Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4438 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difese dagli avv.ti Carmine Giugliano e Domenico Ruocco, giusta C.F._2
procura in atti
Attrici in riassunzione
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
), difese dagli avv.ti Nello Gargiulo e Salvatore Lembo, giusta procura in atti
[...]
Convenute in riassunzione
FATTI DI CAUSA
1. e , nella qualità di proprietarie di due appartamenti Parte_1 Parte_2
siti nel fabbricato in San Paolo Bel Sito (NA), al civico 66 di via F. Scala, convenivano, innanzi al Tribunale di LA, e . Controparte_1 CP_2
marito e padre - del terreno in San Paolo Bel Sito distinto in catasto al Foglio 2 particelle
774 e 20, acquistato dal per usucapione, non potevano vantare alcun diritto di CP_2
servitù di passaggio sul viale di accesso, atteso che tale viale non esisteva al momento in cui il aveva acquistato, per usucapione – come dichiarato dalla sentenza della CP_2
Pretura di Napoli n. 314 del 16.11.1990 -, la proprietà del terreno caduto in successione alle convenute;
che, infatti, il viale era stato edificato dopo la data del 21 dicembre 1987, cioè successivamente alla data in cui avevano avuto iniziato i lavori di abbattimento e ricostruzione, in posizione diversa, del fabbricato esistente;
che dato che il aveva cominciato a possedere il terreno più o meno alla metà CP_2 degli anni '60 del secolo scorso, lo stesso non poteva avere esercitato alcun possesso ad usucapione a titolo di servitù di passaggio su un viale che non esisteva ancora.
Chiedevano di accertare che il viale privato, appartenente in comproprietà alle attrici, era libero da qualsiasi diritto di servitù di passaggio, o qualsiasi altro diritto reale di godimento, posto a vantaggio del retrostante fondo, appartenente in comproprietà alla
[...]
ed alla di lei figlia . Controparte_1 CP_2
2. Si costituiva - in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Controparte_1
. CP_2
Precisava che con l'atto pubblico del 1988, il aveva riconosciuto l'esistenza Parte_3
della servitù di passaggio in questione. Chiedeva il rigetto della domanda delle attrici e di accertare che il viale di accesso al fabbricato n. 68, distinto dalle particelle 1130 e 1131 era gravato di servitù “di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo, di attraversamento, sotto terra, con condotte fognarie e idriche elettriche, di gas e simili a favore dei terreni distinti nel foglio 2 del Comune di San Paolo Bel Sito alle particelle 774 e 20”. Come previsto nell'atto per notar Ruocco di LA del 28.9.1988, stipulato ai sensi della legge 14.5.1981 n. 219.
3. Con sentenza n. 616, del 28.2.2012, il tribunale di LA accoglieva la domanda delle attrici e, per l'effetto, dichiarava che il viale privato appartenente in comproprietà alle attrici, identificato al catasto terreni del comune di San Paolo Bel Sito al foglio 2, particelle 1130 e
1131, era libero dal diritto di servitù di passaggio in favore del retrostante fondo di proprietà delle convenute.
In motivazione deduceva: che le attrici avevano fornito la prova della loro legittimazione attiva alla azione di negatoria servitutis, avendo provato di essere proprietarie del viale;
che l'atto notarile del 1988 era stato stipulato tra soggetti diversi, e precisamente tra Pt_3
, , , e , vedova di
[...] Persona_2 Parte_4 Controparte_3 Per_3 [...]
, a fini ricognitivi delle rispettive proprietà individuali e condominiali in relazione al CP_4
fabbricato ricostruito dopo il sisma del 1980; che in tale atto si dava atto che il viale di accesso al fabbricato, posto sul lato ovest dello stesso, in adiacenza alla proprietà dei germani , era di proprietà di CP_2 Pt_3
e che era gravato da servitù di passaggio a favore della retrostante zona di terreno
[...]
in San Paolo Bel Sito, di proprietà della stesso;
Parte_3
che non poteva dirsi costituita una servitù di passaggio, atteso che il fondo servente e il fondo dominante erano entrambi di proprietà di;
Parte_3
che le convenute non avrebbero fornito alcuna prova del diritto di servitù, atteso che la sentenza della Pretura di Napoli n. 314/1990 non faceva cenno al possesso di una servitù di passaggio;
che, alla fine, le convenute non avevano adempiuto all'onere probatorio su di esse gravante.
4. - in proprio e quale genitore esercente a potestà sulla figlia minore Controparte_1
– promuoveva appello e chiedeva, in riforma della sentenza di primo rado, CP_2 di accertare l'esistenza della servitù di passaggio sul viale a vantaggio del terreno indicato nel catasto del comune di San Paolo Bel Sito al foglio 2, partt. 20 e 744.
5. Si costituivano e e chiedevano il rigetto dell'appello. Parte_1 Parte_2
6. Con sentenza n. 3664, pubblicata il 8.9.2017, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello e rigettava la domanda di negatoria servitutis.
Deduceva: che nel 1988 il viale di accesso era già esistente;
che non era in dubbio la legittimazione attiva di a riconoscere, nell'atto del Parte_3
1988, il diritto di servitù in relazione ad un immobile – quello in attuale proprietà di Per_4
- di cui era formalmente il titolare;
CP_2
che il aveva costituito una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia Pt_3
e che non costituiva ostacolo la circostanza che il terreno fosse posseduto da _1
;
[...] che anche nell'atto di acquisto di e si declinava l'esistenza della servitù Pt_1 Parte_2
di passaggio sul viale.
7. e promuovevano ricorso per cassazione. Parte_1 Parte_5
Con il primo motivo lamentavano, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1062 c.c.
Deducevano che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto costituita la servitù, ai sensi dell'art. 1062 c.c., in quanto i due fondi – asseritamente servente e dominante - avevano cessato di appartenere allo stesso titolare già in epoca anteriore alla realizzazione del viale oggetto del contendere, essendosi già in precedenza integrato l'acquisto per usucapione del fondo asseritamente dominante da parte di;
Persona_1
che, dunque, erano assenti gli stessi presupposti perché potesse ritenersi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Con il secondo motivo il ricorso deduceva, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1058 e 1362 c.c.
Le ricorrenti negavano valenza costituiva della servitù all'atto notarile del 1988, deducendo che, all'epoca della sua stipula, i due fondi – asseritamente servente e dominante – erano, seppur solo formalmente, nella titolarità di . Parte_3
Da ciò il motivo deduce la correttezza della decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto operante il principio nemini res sua servit, argomentando che, volendo diversamente ragionare, assumerebbe allora rilievo il dato sostanziale, e cioè il già avvenuto acquisto del fondo asseritamente dominante da parte di , con Persona_1 conseguente esclusione, a questo punto, della operatività dell'art. 1062 c.c.
Con il terzo motivo deducevano, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 42 e 111 Cost., nonché agli artt. 949,
1027, 1062 e 1058 c.c.
Le ricorrenti denunciavano il carattere contraddittorio della motivazione della Corte territoriale, la quale, da un lato avrebbe escluso l'operatività del principio nemini res sua servit, sul postulato che i fondi asseritamente servente e dominante appartenevano a due soggetti diversi, dall'altro avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 1062 c.c., sul contrastante postulato dell'appartenenza dei fondi ad un medesimo titolare.
Con il quarto motivo si deduceva, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2044 c.c.
Le ricorrenti assumevano che il fondo asseritamente dominante sarebbe stato acquistato da per usucapione, basata su un possesso che sarebbe risalente agli Persona_1 anni '60, ma che non concerneva anche l'attività di transito sul fondo asseritamente servente;
che l'acquisto a titolo originario di , dante causa delle Persona_1
controricorrenti, comportava che queste ultime non potevano in alcun modo avvalersi dell'atto del 1988, non rientrando quest'ultimo tra i titoli di provenienza delle stesse controricorrenti.
Chiedevano di cassare senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando che il sopra descritto viale privato, appartenente in comproprietà alle ricorrenti, identificato nel catasto terreni del comune di san paolo bel sito al foglio 2, particelle 1130 e 1131, era libero da qualsiasi diritto di servitù di passaggio, o qualsiasi altro diritto reale di godimento, posto a vantaggio del retrostante fondo, attualmente appartenente in comproprietà alle intimate, identificato nel catasto terreni del comune di san paolo bel sito al foglio 2, particelle 20 e
774; in alternativa, di rinviare ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli perché pervenga a pari statuizione.
8. Resistevano con controricorso e . Controparte_1 CP_2
9. Con sentenza n. 17380, pubblicata il 16.6.2023 la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e rimetteva alla Corte d'appello di Napoli.
In motivazione deduceva: che in base al principio di retroattività della usucapione, l'usucapente è ritenuto titolare del diritto di proprietà sin dal momento in cui ha cominciato a possedere, con la puntualizzazione che se l'usucapente diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d'inizio del suo possesso, tuttavia, i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine richiesto per l'acquisto; che è stato chiarito dalla Corte di cassazione che, ai fini dell'acquisto per usucapione, presupposto fondamentale è il decorso del termine di legge per il maturarsi della fattispecie acquisitiva, rispetto alla quale la sentenza che tale acquisto viene a dichiarare ha natura di mero accertamento;
che, alla luce di tali principi, era da ritenersi che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia poteva configurarsi anche quando l'unica titolarità dei fondi - posti in quel rapporto funzionale da cui può scaturire la servitù - viene meno per effetto dell'acquisto di uno dei fondi per usucapione, ma a condizione che tale acquisto venga ad integrarsi – nei modi appena specificati, e cioè col mero decorso del termine di legge, indipendentemente dalla pronuncia della sentenza di accertamento – quando il rapporto funzionale tra i due fondi (ancora di unico proprietario) sia già sussistente;
che per contro, ove tale rapporto venga a crearsi ad usucapione già avvenuta, risulta precluso l'operare del meccanismo di cui all'art. 1062 c.c., non sussistendo il fondamentale presupposto della titolarità unitaria dei fondi al momento del crearsi del rapporto funzionale medesimo, e ciò in quanto ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi;
che, nel caso in esame, la Corte partenopea avrebbe dovuto verificare se, all'epoca di maturazione dell'acquisto per usucapione – non coincidente, come detto, con la data della sentenza che l'usucapione medesima è venuta ad accertare - lo stato dei luoghi conformasse un asservimento dei due fondi, e cioè se il viale di accesso all'origine del contendere fosse stato già realizzato.
La Corte di cassazione rinviava alla Corte d'appello di Napoli perché, in diversa composizione, si conformasse ai principi dettati e procedesse a verificare l'esistenza o meno del viale al momento della cessazione dell'appartenenza dei fondi all'unico originario titolare, nonché provvedesse, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
10. e hanno riassunto il giudizio. Parte_1 Parte_2
Chiedono di accertare e dichiarare che il viale privato, appartenente loro in comproprietà ed identificato nel Catasto Terreni del Comune di San Paolo Bel Sito al foglio 2, particelle 1130
e 1131, al quale vi si accede attraversando un cancello posto al civico 64 della via
Ferdinando Scala, è libero da qualsiasi diritto di servitù di passaggio, o qualsiasi altro diritto reale di godimento, posto a vantaggio del retrostante fondo, appartenente in comproprietà alla signora ed alla di lei figlia minore, signorina , Controparte_1 CP_2 identificato nel Catasto Terreni del Comune Di San Paolo Bel Sito al foglio 2, particelle 20 e
774.
Con vittoria di spese, da attribuirsi.
11. Si costituiscono e . Controparte_1 CP_2
Sostengono che le attrici non hanno prodotto alcuna prova del momento in cui il viale è stato realizzato, ma si sono limitate ad allegare che è stato realizzato nel 1987; che deve immaginarsi, invece, che il viale di collegamento, ovvero un collegamento tra la via F. Scala e le particelle 20 e 447, fosse esistente da sempre, e che negli anni '90 il viale
(certamente preesistente) venne fatto oggetto di una importante riqualificazione con i lavori appaltati sia dai germani , sia da;
Pt_3 Persona_1
che se il incaricò una ditta per eseguire parte dei lavori nel viale (rifacimento), è CP_2
evidente che il viale (o quanto meno il collegamento con la via F. Scala) doveva essere già presente anche prima della ricostruzione dei fabbricati;
che l'originario accesso alle particelle (indicato dalle attrici) in via Storta Casanovella è nel tempo venuto meno, tanto che oggi quello su via F. Scala costituisce l'unico accesso;
che il viale, da sempre esistente, è stato oggetto di una enunciazione del 1988 (con la costituzione della servitù) e poi è stato riqualificato negli anni '90, in modo da presentarsi nelle condizioni attuali;
che la servitù di passaggio trattandosi di servitù apparente è stata comunque esercitata dal dante causa delle comparenti ( ) e successivamente dalle stesse per oltre Persona_1
un ventennio dalla domanda delle attrici ( e ), e come tale è opponibile Pt_1 Parte_2
nei confronti delle medesime attrici.
Chiedono di: in via preliminare, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata;
nel merito, previo accertamento dell'esistenza o meno del viale al momento della cessazione dell'appartenenza dei fondi all'unico originario titolare, con riferimento al possesso del viale, e per l'effetto dichiarare l'esistenza del viale quale accesso alle particelle
20 e 447 di proprietà delle concludenti;
In subordine ed in via istruttoria, qualora ritenuta necessaria, disporsi consulenza tecnica per la verifica dello stato dei luoghi anche attraverso l'accesso agli Uffici competenti, in ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sent. n.
17380/2023; ancora in via gradata, comunque accertare costituita la servitù di passaggio per usucapione a favore del fondo dominante particella n. 20 di proprietà , rispetto alla Parte_6
proprietà del viale del fondo servente riportato alla particella 447, in quanto già costituita anche nei confronti di e ed opponibile alle stesse già prima della Pt_1 Parte_2
proposizione della domanda (anno 2007).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La domanda di e merita accoglimento. Pt_1 Parte_2
2. La Corte di cassazione ha rinviato a questa Corte perché accerti se al momento in cui ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul terreno in San Paolo Persona_1
Bel Sito, distinto in catasto al Foglio 2 particelle 774 e 20 – oggi in proprietà di
[...]
e – e quindi al momento in cui in cui CP_1 CP_2 Parte_3
proprietario sia di questo terreno, sia degli immobili in attuale proprietà di e Pt_1
, perdeva la proprietà del terreno, esisteva il viale sul quale le convenute Parte_2
rivendicano la servitù di passaggio.
Solo se al momento in cui il aveva perso la proprietà del terreno per intervenuta Pt_3
usucapione in favore di fosse già esistito il viale, il avrebbe Persona_1 CP_2
potuto acquistare la servitù di passaggio su tale viale, servitù costituita per destinazione del padre di famiglia e sorta proprio in forza dell'avvenuta perdita, da parte del , della Pt_3
proprietà del terreno.
3. Va ricordato che il soggetto che agisce con negatoria servitutis ha l'onere di comprovare solo la sua proprietà del bene sul quale assume venga esercitata da terzi la servitù; incombe, invece, sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (v. Cass. 10149/2004; 21851/2014; 6806/2025).
4. Nella specie, e , nell'agire in negatoria servitutis, hanno affermato di Pt_1 Parte_2
essere proprietarie di due immobili siti nel fabbricato in San Paolo Bel Sito (NA), al civico 66 di via F. Scala e comproprietarie del viale sito al civico 64 di via F. Scala.
Tale circostanza non è stata contestata e, inoltre, è stata comprovata con il deposito degli atti di acquisto. e hanno affermato, invece, di essere titolari di una servitù Controparte_5 CP_2
di passaggio sul detto viale.
Pertanto, era loro onere dare prova della esistenza di tale servitù e di esserne divenute titolari.
5. Atteso che e sono aventi causa di Controparte_1 CP_2 Persona_1
e che hanno assunto che questi abbia acquistato il terreno in attuale loro proprietà ed anche la servitù di passaggio sul viale, spettava a loro, in ragione del principio dettato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17380 del 2023, dare prova che al momento in cui in testa a era maturata l'usucapione della proprietà del terreno esisteva già il viale Persona_1
di collegamento in questione, vale a dire provare che aveva già realizzato Parte_3
il viale di collegamento tra i suoi fondi al momento in cui aveva perso la proprietà in favore di . Persona_1
6. Tale prova e non hanno fornito. Controparte_1 CP_2
7. Va chiarito le attrici e potevano limitarsi ad allegare che il viale è stato Pt_1 Parte_2
realizzato non prima del 21 dicembre 1987. A differenza di quanto affermato dalle convenute, si ribadisce che non erano e a dovere provare quando il viale Pt_1 Parte_2
era stato realizzato, dato che dal momento di realizzazione del viale discende la nascita dalla servitù di passaggio.
e non hanno indicato alcun elemento da cui desumere il momento di CP_1 CP_2
realizzazione del viale.
8. Preliminarmente, e avrebbero dovuto indicare il momento in cui il diritto CP_1 CP_2
di proprietà del terreno oggi in loro proprietà si era trasferito, per usucapione, a _1
.
[...]
Infatti, solo individuando tale momento si sarebbe potuto indicare il momento al quale verificare se il viale già esisteva.
Le convenute, però, non hanno comprovato quando il maturò il possesso CP_2
ventennale ad usucapionem; nessuna indicazione circa il momento di maturazione della usucapione emerge dalla sentenza della Pretura di Napoli n. 341/1990. Né può ritenersi che l'usucapione sia maturata al momento della pubblicazione della sentenza n. 314/1990, atteso che anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 17380/2023, ha ribadito il principio per cui la sentenza di usucapione ha una valenza meramente dichiarativa di una usucapione già maturata.
9. e non hanno neanche indicato se nel corso del giudizio concluso con CP_1 CP_2
la sentenza del Pretore di Napoli n. 314/1990 sia emerso qualche elemento alla luce del quale ritenere provato che il abbia esercitato, di fatto, il possesso di una Persona_1
servitù di passaggio sul viale nel tempo in cui possedeva il terreno poi acquistato per usucapione. Infatti, ove fosse emerso che il esercitava la servitù di passaggio, si CP_2
sarebbe potuto dedurre che tale viale già esisteva prima della maturazione della usucapione del terreno.
10. Che negli anni '90 il viale sia stato oggetto di lavori di rifacimento è circostanza irrilevante, atteso che in quegli anni la proprietà del terreno era già passata in capo a in forza di usucapione e che dal rifacimento non emerge alcun dato in Persona_1
merito al momento in cui il viale fu realizzato per la prima volta.
11. Il carattere ricognitivo della esistenza della servitù di passaggio dell'atto pubblico dl 1988 non ha alcun rilievo.
L'unico dato rilevante è – si ribadisce – che al momento della maturazione della usucapione in capo a il viale fosse già esistente. Però, se, come detto, le convenute Persona_1
non hanno dato prova di quale sia stato il momento in cui il ha maturato CP_2
l'usucapione del terreno, la circostanza che nel 1988 abbia riconosciuto Parte_3
l'esistenza della servitù di passaggio in favore del terreno – che era già del – non CP_2
ha alcuna rilevanza;
né dalla ricognizione del 1998 può desumersi alcun elemento che comprovi se la servitù sia sorta con l'acquisto del terreno da parte di . CP_2
12. e hanno chiesto di disporre CTU, per la verifica dello stato dei luoghi. CP_1 CP_2
La domanda è inammissibile.
La CTU non può essere disposta al fine di colmare le lacune probatorie addebitabili ad una parte.
Incombeva su e l'onere di provare a) quando era maturata l'usucapione CP_1 CP_2
in favore a , b) se a quel momento esisteva il viale. Persona_1
Comprovare questi fatti non gravava le convenute di un onere impossibile da soddisfare;
pertanto, gli effetti della mancata prova sono da addebitare alle stesse. Va infine ricordato che la consulenza può essere disposta al fine di acquisire dati e per l'accertamento dei fatti (c.d. percipiente) solo ove sia necessario acquisire dati di carattere tecnico, accertabili solo da un esperto (v. Cass. 12387/2020; 18770/2016). La consulenza, dunque, non può essere disposta per acquisire dati che facilmente la parte avrebbe potuto allegare e provare.
13. e hanno chiesto di accertare la costituzione della servitù di passaggio CP_1 CP_2
in ragione del possesso esercitato dl (prima) e da esse stesse (poi), a far Persona_1
data dal momento in cui cui e hanno introdotto il presente giudizio in Pt_1 Parte_2
primo grado (nel 2007).
La domanda è inammissibile.
Il giudizio di rinvio è un giudizio c.d. chiuso, nel quale è preclusa la possibilità di proporre nuove conclusioni e nuove domande o eccezioni o di richiedere nuove prove (v. Cass.
20423/2024; 29879/2023; 24357/2023).
Nella specie, dunque, è inibito a e di avanzare domanda di costituzione CP_1 CP_2
di servitù di passaggio per intervenuta usucapione, trattandosi di domanda del tutto nuova, rispetto alle domande avanzate in precedenza nel giudizio.
14. In conclusione, la domanda di e va accolta. Pertanto, va dichiarato Pt_1 Parte_2
che il viale identificato nel Catasto Terreni del Comune di San Paolo Bel Sito al foglio 2, particelle 1130 e 1131 non è gravato da alcun diritto di servitù di passaggio posto a vantaggio del retrostante fondo, appartenente in comproprietà a e Controparte_1
, identificato nel Catasto Terreni del Comune Di San Paolo Bel Sito al foglio CP_2
2, particelle 20 e 774.
15. Le spese devono gravare sulle convenute, in quanto soccombenti, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate in favore dei difensori antistatari di e . Pt_1 Parte_2
16. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio di legittimità – secondo quanto disposto dalla Corte di cassazione -
e del presente giudizio di rinvio.
17. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 18. Il valore della controversia è indeterminabile.
L'art. 15 cpc prevede che il valore delle cause di negatoria servitutis sia calcolato moltiplicando per 50 il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione dela domanda (v. Cass. 9292/1991; 6590/1988)
Ove tali dati non emergano e non vi siano altri elementi da cui desumere il valore della causa, deve concludersi per il valore indeterminabile della controversia.
Nella specie, il reddito dominicale delle particelle 1130 e 1131 foglio 2, su cui insiste il viale, non emerge dagli atti di causa;
né vi sono elementi che consentano di stimarne il valore.
Pertanto, il valore della causa deve ritenersi indeterminabile.
19. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione delle questioni trattate, si reputa di potere considerare il valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
20. Quanto al giudizio di primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
21. Quanto al giudizio di appello - compresa la fase cautelare -, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
22. Quanto al giudizio di legittimità, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidatala somma di euro 2.756,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 23. Quanto al giudizio di rinvio, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va liquidato il compenso medio, ridotto del 50%.
Va dunque liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiara che il viale identificato nel Catasto Terreni del Comune di San Paolo Bel Sito al foglio 2, particelle 1130 e 1131 non è gravato da alcun diritto di servitù di passaggio a vantaggio del retrostante fondo, appartenente in comproprietà a e Controparte_1
, identificato nel Catasto Terreni del Comune Di San Paolo Bel Sito al foglio CP_2
2, particelle 20 e 774;
b) condanna e al pagamento, in favore dei difensori Controparte_1 CP_2
antistatari di e , delle spese di giudizio, liquidate, Parte_1 Parte_2
quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
quanto al giudizio di appello, in euro
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.756,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
quanto al giudizio di rinvio, in euro
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini