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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4982/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
CH AN PP, con l'avv. Stefania Pollicoro;
ricorrente
contro
Inail, con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l'Inail a indennizzare il danno biologico da malattia professionale denunziata l'8.9.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l'Inail chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'Inail non ha specificamente contestato tipologia e modalità di svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L'Inail va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell'Inail quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l'Inail a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l'Inail a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4982/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
CH AN PP, con l'avv. Stefania Pollicoro;
ricorrente
contro
Inail, con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l'Inail a indennizzare il danno biologico da malattia professionale denunziata l'8.9.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l'Inail chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'Inail non ha specificamente contestato tipologia e modalità di svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L'Inail va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell'Inail quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l'Inail a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l'Inail a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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