Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 29 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Copia
Articolo 28
Articolo 30
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 29 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Versione
29 agosto 1974
Art. 29.
Sono soppresse al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole "a decorrere dal 1 aprile 1925".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0