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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 7941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7941 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3666/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3666/2024 R. Gen. Aff. Cont. rinviata per la decisione ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22
maggio 2025
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.02.1963 ed ivi residente, alla Via Vicinale Visconti, n. 235, elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), alla Via delle Mimose, n. 27, presso lo studio dall'Avv. Aniello Barbuto (c.f.: ), che la rappresenta CodiceFiscale_2
e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
- RICORRENTE
E
Avv. c.f.: , nato a [...] il CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3
6.11.1968, procuratore di sé stesso, e Avv. c.f.: CP_1 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F._4
rappresentato e difeso dal primo, in virtù di procura allegata in atti, e col medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Pomigliano d'RC (NA) alla Via Gorizia, n. 50.
- RESISTENTI
Pag. 1 E
c.f.: e p. iva di gruppo: Controparte_4 P.IVA_1
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via P.IVA_2
Marocchesa, n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dott.
(c.f.: ) e Dott. Controparte_5 CodiceFiscale_5 Per_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in LI,
[...] CodiceFiscale_6
alla Via Mario Morgantini, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Carnevale
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
procura generali alle liti per notaio del Persona_2
18.12.2014 e relativo allegato A (rep. n. 186905 – racc. n. 30367) versata in atti.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: il procuratore della ricorrente “si riporta a tutti gli atti e al
verbale di udienza del 17.10.2024, che si abbia qui come integralmente
ripetuto e trascritto, chiedendone il pieno accoglimento”.
Il procuratore dei resistenti “fermo restando tutto quanto eccepito,
precisato e chiarito nella propria comparsa di costituzione del 27/05/2024 e
nel verbale di udienza del 17.10.2024, che si abbia qui per ripetuto e
trascritto, impugna e contesta tutto quanto richiesto, dedotto ed ulteriormente
eccepito da parte attrice, in quanto del tutto infondato ed inammissibile”.
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa “si
riporta integralmente alle difese ed alle conclusioni, anche istruttorie, già
formulate in atti ed a verbale – che si abbiano in questa sede per
integralmente ritrascritte – e insiste per il loro accoglimento, rinunciando
Pag. 2 alle eccezioni spiegate nei confronti dell'assicurato per eventuali
dichiarazioni inesatte o reticenti ribadendo, altresì, che la polizza esclude tra
le proprie, invece, l'obbligazione restitutoria degli onorari e Pt_2
contesta ogni avversa deduzione e richiesta, dichiarando di non accettare
alcun contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e si
oppone a qualsiasi deposito successivo ai termini di rito che andrà inteso
come irrituale. Si associa per quanto di ragione alle difese dell'assicurato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
resistenti è infondata e deve essere rigettata.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in cancelleria il
21.02.2024, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_6
, esponendo: Controparte_7
- che, in data 23.04.2018, conferiva, sia congiuntamente che disgiuntamente, agli Avv.ti e procura alle liti al CP_3 Controparte_6
fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/2018
emesso da questo Tribunale (proc. R.G. n. 666/2018, dott. Notaro),
opposizione iscritta al ruolo il successivo 3.05.2018, registrata con n. R.G.
12766/2018, ed assegnata allo stesso giudice che aveva reso il decreto ingiuntivo opposto;
- che, in particolare, con tale decreto, emesso in virtù di ricorso
CP_ proposto dai propri fratelli, , e le Pt_3 Per_3 Parte_4
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 92.415,68, relativa ad un pagamento effettuato, presuntivamente per conto di tutti essi germani, da seppur essa non l'avesse mai autorizzato a procedere alla Persona_4
Pag. 3 transazione di un giudizio incardinato presso la Suprema Corte di Cassazione
avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n. 2576/2006 emessa dalla
Corte di Appello di LI all'esito del giudizio di gravame della sentenza di primo grado n. 13545/2002 emessa da questo tribunale) tra il
[...]
(Fall. Trib. LI n. 312/1994) ed essi cinque germani Parte_5
CP_
, , , nonché di Pt_1 Pt_3 Per_3 Per_1 [...]
(loro madre deceduta nelle more del procedimento Persona_5
fallimentare), transazione autorizzata dalla Sezione fall. di questo Tribunale;
- che l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2345/2018 veniva rigettata con sentenza n. 4138/2020 depositata e resa pubblica del 17.06.2020,
con condanna dell'attuale ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
- che il 4.01.2021 gli opposti germani (ripetuti , Pt_3 Per_3
CP_
e le notificavano la predetta sentenza n. 4138/2020 Parte_4
in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto, con cui le veniva intimato il pagamento della somma totale di € 92.169,93;
- che, senza mai ricevere spiegazioni e informazioni dettagliate circa i motivi del rigetto dell'opposizione e circa la sussistenza di reali presupposti per impugnare il provvedimento, su sollecitazione dei resistenti suoi procuratori, procedeva: 1) dapprima a conferir loro incarico per proporre gravame alla citata sentenza n. 4138/2020 (impugnazione iscritta al ruolo generale presso la Corte di Appello di LI con n. R.G. 2654/2020); 2)
successivamente, con sottoscrizione di apposita procura, a conferir loro ulteriore incarico per la proposizione di un'opposizione al citato precetto notificatole a istanza dei fratelli il 4.01.2021 (iscritta al ruolo generale di
Pag. 4 questo Tribunale il 07.02.2021 con n. R.G. 3064/2021) nel quale, all'esito della prima udienza veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività
del decreto ingiuntivo n. 2345/2018, quale titolo esecutivo, e,
successivamente, riservata in decisione;
- che il precedente 25.06.2020, a titolo di compensi per i due incarichi conferiti, aveva effettuato il pagamento di € 1.825,56 in favore del resistente
Controparte_6
- che, in definitiva, sia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 12766/2018), sia in quello di opposizione a precetto (n.
R.G. 3064/2021), essa era risultata soccombente a causa degli evidenti errori processuali commessi dai propri difensori, odierni resistenti;
In particolare, i loro errori e, dunque, i loro inadempimenti, soprattutto del erano consistiti in quanto segue: Controparte_6
1) Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/18 (n.
R.G.12766/18) definito con sentenza di rigetto n. n. 4138/2020: sulla base del provvedimento decisorio, la ricorrente ha dedotto che i resistenti avevano causato il rigetto dell'opposizione perché avevano limitato la contestazione alla sola mancata autorizzazione della istante in favore del germano Pt_3
per concludere la menzionata transazione e la mancanza della propria sottoscrizione alla stessa, e non avevano invece, efficacemente contestato l'azione di regresso formulata dai suoi fratelli con la proposizione di tutte le possibili eccezioni e cioè, la contestazione dell'esistenza del debito di tutti i germani nei confronti del , la propria responsabilità comune e la Parte_5
congruità delle somme oggetto della transazione;
inoltre, erano responsabili del rigetto dell'opposizione anche perché la domanda riconvenzionale da essa
Pag. 5 avanzata era stata respinta in quanto sprovvista di prova documentale certa anche in virtù del fatto che agli atti mancava la propria produzione, che i resistenti avevano e ritirata e non più depositata. Per tale motivo erano stati valutati soltanto i documenti depositati in forma telematica con le memorie istruttorie, da nessuno dei quali emergeva né l'esistenza di un fondo familiare comune tra i fratelli destinato alla gestione dei beni in Pt_4
comproprietà, né che il denaro utilizzato per onorare la transazione fosse stato prelevato proprio da tale fondo. Di conseguenza, se i resistenti avessero provveduto a depositare la produzione di parte tempestivamente, ciò avrebbe con ogni probabilità consentito al giudice di accogliere l'opposizione proposta, annullando il decreto ingiuntivo n. 2345/2018 ed evitando la successiva notifica dell'atto di precetto dell'importo di € 92.169,93; i suoi procuratori/resistenti, inoltre, non avevano contestato tempestivamente la
CP_ titolarità attiva dei fratelli , e ad agire per la Per_1 Per_3
restituzione della somma, in quanto corrisposta solo da e, quindi, Pt_3
tale contestazione era stata dichiarata inammissibile in quanto non proposta con l'atto di opposizione alla prima udienza oppure nella prima memoria ex
art. 183 c.p.c., ma soltanto nella seconda memoria deputata unicamente alla articolazione dei mezzi di prova. Invero, tra i vari documenti che aveva consegnato ai resistenti all'atto del conferimento dell'incarico vi era un mandato di vendita di un immobile sottoscritto da anche Persona_6
per conto degli eredi di (padre di tutti e cinque i germani Persona_7
e coniuge della loro madre ) in favore della società Persona_5
immobiliare La Mimosa e il compromesso di vendita dell'immobile stipulato il 6.11.1989 da e a nome proprio e degli altri Per_3 Persona_4
Pag. 6 CP_ eredi del defunto (cioè essa e Persona_7 Pt_1 Pt_4
e ), con allegati in calce gli assegni ricevuti
[...] Persona_5
per l'acquisto dell'immobile in comproprietà tra tutti gli eredi del de cuius
e la relativa quietanza rilasciata da e Persona_7 Per_3 Per_4
anche per conto degli altri eredi: documenti attestanti che, al
[...]
momento della comproprietà dei beni ricevuti in eredità, la gestione degli stessi fosse comune e che con rituale consuetudine sia Persona_6
che gestivano trattative di vendita su immobili facenti Persona_4
parte dell'asse ereditario comune e indiviso del de cuius e incassavano somme per conto dei coeredi, versate su conti correnti, tra cui uno presso il Banco di
LI (ora Intesa San-Paolo S.p.A.) cointestato dapprima con il padre e poi con la madre , proprio come avvenuto Per_7 Persona_5
per la procedura relativa al ”, nella quale il Parte_5
pagamento della transazione autorizzata dalla curatela era avvenuto mediante somme presenti su un conto gestito dai germani e la madre Pt_4
, e non con proventi personali del Persona_5 Persona_4
come confermato dai numerosi assegni consegnati dalla istante ai resistenti, i quali non li avevano depositati agli atti oppure li avevano depositati tardivamente e addirittura li avevano ritirati in uno alla produzione di parte mai più depositata prima dell'assegnazione della causa a sentenza. Ebbene, ha sostenuto essa ricorrente, se tali documenti fossero stati allegati all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione oppure entro il termine di cui alla memoria 183, 6° comma n. 1, c.p.c., con ogni probabilità il giudicante avrebbe statuito per l'accoglimento dell'opposizione; infine i resistenti,
anziché richiedere l'ausilio della Guardia di Finanza, avrebbero dovuto
Pag. 7 formulare al giudice istanza di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. a carico degli Istituti di credito presso cui erano state prelevate le somme utilizzate da per il pagamento della somma a titolo di transazione con Persona_4
il Parte_5
2) Giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. 3064/21): i resistenti non avevano proposto, e nel rispetto dei termini, lo strumento di opposizione corretto, posto che a tenore dell'ordinanza resa il 15.12.2021 a fondamento dell'opposizione al precetto (ex art. 615 c.p.c.) vi erano eccezioni relative a violazioni di presupposti di natura formale che andavano opposti mediante il mezzo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto (notifica precetto 4.1.21 – notifica opposizione allo stesso
3.2.21), che nel caso di specie risultava elasso, rendendo l'opposizione comunque inammissibile e generando il preliminare rigetto della richiesta di sospensione e, con ogni probabilità, anche il rigetto della stessa opposizione,
che esporrà essa a un'ulteriore soccombenza e relativa Parte_1
condanna alle spese di lite.
In conclusione, secondo la ricorrente, gli errori descritti per entrambi i giudizi di opposizione le avevano causato la notifica di un novello atto di precetto, in data 28.03.2022, prodromico all'azione esecutiva proposta successivamente a suo carico mediante atto di pignoramento presso terzi e l'istaurazione della procedura esecutiva mobiliare recante n. R.G.E.
6689/2022 Trib. LI, con evidenti danni di natura economica, oltreché
morali.
3) Giudizio di appello (n. R.G. 2654/20): una ulteriore responsabilità dei resistenti, ed in particolare di era costituita dal non averla Controparte_6
Pag. 8 dissuasa dal proporre appello avverso la sentenza n. 4138/20 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo rendendola esaustivamente edotta che ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel giudizio di gravame non sarebbe stato possibile produrre i documenti e le prove non presenti nel giudizio di primo grado e,
cioè, proprio quei documenti presenti nella produzione di parte non più
depositata e quelli bancari, ipotecari, catastali e relativi ai mandati di vendita e compromessi stipulati riguardanti i beni comuni a tutti gli eredi di Per_7
che erano stati depositati solo in parte e tardivamente dal
[...] CP_6
e che, come tali, non potevano essere valutati dal giudice dell'appello
[...]
perché inammissibili, con conseguente probabilità di rigetto della impugnazione e con esposizione di essa appellante all'ennesima soccombenza.
In definitiva, secondo la ricorrente, in tutti e tre i giudizi emergeva a carico degli Avv.ti una grave responsabilità professionale ex art. 1176 CP_6
c.c. per difetto di diligenza, atteso che se fossero stati depositati in giudizio sia la produzione di parte che i documenti a supporto della domanda e non fossero stati commessi tutti quegli inadempimenti processuali elencati, il giudizio di primo grado (di opposizione al decreto ingiuntivo dal quale hanno avuto origine tutti i fatti di causa) si sarebbe concluso con un provvedimento di accoglimento e, quindi il giudizio di opposizione al precetto e quello di gravame per i quali i resistenti erano stati incaricati avrebbero ottenuto con elevata probabilità l'accoglimento delle sue pretese, evitando i danni subiti che ha quantificato nella misura di € 96.825,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Pertanto, ritenendo di non aver ricevuto esaurienti motivazioni tali da
Pag. 9 giustificare gli errori processuali da essi compiuti, il 9.02.2022 inoltrava ai resistenti un atto di messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale, che rimaneva senza riscontro, così
come restava senza risposta la successiva missiva del 27.03.2022 a firma del suo attuale procuratore costituito, con la quale contestava ai e CP_2
l'inadempimento professionale e li invitava anche a Controparte_7
comunicare l'esistenza di una polizza assicurativa.
ha chiesto, pertanto: Parte_1
- di accertarsi gli inadempimenti colpevoli degli Avv.ti CP_6
rispetto agli errori processuali commessi che le avevano comportato un danno grave culminato con la notifica dell'ingiunzione di pagamento della somma di euro 92.415,68;
- per l'effetto, dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., alcun compenso anche in riferimento ai giudizi ancora pendenti (opposizione al precetto e appello);
- sempre per l'effetto, condannarli a restituirle la somma di € 1.825,56
versata, oltre interessi dal 23.04.2018 al saldo;
- condannarli al risarcimento a suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti, compresa la somma intimatale a titolo di precetto in virtù del decreto ingiuntivo n. 2345/2018, nella misura di
€ 96.825,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Notificati ricorso e decreto di fissazione della prima udienza (a mezzo
PEC a il 18.03.2024 ed a in data Controparte_6 Controparte_7
29.03.2024), i resistenti si sono tempestivamente costituiti in giudizio il
Pag. 10 27.05.2024 con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in causa e in garanzia del terzo con la quale hanno contestato la domanda e la prospettazione dei fatti di cui al ricorso introduttivo.
