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Articolo 29 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
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Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 29 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Versione
29 agosto 1974
Art. 29.
Sono soppresse al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole "a decorrere dal 1 aprile 1925".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974
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