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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4051/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a Caramagna Piemonte (CN), in [...] Parte_1 C.F._1
30/07/1961, residente in [...]P.te (CN)
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTRA FABIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN), il 05/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 60 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...], in data [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] l'[...], entrambe, seppur formalmente ancora residenti con il padre
[...]
ma economicamente autosufficienti. Parte_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 13.02.2014, (R.G. 1247/2013).
Con ricorso depositato il 24/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Bra (CN) il Parte_1 Parte_2
05/07/1986, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1986 II serie A n. 60 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
Atteso che le due figlie e sono economicamente autosufficienti e Persona_1 Per_2 indipendenti, revoca l'obbligo di mantenimento esclusivo a carico del sig. così Parte_1 come statuito nel decreto di omologazione n. 123/2014 del 13/02/2014 emesso dal Tribunale di
Saluzzo.
PRENDE ATTO CHE
L'autovettura Volkswagen modello New Battle, targata FT946HT, di proprietà di Pt_1 ma nella disponibilità esclusiva della Sig.ra verrà trasferita con le
[...] Parte_3 agevolazioni di legge alla sig.ra e la voltura verrà pagata dalla medesima. Parte_3
La casa coniugale intestata a entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - individuata nelle unità immobiliari site nel Comune di Caramagna Piemonte (CN), Via Giovanni Marucco, n. 14, identificate catastalmente al Foglio 24, Particella 249, Sub. 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza
78 mq, Superficie catastale 88 mq, Rendita euro 108,77 e al Foglio 24, particella 249, Sub. 3, Categoria A/7, Classe 4, 11 vani, Superficie 389 mq, Rendita catastale Euro 908,90 - saranno definitivamente assegnate, complete degli arredi ivi contenuti, al Sig. , fino a Parte_1 quando le figlie e vivranno con il medesimo. Persona_1 Persona_2
2 Una volta cessate entrambe le convivenze con il padre delle figlie e Persona_1 Persona_2 nella casa coniugale di Caramagna Piemonte, Via Giovanni Marucco, n. 14, quest'ultima resterà assegnata al sig. il quale potrà scegliere, in via alternativa, di corrispondere un Parte_1 canone di locazione in favore della sig.ra pari alla quota del 50% del canone medio Parte_2 di locazione calcolato per detto immobile, oppure di mettere in vendita la casa coniugale al migliore offerente e suddividere il ricavato nella misura del 50% ciascuno, previa deduzione degli importi mutuati alla sig.ra dal sig. per il saldo di debiti pregressi della medesima, meglio Pt_2 Pt_1 individuati nel ricorso introduttivo e riportati nel successivo capo, o ancora di acquistare la quota del
50% della sig.ra , previa decurtazione dal prezzo corrisposto degli importi mutuati alla sig.ra Pt_2
dal sig. per il saldo di debiti pregressi della medesima, meglio individuati al capo Pt_2 Pt_1 successivo.
I coniugi dichiarano di avere definito, con le presenti pattuizioni, ogni loro rapporto economico e patrimoniale, ad eccezione dell'importo di € 479,46 (Cantina Clavesana), € 4.580,06 (P.F. 3 SaS di ER GU & C.), di € 385,95 ( di € 4.273,27 (Enel Energia), tutti Controparte_1 debiti contratti precedentemente dalla sig.ra e saldati ad oggi con provviste del Parte_2 sig. , per cui nessuno di essi avrà più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richiedere a loro favore un assegno divorzile;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4051/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a Caramagna Piemonte (CN), in [...] Parte_1 C.F._1
30/07/1961, residente in [...]P.te (CN)
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTRA FABIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN), il 05/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 60 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...], in data [...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] l'[...], entrambe, seppur formalmente ancora residenti con il padre
[...]
ma economicamente autosufficienti. Parte_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 13.02.2014, (R.G. 1247/2013).
Con ricorso depositato il 24/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Bra (CN) il Parte_1 Parte_2
05/07/1986, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1986 II serie A n. 60 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
Atteso che le due figlie e sono economicamente autosufficienti e Persona_1 Per_2 indipendenti, revoca l'obbligo di mantenimento esclusivo a carico del sig. così Parte_1 come statuito nel decreto di omologazione n. 123/2014 del 13/02/2014 emesso dal Tribunale di
Saluzzo.
PRENDE ATTO CHE
L'autovettura Volkswagen modello New Battle, targata FT946HT, di proprietà di Pt_1 ma nella disponibilità esclusiva della Sig.ra verrà trasferita con le
[...] Parte_3 agevolazioni di legge alla sig.ra e la voltura verrà pagata dalla medesima. Parte_3
La casa coniugale intestata a entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - individuata nelle unità immobiliari site nel Comune di Caramagna Piemonte (CN), Via Giovanni Marucco, n. 14, identificate catastalmente al Foglio 24, Particella 249, Sub. 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza
78 mq, Superficie catastale 88 mq, Rendita euro 108,77 e al Foglio 24, particella 249, Sub. 3, Categoria A/7, Classe 4, 11 vani, Superficie 389 mq, Rendita catastale Euro 908,90 - saranno definitivamente assegnate, complete degli arredi ivi contenuti, al Sig. , fino a Parte_1 quando le figlie e vivranno con il medesimo. Persona_1 Persona_2
2 Una volta cessate entrambe le convivenze con il padre delle figlie e Persona_1 Persona_2 nella casa coniugale di Caramagna Piemonte, Via Giovanni Marucco, n. 14, quest'ultima resterà assegnata al sig. il quale potrà scegliere, in via alternativa, di corrispondere un Parte_1 canone di locazione in favore della sig.ra pari alla quota del 50% del canone medio Parte_2 di locazione calcolato per detto immobile, oppure di mettere in vendita la casa coniugale al migliore offerente e suddividere il ricavato nella misura del 50% ciascuno, previa deduzione degli importi mutuati alla sig.ra dal sig. per il saldo di debiti pregressi della medesima, meglio Pt_2 Pt_1 individuati nel ricorso introduttivo e riportati nel successivo capo, o ancora di acquistare la quota del
50% della sig.ra , previa decurtazione dal prezzo corrisposto degli importi mutuati alla sig.ra Pt_2
dal sig. per il saldo di debiti pregressi della medesima, meglio individuati al capo Pt_2 Pt_1 successivo.
I coniugi dichiarano di avere definito, con le presenti pattuizioni, ogni loro rapporto economico e patrimoniale, ad eccezione dell'importo di € 479,46 (Cantina Clavesana), € 4.580,06 (P.F. 3 SaS di ER GU & C.), di € 385,95 ( di € 4.273,27 (Enel Energia), tutti Controparte_1 debiti contratti precedentemente dalla sig.ra e saldati ad oggi con provviste del Parte_2 sig. , per cui nessuno di essi avrà più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richiedere a loro favore un assegno divorzile;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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