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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2926/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_1 P.IVA_1
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_2 C.F._1
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_3 C.F._2
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE CP_1 C.F._3
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in GALLERIA Controparte_2 P.IVA_2
PARRAVICINI, 8 23100 presso lo studio dell'avv. CARRARA MAURIZIO, che lo CP_2
rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
E
per essa, quale mandataria, rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa dall'avv. Roberto Calabresi giusta procura generale alle liti del 12/12/2023 a rogito del Dott.
Notaio in Velletri Rep 79368 Racc 29946 con studio in Milano, Foro Persona_1
Buonaparte n. 20 da intendersi apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
TERZO INTERVENUTO
avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
:
[...]
in via preliminare:
a) dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 144.563,72 o in subordine la minor somma di € 2.310,02.
In via strettamente subordinata contenere l'obbligazione pecuniaria posta a carico degli opponenti nei limiti rigorosamente emersi in corso di causa, anche a seguito delle risultanze acquisite dalla C.T.U. .
IN VIA ISTRUTTORIA
b) dichiarare la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, contestando questa difesa le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado pagina 2 di 10 Per Controparte_2
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello
In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, si eccepisce nuovamente la prescrizione di ogni diritto avversario in relazione ad appostazioni contabili effettuate dalla Banca appellata a titolo di interessi e/o spese sui conti correnti oggetto di causa in data anteriore al 10 settembre 2008. Si osserva inoltre come il decreto ingiuntivo e la sentenza de quibus sono relativi a due rapporti di conto corrente e a due prestiti chirografari: questi ultimi né in sede di opposizione al decreto né in appello hanno formato oggetto di censure di sorta, e sono quindi incontestati.
Con condanna al pagamento delle spese legali.
Per per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello avversario.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, si eccepisce nuovamente la prescrizione di ogni diritto avversario in relazione ad appostazioni contabili effettuate dalla appellata a titolo di interessi e/o spese sui conti correnti CP_2 oggetto di causa in data anteriore al 10 settembre 2008. Con condanna al pagamento delle spese legali.
Si osserva inoltre come il decreto ingiuntivo e la sentenza de quibus sono relativi a due rapporti di conto corrente e a due prestiti chirografari: questi ultimi né in sede di opposizione al decreto né in appello hanno formato oggetto di censure di sorta, e sono quindi incontestati.
Con condanna al pagamento delle spese legali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato con sede in Dublino, Parte_1
nonché i soci e convenivano in giudizio CP_1 Parte_3 Parte_2 [...]
(di seguito anche solo la dinanzi al Tribunale di Sondrio in Controparte_2 CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.457/18 dalla ottenuto nei loro confronti per € 966.126,75 in CP_2
pagina 3 di 10 relazione al saldo negativo di due rapporti di conto corrente ed al debito residuo di due mutui chirografari1.
Gli opponenti: eccepivano la mancanza di prova del credito azionato dalla attesa la mancata CP_2 produzione da parte di quest'ultima, che ne era onerata, di tutti gli estratti conto, e l'inidoneità al fine del saldaconto ex art. 50 TUB in quanto documento di provenienza unilaterale;
eccepivano la nullità della previsione di capitalizzazione periodica degli interessi a debito.
I.2. Costituitasi in giudizio, la che produceva una serie di estratti conto integrali rimarcando la CP_2 sufficienza della produzione del saldaconto per la fase monitoria, preliminarmente osservava che l'atto di opposizione era incentrato sui rapporti di conto corrente, quando il credito azionato derivava anche dal mancato pagamento delle rate dei due mutui chirografari;
in secondo luogo, rilevava la genericità e comunque infondatezza dell'eccezione in materia di capitalizzazione degli interessi passivi, essendosi essa adeguata alla delibera CICR del 2000; in terzo luogo, “per mero tuziorismo”, eccepiva “la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria avversaria relativa a tutte le appostazioni contabili
a debito della società debitrice a qualunque titolo, interessi e/o spese, effettuate dalla Banca opposta sui conti correnti 9278 e 9762 in epoca anteriore al 10 settembre 2008 (essendo l'atto di opposizione stato notificato il 10 settembre 2018).”.
I.3 La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio (dal quesito più volte interpolato), ed all'esito il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza con la quale, recependo le conclusioni rassegnate dal c.t.u., revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando il credito della relativamente al CP_2
saldo negativo dei rapporti di conto corrente, in euro 642.045,29, oltre interessi dal 2.1.2018 al saldo al tasso del 5,50%. Fermo il credito già riconosciuto in sede monitoria relativamente ai prestiti chirografari. Compensava le spese di lite tra le parti, data la reciproca soccombenza.
II. L'appello
pagina 4 di 10 II.1 Avverso la suddetta decisione hanno interposto appello Parte_1 CP_1
e , sulla scorta di due motivi come di seguito rubricati e che
[...] Parte_3 Parte_2
si riassumono in sintesi:
1) Erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure della CTU contabile redatta dal Dott.
Per_2
Ad avviso dell'appellante il primo giudice, nel commentare la c.t.u. dopo averla definita “completa, chiara, dettagliata e fatta propria dal Giudice”, ne avrebbe travisato le conclusioni. Ed infatti aveva affermato “Il debito risulta dunque così composto: quanto ai c.c. 9762 e 9728, euro 642.045,29 oltre interessi dal 2.1.2018 al saldo al tasso del 5,50%”, quando il consulente, nelle sue conclusioni, aveva indicato un debito residuo, per i c.c. 9762 e 9728, pari ad € 598.266,64, mentre d'altra parte il tasso del
5,50% che non aveva riscontri né nel tasso legale, né nel tasso BOT, ed altro non era che il tasso richiesto dalla Banca, benché lo stesso giudice avesse “decretato l'annullamento del Decreto ingiuntivo”, in presenza peraltro di usura contrattuale che al contrario avrebbe dovuto determinare l'annullamento della clausola degli interessi o al massimo l'applicazione degli interessi legali. Ancora il giudice si era contraddetto, affermando che la Banca opposta aveva depositato “documentazione idonea e sufficiente a provare la fonte della obbligazione” e poi revocato il decreto per non essere il credito certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla c.t.u..
2) Vizio di omessa motivazione:
Il motivo, così rubricato, censura innanzitutto il fatto che il primo giudice abbia preso in considerazione le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione e non quelle rassegnate nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria (segnatamente, la seguente domanda: “dichiarare la
tenuta a corrispondere alla SPE l'importo di € Controparte_2 Parte_1
144.563,72 o in subordine la minor somma di € 2.310,02.”). Il motivo appare di seguito avanzare critiche alla c.t.u. (ricalcando le diverse conclusioni del proprio c.t. di parte) in ordine a prescrizione delle rimesse solutorie, anatocismo occulto, c.m.s., usura.
II.2. Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2 art. 342 c.p.c., ed in ogni caso l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di somme, in quanto domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.. Nel merito, ha domandato il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 II.3. Con comparsa depositata in data 17.4.2024 è intervenuta in giudizio Controparte_3
(per essa, quale mandataria, , nella documentata qualità di sopravvenuta
[...] CP_4
cessionaria del credito, proponendo difese identiche a quelle della Banca.
III. All'udienza del 11.09.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei temini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 21.11.2024.
IV. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta alla rigorosa censura di inammissibilità
Detto ciò, nel merito si osserva quanto segue.
IV.1. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il primo giudice, che pure ha inteso accertare l'anatocismo anche nella correlazione tra conto ordinario e conto anticipi, come dimostra il quesito sottoposto al c.t.u. al punto 2 (“l'esistenza di anatocismo e anatocismo occulto riferibile ai rapporti per cui è causa”), non si è poi avveduto, nel far proprie in sentenza le conclusioni della c.t.u., del fatto che quelle rassegnate dal consulente a pag. 52 (riportanti il saldo finale a debito, per i due rapporti esaminati, di euro 642.045,29) non erano relative al ricalcolo con espunzione, appunto, dell'anatocismo occulto, in quanto il consulente aveva elaborato tale calcolo, come alternativa a quello incentrato sul solo anatocismo applicato al conto corrente, nel replicare alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp., e cioè alla successiva pag. 55.
Considerato l'anatocismo occulto, il c.t.u. aveva concluso per un saldo ricalcolato del c/c 9762 pari a -
162.672,28 (anziché pari a -206.450,93), con la conseguenza che il debito complessivo della correntista verso la diveniva pari ad euro 598.266,64 (anziché pari ad euro 642.045,29, oggetto della CP_2
condanna).
Il Tribunale non ha minimamente motivato l'eventuale scelta di far proprio il saldo ricalcolato senza l'espunzione degli addebiti derivanti dall'anatocismo occulto, pur dopo aver richiesto al consulente di pagina 6 di 10 verificare proprio se questo si fosse verificato nella fattispecie e di provvedere alla rideterminazione dei saldi “tenuto conto di tutto quanto sopra determinato”, e pertanto è effettivamente evidente la mera svista, dovuta al fatto che il consulente ha rassegnato in modo tutt'altro che chiaro le proprie conclusioni, omettendo di esporre nello schema riassuntivo finale i due calcoli alternativi.
La costituendosi nel presente giudizio, non ha preso posizione alcuna sulle doglianze del primo CP_2
motivo di appello.
Questo, dunque, come accennato in premessa, risulta sul punto fondato e va accolto, con conseguente rideterminazione in euro 598.266,64 della somma, in punto capitale, oggetto della condanna degli appellanti.
La sentenza del Tribunale di Sondrio non merita invece riforma sotto il secondo profilo di doglianza, ovvero quello della asserita non debenza di interessi (o debenza degli stessi secondo il saggio legale) in ragione dell'usurarietà della pattuizione, atteso che la c.t.u. ha più che chiaramente concluso per l'insussistenza di usura. In risposta al quesito sub 3) il c.t.u ha concluso (pag. 50 dell'elaborato): “è stato verificato il non superamento del tasso soglia”.
Difficilmente poi si comprende l'argomentazione per cui la sentenza appellata sarebbe contraddittoria, per aver il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo, all'esito del giudizio di opposizione, pur avendo affermato che la aveva prodotto documentazione “atta a provare la fonte dell'obbligazione”. CP_2
Provare la fonte dell'obbligazione non è, all'evidenza, provare il credito nel suo esatto ammontare.
Quest'ultimo, all'esito della c.t.u., è risultato minore dell'importo ingiunto, per cui il Tribunale ha revocato il decreto, seppur condannando gli odierni appellanti al pagamento dell'importo risultato dovuto (e che ora, come visto, deve essere corretto in relazione al saldo negativo dei due conti correnti).
IV.2 Il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto alla domanda di restituzione di somme si configura un rigetto, da parte del Tribunale di
Sondrio, piuttosto che un'omessa pronuncia, atteso che il Tribunale medesimo, come da dispositivo, ha disatteso ogni altra istanza ed eccezione.
Detto ciò, la domanda di condanna alla restituzione di somme, in quanto formulata per la prima volta con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. doveva a ben vedere ritenersi inammissibile, non trattandosi di mera precisazione di una domanda già svolta (essendo stata proposta, con l'atto di citazione in opposizione, una mera domanda di accertamento dell'inesistenza del credito della banca).
pagina 7 di 10 In aggiunta, gli importi domandati in restituzione sono stati quantificati, in via principale e subordinata, solo in sede di atti difensivi conclusionali e segnatamente nella memoria di replica. Difatti: in atto di citazione la domanda non è stata proposta;
con la memoria n. 1 ex art. 186, terzo comma, c.p.c., è stata introdotta, ma in modo del tutto generico;
in comparsa conclusionale, la domanda è scomparsa dalle conclusioni, per ricomparire appunto, e questa volta con la quantificazione degli importi, nella comparsa di replica.
Della debenza di tali somme gli allora opponenti non hanno in ogni caso fornito prova idonea, non potendosi ritenere tale la generica perizia di parte, a fronte dell'espletamento di una c.t.u., cui il primo giudice non si è sottratto, che ha motivatamente ricalcolato i rapporti dare/avere tra la correntista e l'istituto di credito senza giungere all'accertamento di saldi attivi, ma solo ridimensionando la pretesa creditoria della (che, per parte propria, ha fatto acquiescenza a tali conclusioni). CP_2
Peraltro, la Corte non può non evidenziare l'assoluta incomprensibilità delle allegazioni della parte, contenute proprio nella memoria di replica in primo grado, laddove, dopo aver ripercorso le argomentazioni del c.t. di parte, per il quale la somma di euro 2.995,72 avrebbe costituito “reale debito
Part della derivante dal conto corrente promiscuo n° 9762/27 per il periodo dal 1996 al 2018”, gli opponenti hanno domandato, in via subordinata rispetto alla restituzione di euro 144.563,72, la restituzione del medesimo importo di euro 2.995,72, improvvisamente (ed irragionevolmente) divenuto a credito.
In tale confusionaria situazione, la Corte deve altresì rilevare che il quesito rivolto dal Tribunale di
Sondrio al c.t.u. (quesito più volte sottoposto a critiche di entrambe le parti ed una volta anche modificato) è stato ampiamente esplorativo, rispetto alle limitate eccezioni che potessero dirsi specificamente sollevate, entro il maturare delle preclusioni assertive, dagli allora opponenti per il tramite della prima perizia econometrica (prodotta con la memoria n. 1 ex art. 183, terzo comma,
c.p.c.), e cioè la presenza di anatocismo (anche occulto) e di usura.
Il c.t.u. ha verificato la presenza dell'anatocismo e ne ha espunto gli effetti (con i due calcoli alternativi di cui si è detto, con e senza espunzione degli effetti dell'anatocismo occulto), mentre ha escluso che si sia mai verificato il superamento del tasso soglia.
Il c.t.u. ha quindi esteso la propria indagine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, che in effetti ha poi rilevato, procedendo anche per questo alla rettifica dei saldi.
Quanto alle rimesse solutorie, la Corte rileva che la in primo grado ha tempestivamente eccepito CP_2
la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria avversaria relativa a “tutte le appostazioni contabili a debito della società debitrice a qualunque titolo, interessi e/o spese, effettuate dalla CP_2
pagina 8 di 10 opposta sui conti correnti 9278 e 9762 in epoca anteriore al 10 settembre 2008 (essendo l'atto di opposizione stato notificato il 10 settembre 2018)”, e che, a fronte di tale eccezione, erano gli odierni appellanti onerati di provare la natura ripristinatoria, anziché solutoria, delle rimesse, il ché non può certo dirsi che abbiano fatto, limitandosi a ritrascrivere nell'atto di appello (pag. 12) le affermazioni del proprio c.t. di parte che sul punto aveva apoditticamente affermato “ritengo che non esistano rimesse solutorie” (pag. 4 delle osservazioni critiche alla c.t.u.).
In conclusione, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata relativamente all'importo, in punto capitale, della condanna degli odierni appellanti relativamente al saldo negativo dei conti correnti n. 9762 e n. 9728. Con reiezione dell'appello nel resto.
IV. Le spese di lite.
La riforma parziale della sentenza impugnata impone la regolamentazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi. Dato l'esito complessivo della lite, che vede le parti (precisando che la e la CP_2
cessionaria vengono considerate quale unica parte, avendo assunto identica difesa) reciprocamente soccombenti, la Corte ritiene che le spese possano trovare fra le stesse integrale compensazione, tanto per il primo, quanto per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 CP_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio pubblicata il 28 marzo 2022 nel procedimento RG
1486/2018, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a corrispondere a Controparte_3
quale cessionaria del credito, in relazione ai conti correnti 9762 e 9728, la somma, in punto capitale, di euro 598.266,64.
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo e del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
pagina 9 di 10 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 conto corrente in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 1, già n. 9762/27, per €. 297.749,99, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; conto corrente in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 2, già n. 9728/90, per
€. 617.514,18, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; residuo prestito chirografario in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 4, già n. 1015058/42, per €. 18.483,93, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; residuo prestito chirografario in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 5, già n. 1045905/43, per €.
32.378,65, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2926/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_1 P.IVA_1
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_2 C.F._1
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE Parte_3 C.F._2
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE DE CP_1 C.F._3
MATTHAEIS, 18 03100 FROSINONE presso lo studio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in GALLERIA Controparte_2 P.IVA_2
PARRAVICINI, 8 23100 presso lo studio dell'avv. CARRARA MAURIZIO, che lo CP_2
rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
E
per essa, quale mandataria, rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa dall'avv. Roberto Calabresi giusta procura generale alle liti del 12/12/2023 a rogito del Dott.
Notaio in Velletri Rep 79368 Racc 29946 con studio in Milano, Foro Persona_1
Buonaparte n. 20 da intendersi apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
TERZO INTERVENUTO
avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
:
[...]
in via preliminare:
a) dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 144.563,72 o in subordine la minor somma di € 2.310,02.
In via strettamente subordinata contenere l'obbligazione pecuniaria posta a carico degli opponenti nei limiti rigorosamente emersi in corso di causa, anche a seguito delle risultanze acquisite dalla C.T.U. .
IN VIA ISTRUTTORIA
b) dichiarare la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, contestando questa difesa le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado pagina 2 di 10 Per Controparte_2
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello
In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, si eccepisce nuovamente la prescrizione di ogni diritto avversario in relazione ad appostazioni contabili effettuate dalla Banca appellata a titolo di interessi e/o spese sui conti correnti oggetto di causa in data anteriore al 10 settembre 2008. Si osserva inoltre come il decreto ingiuntivo e la sentenza de quibus sono relativi a due rapporti di conto corrente e a due prestiti chirografari: questi ultimi né in sede di opposizione al decreto né in appello hanno formato oggetto di censure di sorta, e sono quindi incontestati.
Con condanna al pagamento delle spese legali.
Per per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare inammissibile l'appello avversario.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, si eccepisce nuovamente la prescrizione di ogni diritto avversario in relazione ad appostazioni contabili effettuate dalla appellata a titolo di interessi e/o spese sui conti correnti CP_2 oggetto di causa in data anteriore al 10 settembre 2008. Con condanna al pagamento delle spese legali.
Si osserva inoltre come il decreto ingiuntivo e la sentenza de quibus sono relativi a due rapporti di conto corrente e a due prestiti chirografari: questi ultimi né in sede di opposizione al decreto né in appello hanno formato oggetto di censure di sorta, e sono quindi incontestati.
Con condanna al pagamento delle spese legali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato con sede in Dublino, Parte_1
nonché i soci e convenivano in giudizio CP_1 Parte_3 Parte_2 [...]
(di seguito anche solo la dinanzi al Tribunale di Sondrio in Controparte_2 CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.457/18 dalla ottenuto nei loro confronti per € 966.126,75 in CP_2
pagina 3 di 10 relazione al saldo negativo di due rapporti di conto corrente ed al debito residuo di due mutui chirografari1.
Gli opponenti: eccepivano la mancanza di prova del credito azionato dalla attesa la mancata CP_2 produzione da parte di quest'ultima, che ne era onerata, di tutti gli estratti conto, e l'inidoneità al fine del saldaconto ex art. 50 TUB in quanto documento di provenienza unilaterale;
eccepivano la nullità della previsione di capitalizzazione periodica degli interessi a debito.
I.2. Costituitasi in giudizio, la che produceva una serie di estratti conto integrali rimarcando la CP_2 sufficienza della produzione del saldaconto per la fase monitoria, preliminarmente osservava che l'atto di opposizione era incentrato sui rapporti di conto corrente, quando il credito azionato derivava anche dal mancato pagamento delle rate dei due mutui chirografari;
in secondo luogo, rilevava la genericità e comunque infondatezza dell'eccezione in materia di capitalizzazione degli interessi passivi, essendosi essa adeguata alla delibera CICR del 2000; in terzo luogo, “per mero tuziorismo”, eccepiva “la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria avversaria relativa a tutte le appostazioni contabili
a debito della società debitrice a qualunque titolo, interessi e/o spese, effettuate dalla Banca opposta sui conti correnti 9278 e 9762 in epoca anteriore al 10 settembre 2008 (essendo l'atto di opposizione stato notificato il 10 settembre 2018).”.
I.3 La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio (dal quesito più volte interpolato), ed all'esito il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza con la quale, recependo le conclusioni rassegnate dal c.t.u., revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando il credito della relativamente al CP_2
saldo negativo dei rapporti di conto corrente, in euro 642.045,29, oltre interessi dal 2.1.2018 al saldo al tasso del 5,50%. Fermo il credito già riconosciuto in sede monitoria relativamente ai prestiti chirografari. Compensava le spese di lite tra le parti, data la reciproca soccombenza.
II. L'appello
pagina 4 di 10 II.1 Avverso la suddetta decisione hanno interposto appello Parte_1 CP_1
e , sulla scorta di due motivi come di seguito rubricati e che
[...] Parte_3 Parte_2
si riassumono in sintesi:
1) Erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure della CTU contabile redatta dal Dott.
Per_2
Ad avviso dell'appellante il primo giudice, nel commentare la c.t.u. dopo averla definita “completa, chiara, dettagliata e fatta propria dal Giudice”, ne avrebbe travisato le conclusioni. Ed infatti aveva affermato “Il debito risulta dunque così composto: quanto ai c.c. 9762 e 9728, euro 642.045,29 oltre interessi dal 2.1.2018 al saldo al tasso del 5,50%”, quando il consulente, nelle sue conclusioni, aveva indicato un debito residuo, per i c.c. 9762 e 9728, pari ad € 598.266,64, mentre d'altra parte il tasso del
5,50% che non aveva riscontri né nel tasso legale, né nel tasso BOT, ed altro non era che il tasso richiesto dalla Banca, benché lo stesso giudice avesse “decretato l'annullamento del Decreto ingiuntivo”, in presenza peraltro di usura contrattuale che al contrario avrebbe dovuto determinare l'annullamento della clausola degli interessi o al massimo l'applicazione degli interessi legali. Ancora il giudice si era contraddetto, affermando che la Banca opposta aveva depositato “documentazione idonea e sufficiente a provare la fonte della obbligazione” e poi revocato il decreto per non essere il credito certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla c.t.u..
2) Vizio di omessa motivazione:
Il motivo, così rubricato, censura innanzitutto il fatto che il primo giudice abbia preso in considerazione le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione e non quelle rassegnate nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria (segnatamente, la seguente domanda: “dichiarare la
tenuta a corrispondere alla SPE l'importo di € Controparte_2 Parte_1
144.563,72 o in subordine la minor somma di € 2.310,02.”). Il motivo appare di seguito avanzare critiche alla c.t.u. (ricalcando le diverse conclusioni del proprio c.t. di parte) in ordine a prescrizione delle rimesse solutorie, anatocismo occulto, c.m.s., usura.
II.2. Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2 art. 342 c.p.c., ed in ogni caso l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di somme, in quanto domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.. Nel merito, ha domandato il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 II.3. Con comparsa depositata in data 17.4.2024 è intervenuta in giudizio Controparte_3
(per essa, quale mandataria, , nella documentata qualità di sopravvenuta
[...] CP_4
cessionaria del credito, proponendo difese identiche a quelle della Banca.
III. All'udienza del 11.09.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei temini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 21.11.2024.
IV. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta alla rigorosa censura di inammissibilità
Detto ciò, nel merito si osserva quanto segue.
IV.1. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il primo giudice, che pure ha inteso accertare l'anatocismo anche nella correlazione tra conto ordinario e conto anticipi, come dimostra il quesito sottoposto al c.t.u. al punto 2 (“l'esistenza di anatocismo e anatocismo occulto riferibile ai rapporti per cui è causa”), non si è poi avveduto, nel far proprie in sentenza le conclusioni della c.t.u., del fatto che quelle rassegnate dal consulente a pag. 52 (riportanti il saldo finale a debito, per i due rapporti esaminati, di euro 642.045,29) non erano relative al ricalcolo con espunzione, appunto, dell'anatocismo occulto, in quanto il consulente aveva elaborato tale calcolo, come alternativa a quello incentrato sul solo anatocismo applicato al conto corrente, nel replicare alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp., e cioè alla successiva pag. 55.
