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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14674/2022 promossa da:
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. GRECO ALBERTO, Via Parte_1 P.IVA_1
Copernico 55 20124 MILANO
parte attrice contro
cod. fisc. , con il proc. dom. avv. , CP_1 C.F._1
parte convenuta
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. HAUNER ROSETTA, VIA FRANCESCO CP_2
SFORZA 20122 MILANO
intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito in via principale:
1) confermare l'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nel
procedimento cautelare R.G. 9791/2022;
2) inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa del convenuto nei confronti di CP_1
tutti i clienti (attuali o potenziali) menzionati nelle lettere da A. a R. della parte in FATTO del presente
e – in ogni caso - inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa dello stesso (anche futura) che
poggi sullo sfruttamento indebito di informazioni o dati della Società;
3) accertare l'illegittimità del comportamento posto in essere dal convenuto per i CP_1
motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi dall'attrice così determinati:
a) Euro 15.300 a titolo di restituzione dei corrispettivi pagati dalla al convenuto Parte_1
per l'attività di procacciamento clienti;
CP_1
b) Euro 23.780 quali corrispettivi pagati dai clienti stornati al convenuto CP_1
c) Euro 30.000 a titolo di danno d'immagine subito dalla o la diversa somma che Parte_1
in equità verrà stabilita dall'Onorevole Giudicante;
d) La somma che sarà determinata in corso di causa per i titoli di cui al paragrafo 3.2.4. per la cui
determinazione verrà chiesta l'introduzione di specifica CTU e di escussione testi;
e) Euro 8.890,03 quale rimborso dei materiali non restituiti.
4) Accertare la illegittima violazione dell'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 e per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 1.000 per ogni singolo CP_1
atto di concorrenza sleale posto in essere, come previsto dall'Ordinanza Cautelare stessa
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali ex Dm
55/2014, CPA ed IVA.
Per parte intervenuta: Nel merito in via principale:
1) confermare l'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nel
procedimento cautelare R.G. 9791/2022;
2) inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa del convenuto nei confronti di CP_1
tutti i clienti (attuali o potenziali) menzionati nelle lettere da A. a R. della parte in FATTO del presente
e – in ogni caso - inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa dello stesso (anche futura) che
poggi sullo sfruttamento indebito di informazioni o dati della Società;
3) accertare l'illegittimità del comportamento posto in essere dal convenuto per i CP_1
motivi esposti nei precedenti atti della società, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice (in cui ora è subentrato il signor così CP_2
determinati:
a) Euro 15.300 a titolo di restituzione dei corrispettivi pagati al convenuto per CP_1
l'attività di procacciamento clienti;
b) Euro 23.780 quali corrispettivi pagati dai clienti stornati al convenuto CP_1
c) Euro 30.000 a titolo di danno d'immagine, o la diversa somma che in equità verrà stabilita
dall'Onorevole Giudicante;
d) La somma che sarà determinata in corso di causa per i titoli di cui al paragrafo 3.2.4. dell'atto di
citazione della società per la cui determinazione è stata chiesta e si ribadisce la richiesta Parte_1
di introduzione di specifica CTU e di escussione testi;
e) Euro 8.890,03 quale rimborso dei materiali non restituiti.
4) Accertare la illegittima violazione dell'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 e per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 1.000 per ogni singolo CP_1
atto di concorrenza sleale posto in essere, come previsto dall'Ordinanza Cautelare stessa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a condotte di concorrenza sleale. L'attrice in particolare esponeva:
- che era attiva nel campo dell'edilizia e delle ristrutturazioni immobiliari;
- che nell'ambito della sua attività caratteristica, agiva come general contractor, ovvero,
organizzava e supervisionava la realizzazione dell'intero intervento costruttivo dall'inizio alla fine, dalla sua fase progettuale fino alla sua completa esecuzione;
- che la Società era detenuta in pari misura da e dal convenuto che CP_2 CP_1
detenevano il 50% a testa del capitale sociale;
- che la era amministrata dal solo quale amministratore unico;
Parte_1 CP_2
- che si occupava della parte tecnica e gestionale della Società, mentre CP_2 CP_1
si occupava della parte commerciale ed era incaricato di reperire clienti;
[...]
- che, quindi, il veva tutti i contatti e gestiva le relazioni, ed ovviamente per tale attività CP_1
veniva retribuito;
- che con l'entrata in vigore della legge sul 110% (che como noto consentiva diverse modalità
di recupero del credito fiscale per interventi di efficientamento energetico sugli immobili), la decideva di realizzare un volantino per pubblicizzare le attività della Società; Parte_1
- che il richiamava come numero di contatto principale quello del socio CP_3 CP_1
proprio in considerazione della divisione dei ruoli dei soci sopra richiamata;
- che alla primavera del 2022, a seguito di alcuni controlli amministrativi, il socio CP_2
iniziava ad accorgersi che qualcosa non tornava e che la progressione dell'attività
caratteristica si era in qualche modo bloccata e che molti clienti a cui erano stati inviati preventivi e sollecitate interlocuzioni commerciali non avevano dato alcun riscontro ed avevano interrotto le comunicazioni con la Parte_1
- che, in particolare, emergeva come tale situazione fosse dovuta al fatto che il socio CP_1
dirottava i clienti verso imprese terze e decideva di fatturare personalmente a tali clienti la propria attività di studio di fattibilità e di coordinamento degli interventi ristrutturativi che con tali clienti erano stati decisi;
- che tale attività veniva posta in essere in chiaro danno della Società, con intenzione di sottrarre un'utilità che spettava alle casse sociali e utilizzando quei contatti e quelle informazioni che erano patrimonio della Parte_1
- che l'attrice aveva ottenuto in sede cautelare un provvedimento diretto a inibire la condotta illecita posta in essere dal CP_1
- che, in particolare, la condotta distrattiva posta i essere dal era emersa da alcune CP_1
dichiarazioni rilasciate da clienti della e da diverse contestazioni sull'operato del Parte_1
attribuite erroneamente alla CP_1 Parte_1
- che l'operato illecito del convenuto aveva procurato ingenti danni economici all'attrice,
rappresentati da minori introiti e da perdita di chance di ulteriori guadagni, oltre a danni di immagine.
Nessuno si costituiva per il quale veniva dichiarato contumace;
il convenuto, CP_1
peraltro, si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale.
Faceva, infine, intervento nel giudizio quale cessionario dei crediti risarcitori azionati CP_2
dalla new con il presente giudizio. Pt_1
Il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 22.12.2025 per la discussione e decisone della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Parte attrice, infatti, ha contestato plurime condotte di concorrenza sleale poste in essere dal proprio socio il quale, approfittando del proprio ruolo di “commerciale” all'interno CP_1
dell'organizzazione aziendale, sfruttava i contatti della e, in particolare, la clientela che Parte_1
entrava in contatto con la società attraverso la consultazione di un volantino pubblicitario predisposto proprio in vista dell'acquisizione di commesse collegate con i bonus edilizi varati dal Governo , al fine di distrarre i potenziali clienti, incassando personalmente le competenze per le attività CP_4
di progettazione e studio di fattibilità degli interventi edilizi richiesti e rimettendo l'esecuzione degli stessi spesso alle stesse imprese in precedenza contattate dalla per le medesime Parte_1
commesse.
In particolare la difesa attorea ha documentato in modo inequivoco la condotta distrattiva posta in essere dal con riferimento a 18 clienti, per ciascuno dei quali ha prodotto la documentazione CP_1
attestante il primo contatto con il cliente, la predisposizione del preventivo e spesso anche la commessa affidata all'impresa appaltatrice, con produzione del preventivo “interno” predisposto da quest'ultima sulla base delle indicazioni dei lavori di cui al preventivo predisposto dalla Parte_1
a tale documentazione parte attrice ha aggiunto la fratturazione effettuata in proprio dal CP_1
relativamente alle attività di progettazione e studio fattibilità richieste inizialmente alla Parte_1
nonché, in alcuni casi, dichiarazioni rese dalla clientela, la quale riferiva di avere effettuato i pagamenti al nella errata convinzione di versare le somme alla CP_1 Parte_1
In tali dichiarazioni scritte, inoltre, la clientela riferiva come il si fosse presentato come in CP_1
nome e per conto della e che l'equivoco in ordine al destinatario del pagamento nasceva Parte_1
dalla convinzione di avere operato proprio con detta società.
Da parte sua il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha contestato la ricostruzione di parte attrice, quanto meno con riferimento ad alcuni destinatari delle fatture, sostenendo come si trattasse di suoi clienti personali e che non comprendeva neppure come l'altro socio della fosse Parte_1
venuto a conoscenza di tali nominativi;
in altri casi, invece, si sarebbe trattato di clienti personali del che questi aveva presentato alla solo per effettuare alcuni particolari interventi, CP_1 Parte_1
estranei a quelli differenti per i quali si era occupato personalmente ed aveva emesso la relativa fattura.