I resistenti hanno, innanzitutto, addotto che le obbligazioni inerenti all'esercizio della professione forense sono notoriamente obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista nell'accettare l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, per cui, non garantendo la positività del risultato, non può
considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga, e che, nell'azione di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente, l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno, per cui mentre il professionista può liberarsi dalla contestazione di ogni responsabilità dimostrando l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione o di aver agito comunque con diligenza, la cliente/ ricorrente ha l'onere di provare la difettosa e/o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno.
I) In ordine agli addebiti reclamati circa il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i resistenti hanno eccepito che, contrariamente a quanto asserito dalla avevano efficacemente contestato l'azione di Pt_4
regresso intrapresa dai fratelli attraverso la formulazione di tutte le Pt_4
eccezioni del caso, proposte sin dall'atto di opposizione: cioè, non solo che la transazione conclusa con la Curatela del Fall. RR RO S.n.c. non poteva produrre alcun effetto nei confronti dell'istante giacché non aveva rilasciato alcun mandato/autorizzazione a né a qualsiasi Persona_4
Pag. 11 degli altri fratelli, e che non era intenzionata a profittarne, ma anche che l'importo versato in favore della Curatela da a titolo Persona_4
transattivo, a mezzo assegni circolari, non costituivano anticipazione dei germani ma provenivano da un fondo cassa familiare, formato con Pt_4
incassi pervenuti da indennità di espropriazioni di immobili da parte del e dai corrispettivi delle vendite effettuate sia prima che Controparte_9
dopo il decesso del comune genitore, somme confluite su un c/c aperto presso il Banco di LI - ag. di Ponticelli intestato inizialmente a Per_4
e ad e dopo la morte di quest'ultima
[...] Persona_5
intestato ad e che il rilievo della mancata Pt_3 CP_10
autorizzazione a - e quindi del potere di rappresentare la Persona_4
sorella - era stata sollevata anche nel verbale di prima udienza del 18.09.2018,
tant'è che, mancandone la prova scritta, il giudice dell'opposizione non aveva concesso la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che tali circostanze erano state rilevate anche nella memoria di cui all'art. 183, 6°
comma, n. 2 c.p.c. unitamente al rilievo (per costante giurisprudenza di legittimità - da cui si era però discostato il giudicante - ammissibile in ogni fase del processo e rilevabile anche d'ufficio non essendo un'eccezione ma una mera difesa) della carenza della titolarità del diritto sostanziale dedotto in
CP_ giudizio da parte di e e alla Per_3 Parte_4
rappresentazione che dal conteggio, mai contestato, redatto di suo pugno da nel 2010 (e, cioè, prima della transazione con la Curatela Persona_6
fallimentare) risultava che in detto fondo cassa c'erano ancora depositati (a tale epoca) ben € 460.000,00. Circostanze, queste, sulle quali, previo libero interrogatorio delle parti, erano state articolati ben otto capi di prova e
Pag. 12 l'interrogatorio formale da deferire a e Per_3 Pt_3 CP_10
prova testimoniale ritenuta inammissibile dal Tribunale ex art. 2721, comma 1
c.c., ed infine che avevano richiesto, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.,
l'acquisizione agli atti di causa degli estratti dei c/c bancari di cui al predetto e mai ex adverso contestato scritto di da ritenersi quanto Persona_6
meno una mezza prova;
che, nella comparsa conclusionale, in ordine alla pretesa vantaggiosità della transazione ed alla congruità della somma oggetto di transazione, avevano, tra l'altro, prospettato che, quando tale vantaggiosità
è dubbia (come nel caso concreto), solo nel caso in cui il condebitore non transigente dichiari di profittare dell'atto transattivo il condebitore transigente potrà agire in via di regresso nei suoi confronti, facendo, inoltre, rilevare che l'atto transattivo sul quale si era è basata l'ingiunzione di pagamento,
contrariamente a quanto affermato dai fratelli, non aveva poi raggiunto quei risultati vantaggiosi da questi ultimi tanto conclamati considerando che tra l'importo corrisposto a titolo transattivo da e quello Persona_4
effettivamente dovuto alla Curatela Fallimentare non c'era stata quella differenza tale da farla sì conveniente, tenuto conto per giunta anche delle spese legali liquidate nella non trascurabile cifra di € 42.596,11; che quella transazione andava equiparata ad un riconoscimento di debito, che – come tale – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1309 cc, non poteva produrre alcun effetto nei riguardi del condebitore in solido rimasto estraneo e cioè della ricorrente, al tempo loro assistita.
Per quanto, invece, riguardava la mancata presenza della produzione di parte opponente, perché ritirata e non più restituita, in sede decisionale, i resistenti hanno sostenuto che, a parte che trattavasi del periodo di piena
Pag. 13 pandemia da “VI” che aveva prima inibito e poi reso difficile o addirittura impossibile l'accesso in Tribunale (motivo per i quali il giudicante avrebbe dovuto riconoscere “l'involontarietà” della mancata restituzione del fascicolo cartaceo di parte e, anziché, attendere per “diversi giorni” prima di decidere,
riconoscendo egli medesimo dette difficoltà, sarebbe stato più opportuno rimettere la causa sul ruolo per tale mancato adempimento), la documentazione esistente nel fascicolo cartaceo di parte opponente era da ritenersi del tutto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di un fondo comune tra i fratelli e della circostanza che da questo fosse stato attinto il denaro utilizzato per pagare il Fall. RR RO S.n.c. rispetto, invece, a quella depositata in via telematica che era, invece, più corposa, significativa e pertinente e quindi di particolare rilevanza ai fini della suddetta prova richiesta dal giudice.
Invero, come risultante dall'attestato rilasciato dalla cancelleria di questo Tribunale col timbro di deposito del 3 maggio 2018, il fascicolo cartaceo era costituito da documenti dai quali non emergeva la prova che il denaro fosse stato prelevato dai fratelli dal fondo comune familiare Pt_4
(copie dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, del ricorso e decreto ingiuntivo opposto, della lettera racc.ta a.r. del 28.05.11 inviata da Parte_1
CP_ ai germani e , della copia della lettera racc.ta a.r.
[...] Pt_3
CP_ datata 5.12.2011 inviata dai a e della CP_6 Persona_4
lettera racc.ta datata 12.01.2012 inviata dall'avv. all'avv. CP_11 CP_6
della lettera racc.ta del 16.03.2017 inviata dall'avv. Andolfo ad Parte_1
della lettera della nota racc.ta del 31.03.17 inviata dal
[...] CP_6
all'avv. Andolfo e del ricorso e rinunzia alla causa RG n. 27963/2007 presso
Pag. 14 la Corte Cassazione), prova, invece, agevolmente rinvenibile dalla documentazione trasmessa tempestivamente in via telematica così come attestato dalla cancelleria della II sezione di questo Tribunale (“1) - deposito e
registrazione del 18.09.2018: - dichiarazione di conformità; - rendiconto e
conguaglio fondo comune familiare;
- compromesso di vendita del 6.11.89 a
firma di e - n. 12 assegni circolari e bancari;
Persona_4 Per_3
- ispezione ipotecaria Conservatoria RRII NA/1, NA/2, Latina e Perugia”; 2) -
deposito e registrazione del 21.02.2019: - nota di deposito;
- pec de 22.10.18
riscontro avv. Landolfo negoz. , - pec del Controparte_12
26.09.18 invito a negoziazione assistita e pec di accettazione e consegna;
3) -
deposito e registrazione del 16.05.2019: - Memoria ex art. 183-6 cpc n.2; - 2
dichiarazioni di conformità; - mandato di vendita;
- 9 assegni;
- 2 quietanze
compromesso - integrazione espropri part. 143, 290, Persona_8
139, 295, 510, 294, foglio 161; - quietanza per £.22.000.000 del 23.07.1985; -
verbale di consistenza part. 60 fol.161; - verbale di consistenza part. 18, 19,
51 del foglio 161; - verbale di consistenza part. 290 del foglio 161; - verbale
di consistenza part. 294, 295 del foglio 161; - iscrizione ipoteca a favore di
Finanze dello Stato del 19.10.2015; - nota di trascrizione compravendita del
19.10.1993 per notar ..”; Per_9
Di conseguenza, i resistenti hanno argomentato che, poiché il giudice di prime cure nella sentenza di rigetto aveva rappresentato che ai fini della decisione potevano “essere valutati solamente i documenti depositati
dall'opponente in forma telematica…e che nessuno dei documenti esaminati,
tuttavia, dimostra l'esistenza di un fondo comune”, appariva chiaro che anche qualora fosse stato restituito il fascicolo cartaceo (stante l'inesistente rilevanza
Pag. 15 probatoria dei documenti cartacei ivi allegati), il giudicante non avrebbe cambiato di certo il proprio convincimento in merito e quindi avrebbe sicuramente (e non probabilmente), altrettanto, rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di prova al riguardo. In sintesi, tutti i documenti a cui l'istante si era riferita (da lei elencati a pag. 10 e 11 del ricorso) per fondare un giudizio probabilistico di accoglimento dell'opposizione non erano presenti nel fascicolo cartaceo ma erano stati integralmente trasmessi telematicamente e tempestivamente acquisiti agli atti del giudizio, per cui non sussisteva alcun nesso causale tra loro condotta il risultato di rigetto derivato.
Oltretutto, secondo i resistenti, l'istante non aveva neanche provato l'effettiva esistenza del preteso danno subito: infatti, si era limitata ad affermare che i fratelli le avevano chiesto, tramite atto di precetto, l'importo a loro dovuto in base alla sentenza di rigetto dell'opposizione proposta, ma non aveva affatto dimostrato di aver pagato quanto richiesto in loro favore, somma all'attualità ancora non versata ed inoltre la paventata esecuzione n R.G.E.
6689/2022 iniziata in suo danno era stata sospesa il 25.01.2023 dal G.E.
assegnatario, il quale aveva anche condannato i creditori/fratelli procedenti al pagamento delle spese e delle competenze processuali.
Da ultimo, sulla doglianza relativa alla circostanza che essi resistenti avrebbero dovuto formulare al giudice istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione a carico degli Istituti bancari presso erano state prelevate le somme utilizzate da per pagare quanto dovuto al Fall. Persona_4
RR RO S.n.c. (e non l'ausilio della Guardia di Finanza) hanno fatto rilevare che - sempre contrariamente a quanto affermato dalla istante - nei loro scritti difensivi ed in nella già menzionata seconda memoria ex art. 183,
Pag. 16 6° comma c.p.c. depositata il 16.05.2019 anche tale richiesta risultava espressamente formulata (“In conformità poi di quanto già richiesto e
precisato in corso di causa, qualora controparte persista nel suo
atteggiamento volto a negare l'esistenza del fondo cassa familiare, costituito
con le finalità, come sopra precisato, chiede altresì che ai sensi degli artt.
210 e 213 cpc, sia disposta l'acquisizione agli atti di causa degli estratti dei
c/c bancari: - n. 27000296 aperto presso il Banco di LI, Fil di
S.Sebastiano al Vesuvio cointestato a Persona_6 Persona_5
e dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti
[...] Persona_4
bancari; - n. 2133 aperto presso il Banco S. Paolo di Torino spa, fil di
Ponticelli/LI, cointestato a ed alla Persona_4 CP_10
madre , dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti Persona_5
bancari. “ Si producono i seguenti ed ulteriori documenti: - nota di
trascrizione dell'atto per notar del 19.10.93; nota di iscrizione Per_10
ipotecaria del 27.02.86 a favore delle Finanze dello Stato;
quattro verbali di
consistenza relativi alle espropriazioni del terreno sito in LI alla cupa
Visconti, riportato al fol 161, p.lle 290, 294, 295, 18, 19, 51 e 60; quietanza di
£.22 milioni datata 23.07.85 relativa all'esproprio della p.lla 242 del fol 161;
offerta indennità di esproprio della p.lla 142 del fol. 161 per £. 13.205,940; -
della p.lla 290 del fol 161 per £. 23.465.100;- della p.lla 139 del fol 161 per
£. 48.154.200;- della p.lla 295 del fol 161 per £.45.111.285;- della p.lla 510
del fol 161 per £.34.408.000;- della p.lla 294 del fol 161 per £. 36.205.016; -
sei assegni circolari e bancari per £.70 milioni all'ordine di Per_4
per la vendita della villa a via Pironti di Cercola;
ricevuta di £.40
[...]
milioni a firma di e di quale Persona_6 Persona_4
Pag. 17 acconto sul compromesso di vendita del 6.11.89; tre assegni per £.25 milioni
all'ordine di e/o a lui girati datati 6.11.89.”) ciò Persona_4
confermando nuovamente e per ulteriore verso che, anche qualora fosse stato ridepositato il fascicolo cartaceo nei termini di legge il giudice certamente non avrebbe accolto l'opposizione.
II) In riferimento al giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. n.
3064/21), che secondo la istante sarebbe stato proposto con uno strumento di opposizione non corretto e nel mancato rispetto dei termini processuali,
cagionandole ulteriori danni con l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2345/18, la notifica del precetto in data 28.03.22 e la detta procedura esecutiva mobiliare, i resistenti hanno evidenziato che il medesimo giudicante con sentenza n. 2909/2024 resa pubblica il 14.03.2024, aveva,
infine, accolto integralmente l'opposizione al precetto, come proposta,
condannando i germani al pagamento delle relative spese di lite. Pt_4
Provvedimento favorevole di cui la istante (come per ogni altra attività
difensiva da essi resistenti posta in essere) era stata informata nell'immediatezza (alla presenza anche del coniuge e del figlio peraltro avvocato) ed, altresì, resa edotta che l'introduzione del presente giudizio nei loro confronti si rivelava incompatibile con l'incarico, a suo tempo, conferito ad essi per il giudizio di appello incardinato e pendente presso la sez. III-bis della Corte territoriale di LI (n. R.G. 2654/2020 con prossima udienza fissata per il 3.07.2025 per la precisazione delle conclusioni), per cui essendosi creato un evidente conflitto d'interessi, la relativa procura/mandato sarebbe stata necessariamente oggetto di rinunzia, come poi è stato fatto e comunicato per iscritto.
Pag. 18 III) A tale riguardo, segnatamente in ordine alla doglianza per la quale che essi resistenti non l'avrebbero dissuasa dal proporre gravame avverso la plurimenzionata sentenza n. 4138/20 e chiarito che ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
per la impossibilità di produrre documenti e prove non presenti nel giudizio di primo grado (a dire della medesima proprio quei documenti presenti nella produzione cartacea non più depositata e quella documentazione bancaria,
ipotecaria, catastale e relativa ai mandati di vendita e compromessi stipulati,
riguardanti beni comuni a tutti gli eredi di versata in atti Persona_7
solo in parte e pure tardivamente dal resistente , sulla Controparte_6
premessa di aver depositato agli atti (anche per il procedimento di opposizione a precetto) tutta - nulla escluso - la documentazione consegnata loro dalla ricorrente - la quale tra l'altro aveva sempre affermato di non possederne altra - hanno assunto di averle reso noto (sempre alla presenza del coniuge e del figlio avvocato) che per giurisprudenza costante della S.C.,
anche recente, i documenti prodotti in primo grado, nel rispetto delle preclusioni probatorie – come pure era avvenuto nella fattispecie - anche se non ridepositati in sede decisionale, potevano essere prodotti in appello in quanto non “nuovi” in tale grado del giudizio poiché per il principio di “non dispersione ( o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti versati agli atti con modalità telematica e non solo cartacea, una volta prodotto un documento in una fase o in un grado di giudizio lo stesso in quanto “conosciuto” è definitivamente acquisito alla causa spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado del giudizio.
IV) In riferimento alla corresponsione a favore di esso resistente dell'importo di € 1.825,56, per compensi sui giudizi in Controparte_6
Pag. 19 corso, hanno puntualizzato che quella dazione si era riferita ad altro processo,
precisamente a un procedimento possessorio intentato dall'istante nei
CP_ confronti del fratello presso questo Tribunale (n. R.G. 6743/19), come evincibile dalla fattura fiscale n. 15 del 22.05.2019 versati con bonifico
(depositato in atti dalla istante medesima) nel cui dispositivo è riportato quale causale “Saldo compensi legali”, il che stava a dimostrare che tale pagamento era stato effettuato a chiusura e saldo del processo possessorio e non invece quale acconto per l'attività giudiziaria in corso, come erratamente riferito dalla ricorrente. Inoltre, hanno proseguito, dal Registro iva (depositato in un unico file con dette fattura e dispositivo di bonifico) risultava che il pagamento della fattura n. 15/2019 era stato eseguito mediante detto bonifico ed in data corrispondente allo stesso, non mancando, a conclusione, di specificare che per le attività inerenti alla definita opposizione a decreto ingiuntivo e all'opposizione a precetto e al giudizio in appello in corso - per i quali col presente giudizio lamenta loro inadempienze professionali e conseguente risarcimento dei danni - nessun compenso le è stato mai richiesto, né versato fino ad oggi, salvo le spese per contributi unificati e marche da bollo, considerati i pregressi ottimi rapporti di amicizia ed addirittura di parentela esistenti tra le parti.
Contestando, in ogni caso, ogni addebito, hanno, infine, rappresentato che il resistente era assicurato per i rischi derivanti Controparte_6
dall'esercizio della professione forense con polizza n. 400320783 della
Controparte_4
e hanno, quindi, richiesto: CP_2 Controparte_7
- in via preliminare, di autorizzare esso a chiamare in Controparte_6
Pag. 20 causa al fine di tenerlo indenne da qualsiasi eventuale Controparte_4
esborso;
- in via principale e nel merito, di rigettare integralmente la domanda perché infondata in fatto e diritto e per non essere stata provata né l'esistenza del preteso danno effettivamente subito, né il nesso di causalità tra questo e la loro condotta. e il danno reclamato. Il tutto con vittoria di spese di lite;
- in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di suo accoglimento anche parziale, di dichiarare tenuta a mallevarli entrambi i Controparte_4
resistenti da ogni eventuale esborso e di conseguenza, condannarla a pagare in favore della parte ricorrente di quanto dovesse esserle riconosciuto.
Autorizzata tale chiamata in causa e ritualmente evocata in giudizio,
con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 7.10.2024 si è
costituita nel presente giudizio la dando Controparte_4
preliminarmente atto dell'esistenza della polizza n. 400320783, operante dal
02.12.2020 a favore del resistente garanzia a prestare alle Controparte_6
condizioni e nei limiti risultanti dal contratto, ferma la necessità della regolarità del pagamento del premio, al netto delle franchigie, nei limiti del massimale di polizza (pari a € 1.000.000, con uno scoperto del 5%) e sempre che dalla polizza non emergessero esclusioni di sorta, anche con riferimento agli obblighi gravanti sul contraente.
A tale ultimo riguardo, ha addotto che fosse ragionevole ritenere che l'assicurato abbia avuto effettiva contezza del proprio errore in data
17.06.2020, cioè all'indomani della pubblicazione della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, e, pertanto, all'atto della sottoscrizione della polizza, l'assicurato avrebbe Controparte_6
Pag. 21 dovuto dichiarare - e non lo ha fatto - di “essere a conoscenza di circostanze
che fanno ragionevolmente presupporre la possibilità di una richiesta di
risarcimento del danno”, con le conseguenze ex artt. 1892 e 1893 c.c. previste nel caso in cui l'assicurato non ottemperi a un generale obbligo di cooperazione che gli impone di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso alla conclusione del contratto di assicurazione la cui violazione
(consistente nel rendere con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte o reticenti in sede di stipula della polizza) determina la sostanziale inefficacia della garanzia.
Ha, di seguito, rilevato che la polizza assicurativa garantiva solo le obbligazioni risarcitorie e non quelle meramente restitutorie, per cui la richiesta della ricorrente di restituzione della somma versate a titolo di compenso professionale (che in caso di inadempimento dell'assicurato non sarebbe dovuta) esulava dalla garanzia di polizza, trattandosi di restituzione dell'indebito e non già di ripristino dello status quo ante, come invece nel caso del risarcimento del danno.
Nel merito, la Compagnia ha eccepito l'infondatezza della pretesa della istante, in quanto dagli atti non emergeva alcuna responsabilità del proprio assicurato, di cui ha fatto proprie le difese svolte, e ha dedotto, altresì,
che poiché tutta la documentazione inerente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stata depositata validamente e senza alcuna preclusione allegata nel procedimento di appello (prossima udienza 3.07.2025), dovrà
essere quest'ultimo Ufficio del gravame a definire la vicenda, motivo per il quale ha chiesto la sospensione del presente giudizio.
Pag. 22 Per il resto, ha contestato il quantum debeatur ritenuto spropositato e sfornito di alcun supporto probatorio
La ha, dunque, chiesto: Controparte_4
- l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti;
- nel caso di un loro pur minimo accoglimento, nella ipotesi di pluralità di responsabili, di graduare le relative responsabilità all'interno del vincolo solidale passivo, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante;
- nella ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, di limitare la propria esposizione tenendo conto delle franchigie, degli scoperti e dei massimali previsti.
Vinte le spese di lite.
Alla prima udienza del 17.10.2024, la ricorrente, in relazione al già
menzionato procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/2018
(n. R.G. 12766/2018) rigettato con sentenza n. 4138/2020 resa da questo
Tribunale, contestava ai resistenti l'ulteriore addebito di aver depositato
oltre il termine di scadenza taluni atti di parte.
Secondo la ricorrente, infatti, i resistenti avevano tentato di distogliere l'attenzione dalla loro inadempienza tramite il deposito, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, di un “visto per la verità” apposto dalla cancelleria della II sez. civile di questo Tribunale su di uno scritto redatto dai essi medesimi, attestante il deposito di documentazione e contenente in calce,
altresì, un estratto storico del fascicolo del procedimento, dal quale ultimo,
tuttavia, risultava, che avevano depositato in ritardo sia la memoria n. 2 ex art.
Pag. 23 183, 6° comma c.p.c., con documentazione non valutata dal giudice dell'opposizione perché prodotta a termine spirato, sia la memoria n. 3
contenente anch'essa documentazione, sia una lista testimoniale integrativa prodotta dopo la scadenza del termine per il deposito della predetta memoria istruttoria n. 2, nonché la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex
art. 190 c.p.c., a dimostrazione della scarsa diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale prestata.
Reiterava, poi, l'inadempimento relativo al mancato deposito della produzione di parte, nella quale vi era l'importante documento rappresentato dalla rinuncia dei germani al giudizio pendente dinanzi alla S.C., Pt_4
che avrebbe provato la totale inconsapevolezza di essa ricorrente circa l'intervenuta transazione tra i fratelli e il ”, a Parte_5
sua volta probante la propria volontà di non volerne profittare e, quindi, di non voler rinunciare alla prosecuzione di quel giudizio.
Dal canto suo, invece, la rinunciava Controparte_4
all'eccezione della mancata operatività della polizza assicurativa ex artt. 1892
e 1893 c.c. per non aver,il resistente assicurato, reso Controparte_6
dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della sua stipula.
Il giudicante si riservava e con ordinanza a suo scioglimento emessa e depositata il 4.11.2024 “disattesa l'istanza di sospensione del presente
processo non ricorrendo i presupposti né dell'art. 295 c.p.c., non pendendo i
processi tra le medesime parti, né quelli di cui all'art. 337 c.p.c.; considerato
che non si invoca in questo giudizio l'autorità della sentenza pronunciata
nell'altro né questa può ritenersi “pregiudicante” rispetto alla decisione
della controversia in esame;
ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale
Pag. 24 articolata dalla ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione;
visti gli
artt. 186 e 281-decies c.p.c.” la causa è stata rinviata per la decisione nelle forme del novellato art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025.
In questa udienza, i resistenti impugnavano l'ulteriore addebito sia in rito perché costituente domanda nuova sia nel merito assumendo che la ricorrente non aveva versato in atti alcuna ordinanza, quale prova documentale, da cui desumere che i depositi di quegli atti di parte fossero stati effettuati elassi i termini e che, pertanto, ognuno di questi era stato rispettato -
e ciò anche per memoria di replica ex art. 190, il cui termine di scadenza era slittato per effetto della sospensione straordinaria del 2020 vigente dal 9
marzo 2020 all'11 maggio 2020 a causa dell'emergenza VI, disposta per il processo civile con gli artt. 83 del d. lgs. n. 18/2020 e 36, 1° comma del d. lgs.
n. 23/2020 - ed eccepivano, inoltre, che il mancato rispetto dei termini processuali - e, di conseguenza, la tardività dei depositi dei menzionati atti di parte - in quel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non risultava contestato né dalla istante (allora opponente), né soprattutto, dal giudice assegnatario, il quale non ne aveva fatto alcuna annotazione in sentenza.
Più in particolare, esibendo - e richiedendone l'acquisizione nel presente giudizio - copia dei verbali di quella causa con attestazione di conformità agli originali contenuti nel fascicolo telematico, i resistenti deducevano: che con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2019 “il Giudice
assegna alle parti il termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con decorrenza dal
20.3.2019 e rinvia la causa all'udienza del 7.06.19” e che, dunque, entrambe le parti avevano tempestivamente depositato le memorie ex art. 183, 6°
comma, n. 2 c.p.c. ed essi Avv.ti precisamente in data 16.05.2019; CP_6
Pag. 25 che l'integrazione della lista dei testi era stata depositata nell'ambito del detto secondo termine in data 20.05.2019, ossia nel primo giorno utile successivo non festivo;
che con ordinanza resa all'udienza del 7.06.2019, considerato che non era stato possibile depositare la memoria n. 3, in quanto l'udienza risultava fissata prima della scadenza del termine, il giudice assegnava alle parti nuovo termine di giorni 20 per il suo deposito, per cui anche tale memoria difensiva era stata allegata da entrambe le parti nel rispetto del nuovo termine e precisamente, per essi, resistenti, il 26.06.2019; che, infine e come già anticipato, anche la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. era stata da essi depositata nel rispetto dei termini, cioè in data 27.05.2020, atteso che nel calcolo del termine di scadenza per il deposito di tale memoria si era tenuto conto della predetta sospensione straordinaria del 2020 per VI
(19.3/11.5.2020) statuita per i processi civili. Accertamenti tutti che la medesima ricorrente avrebbe potuto agevolmente fare.
Questo Tribunale, riservandosi in sede decisionale sulla loro ammissibilità, autorizzava il deposito telematico, per l'immediato pomeriggio,
dei verbali di causa esibiti e assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Come anticipato la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti dei resistenti è infondata.
Va immediatamente evidenziato che la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dell'avvocato riconosce che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi e che il professionista deve mettere a disposizione del cliente la propria opera con diligenza e perizia, ma non è obbligato a raggiungere il risultato desiderato.
