Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4242 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Device & Tech S.r.l. in relazione alla procedura CIG B1AB756148, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità S.p.A. (So.Re.Sa. S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medifor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Biocomposites S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
Stryker Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. n. 188 del 17.6.2025 avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche II “protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 28 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB756148, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione;
B. del verbale n. 4 della seduta riservata del 19.11.2024, reso noto a seguito dell’emanazione del provvedimento sub A), nella parte in cui, relativamente al lotto 28, l’offerta della ricorrente è stata considerata non conforme ai requisiti minimi partecipativi richiesti dalla lex specialis;
C. se ed in quanto lesivi di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 56, escludono la ricorrente e non procedono alla valutazione della relativa offerta;
D. se ed in quanto lesiva della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte in cui è riferita al lotto 56;
E. se ed in quanto lesivo, il capitolato tecnico nella parte in cui, in discordanza con il disciplinare di gara, non contempla l’applicabilità del c.d. principio di equivalenza;
F. se ed in quanto lesivo, dell’“Allegato B1 – Caratteristiche minime” alla lex specialis nella parte in cui è riferita al lotto 28;
G. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in Questa Sede denunciati.
E per la condanna:
- all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nella riammissione in gara della ricorrente e collocazione in posizione utile ai fini della sottoscrizione dell’A.Q. o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario.
E per la declaratoria:
- di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Device & Tech S.r.l. il 3/10/2025:
per l’annullamento:
- della Relazione So.Re.Sa. S.p.A. resa sul Lotto 28 della procedura di gara recante C.I.G. n. B1AB756148 e recante la conferma, previa rinnovata istruttoria ed integrazione della motivazione, delle determinazioni assunte sul medesimo lotto di esclusione della ricorrente, conosciuta nell’esistenza e nel contenuto in data 01.09.25 a seguito di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. S.p.A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medifor S.r.l. e di Biocomposites S.r.l. e di Società Regionale per la Sanità S.p.A. (So.Re.Sa. S.P.A);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Device & Tech s.r.l. ha impugnato la D.D. di So.Re.Sa. S.p.A. n. 188 del 17.6.2025, avente ad oggetto la procedura evidenziale indicata in epigrafe, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 28, avente CIG B1AB756148 e valore complessivo triennale a base d’asta pari ad €. 7.560.000,00, sono stati approvati i presupposti verbali di gara, procedendo alla relativa aggiudicazione, con estromissione della ricorrente dal relativo lotto per carenza nel prodotto offerto delle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis , avendo quest’ultima offerto la fornitura di un sostituto osseo sintetico “ in fosfato di calcio osteoconduttivo ” invece che “ in solfato di calcio ”, come richiesto in via esclusiva e a pena di esclusione.
2. – Deduce la ricorrente che la motivazione posta alla base della sua contestata esclusione dal lotto controverso sarebbe illegittima, frutto di un’applicazione erronea e meramente formale del principio di equivalenza e ancorata a un’acritica interpretazione degli aspetti meramente componentistici del prodotto offerto, nonché smentita per tabulas da apposita perizia di parte e dalla documentazione tecnica prodotta in corso di procedura, dalla quale emergerebbe che il prodotto della Device & Tech, contrariamente a quanto sbrigativamente ritenuto dalla S.A. ( cfr . verbale n. 4 della seduta riservata del 19.11.2024), sarebbe in realtà pienamente equivalente sul piano funzionale – anzi superiore – a quello richiesto con il bando di gara, siccome dotato di tutte le caratteristiche essenziali richieste dalla lex specialis .
3. – Si è costituita in resistenza al ricorso So.Re.Sa. S.p.A., che ha depositato in giudizio una Relazione sul Lotto controverso confermativa delle determinazioni già assunte al riguardo – impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 3/10/2025 sul presupposto che essa configuri una illegittima integrazione postuma dei motivi di esclusione – e ha concluso per l’infondatezza del gravame, del quale ha chiesto la reiezione.
Si sono costituite in giudizio anche le controinteressate Biocomposities S.r.l. e la Medifor S.r.l., entrambe chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – In vista dell’udienza pubblica le parti costituite hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche.
4.1. – So.Re.SA. e le controinteressate hanno dato conto, in particolare, della sopravvenienza della sentenza di rigetto del T.A.R. Molise, 15/11/2025, n. 331, emessa all’esito di un giudizio avviato dalla stessa odierna ricorrente e riferito, secondo quanto dedotto, a una controversia del tutto speculare a quella in esame, nella quale formava oggetto di impugnazione la medesima D.D. So.Re.Sa. S.p.a. n. 188 del 17.6.2025 limitatamente, però, al lotto n. 56, avente a oggetto il medesimo dispositivo medico (sostituto osseo) del lotto 28, oggetto del presente ricorso, ma destinato a soddisfare le esigenze della Regione Molise (mentre il lotto 28 riguarda la fornitura da rendere alla Regione Campania).
5. – All’udienza pubblica dell’11/2/2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni già esternate nella cit . sentenza del T.A.R. Molise n. 331/2025, che il Collegio condivide e fa proprie e alle quali fa integrale rinvio.
6.1. – In disparte la questione, non decisiva, sollevata da parte ricorrente in punto di (non) estendibilità automatica del giudicato, e di conseguente (non) vincolatività del decisum del T.A.R. Molise, quest’ultima pronuncia, diversamente da quanto obiettato, è ben lungi dall’essere ‘ inconferente ’, avendo essa ad oggetto, al contrario, il medesimo atto determinativo impugnato in questa sede sulla scorta di censure perfettamente sovrapponibili a quelle agitate nel ricorso ora all’esame; senza considerare che il prodotto offerto dalla ricorrente è il medesimo che era stato offerto nell’ambito del lotto n. 56.
6.2. – La ritenuta insussistenza dei profili di illegittimità dell’esclusione dalla procedura dedotti dalla società ricorrente è stata motivata dal T.A.R. Molise, in coerenza con le valutazioni già a suo tempo compiute dalla S.A., in ragione della mancata comprova da parte della ricorrente, in sede di gara, della effettiva e rigorosa equivalenza funzionale del prodotto da essa offerto (fosfato di calcio) rispetto a quello richiesto dalla lex specialis (solfato di calcio).
6.2.1. – È stata considerata allo scopo inidonea e insufficiente, infatti, la documentazione prodotta in corso di procedura, e racchiusa nei due documenti allegati alla “ dichiarazione di equivalenza ” del 2/7/2024, non essendo stato possibile ricavare da quest’ultima l’utilizzabilità del prodotto offerto dalla ricorrente “ su siti infetti ”, come espressamente preteso dalla lex specialis , né tantomeno verificare, non avendo la ricorrente assolto al relativo onere probatorio, la capacità del materiale da essa offerto di garantire una tempistica di riassorbimento corrispondente a quella del prescritto solfato di calcio (si legge, anzi, nella cit . pronuncia del giudice molisano che “[I] l Collegio deve allora rilevare che i dati sopra richiamati, forniti, come detto, dalla stessa ricorrente, appalesano la diversa e maggiore tempistica di riassorbimento del prodotto da essa offerto rispetto a quella propria dei prodotti dei concorrenti poi risultati aggiudicatari della gara. Tali dati, dunque, negano in radice l’equivalenza del prodotto offerto dalla ricorrente, e da questa pur rivendicata a base delle censure dedotte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti ”: T.A.R. Molise, n. 331/2025, cit., p. 18).
6.3. – Di qui la conclusione, che viene condivisa e fatta propria da questo Collegio, che “[L] ’insussistenza della lamentata violazione del principio di equivalenza tra il prodotto offerto dalla ricorrente rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis costituisce, pertanto, un riscontro di valenza assorbente della legittimità dell’esclusione dell’interessata disposta dalla Stazione appaltante, senza che metta conto intrattenersi sulle rimanenti censure, solo formalmente restanti, della società Device & Tech ” (T.A.R. Molise, n. 331/2025, cit., p. 18 e s.).
Il ricorso va pertanto respinto, siccome infondato per le ragioni che precedono.
7. – I motivi aggiunti della stessa ricorrente sono infine inammissibili, siccome diretti a contestare la legittimità di un atto privo di alcuna consistenza provvedimentale, cioè a dire una relazione ricognitiva ed esplicativa sulla procedura di gara depositata in giudizio dall’amministrazione resistente e sprovvista di effetti ‘ dispositivi ’, e come tale inidonea a incidere, in termini di lesività, sugli interessi della società ricorrente.
8. – Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara inammissibili i secondi.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge, in favore della So.Re.Sa. S.p.a. e delle controinteressate Biocomposites s.r.l. e Medifor s.r.l., nella misura di un terzo per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE EN | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO