Decreto cautelare 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 4 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2026REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da
EA RI, rappresentato e difeso dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1302/2024, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all’azienda agricola ricorrente a mezzo PEC dall’indirizzo “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it il 29 ottobre 2021, identificata con Documento n. 12220219000987385000”, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 138.121,89 in riferimento alla Cartella EA n. 30020180000012164000 (nuovo numero di riferimento 12220207180131615000) notificata il 10/12/2018;
2) nonché: dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ricevuto il 10.12.2021 a mezzo PEC da indirizzo “noreply.veneto.ipol”- codice identificativo del fascicolo: 122/2021/2336, codice identificativo della procedura esecutiva: 12284202100000483001- terzo: Unicredit SPA; dell’atto di pignoramento presso terzi, codice identificativo della procedura esecutiva: 122/2021/0002387, terzo: Poste Italiane SPA; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo” emesso da EA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. HO TH e udita per la parte appellante l’avvocato Angela Palmisano per delega dell’avvocato Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante aveva impugnato avanti il TAR per il Veneto l’intimazione di pagamento n. 12220219000987385000 del 2019, con la quale è era stato richiesto il pagamento della somma di 138.121,89 € in riferimento alla cartella EA n. 30020180000012164000 del 2018 inerente i prelievi latte imputati per il periodo 2003/2004, oltre gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ed in particolare due correlati atti di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Verona.
2. Il signor EA RI, titolare di un’azienda agricola, deduceva i seguenti nove motivi di censura:
a) gli atti impugnati risulterebbero notificati a mezzo p.e.c. da un indirizzo che non figurerebbe in alcuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche Amministrazioni, con l’effetto della nullità o inesistenza della notifica sia dell’intimazione di pagamento che dei successivi atti di pignoramento;
b) estinzione dei crediti per decorso dei termini di prescrizione;
c) illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
d) decadenza dell’Amministrazione dal potere di recupero delle somme intimate in quanto non sarebbe stata rispettata la rigorosa tempistica prescritte dal d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito;
e) illegittima utilizzazione del “residuo” ruolo messo in esecuzione dall’agente accertatore, sull’assunto per cui l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009 rilevando che EA avrebbe illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza aggiornare le sue pretese e compensando indebitamente le poste economiche intervenute a beneficio del ricorrente riconoscendogli i premi di politica agricola comune nelle varie annate di riferimento;
f) erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, non esigibili in base alla normativa applicabile;
g) illegittimità dei provvedimenti in quanto sarebbero stati giustificati sulla base di atti di accertamento e quantificazione dei prelievi supplementari delle annate di riferimento non debitamente notificati all’azienda produttrice:
h) illegittimità derivata in quanto gli atti a monte sarebbero viziati da nullità per assenza di requisiti da ritenersi essenziali, non essendo stata indicata la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’EA risulterebbe divenuto esecutivo;
i) difetto di motivazione in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha preliminarmente accertato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti di pignoramento a favore del Giudice ordinario, e, disattendendo le eccezioni formali del ricorrente sulla produzione documentale delle agenzie resistenti e sull’irritualità della relazione, ha respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento alla luce dei seguenti ragionamenti:
- la notifica è da considerare valida, essendo sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo p.e.c. dal quale sia evincibile il mittente, e comunque il ricorrente è tenuto a dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri; il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'intimazione di pagamento e del successivo atto di pignoramento, alla luce della tempestiva promozione dell’impugnativa;
- la censura dell’intervenuta prescrizione del credito è infondata (essendo la cartella di pagamento del 2018 regolarmente notificata e non essendo stata neppure impugnata), anche la previa intimazione di pagamento del 2015 è stata notificata e in quel caso poi impugnata dal signor RI dinanzi al TAR della Lombardia, sede di IA (respinto con sentenza n. 722/2021); quindi, essendo il termine decennale, il credito non è prescritto e, inoltre, anche il termine per gli interessi (quinquennale) non è prescritto causa dei periodi di sospensione ex lege ;
- sono inammissibili tutte le censure riguardanti la formazione del credito, non potendolo fare contestando un atto a valle (motivi 2, 3, 6, 7 e 9), rigettando anche le censura di disapplicazione per incompatibilità con il diritto euro-unionale, in quanto dove non risulta messa in discussione la cartella con cui era stato posto all’incasso il relativo credito, il dedotto contrasto della normativa nazionale (ancorché riferito solo a una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere e più in particolare il calcolo del prelievo) rispetto al diritto comunitario non può portare alla caducazione dell’atto presupponente, ovvero il sollecito di pagamento;
- in merito ai vizi propri dell’intimazione:
a) sulla decadenza della P.A. il rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). In realtà, il credito per cui procede l’EA non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. La materia oggetto del presente ricorso consiste in un accertamento sostanziale del debito sottostante agli atti di riscossione coattiva;
b) non vi è una illegittima duplicazione del ruolo in quanto l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso EA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009;
c) la censura con la quale viene prospettata l’illegittimità della quantificazione del debito assumendo che l’Amministrazione avrebbe esposto a debito somme non dovute e comunque già illegittimamente compensate con quelle relative ai premi della politica agricola comune riconosciuti nei confronti del ricorrente, senza indicare l’annata per la quale sarebbe intervenuta la detta compensazione e in assenza di precise indicazioni circa la corretta imputazione della compensazione al capitale piuttosto che agli interessi risulta inammissibile per genericità di formulazione;
d) non è fondata nemmeno la censura che ADER, portando a compimento avvalendosi del residuo ruolo formato da EA, avesse dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale, essendo stato il passaggio dei residui di gestione dall’EA all’ADER formalmente eseguito e per l’effetto l’ADER, in fase di acquisizione della partita creditoria ritenuta ancora esigibile dal titolare del credito, ha provveduto a generare un proprio numero di riferimento interno associato alla cartella di pagamento di provenienza emessa e a suo tempo notificata dall’EA, senza procedere ad alcuna novazione del rapporto obbligatorio, che per legge ha solo visto mutare la persona deputata in concreto a gestire la fase di riscossione del credito. ADER, che nelle sue intimazioni di pagamento ha pure notiziato il debitore sia del passaggio dei residui che del nuovo identificativo interno del credito da riscuotere, ha effettivamente messo in esecuzione il medesimo credito vantato dall’EA, solo sostituita ex lege negli atti esecutivi già avviati. L’espresso riferimento alla cartella presupposta dell’intimazione qui contestata non ha valenza solo formale, dando invece continuità al procedimento di riscossione già avviato dal creditore;
e) anche l’ultimo motivo è in parte inammissibile (essendo generico) ed in parte infondato, essendo l’intimazione sufficientemente motivata.
4. L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 Con il primo motivo (DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, GENERICITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON ACCOGLIE IL IV MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA DI EA) si insiste nell’eccepire l’intervenuta prescrizione del credito. L’appellante rinnova la censura della mancante valida notifica della cartella presupposta all’intimazione di pagamento del 2018 e deduce inoltre l’erroneità della sentenza per aver accertato il termine decennale per la prescrizione del capitale riguardante i crediti derivanti dal prelievo supplementare delle quote latte. Il TAR Veneto, in recenti sentenze su casi analoghi, avrebbe accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti impugnati per prescrizione del credito. La decisione si sarebbe basata su due elementi principali: la mancata prova della notifica degli atti presupposti e l’assenza di atti interruttivi della prescrizione. I crediti riguarderebbero prelievi supplementari risalenti a oltre 25 anni, già dichiarati illegittimi da varie pronunce (Corte di Giustizia UE, Consiglio di Stato, TAR Lazio). Anche applicando il termine quadriennale previsto dal Reg. CE n. 2988/1995 o, in subordine, quello quinquennale dell’art. 2948 c.c., la prescrizione sarebbe comunque maturata.
4.2 Con il secondo motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL MOTIVO SVOLTO SUB II DEL RICORSO INTRODUTTIVO - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO), è stata eccepita illegittimità degli atti impugnati per violazione del diritto unionale e l’illegittimità della sentenza perché limiterebbe in modo eccessivo la possibilità di contestare gli atti amministrativi collegati al prelievo supplementare sul latte. L’intimazione di pagamento sarebbe un atto attuativo impugnabile non solo per vizi formali, ma anche per contestare la legittimità del titolo esecutivo e il diritto dell’ente a procedere all’esecuzione forzata. La mancata impugnazione della cartella non precluderebbe opposizioni successive (artt. 615 e 617 c.p.c.). La cartella di pagamento avrebbe natura giuridica distinta dagli avvisi e intimazioni, con termini e garanzie difensive più ampie (60 giorni per ricorso), mentre gli altri atti sarebbero assimilabili a precetti. L’appellante deduce la violazione del diritto di difesa, ritenendo che l’orientamento che limita l’impugnabilità ai soli vizi formali contrasterebbe con l’art. 24 Cost. e con i principi di effettività ed equivalenza del diritto UE. Le pronunce pregresse non potrebbero prevalere su sentenze UE e accertamenti penali che hanno dichiarato illegittimi i prelievi e i sistemi EA. Gli atti sarebbero poi nulli per carenza di potere (art. 21-septies legge n. 241/1990), con obbligo di disapplicazione anche di sentenze definitive. La legge n. 103/2023 avrebbe confermato la necessità di ricalcoli dei prelievi illegittimi. La sentenza impugnata avrebbe ignorato l’illegittimità comunitaria delle pretese creditorie, svuotando il diritto di difesa a ritenere inammissibile tale doglianza. L’appellante fa istanza di rimessione interpretativa alla CGUE.