Pag. 26 In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma, c.c.,
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Prima di ripercorrere le vicende in fatto prospettate dalle parti,
occorre, altresì, ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della S.C., perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è
necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta,
l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex
plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6
maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Inoltre, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548) e, tuttavia, tale nesso causale, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n.
10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista e
Pag. 27 una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, il giudice di merito
(con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, è chiamato a compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha più volte avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico, l'eventuale accoglimento della domanda e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale e, parimenti ((cfr., Tribunale di
Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014) è stata esclusa la responsabilità
dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata – mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio,
se il legale avesse compiuto le attività omesse.
In estrema sintesi, è noto che “la responsabilità dell'avvocato - nella
specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il
solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
Pag. 28 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la
prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n 2638/2013).
Più, in particolare, con riguardo all'attività di patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria ed all'omesso svolgimento da parte del professionista incaricato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 8516/2020).
Posti tali principi, può passarsi all'esame del merito delle doglianze di parte ricorrente.
I primi tre addebiti relativi al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/2018 definito con sentenza di rigetto n. 4138/2020
(inadeguata contestazione dell'azione di regresso, mancata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. agli Istituti bancari e mancata contestazione del
CP_ diritto sostanziale dedotto in giudizio da parte di e Per_3 Pt_4
risultano essere tutti infondati.
[...]
Per comodità espositiva vengono trattati insieme: dall'atto di opposizione al detto decreto (cfr. doc 14 denominato “atto di opposizione a
decreto ingiuntivo n. 2345-18 emesso dal tribunale di LI. Pdf”) risulta
Pag. 29 che gli attuali resistenti avevano adeguatamente contestato l'azione di regresso proposta dai germani contro la sorella Pt_4 Pt_1
contestando (oltre l'inefficacia della transazione e a base del decreto opposto nei suoi confronti) l'esistenza del debito di tutti i germani nei confronti del
, la loro responsabilità e la congruità delle somme oggetto della Parte_5
transazione (vale a dire l'esistenza di un fondo cassa familiare - e le sue origini e capienze - dal quale aveva attinto le somme per Persona_4
l'emissione degli assegni circolari versati per transigere col , Parte_5
somme confluite su un c/c aperto presso il Banco di LI - ag. di Ponticelli
intestato dapprima a e ad e dopo Persona_4 Persona_5
la morte di quest'ultima intestato a e che Persona_4 CP_10
CP_ avevano contestato la carenza di titolarità attiva di e Per_3 Pt_4
a proporre azione monitoria nei confronti della istante all'epoca
[...]
loro assistita (cfr. doc. 2 denominato “memoria ex art. 183, 6 c.p.c. n. 2 – rg
n.12766-18 trib napoli. Pdf”), semplice difesa e non eccezione in senso stretto e, pertanto, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevale anche d'ufficio (Cass., Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 “La legittimazione ad
agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene
invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto
valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere
provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
Pag. 30 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili
con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a
dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di
provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del
diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si
contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi,
un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede
di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa può essere proposta
in ogni fase del giudizio. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la
carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. Così più di recente anche
Cass. civ. n. 39528 del 13.12.2021 e Cass. civ. n. 28793 del 17.10.2023).
Nella stessa memoria avevano richiesto ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c. di disporre l'acquisizione degli estratti dei due conti correnti bancari n.
2700296 Banco di LI - fil. di San Sebastiano al Vesuvio (NA) e n. 2133
S. Paolo di Torino S.p.A. (ex Banco di LI) - fil. di Ponticelli volta provare l'esistenza del fondo cassa familiare, invece negata dagli allora opposti, e spiegato una ammissibile domanda riconvenzionale per ottenere da questi in solido la quota residua spettante alla odierna ricorrente.
Quanto al quarto addebito relativo al mancato deposito del fascicolo di parte ritirato e non più depositato in pendenza dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., si osserva che in effetti tale fascicolo cartaceo oltre al ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo e all'atto di opposizione conteneva sostanzialmente note racc.te a.r. (cfr. doc. 5 denominato “foliario fascicolo
cartaceo di parte opponente rg. n. 12766-18 trib napoli. Pdf”) con timbro del ruolo generale di questo Tribunale del 3.05.2018) che nulla potevano provare
Pag. 31 in ordine all'esistenza del fondo cassa familiare e, quindi, orientare ipoteticamente l'opposizione verso una sentenza di accoglimento.
Tali documenti probanti, tra cui il rendiconto e conguaglio del fondo comune familiare, n. 12 assegni circolari e bancari e note ipocatastali risultano, invece, depositati tempestivamente in modalità telematica (cfr.: doc.
6 denominato “certificazione trib napoli sez. II della documentazione
depositata nel fascicolo telematico rg. n. 12766-18” con attestazione di visto per la verità della sezione apposto il 14.2.2022) e facilmente consultabili dal giudice dell'opposizione.
Ciò stante, alcun inadempimento professionale può attribuirsi ai medesimi e, inoltre, non deve sottacersi che la istante alcuna prova ha offerto circa il nesso eziologico tra la loro condotta e il risultato giudiziale ottenuto,
né si ritiene che in base a un giudizio probabilistico un loro diverso atteggiamento professionale e processuale avrebbe portato a un risultato alla medesima favorevole.
Sempre in relazione a tale procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo e, segnatamente, all'inadempienza invocata nel verbale di prima udienza del 17.10.2024, si osserva che il rito semplificato di cognizione
(introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. Riforma “Cartabia”, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e regolato dall'art. 281-
decies e ss. c.p.c.), prevede preclusioni in ordine, tra l'altro, alla precisazione e modifica delle domande e conclusioni e alle eccezioni a formulare. Ciò, nel caso specifico consente di inferire, innanzitutto, la tardività del rilievo sollevato dalla ricorrente, non affatto dipendente dalle difese dei resistenti e,
precisamente, dall'allegazione dell'estratto storico del fascicolo di
Pag. 32 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. allegato al già
richiamato doc. 6 denominato “certificazione trib napoli sez. II della
documentazione depositata nel fascicolo telematico rg. n. 12766-18”).
Invero, tale estratto storico ben poteva essere richiesto e versato in atti dalla istante medesima così da sollevare tempestivamente, vale a dire nel ricorso introduttivo, l'addebito circa la tardività del deposito dei menzionati atti di parte.
A tale riguardo, va precisato che da quell'estratto non risultano le date effettive di deposito degli atti, ma quella della loro registrazione/lavorazione/acquisizione da parte della cancelleria ricevente
(date che per la memoria istruttoria n. 2 con allegati, il cui contenuto e valore ai fini del presente giudizio è già stato disaminato in precedenza, coincidono).
Ciò premesso, per lo stesso motivo inerente alla ratio del rito semplificato di cognizione, a seguito della riforma Cartabia e del successivo
Correttivo, va registrata l'inammissibilità del deposito agli atti della copia dei verbali del procedimento prodotta dai resistenti all'ultima udienza.
In ogni caso, anche laddove fosse o emerga l'intempestività del deposito di quegli atti di parte, alla stregua dei superiori principi giurisprudenziali esposti tale inadempimento, documentalmente provato o meno, non è sorretto dal nesso di causalità efficiente col risultato giudiziale di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, né è dato ritenere che, in base a criteri probabilistici, senza la tardività di quei depositi la stessa sarebbe stata accolta.
Quanto, invece, al “visto per la verità” rilasciato dalla cancelleria della
II sez. civ. di questo Ufficio Giudiziario, è sufficiente rammentare che tali
Pag. 33 certificazioni hanno efficacia probatoria fidefacente, perché attestati dal cancelliere-pubblico ufficiale, fino a querela di falso, non proposta dalla ricorrente.
Da ultimo, sul mancato deposito della produzione di parte e sui documenti ivi acclusi si è già argomentato.
Per quanto concerne il giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. n.
3064/21), si osserva che, sebbene il giudicante avesse esposto che l'opposizione andava proposta nel rispetto dei termini processuali ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., il medesimo con sentenza n.
2909/2024 resa pubblica il 14.03.2024 (cfr. doc. 7 denominato “sentenza n.
2909-2024 – rg n. 3064-2021 trib napoli. – oppos. Precetto. Pdf”) hai poi accolto quasi integralmente l'opposizione, statuendo che l'intimazione di pagamento opposta doveva ritenersi valida ed efficace limitatamente all'importo di € 8.031,22 (afferenti alla “validità ed efficacia del precetto
spiccato sulla medesima sentenza n. 4138/2020 del Tribunale di LI
quanto al capo di condanna alle spese del giudizio di opposizione”) in luogo del maggior importo precettato di € 92.169,93, condannando, altresì, gli opposti al pagamento delle spese di lite.
Anche in questo caso la ricorrente non ha fornito alcuna prova che una diversa condotta professionale sarebbe approdata a un risultato completamente favorevole, né ritiene il giudicante che ciò possa risultare in applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Venendo, dunque, all'addebito di cui al giudizio d'appello, secondo il quale i resistenti non l'avrebbero dissuasa dal proporre gravame (n. R.G. C.A.
di LI 2654/2020) avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto
Pag. 34 ingiuntivo (al cui incarico i hanno rinunciato con nota PEC in atti del CP_6
24.5.24 per evidente conflitto d'interesse sorto con l'introduzione del presente giudizio nei loro confronti) per l'impossibilità di produrre la documentazione mancante in primo grado, che come rilevato in precedenza non corrisponde al vero in quanto ivi prodotta, vanno accolte le argomentazioni esposte dai resistenti sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali i documenti prodotti in primo grado, nel rispetto delle preclusioni probatorie anche se non ridepositati in sede decisionale, possono essere prodotti in appello, giacché una volta prodotti in una fase o in un grado di giudizio gli stessi risultano “conosciuti” e, quindi, definitivamente acquisiti alla causa perché non sono considerati “nuovi” - dovendo intendersi per nuovi tutti quelli non prodotti in precedenza - né in primo grado agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, né nel giudizio in cassazione (Cass.
Sezioni Unite n. 14475 del 10.07.2015 e più recentemente Cass., Sezioni
Unite n. 4835 del 16.02.2023 “L'ambito della cognizione del giudice
d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed
eccezioni riproposte, e non consiste, perciò (salvo che per le questioni
rilevabili d'ufficio), in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e
sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo
grado. Combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti
prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346
c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di
questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-dovere di
esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la
parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti
Pag. 35 difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi
formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,
trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti
giustifichi le rispettive deduzioni”).
Inoltre, anche laddove i resistenti non avessero fornito informazioni in ordine alla possibilità di produrre i documenti cartacei in appello la ricorrente non ha provato di aver ricevuto informazioni fuorvianti o imperite. Posta tale mancanza, l'obbligo informativo si ritiene assolto.
Infine, sebbene la questione possa considerarsi assorbita dalla mancanza di addebiti attribuibili ai resistenti che giustifichi la ripetizione del compenso, si osserva circa la quarta doglianza addebito relativo al pagamento in favore del resistente dell'importo di € 1.825,56 per Controparte_6
compensi sui giudizi in corso, la fattura fiscale n. 15 del 22.05.2019, la distinta di bonifico del 25.6.2020 che riporta quale causale “Saldo compensi legali” e il registro i.v.a.-pag. 11 alla pari data 26.6.2020 (cfr. doc. 10
denominato “fattura n. 15 del 22.5.2019 di (€) 1824,56 – bonifico di pari
importo – estratto registro iva degli acquisti pdf”) lasciano dedurre con alta probabilità logica che quella corresponsione si riferisse alla chiusura e al saldo per altre attività professionali od altro giudizio (il resistente Controparte_6
l'ha ascritta a un procedimento possessorio intentato dall'istante nei confronti
CP_ del fratello presso questo Tribunale – n. R.G. 6743/19), e non invece quale acconto per l'attività giudiziaria in corso, ossia per i procedimenti di opposizione a precetto e di appello. Tra l'altro, è il caso di precisare che la stessa fattura fiscale è stata riversata in atti anche dalla ricorrente stessa (cfr.
doc. 20 denominato “Ricevuta bonifico pagamento compensi avv. CP_6
Pag. 36 pdf”). CP_2
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non si rinviene un nesso di causalità effettivo tra la condotta dei due professionisti ed il mancato riconoscimento delle utilità processuali invocate da per Parte_1
cui la domanda di risarcimento dei danni va rigettata, così come, per il motivo ugualmente esposto, deve essere, conseguentemente, rigettata quella restitutoria di € 1.825,56, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del
D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi di riferimento a complessità bassa del valore della causa dichiarato indeterminabile.
Va, inoltre, dichiarata assorbita la domanda di garanzia azionata dal resistente verso la terza chiamata in causa, Controparte_6 Controparte_4
[...]
In virtù del principio secondo cui “Le spese di giudizio sostenute dal
terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda
principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione
adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23123/2019; Cass. n.
3835/1989), anche le spese della chiamata in causa devono porsi a carico della ricorrente non risultando la pretesa azionata dal nei Controparte_6
confronti della “palesemente arbitraria” ma, anzi, Controparte_4
fondata su una polizza assicurativa per la responsabilità civile del
Pag. 37 professionista in vigore nel periodo di cui è causa.
Pertanto, la ricorrente va condannata anche al pagamento in favore della predetta Compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute che si liquidano ugualmente in dispositivo sempre sulla base del D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi di riferimento a complessità bassa del valore della causa dichiarato indeterminabile.
P.Q.M
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_6 CP_7
nel giudizio svoltosi con la chiamata in causa della
[...] Controparte_4
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore Parte_1
di e delle spese di lite che qui liquida in Controparte_6 Controparte_7
complessivi € 8.137,92 di cui € 7.616,00 per compensi ed € 521,92 per spese,
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
3) condanna la ricorrente al pagamento in favore Parte_1
della chiamata in causa delle spese di lite che qui Controparte_4
liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in LI, il 13 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 38 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 39
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3666/2024 R. Gen. Aff. Cont. rinviata per la decisione ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22
maggio 2025
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.02.1963 ed ivi residente, alla Via Vicinale Visconti, n. 235, elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), alla Via delle Mimose, n. 27, presso lo studio dall'Avv. Aniello Barbuto (c.f.: ), che la rappresenta CodiceFiscale_2
e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
- RICORRENTE
E
Avv. c.f.: , nato a [...] il CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3
6.11.1968, procuratore di sé stesso, e Avv. c.f.: CP_1 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F._4
rappresentato e difeso dal primo, in virtù di procura allegata in atti, e col medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Pomigliano d'RC (NA) alla Via Gorizia, n. 50.
- RESISTENTI
Pag. 1 E
c.f.: e p. iva di gruppo: Controparte_4 P.IVA_1
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via P.IVA_2
Marocchesa, n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dott.
(c.f.: ) e Dott. Controparte_5 CodiceFiscale_5 Per_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in LI,
[...] CodiceFiscale_6
alla Via Mario Morgantini, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Carnevale
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
procura generali alle liti per notaio del Persona_2
18.12.2014 e relativo allegato A (rep. n. 186905 – racc. n. 30367) versata in atti.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: il procuratore della ricorrente “si riporta a tutti gli atti e al
verbale di udienza del 17.10.2024, che si abbia qui come integralmente
ripetuto e trascritto, chiedendone il pieno accoglimento”.
Il procuratore dei resistenti “fermo restando tutto quanto eccepito,
precisato e chiarito nella propria comparsa di costituzione del 27/05/2024 e
nel verbale di udienza del 17.10.2024, che si abbia qui per ripetuto e
trascritto, impugna e contesta tutto quanto richiesto, dedotto ed ulteriormente
eccepito da parte attrice, in quanto del tutto infondato ed inammissibile”.
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa “si
riporta integralmente alle difese ed alle conclusioni, anche istruttorie, già
formulate in atti ed a verbale – che si abbiano in questa sede per
integralmente ritrascritte – e insiste per il loro accoglimento, rinunciando
Pag. 2 alle eccezioni spiegate nei confronti dell'assicurato per eventuali
dichiarazioni inesatte o reticenti ribadendo, altresì, che la polizza esclude tra
le proprie, invece, l'obbligazione restitutoria degli onorari e Pt_2
contesta ogni avversa deduzione e richiesta, dichiarando di non accettare
alcun contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e si
oppone a qualsiasi deposito successivo ai termini di rito che andrà inteso
come irrituale. Si associa per quanto di ragione alle difese dell'assicurato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
resistenti è infondata e deve essere rigettata.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in cancelleria il
21.02.2024, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_6
, esponendo: Controparte_7
- che, in data 23.04.2018, conferiva, sia congiuntamente che disgiuntamente, agli Avv.ti e procura alle liti al CP_3 Controparte_6
fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/2018
emesso da questo Tribunale (proc. R.G. n. 666/2018, dott. Notaro),
opposizione iscritta al ruolo il successivo 3.05.2018, registrata con n. R.G.
12766/2018, ed assegnata allo stesso giudice che aveva reso il decreto ingiuntivo opposto;
- che, in particolare, con tale decreto, emesso in virtù di ricorso
CP_ proposto dai propri fratelli, , e le Pt_3 Per_3 Parte_4
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 92.415,68, relativa ad un pagamento effettuato, presuntivamente per conto di tutti essi germani, da seppur essa non l'avesse mai autorizzato a procedere alla Persona_4
Pag. 3 transazione di un giudizio incardinato presso la Suprema Corte di Cassazione
avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n. 2576/2006 emessa dalla
Corte di Appello di LI all'esito del giudizio di gravame della sentenza di primo grado n. 13545/2002 emessa da questo tribunale) tra il
[...]
(Fall. Trib. LI n. 312/1994) ed essi cinque germani Parte_5
CP_
, , , nonché di Pt_1 Pt_3 Per_3 Per_1 [...]
(loro madre deceduta nelle more del procedimento Persona_5
fallimentare), transazione autorizzata dalla Sezione fall. di questo Tribunale;
- che l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2345/2018 veniva rigettata con sentenza n. 4138/2020 depositata e resa pubblica del 17.06.2020,
con condanna dell'attuale ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
- che il 4.01.2021 gli opposti germani (ripetuti , Pt_3 Per_3
CP_
e le notificavano la predetta sentenza n. 4138/2020 Parte_4
in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto, con cui le veniva intimato il pagamento della somma totale di € 92.169,93;
- che, senza mai ricevere spiegazioni e informazioni dettagliate circa i motivi del rigetto dell'opposizione e circa la sussistenza di reali presupposti per impugnare il provvedimento, su sollecitazione dei resistenti suoi procuratori, procedeva: 1) dapprima a conferir loro incarico per proporre gravame alla citata sentenza n. 4138/2020 (impugnazione iscritta al ruolo generale presso la Corte di Appello di LI con n. R.G. 2654/2020); 2)
successivamente, con sottoscrizione di apposita procura, a conferir loro ulteriore incarico per la proposizione di un'opposizione al citato precetto notificatole a istanza dei fratelli il 4.01.2021 (iscritta al ruolo generale di
Pag. 4 questo Tribunale il 07.02.2021 con n. R.G. 3064/2021) nel quale, all'esito della prima udienza veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività
del decreto ingiuntivo n. 2345/2018, quale titolo esecutivo, e,
successivamente, riservata in decisione;
- che il precedente 25.06.2020, a titolo di compensi per i due incarichi conferiti, aveva effettuato il pagamento di € 1.825,56 in favore del resistente
Controparte_6
- che, in definitiva, sia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 12766/2018), sia in quello di opposizione a precetto (n.
R.G. 3064/2021), essa era risultata soccombente a causa degli evidenti errori processuali commessi dai propri difensori, odierni resistenti;
In particolare, i loro errori e, dunque, i loro inadempimenti, soprattutto del erano consistiti in quanto segue: Controparte_6
1) Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/18 (n.
R.G.12766/18) definito con sentenza di rigetto n. n. 4138/2020: sulla base del provvedimento decisorio, la ricorrente ha dedotto che i resistenti avevano causato il rigetto dell'opposizione perché avevano limitato la contestazione alla sola mancata autorizzazione della istante in favore del germano Pt_3
per concludere la menzionata transazione e la mancanza della propria sottoscrizione alla stessa, e non avevano invece, efficacemente contestato l'azione di regresso formulata dai suoi fratelli con la proposizione di tutte le possibili eccezioni e cioè, la contestazione dell'esistenza del debito di tutti i germani nei confronti del , la propria responsabilità comune e la Parte_5
congruità delle somme oggetto della transazione;
inoltre, erano responsabili del rigetto dell'opposizione anche perché la domanda riconvenzionale da essa
Pag. 5 avanzata era stata respinta in quanto sprovvista di prova documentale certa anche in virtù del fatto che agli atti mancava la propria produzione, che i resistenti avevano e ritirata e non più depositata. Per tale motivo erano stati valutati soltanto i documenti depositati in forma telematica con le memorie istruttorie, da nessuno dei quali emergeva né l'esistenza di un fondo familiare comune tra i fratelli destinato alla gestione dei beni in Pt_4
comproprietà, né che il denaro utilizzato per onorare la transazione fosse stato prelevato proprio da tale fondo. Di conseguenza, se i resistenti avessero provveduto a depositare la produzione di parte tempestivamente, ciò avrebbe con ogni probabilità consentito al giudice di accogliere l'opposizione proposta, annullando il decreto ingiuntivo n. 2345/2018 ed evitando la successiva notifica dell'atto di precetto dell'importo di € 92.169,93; i suoi procuratori/resistenti, inoltre, non avevano contestato tempestivamente la
CP_ titolarità attiva dei fratelli , e ad agire per la Per_1 Per_3
restituzione della somma, in quanto corrisposta solo da e, quindi, Pt_3
tale contestazione era stata dichiarata inammissibile in quanto non proposta con l'atto di opposizione alla prima udienza oppure nella prima memoria ex
art. 183 c.p.c., ma soltanto nella seconda memoria deputata unicamente alla articolazione dei mezzi di prova. Invero, tra i vari documenti che aveva consegnato ai resistenti all'atto del conferimento dell'incarico vi era un mandato di vendita di un immobile sottoscritto da anche Persona_6
per conto degli eredi di (padre di tutti e cinque i germani Persona_7
e coniuge della loro madre ) in favore della società Persona_5
immobiliare La Mimosa e il compromesso di vendita dell'immobile stipulato il 6.11.1989 da e a nome proprio e degli altri Per_3 Persona_4
Pag. 6 CP_ eredi del defunto (cioè essa e Persona_7 Pt_1 Pt_4
e ), con allegati in calce gli assegni ricevuti
[...] Persona_5
per l'acquisto dell'immobile in comproprietà tra tutti gli eredi del de cuius
e la relativa quietanza rilasciata da e Persona_7 Per_3 Per_4
anche per conto degli altri eredi: documenti attestanti che, al
[...]
momento della comproprietà dei beni ricevuti in eredità, la gestione degli stessi fosse comune e che con rituale consuetudine sia Persona_6
che gestivano trattative di vendita su immobili facenti Persona_4
parte dell'asse ereditario comune e indiviso del de cuius e incassavano somme per conto dei coeredi, versate su conti correnti, tra cui uno presso il Banco di
LI (ora Intesa San-Paolo S.p.A.) cointestato dapprima con il padre e poi con la madre , proprio come avvenuto Per_7 Persona_5
per la procedura relativa al ”, nella quale il Parte_5
pagamento della transazione autorizzata dalla curatela era avvenuto mediante somme presenti su un conto gestito dai germani e la madre Pt_4
, e non con proventi personali del Persona_5 Persona_4
come confermato dai numerosi assegni consegnati dalla istante ai resistenti, i quali non li avevano depositati agli atti oppure li avevano depositati tardivamente e addirittura li avevano ritirati in uno alla produzione di parte mai più depositata prima dell'assegnazione della causa a sentenza. Ebbene, ha sostenuto essa ricorrente, se tali documenti fossero stati allegati all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione oppure entro il termine di cui alla memoria 183, 6° comma n. 1, c.p.c., con ogni probabilità il giudicante avrebbe statuito per l'accoglimento dell'opposizione; infine i resistenti,
anziché richiedere l'ausilio della Guardia di Finanza, avrebbero dovuto
Pag. 7 formulare al giudice istanza di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. a carico degli Istituti di credito presso cui erano state prelevate le somme utilizzate da per il pagamento della somma a titolo di transazione con Persona_4
il Parte_5
2) Giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. 3064/21): i resistenti non avevano proposto, e nel rispetto dei termini, lo strumento di opposizione corretto, posto che a tenore dell'ordinanza resa il 15.12.2021 a fondamento dell'opposizione al precetto (ex art. 615 c.p.c.) vi erano eccezioni relative a violazioni di presupposti di natura formale che andavano opposti mediante il mezzo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto (notifica precetto 4.1.21 – notifica opposizione allo stesso
3.2.21), che nel caso di specie risultava elasso, rendendo l'opposizione comunque inammissibile e generando il preliminare rigetto della richiesta di sospensione e, con ogni probabilità, anche il rigetto della stessa opposizione,
che esporrà essa a un'ulteriore soccombenza e relativa Parte_1
condanna alle spese di lite.
In conclusione, secondo la ricorrente, gli errori descritti per entrambi i giudizi di opposizione le avevano causato la notifica di un novello atto di precetto, in data 28.03.2022, prodromico all'azione esecutiva proposta successivamente a suo carico mediante atto di pignoramento presso terzi e l'istaurazione della procedura esecutiva mobiliare recante n. R.G.E.
6689/2022 Trib. LI, con evidenti danni di natura economica, oltreché
morali.
3) Giudizio di appello (n. R.G. 2654/20): una ulteriore responsabilità dei resistenti, ed in particolare di era costituita dal non averla Controparte_6
Pag. 8 dissuasa dal proporre appello avverso la sentenza n. 4138/20 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo rendendola esaustivamente edotta che ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel giudizio di gravame non sarebbe stato possibile produrre i documenti e le prove non presenti nel giudizio di primo grado e,
cioè, proprio quei documenti presenti nella produzione di parte non più
depositata e quelli bancari, ipotecari, catastali e relativi ai mandati di vendita e compromessi stipulati riguardanti i beni comuni a tutti gli eredi di Per_7
che erano stati depositati solo in parte e tardivamente dal
[...] CP_6
e che, come tali, non potevano essere valutati dal giudice dell'appello
[...]
perché inammissibili, con conseguente probabilità di rigetto della impugnazione e con esposizione di essa appellante all'ennesima soccombenza.
In definitiva, secondo la ricorrente, in tutti e tre i giudizi emergeva a carico degli Avv.ti una grave responsabilità professionale ex art. 1176 CP_6
c.c. per difetto di diligenza, atteso che se fossero stati depositati in giudizio sia la produzione di parte che i documenti a supporto della domanda e non fossero stati commessi tutti quegli inadempimenti processuali elencati, il giudizio di primo grado (di opposizione al decreto ingiuntivo dal quale hanno avuto origine tutti i fatti di causa) si sarebbe concluso con un provvedimento di accoglimento e, quindi il giudizio di opposizione al precetto e quello di gravame per i quali i resistenti erano stati incaricati avrebbero ottenuto con elevata probabilità l'accoglimento delle sue pretese, evitando i danni subiti che ha quantificato nella misura di € 96.825,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Pertanto, ritenendo di non aver ricevuto esaurienti motivazioni tali da
Pag. 9 giustificare gli errori processuali da essi compiuti, il 9.02.2022 inoltrava ai resistenti un atto di messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale, che rimaneva senza riscontro, così
come restava senza risposta la successiva missiva del 27.03.2022 a firma del suo attuale procuratore costituito, con la quale contestava ai e CP_2
l'inadempimento professionale e li invitava anche a Controparte_7
comunicare l'esistenza di una polizza assicurativa.
ha chiesto, pertanto: Parte_1
- di accertarsi gli inadempimenti colpevoli degli Avv.ti CP_6
rispetto agli errori processuali commessi che le avevano comportato un danno grave culminato con la notifica dell'ingiunzione di pagamento della somma di euro 92.415,68;
- per l'effetto, dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., alcun compenso anche in riferimento ai giudizi ancora pendenti (opposizione al precetto e appello);
- sempre per l'effetto, condannarli a restituirle la somma di € 1.825,56
versata, oltre interessi dal 23.04.2018 al saldo;
- condannarli al risarcimento a suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti, compresa la somma intimatale a titolo di precetto in virtù del decreto ingiuntivo n. 2345/2018, nella misura di
€ 96.825,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Notificati ricorso e decreto di fissazione della prima udienza (a mezzo
PEC a il 18.03.2024 ed a in data Controparte_6 Controparte_7
29.03.2024), i resistenti si sono tempestivamente costituiti in giudizio il
Pag. 10 27.05.2024 con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in causa e in garanzia del terzo con la quale hanno contestato la domanda e la prospettazione dei fatti di cui al ricorso introduttivo.
I resistenti hanno, innanzitutto, addotto che le obbligazioni inerenti all'esercizio della professione forense sono notoriamente obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista nell'accettare l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, per cui, non garantendo la positività del risultato, non può
considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga, e che, nell'azione di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente, l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno, per cui mentre il professionista può liberarsi dalla contestazione di ogni responsabilità dimostrando l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione o di aver agito comunque con diligenza, la cliente/ ricorrente ha l'onere di provare la difettosa e/o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno.
I) In ordine agli addebiti reclamati circa il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i resistenti hanno eccepito che, contrariamente a quanto asserito dalla avevano efficacemente contestato l'azione di Pt_4
regresso intrapresa dai fratelli attraverso la formulazione di tutte le Pt_4
eccezioni del caso, proposte sin dall'atto di opposizione: cioè, non solo che la transazione conclusa con la Curatela del Fall. RR RO S.n.c. non poteva produrre alcun effetto nei confronti dell'istante giacché non aveva rilasciato alcun mandato/autorizzazione a né a qualsiasi Persona_4
Pag. 11 degli altri fratelli, e che non era intenzionata a profittarne, ma anche che l'importo versato in favore della Curatela da a titolo Persona_4
transattivo, a mezzo assegni circolari, non costituivano anticipazione dei germani ma provenivano da un fondo cassa familiare, formato con Pt_4
incassi pervenuti da indennità di espropriazioni di immobili da parte del e dai corrispettivi delle vendite effettuate sia prima che Controparte_9
dopo il decesso del comune genitore, somme confluite su un c/c aperto presso il Banco di LI - ag. di Ponticelli intestato inizialmente a Per_4
e ad e dopo la morte di quest'ultima
[...] Persona_5
intestato ad e che il rilievo della mancata Pt_3 CP_10
autorizzazione a - e quindi del potere di rappresentare la Persona_4
sorella - era stata sollevata anche nel verbale di prima udienza del 18.09.2018,
tant'è che, mancandone la prova scritta, il giudice dell'opposizione non aveva concesso la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che tali circostanze erano state rilevate anche nella memoria di cui all'art. 183, 6°
comma, n. 2 c.p.c. unitamente al rilievo (per costante giurisprudenza di legittimità - da cui si era però discostato il giudicante - ammissibile in ogni fase del processo e rilevabile anche d'ufficio non essendo un'eccezione ma una mera difesa) della carenza della titolarità del diritto sostanziale dedotto in
CP_ giudizio da parte di e e alla Per_3 Parte_4
rappresentazione che dal conteggio, mai contestato, redatto di suo pugno da nel 2010 (e, cioè, prima della transazione con la Curatela Persona_6
fallimentare) risultava che in detto fondo cassa c'erano ancora depositati (a tale epoca) ben € 460.000,00. Circostanze, queste, sulle quali, previo libero interrogatorio delle parti, erano state articolati ben otto capi di prova e
Pag. 12 l'interrogatorio formale da deferire a e Per_3 Pt_3 CP_10
prova testimoniale ritenuta inammissibile dal Tribunale ex art. 2721, comma 1
c.c., ed infine che avevano richiesto, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.,
l'acquisizione agli atti di causa degli estratti dei c/c bancari di cui al predetto e mai ex adverso contestato scritto di da ritenersi quanto Persona_6
meno una mezza prova;
che, nella comparsa conclusionale, in ordine alla pretesa vantaggiosità della transazione ed alla congruità della somma oggetto di transazione, avevano, tra l'altro, prospettato che, quando tale vantaggiosità
è dubbia (come nel caso concreto), solo nel caso in cui il condebitore non transigente dichiari di profittare dell'atto transattivo il condebitore transigente potrà agire in via di regresso nei suoi confronti, facendo, inoltre, rilevare che l'atto transattivo sul quale si era è basata l'ingiunzione di pagamento,
contrariamente a quanto affermato dai fratelli, non aveva poi raggiunto quei risultati vantaggiosi da questi ultimi tanto conclamati considerando che tra l'importo corrisposto a titolo transattivo da e quello Persona_4
effettivamente dovuto alla Curatela Fallimentare non c'era stata quella differenza tale da farla sì conveniente, tenuto conto per giunta anche delle spese legali liquidate nella non trascurabile cifra di € 42.596,11; che quella transazione andava equiparata ad un riconoscimento di debito, che – come tale – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1309 cc, non poteva produrre alcun effetto nei riguardi del condebitore in solido rimasto estraneo e cioè della ricorrente, al tempo loro assistita.
Per quanto, invece, riguardava la mancata presenza della produzione di parte opponente, perché ritirata e non più restituita, in sede decisionale, i resistenti hanno sostenuto che, a parte che trattavasi del periodo di piena
Pag. 13 pandemia da “VI” che aveva prima inibito e poi reso difficile o addirittura impossibile l'accesso in Tribunale (motivo per i quali il giudicante avrebbe dovuto riconoscere “l'involontarietà” della mancata restituzione del fascicolo cartaceo di parte e, anziché, attendere per “diversi giorni” prima di decidere,
riconoscendo egli medesimo dette difficoltà, sarebbe stato più opportuno rimettere la causa sul ruolo per tale mancato adempimento), la documentazione esistente nel fascicolo cartaceo di parte opponente era da ritenersi del tutto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di un fondo comune tra i fratelli e della circostanza che da questo fosse stato attinto il denaro utilizzato per pagare il Fall. RR RO S.n.c. rispetto, invece, a quella depositata in via telematica che era, invece, più corposa, significativa e pertinente e quindi di particolare rilevanza ai fini della suddetta prova richiesta dal giudice.
Invero, come risultante dall'attestato rilasciato dalla cancelleria di questo Tribunale col timbro di deposito del 3 maggio 2018, il fascicolo cartaceo era costituito da documenti dai quali non emergeva la prova che il denaro fosse stato prelevato dai fratelli dal fondo comune familiare Pt_4
(copie dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, del ricorso e decreto ingiuntivo opposto, della lettera racc.ta a.r. del 28.05.11 inviata da Parte_1
CP_ ai germani e , della copia della lettera racc.ta a.r.
[...] Pt_3
CP_ datata 5.12.2011 inviata dai a e della CP_6 Persona_4
lettera racc.ta datata 12.01.2012 inviata dall'avv. all'avv. CP_11 CP_6
della lettera racc.ta del 16.03.2017 inviata dall'avv. Andolfo ad Parte_1
della lettera della nota racc.ta del 31.03.17 inviata dal
[...] CP_6
all'avv. Andolfo e del ricorso e rinunzia alla causa RG n. 27963/2007 presso
Pag. 14 la Corte Cassazione), prova, invece, agevolmente rinvenibile dalla documentazione trasmessa tempestivamente in via telematica così come attestato dalla cancelleria della II sezione di questo Tribunale (“1) - deposito e
registrazione del 18.09.2018: - dichiarazione di conformità; - rendiconto e
conguaglio fondo comune familiare;
- compromesso di vendita del 6.11.89 a
firma di e - n. 12 assegni circolari e bancari;
Persona_4 Per_3
- ispezione ipotecaria Conservatoria RRII NA/1, NA/2, Latina e Perugia”; 2) -
deposito e registrazione del 21.02.2019: - nota di deposito;
- pec de 22.10.18
riscontro avv. Landolfo negoz. , - pec del Controparte_12
26.09.18 invito a negoziazione assistita e pec di accettazione e consegna;
3) -
deposito e registrazione del 16.05.2019: - Memoria ex art. 183-6 cpc n.2; - 2
dichiarazioni di conformità; - mandato di vendita;
- 9 assegni;
- 2 quietanze
compromesso - integrazione espropri part. 143, 290, Persona_8
139, 295, 510, 294, foglio 161; - quietanza per £.22.000.000 del 23.07.1985; -
verbale di consistenza part. 60 fol.161; - verbale di consistenza part. 18, 19,
51 del foglio 161; - verbale di consistenza part. 290 del foglio 161; - verbale
di consistenza part. 294, 295 del foglio 161; - iscrizione ipoteca a favore di
Finanze dello Stato del 19.10.2015; - nota di trascrizione compravendita del
19.10.1993 per notar ..”; Per_9
Di conseguenza, i resistenti hanno argomentato che, poiché il giudice di prime cure nella sentenza di rigetto aveva rappresentato che ai fini della decisione potevano “essere valutati solamente i documenti depositati
dall'opponente in forma telematica…e che nessuno dei documenti esaminati,
tuttavia, dimostra l'esistenza di un fondo comune”, appariva chiaro che anche qualora fosse stato restituito il fascicolo cartaceo (stante l'inesistente rilevanza
Pag. 15 probatoria dei documenti cartacei ivi allegati), il giudicante non avrebbe cambiato di certo il proprio convincimento in merito e quindi avrebbe sicuramente (e non probabilmente), altrettanto, rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di prova al riguardo. In sintesi, tutti i documenti a cui l'istante si era riferita (da lei elencati a pag. 10 e 11 del ricorso) per fondare un giudizio probabilistico di accoglimento dell'opposizione non erano presenti nel fascicolo cartaceo ma erano stati integralmente trasmessi telematicamente e tempestivamente acquisiti agli atti del giudizio, per cui non sussisteva alcun nesso causale tra loro condotta il risultato di rigetto derivato.
Oltretutto, secondo i resistenti, l'istante non aveva neanche provato l'effettiva esistenza del preteso danno subito: infatti, si era limitata ad affermare che i fratelli le avevano chiesto, tramite atto di precetto, l'importo a loro dovuto in base alla sentenza di rigetto dell'opposizione proposta, ma non aveva affatto dimostrato di aver pagato quanto richiesto in loro favore, somma all'attualità ancora non versata ed inoltre la paventata esecuzione n R.G.E.
6689/2022 iniziata in suo danno era stata sospesa il 25.01.2023 dal G.E.
assegnatario, il quale aveva anche condannato i creditori/fratelli procedenti al pagamento delle spese e delle competenze processuali.
Da ultimo, sulla doglianza relativa alla circostanza che essi resistenti avrebbero dovuto formulare al giudice istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione a carico degli Istituti bancari presso erano state prelevate le somme utilizzate da per pagare quanto dovuto al Fall. Persona_4
RR RO S.n.c. (e non l'ausilio della Guardia di Finanza) hanno fatto rilevare che - sempre contrariamente a quanto affermato dalla istante - nei loro scritti difensivi ed in nella già menzionata seconda memoria ex art. 183,
Pag. 16 6° comma c.p.c. depositata il 16.05.2019 anche tale richiesta risultava espressamente formulata (“In conformità poi di quanto già richiesto e
precisato in corso di causa, qualora controparte persista nel suo
atteggiamento volto a negare l'esistenza del fondo cassa familiare, costituito
con le finalità, come sopra precisato, chiede altresì che ai sensi degli artt.
210 e 213 cpc, sia disposta l'acquisizione agli atti di causa degli estratti dei
c/c bancari: - n. 27000296 aperto presso il Banco di LI, Fil di
S.Sebastiano al Vesuvio cointestato a Persona_6 Persona_5
e dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti
[...] Persona_4
bancari; - n. 2133 aperto presso il Banco S. Paolo di Torino spa, fil di
Ponticelli/LI, cointestato a ed alla Persona_4 CP_10
madre , dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti Persona_5
bancari. “ Si producono i seguenti ed ulteriori documenti: - nota di
trascrizione dell'atto per notar del 19.10.93; nota di iscrizione Per_10
ipotecaria del 27.02.86 a favore delle Finanze dello Stato;
quattro verbali di
consistenza relativi alle espropriazioni del terreno sito in LI alla cupa
Visconti, riportato al fol 161, p.lle 290, 294, 295, 18, 19, 51 e 60; quietanza di
£.22 milioni datata 23.07.85 relativa all'esproprio della p.lla 242 del fol 161;
offerta indennità di esproprio della p.lla 142 del fol. 161 per £. 13.205,940; -
della p.lla 290 del fol 161 per £. 23.465.100;- della p.lla 139 del fol 161 per
£. 48.154.200;- della p.lla 295 del fol 161 per £.45.111.285;- della p.lla 510
del fol 161 per £.34.408.000;- della p.lla 294 del fol 161 per £. 36.205.016; -
sei assegni circolari e bancari per £.70 milioni all'ordine di Per_4
per la vendita della villa a via Pironti di Cercola;
ricevuta di £.40
[...]
milioni a firma di e di quale Persona_6 Persona_4
Pag. 17 acconto sul compromesso di vendita del 6.11.89; tre assegni per £.25 milioni
all'ordine di e/o a lui girati datati 6.11.89.”) ciò Persona_4
confermando nuovamente e per ulteriore verso che, anche qualora fosse stato ridepositato il fascicolo cartaceo nei termini di legge il giudice certamente non avrebbe accolto l'opposizione.
II) In riferimento al giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. n.