Sennonchè va osservato come la ricostruzione differente offerta dal convenuto attraverso le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, oltre a essere rimaste sprovviste di prova,
appaiono poco verosimili, a fronte di alcune risultanze documentali inequivoche, tali da evidenziare il modus operandi adottato dal convenuto.
Si fanno, in particolare, richiamo nuovamente alle dichiarazioni rese da alcuni clienti, come si è detto non contestate dal convenuto, che ha preferito rimanere contumace, nelle quali si precisa come il si fosse presentato per un sopralluogo dopo che la richiesta del lavoro fosse stata segnalata CP_1
attraverso un contatto telefonico sul numero indicato nel volantino pubblicitario della Parte_1
in tale occasione il si presentava come facente riferimento alla e solo CP_1 Parte_1
successivamente emetteva la fattura personale, ingenerando in tal modo la convinzione che il rapporto contrattuale fosse stato intrattenuto con la società.
A ciò si aggiunga la circostanza che i preventivi predisposti o fatti predisporre dal spesso CP_1
riportassero il medesimo importo indicato nel preventivo della o, qualora tale preventivo Parte_1
fosse stato già trasmesso al cliente, un importo inferiore al primo;
trattasi di circostanza non casuale,
ma indice e frutto della concorrenza sleale, in quanto il conoscendo pienamente gli importi CP_1
dei preventivi della a seconda dei casi si attestava sulla medesima somma o su un Parte_1
importo più conveniente, al fine di “appropriarsi” del cliente , nei casi in cui non trovava spazio per sostituirsi alla nella fase finale di fatturazione. Parte_1
Le risultanze documentali sopra descritte, in sostanza, evidenziano la condotta sistematica adottata dal convenuto quanto meno dall'anno 2022, come ancor in modo più esplicito risulta da alcune comunicazioni via e.mail prodotte in atti, in cui il hiede a un'impresa appaltatrice che aveva CP_1
predisposto un preventivo di riproporlo, mettendo direttamente il proprio logo in sostituzione di quello della appropriandosi, in tal modo, del lavoro organizzativo e di coordinamento Parte_1
già compito dalla società attrice in vista delle esigenze prospettate dal cliente, poi distratto.
L'esame delle comunicazioni via e.mail intercorse fra i due soci della inoltre, non solo Parte_1
consentono di riscontrare come almeno in un caso il longhi non abbia smentito i dubbi dell' CP_2
sulla distrazione del cliente, ma evidenziano un rapporto ormai compromesso e fortemente litigioso fra i due esponenti della società attorea, che costituisce un'ulteriore conferma implicita della condotta sleale adottata dal convenuto verso la società. Lo sfruttamento dei contatti con la clientela facenti capo alla società, nonché delle informazioni riservate interne alla società, quanto agli importi delle varie offerte, al fine di calibrare nuove offerte equivalenti o più convenienti, concretano le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.,
configurando una concorrenza sleale, attuata mediante l'utilizzo della ragione sociale dell'attrice per creare confusione in capo al cliente nell'individuazione della propria controparte e, più in generale,
attuata mediante il ricorso a condotte non conformi ai principi di correttezza e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Di tali condotte può rendersi responsabile non solo un concorrente terzo rispetto al soggetto danneggiato, ma anche, come nel caso di specie, un socio della società che viene danneggiata dalla condotta sleale posta in essere.
Quantificazione del danno.
L'accertamento della condotta di concorrenza sleale attribuibile al convenuto comporta il riconoscimento in capo all'attrice e, per effetto della cessione del relativo credito, in capo al terzo intervenuto, del diritto al risarcimento dei danni patiti.
Rispetto, peraltro, alla richiesta attorea, non può condividersi la pretesa a far rientrare nel perimetro dei danni risarcibili gli importi corrisposti dalla al nel corso degli anni dal 2020 Parte_1 CP_1
al 2022 per il procacciamento della clientela, considerato come detta attività sia stata effettivamente posta in essere;
la concorrenza sleale, infatti, è intervenuta in un momento successivo, con la distrazione della clientela a proprio vantaggio o a vantaggio di imprese terze.
Ciò comporta, pertanto, che la prima voce di danno risarcibile vada parametrata alle somme che parte attrice ha documentato avere fatturato il verso i 18 clienti, per i quali è stata riscontrata la CP_1
condotta sleale, pari a euro 23.780,00: trattasi, infatti, di importi che, alla luce di quanto detto sopra,
avrebbero dovuto essere incassati dalla la quale, come si è detto, aveva già corrisposto Parte_1
al longhi il compenso per il procacciamento di tali clienti.
