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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2035 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Tiberi, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv. Anita Bordone e Andrea Tagliabue, in virtù di incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita da note ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai relativi scritti e difese da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2. Nell'atto di precetto, l'odierna parte opposta ha invocato la auctoritas di un titolo giudiziale, descritto nei termini seguenti: “sentenza esecutiva n. 1475/23, emessa in
Varese il 29.11.23, depositata il 30.12.2023 nel procedimento in primo grado avente r.g.
n. 3133/2021, il Tribunale di Varese, seconda sezione civile, Presidente dott. Dario
PE Papa, Giudice estensore dott. Fabio Eugenio Maria Jacopini, con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese”.
3. Dalla analitica rappresentazione degli elementi (tra i quali spiccano i nomi del presidente del collegio giudicante e di quello del Procuratore) che dovrebbero servire a illustrare, a beneficio del precettato, il titolo agitando il quale il creditore ha
1 preannunciato l'intento di dare abbrivio alla esecuzione, è stato quindi, e deliberatamente, esfiltrato ogni riferimento al Tribunale di Milano, quale ufficio di provenienza della sentenza.
4. Sennonché, dall'esame del solo documento dalla opposta versato in atti, e che corrisponda ad una sentenza, affiora che esso è costituito dalla copia informatica di un documento (si noti: la sentenza di cui si discorre non costituisce un documento informatico nativo digitale, ma la copia informatica di un documento analogico) composto da 9 fogli, al primo dei quali, nella parte espositiva, campeggia un intatto riferimento, intatto giacché - come si verrà dicendo - mai reso oggetto di modifica o di autocorrezione, al “Tribunale ordinario di Milano – Sezione seconda civile”.
5. Proseguendo nel censimento degli indici di identificazione del documento, si ha modo di osservare che sulla sommità in alto a destra di ciascun foglio si trovano stampigliati i numeri della sentenza, del Ruolo Generale e del repertorio.
6. In calce all'ultimo foglio (il 9°), poi, si rinvengono le sottoscrizioni, rese in forma non digitale, dell'estensore e del presidente, indicati nella parte espositiva del provvedimento in menzione.
7. Sempre in fondo all'ultimo folio si ha modo di constatare la traccia della seguente correzione:
8. Poco oltre, si rinviene il seguente, sbiadito, timbro di deposito:
9. Per quanto di ragione, la parte opponente ha, in capite, energicamente negato di avere mai preso parte ad un giudizio definito innanzi al Tribunale di Milano, revocando in dubbio che tale documento possa costituire un titolo idoneo a validamente a preannunciare l'avvio di una procedura esecutiva.
10. L'eccezione non appare infondata.
2 Poco più in alto, si è avuto modo di portare in emersione gli indici sintomatici di talune incongruenze che si rinvengono nel documento, a principiare dalla intonsa indicazione, nella parte espositiva della sentenza, della relativa provenienza dall'Ufficio del
“Tribunale ordinario di Milano – Sezione seconda civile”, alla quale fa riscontro quella che sembra una correzione, svolta a penna, posta, però solo all'ultimo separato foglio, in corrispondenza della data, intatta la intestazione della sentenza nella parte in cui vi campeggia il “Tribunale di Milano”.
11. Sicché, pur una volta esclusa la ipotesi della formazione e della spendita di un titolo falso da portare ad esecuzione (ciò che, prudenzialmente, la opponente si è astenuta dall' asserire), vi è che tali obbiettivi elementi, sì come -almeno in via euristica- portanti in emersione una fattispecie incasellabile nell'errore materiale, avrebbero richiesto che l'opposto si munisse di un provvedimento di correzione, sulla cui scorta, unitamente al titolo così mondato, validamente preannunciare una esecuzione.
Con altre parole, a fronte di quello che, secondo la prospettazione dello stesso creditore precettante, corrisponde ad un errore materiale della sentenza-titolo su cui fonda il precetto, sussiste un onere del creditore, cui attendere prima di notificare il precetto o anche successivamente, nel giudizio di opposizione promosso dallo esecutato che denunci la incongruità del titolo sotto tale profilo, di munirsi di un previo provvedimento di correzione 287 c.p.c. o almeno dare la prova di avere inutilmente dato avvio al relativo procedimento.
12. Di vero, secondo un precedente del quale la parte opposta immotivatamente si discosta e che comunque non sembra prendere nella dovuta considerazione, la sentenza
(o analogo provvedimento giurisdizionale) è titolo esecutivo anche quando rechi un errore materiale sempreché il suo reale contenuto precettivo possa essere ricavato, in via interpretativa, in virtù di una lettura coordinata di motivazione e dispositivo. Essa è, pertanto, suscettibile di correzione dell'errore materiale anche quando il processo di esecuzione forzata promosso in virtù di essa sia già pendente atteso che la sentenza
“corretta” non configura una sentenza “nuova” (Cass. 18 agosto 2011, n. 17349; Cass. 8 marzo 2013, n. 5939).
Si è anche stabilito che nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (Cass. 29468/2020).
3 13. Come noto, il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo.
In senso contrario alla possibilità di procedere ad una correzione dell'errore depongono, oltre che i già svolti rilievi, anche quello per cui alla correzione della sentenza-titolo non possono mai direttamente procedere né il giudice dell'esecuzione, né il giudice dell'opposizione, non essendo giudici del processo cognitivo in cui si è formato il titolo esecutivo (l'art. 287 c.p.c. attribuisce il potere di correzione allo “stesso giudice”, da intendere come stesso ufficio giudiziario, che ha pronunciato il provvedimento).
Ancora, l'insistito riferimento compiuto dall'opposto a elementi estrinseci al documento in esame, al fine di portare in emersione l'asserito errore, non tiene in cale che ricade nella fattispecie dell'errore correggibile quello affiorante dalla lettura stessa del provvedimento, e, per metterlo in esponente, non è necessario operare un confronto con altri documenti.
A tal ultimo riguardo, e comunque in via del tutto incidentale, si osserva poi che non risulta neppure la produzione, ad opera della opposta, della copia della citazione della querela di falso introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Varese.
14. Non resta che registrare che, come agevolmente si ha modo di apprendere dall'esame del verbale della udienza del 12 marzo 2025, il procuratore della parte opposta, su espressa richiesta di chiarimenti del Tribunale, ha dichiarato che “dal suo punto di vista e sulla scorta della Sentenza della Supra Corte depositata in atti, non vi era ragione per dare avvio al procedimento di correzione dell'errore materiale”.
Dunque, la parte opposta, pur ritenendo configurabili gli estremi applicativi della procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 287 ss. c.p.c., non ha dedotto
(avendolo, anzi, ritenuto affatto superfluo) il deposito di una istanza di correzione al giudice appartenente al “giusto” ufficio (quello che essa individua nel Tribunale di
Varese), e al quale - dal relativo punto di vista - sarebbe da attribuire senz'altro la paternità dell'additato titolo esecutivo.
Piuttosto, anziché (dimostrare quantomeno di essersi attivata al fine di) dare avvio ad un procedimento del tipo in esame - il cui esito, nel senso preteso dal creditore, avrebbe drasticamente depotenziato ogni discussione vertente in ordine alla idoneità del titolo giudiziale in parola a reggere la preannunciata esecuzione - e, invece, a ciò apertamente opponendosi, la parte convenuta ha dapprima essa stessa devitalizzato la incongruenza in parola, esaltando, nella descrizione del titolo operata in precetto, gli indici formali del
4 titolo giudiziale maggiormente sintonici alla tesi sostenuta e, parallelamente, occultato la presenza di altri, finendo con preferire che fosse un giudice diverso dall'autore del provvedimento pur ritenuto meritevole di correzione, a effettuare, peraltro anche attraverso l'impiego di indici estrinseci al documento de quo, una ricognizione delle ragioni per cui, logicamente, non potesse che trattarsi del Tribunale di Varese in luogo di quello di Milano.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2035 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, dichiara che non ha Controparte_1
diritto a promuovere la esecuzione sulla scorta della sentenza sì come allegata all'atto di precetto notificato in data 16 settembre 2024;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
195,00 per esborsi, euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 11 dicembre 2025
Il Giudice
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2035 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Tiberi, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv. Anita Bordone e Andrea Tagliabue, in virtù di incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita da note ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai relativi scritti e difese da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2. Nell'atto di precetto, l'odierna parte opposta ha invocato la auctoritas di un titolo giudiziale, descritto nei termini seguenti: “sentenza esecutiva n. 1475/23, emessa in
Varese il 29.11.23, depositata il 30.12.2023 nel procedimento in primo grado avente r.g.
n. 3133/2021, il Tribunale di Varese, seconda sezione civile, Presidente dott. Dario
PE Papa, Giudice estensore dott. Fabio Eugenio Maria Jacopini, con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese”.
3. Dalla analitica rappresentazione degli elementi (tra i quali spiccano i nomi del presidente del collegio giudicante e di quello del Procuratore) che dovrebbero servire a illustrare, a beneficio del precettato, il titolo agitando il quale il creditore ha
1 preannunciato l'intento di dare abbrivio alla esecuzione, è stato quindi, e deliberatamente, esfiltrato ogni riferimento al Tribunale di Milano, quale ufficio di provenienza della sentenza.
4. Sennonché, dall'esame del solo documento dalla opposta versato in atti, e che corrisponda ad una sentenza, affiora che esso è costituito dalla copia informatica di un documento (si noti: la sentenza di cui si discorre non costituisce un documento informatico nativo digitale, ma la copia informatica di un documento analogico) composto da 9 fogli, al primo dei quali, nella parte espositiva, campeggia un intatto riferimento, intatto giacché - come si verrà dicendo - mai reso oggetto di modifica o di autocorrezione, al “Tribunale ordinario di Milano – Sezione seconda civile”.
5. Proseguendo nel censimento degli indici di identificazione del documento, si ha modo di osservare che sulla sommità in alto a destra di ciascun foglio si trovano stampigliati i numeri della sentenza, del Ruolo Generale e del repertorio.
6. In calce all'ultimo foglio (il 9°), poi, si rinvengono le sottoscrizioni, rese in forma non digitale, dell'estensore e del presidente, indicati nella parte espositiva del provvedimento in menzione.
7. Sempre in fondo all'ultimo folio si ha modo di constatare la traccia della seguente correzione:
8. Poco oltre, si rinviene il seguente, sbiadito, timbro di deposito:
9. Per quanto di ragione, la parte opponente ha, in capite, energicamente negato di avere mai preso parte ad un giudizio definito innanzi al Tribunale di Milano, revocando in dubbio che tale documento possa costituire un titolo idoneo a validamente a preannunciare l'avvio di una procedura esecutiva.
10. L'eccezione non appare infondata.
2 Poco più in alto, si è avuto modo di portare in emersione gli indici sintomatici di talune incongruenze che si rinvengono nel documento, a principiare dalla intonsa indicazione, nella parte espositiva della sentenza, della relativa provenienza dall'Ufficio del
“Tribunale ordinario di Milano – Sezione seconda civile”, alla quale fa riscontro quella che sembra una correzione, svolta a penna, posta, però solo all'ultimo separato foglio, in corrispondenza della data, intatta la intestazione della sentenza nella parte in cui vi campeggia il “Tribunale di Milano”.
11. Sicché, pur una volta esclusa la ipotesi della formazione e della spendita di un titolo falso da portare ad esecuzione (ciò che, prudenzialmente, la opponente si è astenuta dall' asserire), vi è che tali obbiettivi elementi, sì come -almeno in via euristica- portanti in emersione una fattispecie incasellabile nell'errore materiale, avrebbero richiesto che l'opposto si munisse di un provvedimento di correzione, sulla cui scorta, unitamente al titolo così mondato, validamente preannunciare una esecuzione.
Con altre parole, a fronte di quello che, secondo la prospettazione dello stesso creditore precettante, corrisponde ad un errore materiale della sentenza-titolo su cui fonda il precetto, sussiste un onere del creditore, cui attendere prima di notificare il precetto o anche successivamente, nel giudizio di opposizione promosso dallo esecutato che denunci la incongruità del titolo sotto tale profilo, di munirsi di un previo provvedimento di correzione 287 c.p.c. o almeno dare la prova di avere inutilmente dato avvio al relativo procedimento.
12. Di vero, secondo un precedente del quale la parte opposta immotivatamente si discosta e che comunque non sembra prendere nella dovuta considerazione, la sentenza
(o analogo provvedimento giurisdizionale) è titolo esecutivo anche quando rechi un errore materiale sempreché il suo reale contenuto precettivo possa essere ricavato, in via interpretativa, in virtù di una lettura coordinata di motivazione e dispositivo. Essa è, pertanto, suscettibile di correzione dell'errore materiale anche quando il processo di esecuzione forzata promosso in virtù di essa sia già pendente atteso che la sentenza
“corretta” non configura una sentenza “nuova” (Cass. 18 agosto 2011, n. 17349; Cass. 8 marzo 2013, n. 5939).
Si è anche stabilito che nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (Cass. 29468/2020).
3 13. Come noto, il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo.
In senso contrario alla possibilità di procedere ad una correzione dell'errore depongono, oltre che i già svolti rilievi, anche quello per cui alla correzione della sentenza-titolo non possono mai direttamente procedere né il giudice dell'esecuzione, né il giudice dell'opposizione, non essendo giudici del processo cognitivo in cui si è formato il titolo esecutivo (l'art. 287 c.p.c. attribuisce il potere di correzione allo “stesso giudice”, da intendere come stesso ufficio giudiziario, che ha pronunciato il provvedimento).
Ancora, l'insistito riferimento compiuto dall'opposto a elementi estrinseci al documento in esame, al fine di portare in emersione l'asserito errore, non tiene in cale che ricade nella fattispecie dell'errore correggibile quello affiorante dalla lettura stessa del provvedimento, e, per metterlo in esponente, non è necessario operare un confronto con altri documenti.
A tal ultimo riguardo, e comunque in via del tutto incidentale, si osserva poi che non risulta neppure la produzione, ad opera della opposta, della copia della citazione della querela di falso introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Varese.
14. Non resta che registrare che, come agevolmente si ha modo di apprendere dall'esame del verbale della udienza del 12 marzo 2025, il procuratore della parte opposta, su espressa richiesta di chiarimenti del Tribunale, ha dichiarato che “dal suo punto di vista e sulla scorta della Sentenza della Supra Corte depositata in atti, non vi era ragione per dare avvio al procedimento di correzione dell'errore materiale”.
Dunque, la parte opposta, pur ritenendo configurabili gli estremi applicativi della procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 287 ss. c.p.c., non ha dedotto
(avendolo, anzi, ritenuto affatto superfluo) il deposito di una istanza di correzione al giudice appartenente al “giusto” ufficio (quello che essa individua nel Tribunale di
Varese), e al quale - dal relativo punto di vista - sarebbe da attribuire senz'altro la paternità dell'additato titolo esecutivo.
Piuttosto, anziché (dimostrare quantomeno di essersi attivata al fine di) dare avvio ad un procedimento del tipo in esame - il cui esito, nel senso preteso dal creditore, avrebbe drasticamente depotenziato ogni discussione vertente in ordine alla idoneità del titolo giudiziale in parola a reggere la preannunciata esecuzione - e, invece, a ciò apertamente opponendosi, la parte convenuta ha dapprima essa stessa devitalizzato la incongruenza in parola, esaltando, nella descrizione del titolo operata in precetto, gli indici formali del
4 titolo giudiziale maggiormente sintonici alla tesi sostenuta e, parallelamente, occultato la presenza di altri, finendo con preferire che fosse un giudice diverso dall'autore del provvedimento pur ritenuto meritevole di correzione, a effettuare, peraltro anche attraverso l'impiego di indici estrinseci al documento de quo, una ricognizione delle ragioni per cui, logicamente, non potesse che trattarsi del Tribunale di Varese in luogo di quello di Milano.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2035 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, dichiara che non ha Controparte_1
diritto a promuovere la esecuzione sulla scorta della sentenza sì come allegata all'atto di precetto notificato in data 16 settembre 2024;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
195,00 per esborsi, euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 11 dicembre 2025
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