4.3 Con il terzo motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA DICHIARATO INAMMISSIBILE E POI RIGETTATO IL MOTIVO SVOLTO SUB III DEL RICORSO INTRODUTTIVO - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO) l’appellante critica l’assunto del TAR laddove respingeva la censura dell’intervenuta decadenza di EA ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. c) del DPR n. 602/1973. Sarebbe contra legem ritenere non applicabile nel caso di specie l’art. 25, D.P.R. n. 602/73, anche in base all’attuale formulazione dell’art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009. Trattandosi di un’intimazione di pagamento che fa riferimento ad una precedente cartella asseritamente notifica nel 2015, sarebbe evidente l’intervenuta decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73, in quanto, trattandosi di prelievi 2003/2004 all’atto della asserita notifica della cartella (2018) risulterebbe già decorso il termine di decadenza rispetto ai singoli accertamenti del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata compiuti ogni fine periodo e non notificati.
4.4 Con il quarto motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL MOTIVO SVOLTO SUB VII E IX DEL RICORSO INTRODUTTIVO - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO) è rilevata l’erroneità della decisione del TAR in merito al difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, non essendo sufficiente richiamare la cartella di pagamento perché mancherebbe la previa notifica.
4.5 Con il quinto motivo (CARENZA, GENERICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ, ANCHE COMUNITARIA, E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON CUI IL TAR DEL VENETO HA RIGETTATO I MOTIVI SVOLTI SUB V E VI DEL RICORSO INTRODUTTIVO E L’ECCEPITO DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 64 C.P.A. - RIPROPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE MOTIVO) si reiterano le censure del ricorso di primo grado in merito all’illegittima duplicazione dei ruoli ed l’erroneità della quantificazione degli importi in quanto risulterebbero somme non dovute e comunque illegittimamente recuperate per compensazione da EA con premi PAC.
5. Si sono costituiti in giudizio EA e ADER, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, spiegando l’infondatezza del gravame.
6. Con memoria depositata il 24.12.2025 le amministrazioni resistenti hanno dettagliatamente illustrato perché l’appello dovrebbe respingersi.
7. L’appellante ha depositato una memoria il 29.12.2025 ed ha replicato alla memoria delle agenzie appellate il 15.1.2026, insistendo nella sua domanda di riforma della sentenza di primo grado.
8. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Il TAR ha ampiamente evidenziato i singoli provvedimenti amministrativi e giudiziari dai quali emerge l’interruzione della prescrizione del credito, e ha sottolineato che la cartella esattoriale del 2018 è stata regolarmente notificata all’odierna appellante, ed anche la previa comunicazione del 2015 ai sensi dell’art. 8-quiques della legge n. 33/2009 è stata ricevuta e poi impugnata dall’azienda agricola, ma il ricorso contro tale provvedimento è stato dichiarato perento nel 2021 e la causa è passata in giudicato, quindi il titolo si è consolidato ed è diventato un atto inoppugnabile. Alla luce di tali circostanze, il TAR ha correttamente rilevato che la cartella di pagamento è il presupposto sul quale si sono fondati gli atti successivi.
11. In questa sede va confermata tale statuizione idonea ad assorbire, in quanto inammissibili per le ragioni di seguito spiegate, molte delle censure dedotte da parte appellante.
12. Ai fini del presente giudizio va infatti evidenziato il fatto – da ritenersi fisiologico nella dinamica della fattispecie relativa al credito per cui è causa, oltre che confermato dalla documentazione prodotta in causa dall’amministrazione – che l’atto impugnato nel presente giudizio è un mero atto propedeutico alla riscossione, che è stato preceduto da altri atti relativi allo stesso procedimento e dagli atti di accertamento del credito.
13. Ciò precisato, siccome oggetto dell’impugnazione è un atto riferito a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, va ricordato che questo è impugnabile unicamente per vizi propri (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito o agli atti che comunque hanno preceduto l’emissione di quelli impugnati nel presente giudizio.
14. Ogni rilievo avrebbe potuto essere fatto valere avverso gli atti in precedenza notificati, oppure fatto valere attraverso i ricorsi che pure sono stati proposti avverso gli stessi.
15. Pertanto, sono inammissibili tutte le censure dedotte nel presente giudizio, tra cui l’illegittimità per violazione del diritto euro-unionale degli atti di compensazione – che sono solo ammissibili nelle impugnazioni attraverso il prelievo supplementare o la cartella di pagamento. Ne deriva che le censure dedotte dalla parte appellante sono inammissibili nella parte in cui non deducono vizi propri degli atti impugnati, ma deducono l’illegittimità di questi in via derivata dai vizi che affliggerebbero gli atti – specie la cartella di pagamento o la richiesta di prelievo supplementare – che hanno preceduto la predetta intimazione di pagamento del 2021 e che sono, tuttavia, inoppugnabili.
16. Anche in riferimento all’eccezione di prescrizione – ed indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile (che questa Sezione ha più volte confermato essere decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi) – deve essere ribadito che, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. In senso analogo, con specifico riguardo all’eccezione di prescrizione, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato ” (Corte Cass., n. 37259/2021).
17. Ne deriva che ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito, verificatasi antecedentemente all’emissione dell’ultimo atto che ha preceduto quello impugnato nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere fatta valere, al più tardi, in sede di impugnazione di tale ultimo atto, vale a dire la cartella di pagamento del 2018. Da quest’ultimo atto a quello impugnato nel presente giudizio (atto del 2021) non è evidentemente maturato il termine di prescrizione, né per quanto riguarda il capitale, né per gli interessi.
18. Per quanto riguarda invece le censure con le quali si veicolano i vizi propri dell’intimazione di pagamento, esse sono infondate e le relative statuizioni del TAR risultano corrette, alla luce delle seguenti considerazioni:
- nel caso in cui la cartella di pagamento risulti essere stata notificata (il che, come si già detto, è qui avvenuto regolarmente) è onere della parte impugnarla tempestivamente per vizi propri, proponendo ricorso nel termine. La mancata allegazione della cartella di pagamento, dunque, non impedisce di per sé l’esercizio del diritto di difesa ove risulti la prova della sua conoscenza;
- l’intimazione di pagamento impugnata reca l’indicazione delle causali (indicazioni dell’annata cui si riferisce il prelievo supplementare), distinguendo il capitale dagli interessi;
- relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003) » (T.a.r. Lombardia, IA, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022);
- la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che l’intimazione di pagamento, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata, considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Sotto questo profilo la censura è anche generica;
- l’intimazione di pagamento reca l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e quanto richiesto a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta, poiché consentiva alla parte la verifica del tasso di interesse, che segue criteri legali;
- per quanto riguarda l’illegittimità dell’intimazione impugnata in particolare per la ragione che gli atti presupposti sono applicativi di una normativa nazionale contrastante con la normativa europea, come accertato nella sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, si sottolinea che la questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, n. 9338/2024), la quale, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’atto impositivo del prelievo: in difetto di impugnazione di quest’ultimo, o di annullamento del medesimo a seguito di impugnazione giurisdizionale, l’atto impositivo del prelievo diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione, che deve darvi corso. Nel caso di specie la pretesa dell’Azienda trova un ostacolo nell’esistenza degli specifici giudicati, che hanno accertato la legittimità degli atti di prelievo e di compensazione nazionale emessi nei confronti della Azienda agricola RI che si sono ormai consolidati, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte UE Kühne & Heitz , 13 gennaio 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private; in tal senso cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 4862/2023), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore della azienda appellata, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno ;
- la Sezione ha anche da tempo chiarito che solo l’annullamento dell’atto di prelievo ha effetti caducanti rispetto ai successivi atti esecutivi, rappresentati dal ruolo e dalla cartella di pagamento ( ex multis : sentenze n. 523 del 16 gennaio 2024 e n. 645 del 19 gennaio 2024), sicché mentre l’impugnazione e l’annullamento dell’atto di prelievo è di per sé sufficiente a determinare la perdita di efficacia degli atti esecutivi a valle di essi, nel caso di mancata impugnazione dell’atto di accertamento del prelievo si impone, al fine di bloccare l’esecuzione, l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale conseguenti, annullabili solo per vizi propri: tale principio è stato affermato in analogia al principio affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui “un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta”; si tratta di affermazione che può considerarsi espressiva di un principio generale applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materia di sua giurisdizione (tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, n. 4939/2025); tuttavia, esso principio non può trovare automatica applicazione quando l’intimazione di pagamento abbia preceduto il ruolo e la cartella di pagamento, esplicando tale atto, semmai, rilevanza sulla prescrizione;
- nel caso in esame non risulta sia stata tempestivamente impugnata neppure la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione di pagamento qui impugnata;
- per quanto riguarda la nullità o l’annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da EA, oltre a errata quantificazione del debito, difetto e carenza di motivazione, si rileva che parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l’avvenuta compensazione del debito relativo all’annata lattiera 2003/2004, con premi PAC. In questa condizione la censura deve essere respinta per mancanza di specificità e di prova.
19. In ragione di tutto quanto si è sopra esposto, l’appello non deve trovare accoglimento.
20. Alla luce dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242) sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531 e 2 settembre 2021 n. 6209), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (cfr., da ultimo ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2025, n. 3952).
21. Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
HO TH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HO TH | AN IM |
IL SEGRETARIO