A ciò si aggiunga il danno all'immagine commerciale dell'attrice, la quale inevitabilmente ha perso di credibilità sul mercato per effetto della confusione creata ad arte dal con la clientela;
il CP_1 danno all'immagine diviene più concreto e accentuato rispetto a quella parte di clientela che, come documentato attraverso le contestazioni sollevate, ha lamentato l'inadempimento del longhi, il quale non ha portato a termine l'incarico di progettazione e di fattibilità conferitogli, inadempimento erroneamente attribuito e, quindi, contestato alla Parte_1
In difetto di ulteriori allegazioni in tal senso, deve presumersi che tale voce di danno sia rimasta circoscritta ai casi documentati nel presente giudizio e che, pertanto, la liquidazione del nocumento,
inevitabilmente rimessa a una valutazione di carattere equitativo, possa essere prudenzialmente contenuta nella somma a oggi già rivalutata di euro 20.00,00, considerati i casi di maggior pregiudizio sopra indicati rispetto a quelli in cui alla confusione e distrazione della clientela non è seguita una contestazione di inadempimento.
Viceversa, si ritiene che il materiale probatorio acquisito non consenta di quantificare, neppure in termini equitativi, il danno da lucro cessante, ossia quanto non percepito dall'attrice con riferimento ai cantieri per i quali è stata accertata la condotta sleale posta in essere dal convenuto.
In proposito, infatti, va per prima cosa considerato come, per quanto precisato dalla stessa attrice,
questa operasse quale general contractor e non quale esecutrice diretta delle lavorazioni, circostanza che già rende difficoltoso parametrare il margine di guadagno spettante alla rispetto Parte_1
all'ammontare complessivo dei lavori da eseguire e così preventivati;
a ciò si aggiunga come per alcuni cantieri o, meglio, progetti di cantiere, non risulti prova certa dell'esecuzione dei lavori e della misura in cui gli stessi siano stati effettivamente realizzati.
Tale circostanza rende ancor più improbabile una quantificazione del danno lamentato dall'attrice,
quantificazione che, in difetto di supporti probatori anche solo indicativi, finirebbe con lo sconfinare inammissibilmente nell'arbitrio.
Tali considerazioni, pertanto, necessariamente finiscono con il ricadere in capo alla parte onerata della prova e, conseguentemente, precludono la possibilità di riconoscere tale ulteriore voce di danno risarcibile.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno, parametrato al valore di attrezzature lasciate presso la sede dell'attrice, immobile di proprietà
del e di cui il convenuto non consentirebbe più l'accesso all' di tale opposizione, CP_1 CP_2
infatti, non è stata fornita prova alcuna e in sede di interrogatorio formale il ha riferito che il CP_1
materiale, al pari di una tessera “Viacard”, erano a disposizione della società attrice.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, accertata la condotta di concorrenza sleale posta in essere dal ai danni della va confermata l'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro CP_1 Parte_1
conservativo emessa inter partes, nonché l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. pronunciata inter partes e, per l'effetto, va inibito a di contattare e svolgere attività professionale e/o CP_1
lavorativa nei confronti dei clienti Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Sauber s.r.l., Associazione Acquazzurra, Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, Ing. quale titolare della ditta Biohousecompany e VA CA.
[...] CP_20
Va, inoltre, confermata la penale di € 1.000,00 per ogni violazione successiva alla notificazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il convenuto, inoltre, va condannato a risarcire quale cessionario del credito risarcitorio CP_2
vantato da della somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro 43.780,00. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.937,50, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 442,50 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e a conferma dell'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro conservativo emessa inter partes su istanza dell'odierno terzo intervenuto accerta la condotta di CP_2 concorrenza sleale posta in essere dal ai danni della CP_1 Parte_1
- conferma l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. pronunciata inter partes e, per l'effetto,
inibisce a di contattare e svolgere attività professionale e/o lavorativa nei CP_1
confronti dei clienti Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Sauber s.r.l., Associazione Acquazzurra, CP_13 CP_13 CP_14 Controparte_14
Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, Ing. quale titolare della ditta Biohousecompany e Controparte_19 CP_20
VA CA;
- conferma la penale di € 1.000,00 per ogni violazione successiva alla notificazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c.;
- condanna il convenuto a risarcire il terzo intervenuto quale cessionario del CP_2
credito risarcitorio vantato da della somma complessiva ad oggi già Parte_1
rivalutata di euro 43.780,00;
- condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.937,50, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 442,50 per spese generali.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
NC RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14674/2022 promossa da:
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. GRECO ALBERTO, Via Parte_1 P.IVA_1
Copernico 55 20124 MILANO
parte attrice contro
cod. fisc. , con il proc. dom. avv. , CP_1 C.F._1
parte convenuta
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. HAUNER ROSETTA, VIA FRANCESCO CP_2
SFORZA 20122 MILANO
intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito in via principale:
1) confermare l'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nel
procedimento cautelare R.G. 9791/2022;
2) inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa del convenuto nei confronti di CP_1
tutti i clienti (attuali o potenziali) menzionati nelle lettere da A. a R. della parte in FATTO del presente
e – in ogni caso - inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa dello stesso (anche futura) che
poggi sullo sfruttamento indebito di informazioni o dati della Società;
3) accertare l'illegittimità del comportamento posto in essere dal convenuto per i CP_1
motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi dall'attrice così determinati:
a) Euro 15.300 a titolo di restituzione dei corrispettivi pagati dalla al convenuto Parte_1
per l'attività di procacciamento clienti;
CP_1
b) Euro 23.780 quali corrispettivi pagati dai clienti stornati al convenuto CP_1
c) Euro 30.000 a titolo di danno d'immagine subito dalla o la diversa somma che Parte_1
in equità verrà stabilita dall'Onorevole Giudicante;
d) La somma che sarà determinata in corso di causa per i titoli di cui al paragrafo 3.2.4. per la cui
determinazione verrà chiesta l'introduzione di specifica CTU e di escussione testi;
e) Euro 8.890,03 quale rimborso dei materiali non restituiti.
4) Accertare la illegittima violazione dell'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 e per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 1.000 per ogni singolo CP_1
atto di concorrenza sleale posto in essere, come previsto dall'Ordinanza Cautelare stessa
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali ex Dm
55/2014, CPA ed IVA.
Per parte intervenuta: Nel merito in via principale:
1) confermare l'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 emessa dal Tribunale di Brescia nel
procedimento cautelare R.G. 9791/2022;
2) inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa del convenuto nei confronti di CP_1
tutti i clienti (attuali o potenziali) menzionati nelle lettere da A. a R. della parte in FATTO del presente
e – in ogni caso - inibire qualsiasi attività professionale e lavorativa dello stesso (anche futura) che
poggi sullo sfruttamento indebito di informazioni o dati della Società;
3) accertare l'illegittimità del comportamento posto in essere dal convenuto per i CP_1
motivi esposti nei precedenti atti della società, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice (in cui ora è subentrato il signor così CP_2
determinati:
a) Euro 15.300 a titolo di restituzione dei corrispettivi pagati al convenuto per CP_1
l'attività di procacciamento clienti;
b) Euro 23.780 quali corrispettivi pagati dai clienti stornati al convenuto CP_1
c) Euro 30.000 a titolo di danno d'immagine, o la diversa somma che in equità verrà stabilita
dall'Onorevole Giudicante;
d) La somma che sarà determinata in corso di causa per i titoli di cui al paragrafo 3.2.4. dell'atto di
citazione della società per la cui determinazione è stata chiesta e si ribadisce la richiesta Parte_1
di introduzione di specifica CTU e di escussione testi;
e) Euro 8.890,03 quale rimborso dei materiali non restituiti.
4) Accertare la illegittima violazione dell'Ordinanza Cautelare n. 5363/2022 e per l'effetto
condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 1.000 per ogni singolo CP_1
atto di concorrenza sleale posto in essere, come previsto dall'Ordinanza Cautelare stessa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a condotte di concorrenza sleale. L'attrice in particolare esponeva:
- che era attiva nel campo dell'edilizia e delle ristrutturazioni immobiliari;
- che nell'ambito della sua attività caratteristica, agiva come general contractor, ovvero,
organizzava e supervisionava la realizzazione dell'intero intervento costruttivo dall'inizio alla fine, dalla sua fase progettuale fino alla sua completa esecuzione;
- che la Società era detenuta in pari misura da e dal convenuto che CP_2 CP_1
detenevano il 50% a testa del capitale sociale;
- che la era amministrata dal solo quale amministratore unico;
Parte_1 CP_2
- che si occupava della parte tecnica e gestionale della Società, mentre CP_2 CP_1
si occupava della parte commerciale ed era incaricato di reperire clienti;
[...]
- che, quindi, il veva tutti i contatti e gestiva le relazioni, ed ovviamente per tale attività CP_1
veniva retribuito;
- che con l'entrata in vigore della legge sul 110% (che como noto consentiva diverse modalità
di recupero del credito fiscale per interventi di efficientamento energetico sugli immobili), la decideva di realizzare un volantino per pubblicizzare le attività della Società; Parte_1
- che il richiamava come numero di contatto principale quello del socio CP_3 CP_1
proprio in considerazione della divisione dei ruoli dei soci sopra richiamata;
- che alla primavera del 2022, a seguito di alcuni controlli amministrativi, il socio CP_2
iniziava ad accorgersi che qualcosa non tornava e che la progressione dell'attività
caratteristica si era in qualche modo bloccata e che molti clienti a cui erano stati inviati preventivi e sollecitate interlocuzioni commerciali non avevano dato alcun riscontro ed avevano interrotto le comunicazioni con la Parte_1
- che, in particolare, emergeva come tale situazione fosse dovuta al fatto che il socio CP_1
dirottava i clienti verso imprese terze e decideva di fatturare personalmente a tali clienti la propria attività di studio di fattibilità e di coordinamento degli interventi ristrutturativi che con tali clienti erano stati decisi;
- che tale attività veniva posta in essere in chiaro danno della Società, con intenzione di sottrarre un'utilità che spettava alle casse sociali e utilizzando quei contatti e quelle informazioni che erano patrimonio della Parte_1
- che l'attrice aveva ottenuto in sede cautelare un provvedimento diretto a inibire la condotta illecita posta in essere dal CP_1
- che, in particolare, la condotta distrattiva posta i essere dal era emersa da alcune CP_1
dichiarazioni rilasciate da clienti della e da diverse contestazioni sull'operato del Parte_1
attribuite erroneamente alla CP_1 Parte_1
- che l'operato illecito del convenuto aveva procurato ingenti danni economici all'attrice,
rappresentati da minori introiti e da perdita di chance di ulteriori guadagni, oltre a danni di immagine.
Nessuno si costituiva per il quale veniva dichiarato contumace;
il convenuto, CP_1
peraltro, si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale.
Faceva, infine, intervento nel giudizio quale cessionario dei crediti risarcitori azionati CP_2
dalla new con il presente giudizio. Pt_1
Il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 22.12.2025 per la discussione e decisone della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Parte attrice, infatti, ha contestato plurime condotte di concorrenza sleale poste in essere dal proprio socio il quale, approfittando del proprio ruolo di “commerciale” all'interno CP_1
dell'organizzazione aziendale, sfruttava i contatti della e, in particolare, la clientela che Parte_1
entrava in contatto con la società attraverso la consultazione di un volantino pubblicitario predisposto proprio in vista dell'acquisizione di commesse collegate con i bonus edilizi varati dal Governo , al fine di distrarre i potenziali clienti, incassando personalmente le competenze per le attività CP_4
di progettazione e studio di fattibilità degli interventi edilizi richiesti e rimettendo l'esecuzione degli stessi spesso alle stesse imprese in precedenza contattate dalla per le medesime Parte_1
commesse.
In particolare la difesa attorea ha documentato in modo inequivoco la condotta distrattiva posta in essere dal con riferimento a 18 clienti, per ciascuno dei quali ha prodotto la documentazione CP_1
attestante il primo contatto con il cliente, la predisposizione del preventivo e spesso anche la commessa affidata all'impresa appaltatrice, con produzione del preventivo “interno” predisposto da quest'ultima sulla base delle indicazioni dei lavori di cui al preventivo predisposto dalla Parte_1
a tale documentazione parte attrice ha aggiunto la fratturazione effettuata in proprio dal CP_1
relativamente alle attività di progettazione e studio fattibilità richieste inizialmente alla Parte_1
nonché, in alcuni casi, dichiarazioni rese dalla clientela, la quale riferiva di avere effettuato i pagamenti al nella errata convinzione di versare le somme alla CP_1 Parte_1
In tali dichiarazioni scritte, inoltre, la clientela riferiva come il si fosse presentato come in CP_1
nome e per conto della e che l'equivoco in ordine al destinatario del pagamento nasceva Parte_1
dalla convinzione di avere operato proprio con detta società.
Da parte sua il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha contestato la ricostruzione di parte attrice, quanto meno con riferimento ad alcuni destinatari delle fatture, sostenendo come si trattasse di suoi clienti personali e che non comprendeva neppure come l'altro socio della fosse Parte_1
venuto a conoscenza di tali nominativi;
in altri casi, invece, si sarebbe trattato di clienti personali del che questi aveva presentato alla solo per effettuare alcuni particolari interventi, CP_1 Parte_1
estranei a quelli differenti per i quali si era occupato personalmente ed aveva emesso la relativa fattura.
Sennonchè va osservato come la ricostruzione differente offerta dal convenuto attraverso le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, oltre a essere rimaste sprovviste di prova,
appaiono poco verosimili, a fronte di alcune risultanze documentali inequivoche, tali da evidenziare il modus operandi adottato dal convenuto.
Si fanno, in particolare, richiamo nuovamente alle dichiarazioni rese da alcuni clienti, come si è detto non contestate dal convenuto, che ha preferito rimanere contumace, nelle quali si precisa come il si fosse presentato per un sopralluogo dopo che la richiesta del lavoro fosse stata segnalata CP_1
attraverso un contatto telefonico sul numero indicato nel volantino pubblicitario della Parte_1
in tale occasione il si presentava come facente riferimento alla e solo CP_1 Parte_1
successivamente emetteva la fattura personale, ingenerando in tal modo la convinzione che il rapporto contrattuale fosse stato intrattenuto con la società.
A ciò si aggiunga la circostanza che i preventivi predisposti o fatti predisporre dal spesso CP_1
riportassero il medesimo importo indicato nel preventivo della o, qualora tale preventivo Parte_1
fosse stato già trasmesso al cliente, un importo inferiore al primo;
trattasi di circostanza non casuale,
ma indice e frutto della concorrenza sleale, in quanto il conoscendo pienamente gli importi CP_1
dei preventivi della a seconda dei casi si attestava sulla medesima somma o su un Parte_1
importo più conveniente, al fine di “appropriarsi” del cliente , nei casi in cui non trovava spazio per sostituirsi alla nella fase finale di fatturazione. Parte_1
Le risultanze documentali sopra descritte, in sostanza, evidenziano la condotta sistematica adottata dal convenuto quanto meno dall'anno 2022, come ancor in modo più esplicito risulta da alcune comunicazioni via e.mail prodotte in atti, in cui il hiede a un'impresa appaltatrice che aveva CP_1
predisposto un preventivo di riproporlo, mettendo direttamente il proprio logo in sostituzione di quello della appropriandosi, in tal modo, del lavoro organizzativo e di coordinamento Parte_1
già compito dalla società attrice in vista delle esigenze prospettate dal cliente, poi distratto.
L'esame delle comunicazioni via e.mail intercorse fra i due soci della inoltre, non solo Parte_1
consentono di riscontrare come almeno in un caso il longhi non abbia smentito i dubbi dell' CP_2
sulla distrazione del cliente, ma evidenziano un rapporto ormai compromesso e fortemente litigioso fra i due esponenti della società attorea, che costituisce un'ulteriore conferma implicita della condotta sleale adottata dal convenuto verso la società. Lo sfruttamento dei contatti con la clientela facenti capo alla società, nonché delle informazioni riservate interne alla società, quanto agli importi delle varie offerte, al fine di calibrare nuove offerte equivalenti o più convenienti, concretano le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.,
configurando una concorrenza sleale, attuata mediante l'utilizzo della ragione sociale dell'attrice per creare confusione in capo al cliente nell'individuazione della propria controparte e, più in generale,
attuata mediante il ricorso a condotte non conformi ai principi di correttezza e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Di tali condotte può rendersi responsabile non solo un concorrente terzo rispetto al soggetto danneggiato, ma anche, come nel caso di specie, un socio della società che viene danneggiata dalla condotta sleale posta in essere.
Quantificazione del danno.
L'accertamento della condotta di concorrenza sleale attribuibile al convenuto comporta il riconoscimento in capo all'attrice e, per effetto della cessione del relativo credito, in capo al terzo intervenuto, del diritto al risarcimento dei danni patiti.
Rispetto, peraltro, alla richiesta attorea, non può condividersi la pretesa a far rientrare nel perimetro dei danni risarcibili gli importi corrisposti dalla al nel corso degli anni dal 2020 Parte_1 CP_1
al 2022 per il procacciamento della clientela, considerato come detta attività sia stata effettivamente posta in essere;
la concorrenza sleale, infatti, è intervenuta in un momento successivo, con la distrazione della clientela a proprio vantaggio o a vantaggio di imprese terze.
Ciò comporta, pertanto, che la prima voce di danno risarcibile vada parametrata alle somme che parte attrice ha documentato avere fatturato il verso i 18 clienti, per i quali è stata riscontrata la CP_1
condotta sleale, pari a euro 23.780,00: trattasi, infatti, di importi che, alla luce di quanto detto sopra,
avrebbero dovuto essere incassati dalla la quale, come si è detto, aveva già corrisposto Parte_1
al longhi il compenso per il procacciamento di tali clienti.
A ciò si aggiunga il danno all'immagine commerciale dell'attrice, la quale inevitabilmente ha perso di credibilità sul mercato per effetto della confusione creata ad arte dal con la clientela;
il CP_1 danno all'immagine diviene più concreto e accentuato rispetto a quella parte di clientela che, come documentato attraverso le contestazioni sollevate, ha lamentato l'inadempimento del longhi, il quale non ha portato a termine l'incarico di progettazione e di fattibilità conferitogli, inadempimento erroneamente attribuito e, quindi, contestato alla Parte_1
In difetto di ulteriori allegazioni in tal senso, deve presumersi che tale voce di danno sia rimasta circoscritta ai casi documentati nel presente giudizio e che, pertanto, la liquidazione del nocumento,
inevitabilmente rimessa a una valutazione di carattere equitativo, possa essere prudenzialmente contenuta nella somma a oggi già rivalutata di euro 20.00,00, considerati i casi di maggior pregiudizio sopra indicati rispetto a quelli in cui alla confusione e distrazione della clientela non è seguita una contestazione di inadempimento.
Viceversa, si ritiene che il materiale probatorio acquisito non consenta di quantificare, neppure in termini equitativi, il danno da lucro cessante, ossia quanto non percepito dall'attrice con riferimento ai cantieri per i quali è stata accertata la condotta sleale posta in essere dal convenuto.
In proposito, infatti, va per prima cosa considerato come, per quanto precisato dalla stessa attrice,
questa operasse quale general contractor e non quale esecutrice diretta delle lavorazioni, circostanza che già rende difficoltoso parametrare il margine di guadagno spettante alla rispetto Parte_1
all'ammontare complessivo dei lavori da eseguire e così preventivati;
a ciò si aggiunga come per alcuni cantieri o, meglio, progetti di cantiere, non risulti prova certa dell'esecuzione dei lavori e della misura in cui gli stessi siano stati effettivamente realizzati.
Tale circostanza rende ancor più improbabile una quantificazione del danno lamentato dall'attrice,
quantificazione che, in difetto di supporti probatori anche solo indicativi, finirebbe con lo sconfinare inammissibilmente nell'arbitrio.
Tali considerazioni, pertanto, necessariamente finiscono con il ricadere in capo alla parte onerata della prova e, conseguentemente, precludono la possibilità di riconoscere tale ulteriore voce di danno risarcibile.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno, parametrato al valore di attrezzature lasciate presso la sede dell'attrice, immobile di proprietà
del e di cui il convenuto non consentirebbe più l'accesso all' di tale opposizione, CP_1 CP_2
infatti, non è stata fornita prova alcuna e in sede di interrogatorio formale il ha riferito che il CP_1
materiale, al pari di una tessera “Viacard”, erano a disposizione della società attrice.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, accertata la condotta di concorrenza sleale posta in essere dal ai danni della va confermata l'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro CP_1 Parte_1
conservativo emessa inter partes, nonché l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. pronunciata inter partes e, per l'effetto, va inibito a di contattare e svolgere attività professionale e/o CP_1
lavorativa nei confronti dei clienti Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Sauber s.r.l., Associazione Acquazzurra, Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, Ing. quale titolare della ditta Biohousecompany e VA CA.
[...] CP_20
Va, inoltre, confermata la penale di € 1.000,00 per ogni violazione successiva alla notificazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il convenuto, inoltre, va condannato a risarcire quale cessionario del credito risarcitorio CP_2
vantato da della somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro 43.780,00. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.937,50, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 442,50 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e a conferma dell'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro conservativo emessa inter partes su istanza dell'odierno terzo intervenuto accerta la condotta di CP_2 concorrenza sleale posta in essere dal ai danni della CP_1 Parte_1
- conferma l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. pronunciata inter partes e, per l'effetto,
inibisce a di contattare e svolgere attività professionale e/o lavorativa nei CP_1
confronti dei clienti Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Sauber s.r.l., Associazione Acquazzurra, CP_13 CP_13 CP_14 Controparte_14
Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, Ing. quale titolare della ditta Biohousecompany e Controparte_19 CP_20
VA CA;
- conferma la penale di € 1.000,00 per ogni violazione successiva alla notificazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c.;
- condanna il convenuto a risarcire il terzo intervenuto quale cessionario del CP_2
credito risarcitorio vantato da della somma complessiva ad oggi già Parte_1
rivalutata di euro 43.780,00;
- condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.937,50, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 442,50 per spese generali.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
NC RI