Considerato l'anatocismo occulto, il c.t.u. aveva concluso per un saldo ricalcolato del c/c 9762 pari a -
162.672,28 (anziché pari a -206.450,93), con la conseguenza che il debito complessivo della correntista verso la diveniva pari ad euro 598.266,64 (anziché pari ad euro 642.045,29, oggetto della CP_2
condanna).
Il Tribunale non ha minimamente motivato l'eventuale scelta di far proprio il saldo ricalcolato senza l'espunzione degli addebiti derivanti dall'anatocismo occulto, pur dopo aver richiesto al consulente di pagina 6 di 10 verificare proprio se questo si fosse verificato nella fattispecie e di provvedere alla rideterminazione dei saldi “tenuto conto di tutto quanto sopra determinato”, e pertanto è effettivamente evidente la mera svista, dovuta al fatto che il consulente ha rassegnato in modo tutt'altro che chiaro le proprie conclusioni, omettendo di esporre nello schema riassuntivo finale i due calcoli alternativi.
La costituendosi nel presente giudizio, non ha preso posizione alcuna sulle doglianze del primo CP_2
motivo di appello.
Questo, dunque, come accennato in premessa, risulta sul punto fondato e va accolto, con conseguente rideterminazione in euro 598.266,64 della somma, in punto capitale, oggetto della condanna degli appellanti.
La sentenza del Tribunale di Sondrio non merita invece riforma sotto il secondo profilo di doglianza, ovvero quello della asserita non debenza di interessi (o debenza degli stessi secondo il saggio legale) in ragione dell'usurarietà della pattuizione, atteso che la c.t.u. ha più che chiaramente concluso per l'insussistenza di usura. In risposta al quesito sub 3) il c.t.u ha concluso (pag. 50 dell'elaborato): “è stato verificato il non superamento del tasso soglia”.
Difficilmente poi si comprende l'argomentazione per cui la sentenza appellata sarebbe contraddittoria, per aver il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo, all'esito del giudizio di opposizione, pur avendo affermato che la aveva prodotto documentazione “atta a provare la fonte dell'obbligazione”. CP_2
Provare la fonte dell'obbligazione non è, all'evidenza, provare il credito nel suo esatto ammontare.
Quest'ultimo, all'esito della c.t.u., è risultato minore dell'importo ingiunto, per cui il Tribunale ha revocato il decreto, seppur condannando gli odierni appellanti al pagamento dell'importo risultato dovuto (e che ora, come visto, deve essere corretto in relazione al saldo negativo dei due conti correnti).
IV.2 Il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto alla domanda di restituzione di somme si configura un rigetto, da parte del Tribunale di
Sondrio, piuttosto che un'omessa pronuncia, atteso che il Tribunale medesimo, come da dispositivo, ha disatteso ogni altra istanza ed eccezione.
Detto ciò, la domanda di condanna alla restituzione di somme, in quanto formulata per la prima volta con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. doveva a ben vedere ritenersi inammissibile, non trattandosi di mera precisazione di una domanda già svolta (essendo stata proposta, con l'atto di citazione in opposizione, una mera domanda di accertamento dell'inesistenza del credito della banca).
pagina 7 di 10 In aggiunta, gli importi domandati in restituzione sono stati quantificati, in via principale e subordinata, solo in sede di atti difensivi conclusionali e segnatamente nella memoria di replica. Difatti: in atto di citazione la domanda non è stata proposta;
con la memoria n. 1 ex art. 186, terzo comma, c.p.c., è stata introdotta, ma in modo del tutto generico;
in comparsa conclusionale, la domanda è scomparsa dalle conclusioni, per ricomparire appunto, e questa volta con la quantificazione degli importi, nella comparsa di replica.
Della debenza di tali somme gli allora opponenti non hanno in ogni caso fornito prova idonea, non potendosi ritenere tale la generica perizia di parte, a fronte dell'espletamento di una c.t.u., cui il primo giudice non si è sottratto, che ha motivatamente ricalcolato i rapporti dare/avere tra la correntista e l'istituto di credito senza giungere all'accertamento di saldi attivi, ma solo ridimensionando la pretesa creditoria della (che, per parte propria, ha fatto acquiescenza a tali conclusioni). CP_2
Peraltro, la Corte non può non evidenziare l'assoluta incomprensibilità delle allegazioni della parte, contenute proprio nella memoria di replica in primo grado, laddove, dopo aver ripercorso le argomentazioni del c.t. di parte, per il quale la somma di euro 2.995,72 avrebbe costituito “reale debito
Part della derivante dal conto corrente promiscuo n° 9762/27 per il periodo dal 1996 al 2018”, gli opponenti hanno domandato, in via subordinata rispetto alla restituzione di euro 144.563,72, la restituzione del medesimo importo di euro 2.995,72, improvvisamente (ed irragionevolmente) divenuto a credito.
In tale confusionaria situazione, la Corte deve altresì rilevare che il quesito rivolto dal Tribunale di
Sondrio al c.t.u. (quesito più volte sottoposto a critiche di entrambe le parti ed una volta anche modificato) è stato ampiamente esplorativo, rispetto alle limitate eccezioni che potessero dirsi specificamente sollevate, entro il maturare delle preclusioni assertive, dagli allora opponenti per il tramite della prima perizia econometrica (prodotta con la memoria n. 1 ex art. 183, terzo comma,
c.p.c.), e cioè la presenza di anatocismo (anche occulto) e di usura.
Il c.t.u. ha verificato la presenza dell'anatocismo e ne ha espunto gli effetti (con i due calcoli alternativi di cui si è detto, con e senza espunzione degli effetti dell'anatocismo occulto), mentre ha escluso che si sia mai verificato il superamento del tasso soglia.
Il c.t.u. ha quindi esteso la propria indagine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, che in effetti ha poi rilevato, procedendo anche per questo alla rettifica dei saldi.
Quanto alle rimesse solutorie, la Corte rileva che la in primo grado ha tempestivamente eccepito CP_2
la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria avversaria relativa a “tutte le appostazioni contabili a debito della società debitrice a qualunque titolo, interessi e/o spese, effettuate dalla CP_2
pagina 8 di 10 opposta sui conti correnti 9278 e 9762 in epoca anteriore al 10 settembre 2008 (essendo l'atto di opposizione stato notificato il 10 settembre 2018)”, e che, a fronte di tale eccezione, erano gli odierni appellanti onerati di provare la natura ripristinatoria, anziché solutoria, delle rimesse, il ché non può certo dirsi che abbiano fatto, limitandosi a ritrascrivere nell'atto di appello (pag. 12) le affermazioni del proprio c.t. di parte che sul punto aveva apoditticamente affermato “ritengo che non esistano rimesse solutorie” (pag. 4 delle osservazioni critiche alla c.t.u.).
In conclusione, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata relativamente all'importo, in punto capitale, della condanna degli odierni appellanti relativamente al saldo negativo dei conti correnti n. 9762 e n. 9728. Con reiezione dell'appello nel resto.
IV. Le spese di lite.
La riforma parziale della sentenza impugnata impone la regolamentazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi. Dato l'esito complessivo della lite, che vede le parti (precisando che la e la CP_2
cessionaria vengono considerate quale unica parte, avendo assunto identica difesa) reciprocamente soccombenti, la Corte ritiene che le spese possano trovare fra le stesse integrale compensazione, tanto per il primo, quanto per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 CP_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio pubblicata il 28 marzo 2022 nel procedimento RG
1486/2018, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a corrispondere a Controparte_3
quale cessionaria del credito, in relazione ai conti correnti 9762 e 9728, la somma, in punto capitale, di euro 598.266,64.
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo e del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
pagina 9 di 10 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 conto corrente in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 1, già n. 9762/27, per €. 297.749,99, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; conto corrente in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 2, già n. 9728/90, per
€. 617.514,18, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; residuo prestito chirografario in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 4, già n. 1015058/42, per €. 18.483,93, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018; residuo prestito chirografario in sofferenza rubricato al n. 105341, sottoconto 5, già n. 1045905/43, per €.
32.378,65, al netto degli interessi maturati a far data dal giorno 2.1.2018.