Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1299
TAR
Decreto cautelare 4 gennaio 2022
>
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
>
TAR
Sentenza 4 giugno 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità o inesistenza della notifica per indirizzo PEC non ufficiale

    La notifica è considerata valida se il dominio è riconducibile all'amministrazione o se l'indirizzo PEC rende evincibile il mittente. Il ricorrente deve dimostrare pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. La tempestiva impugnazione dimostra la piena conoscenza dell'atto.

  • Rigettato
    Estinzione dei crediti per decorso dei termini di prescrizione

    La cartella di pagamento del 2018 è stata regolarmente notificata e non impugnata. Una precedente intimazione del 2015 era stata impugnata, ma il ricorso è stato dichiarato perento. Il termine decennale per la prescrizione del capitale e quinquennale per gli interessi non è maturato, anche considerando le sospensioni ex lege. Le questioni di prescrizione anteriori all'ultimo atto definitivo (cartella del 2018) sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'azione amministrativa per contrasto con normativa UE e interna

    Le censure sulla formazione del credito sono inammissibili in quanto attengono ad atti presupposti (atto impositivo del prelievo o cartella di pagamento) che non sono stati impugnati. La violazione del diritto UE si risolve in un vizio di annullabilità che doveva essere fatto valere tempestivamente contro l'atto impositivo.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di recupero

    Il credito non ha carattere tributario e l'art. 25 del DPR 602/1973 non introduce decadenze sostanziali in questo caso. Le questioni attinenti alla decadenza anteriore all'ultimo atto definitivo (cartella del 2018) sono inammissibili.

  • Rigettato
    Illegittima utilizzazione del "residuo" ruolo

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo. Il passaggio dei residui da EA ad ADER è stato formalmente eseguito e ADER ha generato un proprio riferimento interno senza novazione del rapporto obbligatorio. Le censure relative alla duplicazione dei ruoli e alla compensazione sono inammissibili in quanto attengono ad atti presupposti o sono generiche.

  • Rigettato
    Erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo

    La censura è inammissibile per genericità e perché attiene ad atti presupposti. L'intimazione di pagamento indica capitale e interessi e consente la verifica del tasso legale. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida l'atto di riscossione.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti per mancata notifica atti di accertamento

    La censura è inammissibile in quanto attiene ad atti presupposti non impugnati. L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata per vizi degli atti a monte

    La censura è inammissibile perché attiene ad atti presupposti non impugnati. L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione su interessi e oneri di riscossione

    L'intimazione di pagamento indica capitale e interessi e consente la verifica del tasso legale. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida l'atto di riscossione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione. La censura è generica.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il TAR ha accertato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti di pignoramento a favore del Giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1299
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1299
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo