Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 22620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22620 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22620/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2025, proposto da
FRV Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Marconi, Sofia Arata, con domicilio digitale eletto presso la pec dell’avvocato Alessia Marconi all’indirizzo: a.marconi@legalmail.it giusta procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RC IN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Milano, alla via Gabrio Serbelloni n. 7, presso lo studio del prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dell’avv. Nicola Battista Bertacchi che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Regione Puglia, Comune di Spinazzola, Comune di Genzano di Lucania, Terna s.p.a., Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
-della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) con il codice MASE-2024-0221152 in data 3 dicembre 2024, relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico, denominato “Spinazzola”, di potenza pari a 32,4 MW, da ubicare nel Comune di Spinazzola (BAT) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), proposto dalla società RC WIND S.r.l. (“Deliberazione Spinazzola”);
- del parere n. 3420 del 15 maggio 2020, nonché del parere integrativo n. 508 del 25 settembre 2023 resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) allegati alla predetta Deliberazione Spinazzola;
-del parere n. 3195 del 22 novembre 2019 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
-di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzativo concernente il progetto di impianto eolico denominato “Spinazzola”, inclusa, ove esistente, l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, anche formata tacitamente e, per quanto occorrer possa, la nota prot. MASE_2024-0223995 del 6 dicembre 2024 (non conosciuta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di RC IN s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – Gli atti impugnati attengono alla costruzione di un parco eolico, denominato “Spinazzola”, di potenza pari a 32,4 MW, da ubicare nel Comune di Spinazzola (BAT) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), proposto dalla società RC IN s.r.l. (odierna società controinteressata, ora innanzi anche solo “RC IN”) e da collocare in parte, secondo la prospettazione della società ricorrente FRV Italia s.r.l. (ora innanzi anche solo “FRV Italia”) su terreni nella disponibilità di quest’ultima – in quanto oggetto di preliminari condizionati di compravendita -, destinati alla realizzazione di un progetto agrivoltaico proposto dalla medesima società ricorrente (“Progetto Genzano FRV”).
2 – Infatti in relazione a tale progetto, di potenza pari a 120,80 MW e da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BT), in località “San Vincenzo-Lo Murro”, Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) in un’area di circa 168,5 Ha, l’odierna ricorrente aveva presentato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi d.lgs. n. 152/2006, procedimento che, tutt’ora, risultava ancora in corso.
3 - Dalla consultazione del portale “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS-VIA-AIA” ed a seguito di accesso agli atti, la società ricorrente apprendeva che il Consiglio dei Ministri, medio tempore , aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “Spinazzola” della RC IN con delibera del 25 novembre 2024; apprendeva così, che tale progetto era stato prioritariamente avviato con presentazione di istanza di VIA (ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006) in data 1° giugno 2018 e con presentazione di istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in data 15 luglio 2019, divenuta procedibile il 30 marzo 2020 - e constatava che alcuni plinti fondazionali, piazzole di montaggio ed aerogeneratori erano destinati a collocarsi su terreni parzialmente coincidenti con quelli nei quali avrebbe dovuto realizzarsi il parco agrivoltaico previsto dal “Progetto Genzano FRV” (in particolare: particelle catastali censite al N.C.T. del Comune di Spinazzola al foglio 103, part.lle 14 e 17; al foglio 108, part.lla 13).
3.1 - Il provvedimento della Presidenza del Consiglio era stato adottato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c- bis , l. n. 400/1988, nella riunione del 25 novembre 2024, su istanza del MASE il quale, a seguito del rinnovamento dell'istruttoria, chiedeva di attivare tale procedura al fine di risolvere il contrasto emerso tra lo stesso Dicastero e il Ministero della Cultura in merito alla conclusione del procedimento di VIA relativo al progetto “Spinazzola” della RC IN; entrambi i Ministeri erano infatti stati chiamati alla rinnovazione dell’attività istruttoria procedimentale, con la nota prot. DICA n. 17104 del 9 giugno 2023, in seguito all’annullamento giurisdizionale, ad opera della sentenza di questo Tar n. 2784 del 16 febbraio 2023, della precedente delibera assunta del Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2022, sempre ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c- bis l. n. 400/1988, con la quale l’Amministrazione resistente aveva deliberato il non proseguimento del procedimento di VIA del progetto di impianto eolico “Spinazzola.”
4 – Sicché la società odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi ritualmente trasposto innanzi all’intestato Tribunale a seguito di opposizione ex art. 10, D.P.R. 1199/1971 et 48 c.p.a., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
4.1 - Con il primo motivo di ricorso (“ eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti - violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e completezza dell’istruttoria - violazione degli artt. 1, 3, 6, della legge n. 241/1990 e s.m.i. per carenza di motivazione e perplessità della stessa - eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà del provvedimento -– violazione degli artt. nn. 3, 41, 42 della Costituzione ) la società ricorrente ha lamentato che tutti gli atti impugnati sarebbero affetti da un vizio di istruttoria e da una conseguente carente motivazione, atteso che l’Amministrazione non avrebbe sufficientemente considerato, nel valutare la localizzazione degli aerogeneratori del progetto RC WIND, le interferenze tecniche - in particolare gli ombreggiamenti - che tale progetto avrebbe determinato sugli impianti fotovoltaici preesistenti.
4.2 – Con il secondo motivo di ricorso (“ eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti - violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e completezza dell’istruttoria - violazione degli artt. 1, 3, 6, della legge n. 241/1990 e s.m.i. per carenza di motivazione e perplessità della stessa - eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà del provvedimento -– violazione degli artt. nn. 3, 41, 42 della Costituzione ”) la società ricorrente ha contestato all’Amministrazione procedente di avere assunto le decisioni in ordine alla collocazione degli impianti RC IN facendo affidamento sulla lacunosa campagna anemometrica condotta dalla stessa società titolare del progetto. Tale vizio dell’istruttoria avrebbe determinato una sovrapposizione tra impianti incidente in senso negativo su quello oggetto della iniziativa economica della ricorrente.
5 – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe (atto di costituzione del 2 luglio 2025) e la società RC IN (atto di costituzione del 15 luglio 2025) resistendo al ricorso in quanto reputato inammissibile e comunque infondato nel merito.
6 – Con memoria del 31 ottobre 2025, la RC IN ha replicato al ricorso introduttivo eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere in capo alla FRV Italia s.r.l., la quale avrebbe unicamente agito in giudizio per i propri interessi economici, mirando a sorpassare il progetto concorrente della RC IN, nonostante quest’ultimo fosse indiscutibilmente destinato ad un’analisi prioritaria, in applicazione del principio di priorità desumibile dal paragrafo 14.3 della Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010); in secondo luogo, con riferimento al primo motivo di ricorso, la società controinteressata ha eccepito che, alla luce della relazione tecnica prodotta in atti, non sussisterebbero gli asseriti ombreggiamenti denunciati dalla ricorrente e, in ogni caso, il danno economico conseguente all’ombreggiamento generato dall’impianto eolico RC IN sull’impianto fotovoltaico preesistente (Apulia 9) sarebbe di entità insignificante; ha, infine, eccepito, contrariamente a quanto dedotto nella seconda censura contenuta del ricorso, che l’area prescelta per il progetto eolico della RC IN risulterebbe particolarmente adatta all’installazione di impianti eolici come dimostrato dai dati emersi dalle svariate campagne anemometriche condotte nella zona nel corso degli anni dalla società controinteressata e da altri operatori, nonché dalla presenza nel circondario del Comune di Spinazzola di numerosi ulteriori impianti eolici in funzione.
7 – Con memoria di replica del 12 novembre 2025 le Amministrazioni costituite hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente dal momento che essa non sarebbe titolare né del provvedimento di VIA, né tanto meno dell’autorizzazione ambientale unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (oggi art. 9. D.lgs. 190/2024) richiesti per il proprio progetto, con la conseguenza che, allo stato, utilizzerebbe il processo amministrativo esclusivamente al fine di ostacolare la realizzazione del progetto “Spinazzola”, reputato negativamente incidente sulla propria iniziativa economica, ancora sub procedimento; inoltre, il difetto delle condizioni dell’azione emergerebbe anche dal fatto che la FRV Italia contesta all’Amministrazione di avere omesso di considerare nella propria istruttoria l’ombreggiatura che, a ben vedere, riguarderebbe impianti preesistenti, tra i quali non rientra evidentemente quello proposto dalla FRV non ancora realizzato; nel merito, le Amministrazioni hanno contestato la fondatezza del ricorso evidenziando, da un lato, il minimo impatto dell’ombreggiatura prodotta dall’impianto RC IN sugli impianti preesistenti (tra i quali, in ogni caso, non figura quello della ricorrente) e ribadendo, dall’altro, la completezza dell’istruttoria svolta e dei risultati conseguiti in termini di piena adeguatezza del sito all’installazione di impianti eolici.
8 – All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 parte ricorrente ha rinnovato l’istanza di rinvio della trattazione della causa a nuova data, al fine di attendere l’esito del procedimento di autorizzazione unica relativo al progetto “Spinazzola” della RC IN ed eventualmente proporre motivi aggiunti, come già richiesto con atto depositato in data 29 ottobre 2025. Indi il Collegio, reputando non sussistenti i presupposti per concedere il differimento richiesto, dopo avere ascoltato i difensori delle parti presenti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
9 – In via preliminare va rigettata l’istanza di differimento della trattazione della causa proposta dalla società ricorrente a verbale dell’udienza del 3 dicembre 2025 e già presentata con atto depositato in data 29 ottobre 2025.
9.1 – L’istanza in questione è motivata dalla necessità, secondo prospettazione attorea, di attendere la conclusione definitiva del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 relativo al progetto “Spinazzola” di interesse della società controinteressata, onde consentire alla ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti avverso tale ulteriore provvedimento.
9.2 – Tuttavia, in disparte dalla questione circa la già intervenuta formazione del provvedimento di A.U. in questione per silentium , il Collegio reputa che la ragione addotta nell’istanza non costituisca motivo eccezionale – come richiesto dal comma 1- bis , dell’art 73, c.p.a. - idoneo a giustificare il rinvio della trattazione della causa. Ciò in quanto il procedimento di VIA e l’atto conclusivo dello stesso ha valenza del tutto autonoma e non condizionata dal distinto provvedimento di autorizzazione unica emanato dall’Ente Territoriale competente (e solo formalmente nominato tra gli atti impugnati nella presente sede). Infatti, come reputato dalla costante giurisprudenza del Consigli di Stato, la valutazione di impatto ambientale – alla quale è espressamente equiparato dalla legge (cfr., art. 7, co. 2, D.L. 50/2022 e, in giurisprudenza, T.A.R. Basilicata, sez. I, 26 giugno 2023, n. 410) il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di decisione sul contrasto emerso nel procedimento di VIA statale – “ consiste in quel particolare procedimento finalizzato a considerare gli impatti ambientali di un progetto, ossia degli effetti significativi, diretti e indiretti, che il progetto genera su differenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio e le interazioni tra i fattori precedentemente elencati. Si tratta di un procedimento amministrativo complesso, scandito in una articolata sequenza procedimentale, che vede il suo avvio con la presentazione dello studio d’impatto ambientale (SIA) da parte del proponente. Seguono poi lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del SIA e l’integrazione eventuale delle informazioni fornite. Il procedimento culmina con l’adozione del provvedimento di VIA e l’integrazione di quest’ultimo nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. Si tratta, quindi, di un sub-procedimento autonomo, che si inserisce in un procedimento autorizzativo più ampio relativo ad un determinato progetto. Sul punto, un costante indirizzo giurisprudenziale ha più volte sottolineato l’autonomia del procedimento di VIA, che trova la sua ratio nella tutela di un interesse specifico: la tutela dell’ambiente. Tale caratteristica contribuisce a rendere l’atto conclusivo del procedimento immediatamente impugnabile in quanto potenzialmente idoneo a generare una lesione immediata dei valori ambientali …” (Cons. St., sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241; Cons. St., sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379). Di qui la piena autonomia del relativo giudizio di impugnazione che, come nel caso di specie, non consente rinvii in assenza di casi del tutto eccezionali a termini dell’art. 73 cit.
10 – Tanto premesso il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione ed altresì infondato nel merito.
10.1 – In sintesi con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato reso il giudizio di compatibilità ambientale positivo – e gli altri atti infra procedimentali - per il progetto di realizzazione di un parco eolico, denominato “Spinazzola”, di potenza pari a 32,4 MW, da ubicare nel Comune di Spinazzola (BAT) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), proposto dalla società odierna controinteressata RC IN. La ricorrente ha censurato il predetto provvedimento lamentando, con due motivi, una carenza istruttoria e motivazionale in ordine: 1) alle interferenze che tale impianto determinerebbe sugli impianti fotovoltaici preesistenti e sul progetto agrivoltaico da essa proposto, che dovrebbe sorgere su aree direttamente interessate dalle turbine dell’impianto eolico di RC IN; 2) alla campagna anemometrica condotta dalla società controinteressata reputata non esaustiva nelle relative risultanze.
10.2 – Orbene, il Collegio ritiene di escludere la sussistenza della legittimazione a ricorrere nonché dell’interesse ad agire in giudizio in capo alla ricorrente FRV Italia s.r.l. sotto plurimi aspetti.
10.2.1 - In primo luogo il difetto delle condizioni dell’azione emerge dalla circostanza che, attualmente, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione del “Progetto Genzano FRV” presentato dalla ricorrente, risulta ancora in corso: essa non è dunque titolare del provvedimento di VIA, né tanto meno dell’autorizzazione ambientale unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (oggi art. 9. D.lgs. 190/2024). Indi, attualmente, detta società è carente di legittimazione a ricorrere in quanto è priva della titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico (cfr. Cons. St. sez. V, 24 agosto 2023, n.7928).
10.2.2 - In secondo luogo la carenza delle condizioni dell’azione emerge evidentemente dai fatti allegati dalla stessa FRV nel ricorso, ovverosia che le interferenze tecniche lamentate, in particolare le ombreggiature in tesi arrecate dall’impianto RC IN, riguardano impianti preesistenti tra i quali non rientra certamente quello proposto dalla FRV, in quanto – come detto – non ancora autorizzato dalle Amministrazioni competenti (né per quanto riguarda la VIA né per quanto riguarda l’A.U.), né tantomeno realizzato. Infatti, vale sottolineare che la società medesima non ha allegato precisamente ancora prima che provato, come era suo onere, quale parte dell’impianto oggetto della propria iniziativa economica risulterebbe inciso dal paventato ombreggiamento, oltre ad essere emerso dalla relazione depositata dalla RC IN che l’impatto economico sugli impianti esistenti – in termini di riduzione annua di produttività energetica – sarebbe, in ogni caso, del tutto trascurabile (cfr. doc. 5, produzione RC IN del 23 ottobre 2025).
Sicché risulta indimostrata in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse ad agire connotato dai caratteri della utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa), attualità (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concretezza (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) derivante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, da identificarsi con il bisogno di tutela giurisdizionale al punto da prospettarsi il ricorso al giudice amministrativo quale rimedio indispensabile per rimuovere lo stato di fatto lesivo (cfr. Cons. St. sez. V, 24 agosto 2023, n.7928 cit.).
In altri termini la società ricorrente non è legittimata a fare valere in giudizio una posizione altrui asseritamente lesa, né risulta titolare di una posizione personale differenziata e qualificata, risolvendosi l’interesse di cui è realmente portatrice in una pretesa economica a fare prevalere la realizzazione del proprio progetto – ancora sub procedimento - su quello prioritariamente proposto dalla società controinteressata non tutelabile nella presente sede.
Per quanto detto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse ad agire della società ricorrente.
11. – Tanto chiarito, il ricorso è altresì infondato nel merito delle residuali doglianze proposte.
Invero, per quanto riguarda l’esaustività dell’istruttoria operata dall’Autorità procedente in relazione alla campagna anemometrica condotta da RC IN, strumentale alla collocazione del relativo impianto, basti considerare che la società controinteressata ha condotto tale campagna di analisi complessivamente per quattro anni, e, quindi, per un periodo superiore all’anno menzionato dalle Linee Guida in materia (cfr. in part. report installazione ed attestato rimozione anemometro - doc. 7, produzione documentale RC IN del 23 ottobre 2025); in secondo luogo, si rileva che nello studio del potenziale eolico depositato dalla RC IN nell’ambito del procedimento di VIA si dà prova della “forte vocazione eolica” del sito individuato dalla proponente per la realizzazione del parco eolico in discussione, riportando le risultanze di numerose ulteriori campagne anemometriche condotte nel Comune di Spinazzola o nelle aree ad esso immediatamente limitrofe (pp. 10 ss. doc. 6, produzione documentale RC IN del 23 ottobre 2025). Ciò dimostra, in altri termini, che l’area in questione è particolarmente adatta all’installazione di impianti eolici come dimostrato dai dati emersi dalle svariate campagne anemometriche condotte negli anni anche da altri operatori, ma anche dalla presenza nel circondario del Comune di Spinazzola di numerosi ulteriori impianti eolici in funzione.
Indi il motivo di ricorso non merita accoglimento.
12 – In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi richiamati il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione in capo alla società ricorrente.
13 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti e della società controinteressata RC IN s.r.l. che liquida, per ciascuna parte in euro 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | LE ZZ |
IL SEGRETARIO