3064/21), che secondo la istante sarebbe stato proposto con uno strumento di opposizione non corretto e nel mancato rispetto dei termini processuali,
cagionandole ulteriori danni con l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2345/18, la notifica del precetto in data 28.03.22 e la detta procedura esecutiva mobiliare, i resistenti hanno evidenziato che il medesimo giudicante con sentenza n. 2909/2024 resa pubblica il 14.03.2024, aveva,
infine, accolto integralmente l'opposizione al precetto, come proposta,
condannando i germani al pagamento delle relative spese di lite. Pt_4
Provvedimento favorevole di cui la istante (come per ogni altra attività
difensiva da essi resistenti posta in essere) era stata informata nell'immediatezza (alla presenza anche del coniuge e del figlio peraltro avvocato) ed, altresì, resa edotta che l'introduzione del presente giudizio nei loro confronti si rivelava incompatibile con l'incarico, a suo tempo, conferito ad essi per il giudizio di appello incardinato e pendente presso la sez. III-bis della Corte territoriale di LI (n. R.G. 2654/2020 con prossima udienza fissata per il 3.07.2025 per la precisazione delle conclusioni), per cui essendosi creato un evidente conflitto d'interessi, la relativa procura/mandato sarebbe stata necessariamente oggetto di rinunzia, come poi è stato fatto e comunicato per iscritto.
Pag. 18 III) A tale riguardo, segnatamente in ordine alla doglianza per la quale che essi resistenti non l'avrebbero dissuasa dal proporre gravame avverso la plurimenzionata sentenza n. 4138/20 e chiarito che ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
per la impossibilità di produrre documenti e prove non presenti nel giudizio di primo grado (a dire della medesima proprio quei documenti presenti nella produzione cartacea non più depositata e quella documentazione bancaria,
ipotecaria, catastale e relativa ai mandati di vendita e compromessi stipulati,
riguardanti beni comuni a tutti gli eredi di versata in atti Persona_7
solo in parte e pure tardivamente dal resistente , sulla Controparte_6
premessa di aver depositato agli atti (anche per il procedimento di opposizione a precetto) tutta - nulla escluso - la documentazione consegnata loro dalla ricorrente - la quale tra l'altro aveva sempre affermato di non possederne altra - hanno assunto di averle reso noto (sempre alla presenza del coniuge e del figlio avvocato) che per giurisprudenza costante della S.C.,
anche recente, i documenti prodotti in primo grado, nel rispetto delle preclusioni probatorie – come pure era avvenuto nella fattispecie - anche se non ridepositati in sede decisionale, potevano essere prodotti in appello in quanto non “nuovi” in tale grado del giudizio poiché per il principio di “non dispersione ( o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti versati agli atti con modalità telematica e non solo cartacea, una volta prodotto un documento in una fase o in un grado di giudizio lo stesso in quanto “conosciuto” è definitivamente acquisito alla causa spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado del giudizio.
IV) In riferimento alla corresponsione a favore di esso resistente dell'importo di € 1.825,56, per compensi sui giudizi in Controparte_6
Pag. 19 corso, hanno puntualizzato che quella dazione si era riferita ad altro processo,
precisamente a un procedimento possessorio intentato dall'istante nei
CP_ confronti del fratello presso questo Tribunale (n. R.G. 6743/19), come evincibile dalla fattura fiscale n. 15 del 22.05.2019 versati con bonifico
(depositato in atti dalla istante medesima) nel cui dispositivo è riportato quale causale “Saldo compensi legali”, il che stava a dimostrare che tale pagamento era stato effettuato a chiusura e saldo del processo possessorio e non invece quale acconto per l'attività giudiziaria in corso, come erratamente riferito dalla ricorrente. Inoltre, hanno proseguito, dal Registro iva (depositato in un unico file con dette fattura e dispositivo di bonifico) risultava che il pagamento della fattura n. 15/2019 era stato eseguito mediante detto bonifico ed in data corrispondente allo stesso, non mancando, a conclusione, di specificare che per le attività inerenti alla definita opposizione a decreto ingiuntivo e all'opposizione a precetto e al giudizio in appello in corso - per i quali col presente giudizio lamenta loro inadempienze professionali e conseguente risarcimento dei danni - nessun compenso le è stato mai richiesto, né versato fino ad oggi, salvo le spese per contributi unificati e marche da bollo, considerati i pregressi ottimi rapporti di amicizia ed addirittura di parentela esistenti tra le parti.
Contestando, in ogni caso, ogni addebito, hanno, infine, rappresentato che il resistente era assicurato per i rischi derivanti Controparte_6
dall'esercizio della professione forense con polizza n. 400320783 della
Controparte_4
e hanno, quindi, richiesto: CP_2 Controparte_7
- in via preliminare, di autorizzare esso a chiamare in Controparte_6
Pag. 20 causa al fine di tenerlo indenne da qualsiasi eventuale Controparte_4
esborso;
- in via principale e nel merito, di rigettare integralmente la domanda perché infondata in fatto e diritto e per non essere stata provata né l'esistenza del preteso danno effettivamente subito, né il nesso di causalità tra questo e la loro condotta. e il danno reclamato. Il tutto con vittoria di spese di lite;
- in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di suo accoglimento anche parziale, di dichiarare tenuta a mallevarli entrambi i Controparte_4
resistenti da ogni eventuale esborso e di conseguenza, condannarla a pagare in favore della parte ricorrente di quanto dovesse esserle riconosciuto.
Autorizzata tale chiamata in causa e ritualmente evocata in giudizio,
con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 7.10.2024 si è
costituita nel presente giudizio la dando Controparte_4
preliminarmente atto dell'esistenza della polizza n. 400320783, operante dal
02.12.2020 a favore del resistente garanzia a prestare alle Controparte_6
condizioni e nei limiti risultanti dal contratto, ferma la necessità della regolarità del pagamento del premio, al netto delle franchigie, nei limiti del massimale di polizza (pari a € 1.000.000, con uno scoperto del 5%) e sempre che dalla polizza non emergessero esclusioni di sorta, anche con riferimento agli obblighi gravanti sul contraente.
A tale ultimo riguardo, ha addotto che fosse ragionevole ritenere che l'assicurato abbia avuto effettiva contezza del proprio errore in data
17.06.2020, cioè all'indomani della pubblicazione della sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, e, pertanto, all'atto della sottoscrizione della polizza, l'assicurato avrebbe Controparte_6
Pag. 21 dovuto dichiarare - e non lo ha fatto - di “essere a conoscenza di circostanze
che fanno ragionevolmente presupporre la possibilità di una richiesta di
risarcimento del danno”, con le conseguenze ex artt. 1892 e 1893 c.c. previste nel caso in cui l'assicurato non ottemperi a un generale obbligo di cooperazione che gli impone di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso alla conclusione del contratto di assicurazione la cui violazione
(consistente nel rendere con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte o reticenti in sede di stipula della polizza) determina la sostanziale inefficacia della garanzia.
Ha, di seguito, rilevato che la polizza assicurativa garantiva solo le obbligazioni risarcitorie e non quelle meramente restitutorie, per cui la richiesta della ricorrente di restituzione della somma versate a titolo di compenso professionale (che in caso di inadempimento dell'assicurato non sarebbe dovuta) esulava dalla garanzia di polizza, trattandosi di restituzione dell'indebito e non già di ripristino dello status quo ante, come invece nel caso del risarcimento del danno.
Nel merito, la Compagnia ha eccepito l'infondatezza della pretesa della istante, in quanto dagli atti non emergeva alcuna responsabilità del proprio assicurato, di cui ha fatto proprie le difese svolte, e ha dedotto, altresì,
che poiché tutta la documentazione inerente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stata depositata validamente e senza alcuna preclusione allegata nel procedimento di appello (prossima udienza 3.07.2025), dovrà
essere quest'ultimo Ufficio del gravame a definire la vicenda, motivo per il quale ha chiesto la sospensione del presente giudizio.
Pag. 22 Per il resto, ha contestato il quantum debeatur ritenuto spropositato e sfornito di alcun supporto probatorio
La ha, dunque, chiesto: Controparte_4
- l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti;
- nel caso di un loro pur minimo accoglimento, nella ipotesi di pluralità di responsabili, di graduare le relative responsabilità all'interno del vincolo solidale passivo, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante;
- nella ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, di limitare la propria esposizione tenendo conto delle franchigie, degli scoperti e dei massimali previsti.
Vinte le spese di lite.
Alla prima udienza del 17.10.2024, la ricorrente, in relazione al già
menzionato procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/2018
(n. R.G. 12766/2018) rigettato con sentenza n. 4138/2020 resa da questo
Tribunale, contestava ai resistenti l'ulteriore addebito di aver depositato
oltre il termine di scadenza taluni atti di parte.
Secondo la ricorrente, infatti, i resistenti avevano tentato di distogliere l'attenzione dalla loro inadempienza tramite il deposito, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, di un “visto per la verità” apposto dalla cancelleria della II sez. civile di questo Tribunale su di uno scritto redatto dai essi medesimi, attestante il deposito di documentazione e contenente in calce,
altresì, un estratto storico del fascicolo del procedimento, dal quale ultimo,
tuttavia, risultava, che avevano depositato in ritardo sia la memoria n. 2 ex art.
Pag. 23 183, 6° comma c.p.c., con documentazione non valutata dal giudice dell'opposizione perché prodotta a termine spirato, sia la memoria n. 3
contenente anch'essa documentazione, sia una lista testimoniale integrativa prodotta dopo la scadenza del termine per il deposito della predetta memoria istruttoria n. 2, nonché la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex
art. 190 c.p.c., a dimostrazione della scarsa diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale prestata.
Reiterava, poi, l'inadempimento relativo al mancato deposito della produzione di parte, nella quale vi era l'importante documento rappresentato dalla rinuncia dei germani al giudizio pendente dinanzi alla S.C., Pt_4
che avrebbe provato la totale inconsapevolezza di essa ricorrente circa l'intervenuta transazione tra i fratelli e il ”, a Parte_5
sua volta probante la propria volontà di non volerne profittare e, quindi, di non voler rinunciare alla prosecuzione di quel giudizio.
Dal canto suo, invece, la rinunciava Controparte_4
all'eccezione della mancata operatività della polizza assicurativa ex artt. 1892
e 1893 c.c. per non aver,il resistente assicurato, reso Controparte_6
dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della sua stipula.
Il giudicante si riservava e con ordinanza a suo scioglimento emessa e depositata il 4.11.2024 “disattesa l'istanza di sospensione del presente
processo non ricorrendo i presupposti né dell'art. 295 c.p.c., non pendendo i
processi tra le medesime parti, né quelli di cui all'art. 337 c.p.c.; considerato
che non si invoca in questo giudizio l'autorità della sentenza pronunciata
nell'altro né questa può ritenersi “pregiudicante” rispetto alla decisione
della controversia in esame;
ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale
Pag. 24 articolata dalla ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione;
visti gli
artt. 186 e 281-decies c.p.c.” la causa è stata rinviata per la decisione nelle forme del novellato art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025.
In questa udienza, i resistenti impugnavano l'ulteriore addebito sia in rito perché costituente domanda nuova sia nel merito assumendo che la ricorrente non aveva versato in atti alcuna ordinanza, quale prova documentale, da cui desumere che i depositi di quegli atti di parte fossero stati effettuati elassi i termini e che, pertanto, ognuno di questi era stato rispettato -
e ciò anche per memoria di replica ex art. 190, il cui termine di scadenza era slittato per effetto della sospensione straordinaria del 2020 vigente dal 9
marzo 2020 all'11 maggio 2020 a causa dell'emergenza VI, disposta per il processo civile con gli artt. 83 del d. lgs. n. 18/2020 e 36, 1° comma del d. lgs.
n. 23/2020 - ed eccepivano, inoltre, che il mancato rispetto dei termini processuali - e, di conseguenza, la tardività dei depositi dei menzionati atti di parte - in quel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non risultava contestato né dalla istante (allora opponente), né soprattutto, dal giudice assegnatario, il quale non ne aveva fatto alcuna annotazione in sentenza.
Più in particolare, esibendo - e richiedendone l'acquisizione nel presente giudizio - copia dei verbali di quella causa con attestazione di conformità agli originali contenuti nel fascicolo telematico, i resistenti deducevano: che con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2019 “il Giudice
assegna alle parti il termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con decorrenza dal
20.3.2019 e rinvia la causa all'udienza del 7.06.19” e che, dunque, entrambe le parti avevano tempestivamente depositato le memorie ex art. 183, 6°
comma, n. 2 c.p.c. ed essi Avv.ti precisamente in data 16.05.2019; CP_6
Pag. 25 che l'integrazione della lista dei testi era stata depositata nell'ambito del detto secondo termine in data 20.05.2019, ossia nel primo giorno utile successivo non festivo;
che con ordinanza resa all'udienza del 7.06.2019, considerato che non era stato possibile depositare la memoria n. 3, in quanto l'udienza risultava fissata prima della scadenza del termine, il giudice assegnava alle parti nuovo termine di giorni 20 per il suo deposito, per cui anche tale memoria difensiva era stata allegata da entrambe le parti nel rispetto del nuovo termine e precisamente, per essi, resistenti, il 26.06.2019; che, infine e come già anticipato, anche la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. era stata da essi depositata nel rispetto dei termini, cioè in data 27.05.2020, atteso che nel calcolo del termine di scadenza per il deposito di tale memoria si era tenuto conto della predetta sospensione straordinaria del 2020 per VI
(19.3/11.5.2020) statuita per i processi civili. Accertamenti tutti che la medesima ricorrente avrebbe potuto agevolmente fare.
Questo Tribunale, riservandosi in sede decisionale sulla loro ammissibilità, autorizzava il deposito telematico, per l'immediato pomeriggio,
dei verbali di causa esibiti e assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Come anticipato la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti dei resistenti è infondata.
Va immediatamente evidenziato che la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dell'avvocato riconosce che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi e che il professionista deve mettere a disposizione del cliente la propria opera con diligenza e perizia, ma non è obbligato a raggiungere il risultato desiderato.
