto di credito che
l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia…”
10 Tali argomenti escludono anche, per logica coerenza, anche la rilevanza della rinuncia alla rivalsa nei confronti del danneggiante , che l'assicuratore avrebbe inserito in contratto, come argomentato nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Non rileva poi che l'assicurazione abbia diversamente quantificato (in misura percentuale o per entità dell'indennizzo ) il ristoro dovuto per la conseguenza lesiva subita dall'infortunato, posto che la ratio della decurtazione è quella di non consentire duplicazioni per il medesimo fatto dannoso, e quindi per le conseguenze di esso, che devono ritenersi globalmente considerate . La decurtazione dovrà quindi riguardare l'intero indennizzo accordato (che è stato corrisposto e deve ritebrsi cristallizzato a quella data senza rivalutazioni) e scomputarsi dall'intero risarcimento come quantificato all'attualità.
La differenza pari ad euro 3.763,25 (euro 10.661,25 - 6.898,00) dovuta dal a titolo di CP_1 differenza. Su questo dovranno calcolarsi e corrispondersi gli interessi al tasso legale via via maturati sulla somma devalutata all'atto del sinistro (30.8.2013) e via via rivalutata all'attualità.
Dalla data dell'odierna sentenza il credito diventerà di valuta e maturerà solo gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
§
La domanda di ristoro del danno patrimoniale, è fondata solo per il rimborso della somma per spese mediche documentate ammontanti a € 705,48 . Su tale somma, che dovrà essere rivalutata dalla data dell'esborso alla odierna decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legaòe maturati sulla somma via via rivalutata, Dalla odierna decisione la somma maturerà solo interessi al tasso legale
§
Per contro, non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria dell'appellante relativa ai danni al motociclo, domanda posta in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio.
A sostegno di tale richiesta di risarcimento l'istante ha prodotto preventivo di riparazione della moto targata DL35597 dell'importo di € 2.400,00 redatta dalla avente p.iva CP_4
e scontrino fiscale di € 2.400,00 emesso il 25.11.2023 dalla stessa azienda P.IVA_2 [...]
. Controparte_5
Pur se l'appellante ha prodotto un preventivo di riparazione e uno scontrino fiscale avente lo stesso importo del preventivo di spesa, resta il fatto che non è stata fornita alcuna documentazione che consentisse di verificare quali fossero le condizioni del motociclo;
non vi è in atti neppure una fotografia del mezzo, non è possibile sapere neppure quali danni visibili siano conseguiti all'incidente, non emerge che sia stata chiesta una ATP che in prossimità dei fatti rilevasse i danni conseguiti al sinistro direttamente (gli unici risarcibili) . A distanza di così tanto tempo dal sinistro
11 (avvenuto 12 anni addietro) non appare utilmente eseguibile alcun accertamento di tipo tecnico (pur ipotizzando che il mezzo sia ancora disponibile)
L'impossibilità di verificare quali siano stati i danni conseguiti al sinistro, non disponendo neppure di fotografie del mezzo subito dopo l'incidente, rende la domanda carente supporto probatorio, e deve per questo rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo .
§
In considerazione della riforma della sentenza impugnata, e del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio dall'odierno appellante, perciò in parte soccombente, appare di giustizia compensare per
1/3 le spese lasciando i residui 2/3 a carico del per ciascun grado di Controparte_1 giudizio, da liquidare in favore di . Parte_1
Applicando il DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, e l'art 5 del DM il valore della causa deve stabilirsi nel decisum, nella fascia di valore compresa a € 1.101 a € 5.200, per cui le spese che dovrà corrispondere il sono determinate come segue: CP_1
- Per il primo grado euro 1.701,33 (ovvero i 2/3 di euro 2.552,00, di cui Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00)
- Per il presente grado euro 1.943,33 (ovvero i 2/3 di euro 2.915,00, di cui Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00)
Somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Restano a carico del le spese della CTU come già liquidate in corso di causa CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, del 31/12/2018, così provvede:
o Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, dichiara la responsabilità del
[...]
del sinistro occorso ad il 30.08.2013 e lo condanna: Controparte_1 Parte_1
• al risarcimento del danno non patrimoniale che - scomputatato l'indennizzo assicurativo già corrisposto- , è pari per differenza ad euro 3.763,25 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legali al tasso vigente per ogni periodo, da calcolarsi sulla somma devalutata all'atto del sinistro
(30.8.2013) e via via rivalutata fino alla data della presente sentenza;
12 • al risarcimento del danno patrimoniale limitatamente al rimborso delle spese mediche per euro, € 705,48, rivalutata dalla data dell'esborso alla odierna decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legaòe maturati sulla somma via via rivalutata.,
• su tutte le somme così determinate matureranno e saranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data dell'odierna sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
o rigetta nel resto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
o Compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico del i residui 2/3 per entrambi i CP_1 gradi, che liquida a favore dell'appellante nella misura di euro 1.701,33 per il primo grado, e di euro 1.943,3 per il presente grado;
somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
o Spese della ctu definitivamente a carico del come già liquidate in corso di causa CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 21 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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