Pag. 26 In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma, c.c.,
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Prima di ripercorrere le vicende in fatto prospettate dalle parti,
occorre, altresì, ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della S.C., perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è
necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta,
l'esito sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex
plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6
maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Inoltre, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548) e, tuttavia, tale nesso causale, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n.
10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista e
Pag. 27 una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, il giudice di merito
(con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, è chiamato a compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha più volte avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico, l'eventuale accoglimento della domanda e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale e, parimenti ((cfr., Tribunale di
Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014) è stata esclusa la responsabilità
dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata – mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio,
se il legale avesse compiuto le attività omesse.
In estrema sintesi, è noto che “la responsabilità dell'avvocato - nella
specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il
solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento
dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
Pag. 28 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la
prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ. n 2638/2013).
Più, in particolare, con riguardo all'attività di patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria ed all'omesso svolgimento da parte del professionista incaricato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 8516/2020).
Posti tali principi, può passarsi all'esame del merito delle doglianze di parte ricorrente.
I primi tre addebiti relativi al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2345/2018 definito con sentenza di rigetto n. 4138/2020
(inadeguata contestazione dell'azione di regresso, mancata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. agli Istituti bancari e mancata contestazione del
CP_ diritto sostanziale dedotto in giudizio da parte di e Per_3 Pt_4
risultano essere tutti infondati.
[...]
Per comodità espositiva vengono trattati insieme: dall'atto di opposizione al detto decreto (cfr. doc 14 denominato “atto di opposizione a
decreto ingiuntivo n. 2345-18 emesso dal tribunale di LI. Pdf”) risulta
Pag. 29 che gli attuali resistenti avevano adeguatamente contestato l'azione di regresso proposta dai germani contro la sorella Pt_4 Pt_1
contestando (oltre l'inefficacia della transazione e a base del decreto opposto nei suoi confronti) l'esistenza del debito di tutti i germani nei confronti del
, la loro responsabilità e la congruità delle somme oggetto della Parte_5
transazione (vale a dire l'esistenza di un fondo cassa familiare - e le sue origini e capienze - dal quale aveva attinto le somme per Persona_4
l'emissione degli assegni circolari versati per transigere col , Parte_5
somme confluite su un c/c aperto presso il Banco di LI - ag. di Ponticelli
intestato dapprima a e ad e dopo Persona_4 Persona_5
la morte di quest'ultima intestato a e che Persona_4 CP_10
CP_ avevano contestato la carenza di titolarità attiva di e Per_3 Pt_4
a proporre azione monitoria nei confronti della istante all'epoca
[...]
loro assistita (cfr. doc. 2 denominato “memoria ex art. 183, 6 c.p.c. n. 2 – rg
n.12766-18 trib napoli. Pdf”), semplice difesa e non eccezione in senso stretto e, pertanto, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevale anche d'ufficio (Cass., Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 “La legittimazione ad
agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene
invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto
valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere
provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
Pag. 30 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili
con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a
dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di
provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del
diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si
contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi,
un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede
di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa può essere proposta
in ogni fase del giudizio. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la
carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”. Così più di recente anche
Cass. civ. n. 39528 del 13.12.2021 e Cass. civ. n. 28793 del 17.10.2023).
Nella stessa memoria avevano richiesto ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c. di disporre l'acquisizione degli estratti dei due conti correnti bancari n.
2700296 Banco di LI - fil. di San Sebastiano al Vesuvio (NA) e n. 2133
S. Paolo di Torino S.p.A. (ex Banco di LI) - fil. di Ponticelli volta provare l'esistenza del fondo cassa familiare, invece negata dagli allora opposti, e spiegato una ammissibile domanda riconvenzionale per ottenere da questi in solido la quota residua spettante alla odierna ricorrente.
Quanto al quarto addebito relativo al mancato deposito del fascicolo di parte ritirato e non più depositato in pendenza dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., si osserva che in effetti tale fascicolo cartaceo oltre al ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo e all'atto di opposizione conteneva sostanzialmente note racc.te a.r. (cfr. doc. 5 denominato “foliario fascicolo
cartaceo di parte opponente rg. n. 12766-18 trib napoli. Pdf”) con timbro del ruolo generale di questo Tribunale del 3.05.2018) che nulla potevano provare
Pag. 31 in ordine all'esistenza del fondo cassa familiare e, quindi, orientare ipoteticamente l'opposizione verso una sentenza di accoglimento.
Tali documenti probanti, tra cui il rendiconto e conguaglio del fondo comune familiare, n. 12 assegni circolari e bancari e note ipocatastali risultano, invece, depositati tempestivamente in modalità telematica (cfr.: doc.
6 denominato “certificazione trib napoli sez. II della documentazione
depositata nel fascicolo telematico rg. n. 12766-18” con attestazione di visto per la verità della sezione apposto il 14.2.2022) e facilmente consultabili dal giudice dell'opposizione.
Ciò stante, alcun inadempimento professionale può attribuirsi ai medesimi e, inoltre, non deve sottacersi che la istante alcuna prova ha offerto circa il nesso eziologico tra la loro condotta e il risultato giudiziale ottenuto,
né si ritiene che in base a un giudizio probabilistico un loro diverso atteggiamento professionale e processuale avrebbe portato a un risultato alla medesima favorevole.
Sempre in relazione a tale procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo e, segnatamente, all'inadempienza invocata nel verbale di prima udienza del 17.10.2024, si osserva che il rito semplificato di cognizione
(introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. Riforma “Cartabia”, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e regolato dall'art. 281-
decies e ss. c.p.c.), prevede preclusioni in ordine, tra l'altro, alla precisazione e modifica delle domande e conclusioni e alle eccezioni a formulare. Ciò, nel caso specifico consente di inferire, innanzitutto, la tardività del rilievo sollevato dalla ricorrente, non affatto dipendente dalle difese dei resistenti e,
precisamente, dall'allegazione dell'estratto storico del fascicolo di
Pag. 32 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. allegato al già
richiamato doc. 6 denominato “certificazione trib napoli sez. II della
documentazione depositata nel fascicolo telematico rg. n. 12766-18”).
Invero, tale estratto storico ben poteva essere richiesto e versato in atti dalla istante medesima così da sollevare tempestivamente, vale a dire nel ricorso introduttivo, l'addebito circa la tardività del deposito dei menzionati atti di parte.
A tale riguardo, va precisato che da quell'estratto non risultano le date effettive di deposito degli atti, ma quella della loro registrazione/lavorazione/acquisizione da parte della cancelleria ricevente
(date che per la memoria istruttoria n. 2 con allegati, il cui contenuto e valore ai fini del presente giudizio è già stato disaminato in precedenza, coincidono).
Ciò premesso, per lo stesso motivo inerente alla ratio del rito semplificato di cognizione, a seguito della riforma Cartabia e del successivo
Correttivo, va registrata l'inammissibilità del deposito agli atti della copia dei verbali del procedimento prodotta dai resistenti all'ultima udienza.
In ogni caso, anche laddove fosse o emerga l'intempestività del deposito di quegli atti di parte, alla stregua dei superiori principi giurisprudenziali esposti tale inadempimento, documentalmente provato o meno, non è sorretto dal nesso di causalità efficiente col risultato giudiziale di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, né è dato ritenere che, in base a criteri probabilistici, senza la tardività di quei depositi la stessa sarebbe stata accolta.
Quanto, invece, al “visto per la verità” rilasciato dalla cancelleria della
II sez. civ. di questo Ufficio Giudiziario, è sufficiente rammentare che tali
Pag. 33 certificazioni hanno efficacia probatoria fidefacente, perché attestati dal cancelliere-pubblico ufficiale, fino a querela di falso, non proposta dalla ricorrente.
Da ultimo, sul mancato deposito della produzione di parte e sui documenti ivi acclusi si è già argomentato.
Per quanto concerne il giudizio di opposizione a precetto (n. R.G. n.
3064/21), si osserva che, sebbene il giudicante avesse esposto che l'opposizione andava proposta nel rispetto dei termini processuali ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., il medesimo con sentenza n.
2909/2024 resa pubblica il 14.03.2024 (cfr. doc. 7 denominato “sentenza n.
2909-2024 – rg n. 3064-2021 trib napoli. – oppos. Precetto. Pdf”) hai poi accolto quasi integralmente l'opposizione, statuendo che l'intimazione di pagamento opposta doveva ritenersi valida ed efficace limitatamente all'importo di € 8.031,22 (afferenti alla “validità ed efficacia del precetto
spiccato sulla medesima sentenza n. 4138/2020 del Tribunale di LI
quanto al capo di condanna alle spese del giudizio di opposizione”) in luogo del maggior importo precettato di € 92.169,93, condannando, altresì, gli opposti al pagamento delle spese di lite.
Anche in questo caso la ricorrente non ha fornito alcuna prova che una diversa condotta professionale sarebbe approdata a un risultato completamente favorevole, né ritiene il giudicante che ciò possa risultare in applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Venendo, dunque, all'addebito di cui al giudizio d'appello, secondo il quale i resistenti non l'avrebbero dissuasa dal proporre gravame (n. R.G. C.A.
di LI 2654/2020) avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto
Pag. 34 ingiuntivo (al cui incarico i hanno rinunciato con nota PEC in atti del CP_6
24.5.24 per evidente conflitto d'interesse sorto con l'introduzione del presente giudizio nei loro confronti) per l'impossibilità di produrre la documentazione mancante in primo grado, che come rilevato in precedenza non corrisponde al vero in quanto ivi prodotta, vanno accolte le argomentazioni esposte dai resistenti sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali i documenti prodotti in primo grado, nel rispetto delle preclusioni probatorie anche se non ridepositati in sede decisionale, possono essere prodotti in appello, giacché una volta prodotti in una fase o in un grado di giudizio gli stessi risultano “conosciuti” e, quindi, definitivamente acquisiti alla causa perché non sono considerati “nuovi” - dovendo intendersi per nuovi tutti quelli non prodotti in precedenza - né in primo grado agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, né nel giudizio in cassazione (Cass.
Sezioni Unite n. 14475 del 10.07.2015 e più recentemente Cass., Sezioni
Unite n. 4835 del 16.02.2023 “L'ambito della cognizione del giudice
d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed
eccezioni riproposte, e non consiste, perciò (salvo che per le questioni
rilevabili d'ufficio), in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e
sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo
grado. Combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti
prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346
c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di
questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-dovere di
esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la
parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti
Pag. 35 difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi
formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,
trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti
giustifichi le rispettive deduzioni”).
Inoltre, anche laddove i resistenti non avessero fornito informazioni in ordine alla possibilità di produrre i documenti cartacei in appello la ricorrente non ha provato di aver ricevuto informazioni fuorvianti o imperite. Posta tale mancanza, l'obbligo informativo si ritiene assolto.
Infine, sebbene la questione possa considerarsi assorbita dalla mancanza di addebiti attribuibili ai resistenti che giustifichi la ripetizione del compenso, si osserva circa la quarta doglianza addebito relativo al pagamento in favore del resistente dell'importo di € 1.825,56 per Controparte_6
compensi sui giudizi in corso, la fattura fiscale n. 15 del 22.05.2019, la distinta di bonifico del 25.6.2020 che riporta quale causale “Saldo compensi legali” e il registro i.v.a.-pag. 11 alla pari data 26.6.2020 (cfr. doc. 10
denominato “fattura n. 15 del 22.5.2019 di (€) 1824,56 – bonifico di pari
importo – estratto registro iva degli acquisti pdf”) lasciano dedurre con alta probabilità logica che quella corresponsione si riferisse alla chiusura e al saldo per altre attività professionali od altro giudizio (il resistente Controparte_6
l'ha ascritta a un procedimento possessorio intentato dall'istante nei confronti
CP_ del fratello presso questo Tribunale – n. R.G. 6743/19), e non invece quale acconto per l'attività giudiziaria in corso, ossia per i procedimenti di opposizione a precetto e di appello. Tra l'altro, è il caso di precisare che la stessa fattura fiscale è stata riversata in atti anche dalla ricorrente stessa (cfr.
doc. 20 denominato “Ricevuta bonifico pagamento compensi avv. CP_6
Pag. 36 pdf”). CP_2
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non si rinviene un nesso di causalità effettivo tra la condotta dei due professionisti ed il mancato riconoscimento delle utilità processuali invocate da per Parte_1
cui la domanda di risarcimento dei danni va rigettata, così come, per il motivo ugualmente esposto, deve essere, conseguentemente, rigettata quella restitutoria di € 1.825,56, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del
D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi di riferimento a complessità bassa del valore della causa dichiarato indeterminabile.
Va, inoltre, dichiarata assorbita la domanda di garanzia azionata dal resistente verso la terza chiamata in causa, Controparte_6 Controparte_4
[...]
In virtù del principio secondo cui “Le spese di giudizio sostenute dal
terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda
principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione
adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del
chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23123/2019; Cass. n.
3835/1989), anche le spese della chiamata in causa devono porsi a carico della ricorrente non risultando la pretesa azionata dal nei Controparte_6
confronti della “palesemente arbitraria” ma, anzi, Controparte_4
fondata su una polizza assicurativa per la responsabilità civile del
Pag. 37 professionista in vigore nel periodo di cui è causa.
Pertanto, la ricorrente va condannata anche al pagamento in favore della predetta Compagnia assicuratrice delle spese di lite sostenute che si liquidano ugualmente in dispositivo sempre sulla base del D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi di riferimento a complessità bassa del valore della causa dichiarato indeterminabile.
P.Q.M
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_6 CP_7
nel giudizio svoltosi con la chiamata in causa della
[...] Controparte_4
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore Parte_1
di e delle spese di lite che qui liquida in Controparte_6 Controparte_7
complessivi € 8.137,92 di cui € 7.616,00 per compensi ed € 521,92 per spese,
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
3) condanna la ricorrente al pagamento in favore Parte_1
della chiamata in causa delle spese di lite che qui Controparte_4
liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in LI, il 13 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 38 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 39