Ordinanza 24 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12481 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2020 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 33160-2019 proposto da: C.T.P. - COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
- ricorrente -
contro
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Massimo Marsico;
- controricorrente -
e
contro
REGIONE CAMPANIA;
- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente di- nanzi al Tribunale ordinario di AP (RGN 16892 del 2016). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2020 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi, in via principale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preven- tivo di giurisdizione e, in via di subordine, la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. - La società CT - Compagnia Trasporti Pubblici, società per azioni con capitale totalmente pubblico svolgente il servizio pubblico di trasporto locale extraurbano nella Provincia di AP ed urbano nei Comuni di Pozzuoli ed Acerra in forza di contratti stipulati in data 17 febbraio 2003 con la Regione Campania, cui è subentrata la Provincia di AP (oggi Città Metropolitana di AP), si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per gli anni dal 2004 al 2010 non- ché la condanna della Regione e della Provincia al pagamento delle somme ad essa ricorrente spettanti a titolo di indicizzazione dei con- tributi di esercizio per gli anni dal 2004 al 2010, con contestuale de- claratoria di nullità della clausola contrattuale che esclude tale ade- guamento. Si sono costituite, resistendo alle domande, la Provincia e la Re- gione;
la prima ha anche eccepito, preliminarmente, il difetto di giuri- sdizione del giudice amministrativo. 2. - Il TAR per la Campania, con sentenza depositata il 23 no- vembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. - 2 - 3. - La Compagnia Trasporti Pubblici, con atto di citazione notifi- cato il 10 e 1'11 maggio 2016, ha riassunto la causa dinanzi al Tribu- nale ordinario di AP, riproponendo dinanzi ad esso le domande ini- zialmente azionate di fronte al giudice amministrativo. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, resi- stendo;
la Città Metropolitana ha eccepito anche il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 4. - Nella pendenza del processo riproposto dinanzi al Tribunale ordinario, la CT, con ricorso notificato il 7 novembre 2019, ha chie- sto il regolamento preventivo di giurisdizione. 4.1. - La ricorrente evidenzia che la materia del contendere verte sull'applicabilità della norma imperativa dettata dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede che tutti i con- tratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica e conti- nuata debbono recare una clausola di revisione del prezzo, ai contrat- ti-ponte stipulati con le Amministrazioni convenute, e sulla declarato- ria di nullità, ove occorrente, dell'art. 15, comma 3, dei suddetti con- tratti, in quanto contrario a norma imperativa. La ricorrente segnala che la giurisprudenza si è indirizzata nel senso di ritenere che le controversie derivanti dall'applicazione della norma imperativa dettata dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993 ai contratti-ponte aventi ad oggetto il servizio di trasporto pubblico loca- le su gomma, sono devolute al giudice amministrativo, e richiama una pronuncia della Corte d'appello di AP (la sentenza n. 429 del 25 gennaio 2019) ed un arresto del Consiglio di Stato (la sentenza n. 5954 del 2010). 5. - La Città Metropolitana ha depositato controricorso. La controricorrente deduce di essere stata convenuta, unitamente alla Regione Campania, in una pluralità di giudizi analoghi proposti da aziende esercenti il servizio pubblico locale, e di avere pertanto inte- U)4/ - 3 resse affinché venga definitivamente individuato il giudice munito di giurisdizione sulla relativa controversia. 6. - La Regione Campania non ha svolto attività difensiva in que- sta sede. 7. - Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della istanza di regolamento preventivo e, in via subordinata, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l'Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile perché nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., atteso che la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una de- cisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo. In ogni caso la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, es- sendo la posizione giuridica soggettiva azionata qualificabile come di- ritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di una obbligazione pecu- niaria. 8. - In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente CT ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Il regolamento preventivo di giurisdizione - su cui le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare - è stato chiesto in un processo che la parte ha riproposto davanti al giudice ordinario, dopo che il giudice amministrativo, dinanzi al quale la controversia era stata ini- zialmente promossa, aveva declinato la propria giurisdizione. 1.1. - Nello specifico, il TAR per la Campania, con sentenza depo- sitata in segreteria il 23 novembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Quv - 4 - La Compagnia Trasporti Pubblici ha quindi tempestivamente (os- sia osservando il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giu- dicato della pronuncia declinatoria, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod. proc. amm.) riproposto il processo, con atto di citazione "in rias- sunzione per difetto di giurisdizione" notificato il 10 e 1'11 maggio 2016, dinanzi al Tribunale ordinario di AP. 2. - Essendosi di fronte ad una tempestiva riproposizione del pro- cesso dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione, de- ve essere accolta l'eccezione, sollevata dal pubblico ministero, di inammissibilità della richiesta del regolamento preventivo ad istanza di parte nel giudizio riassunto. 3. - Invero, nel sistema delineato dall'art. 59 della legge 18 giu- gno 2009, n. 69, e dall'art. 11 cod. proc. amm., quante volte la parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, pro- pone la stessa domanda al giudice indicato come munito della giuri- sdizione, e lo fa tempestivamente, essa resta vincolata dalla decisione resa dal primo giudice, senza poterla rimettere in discussione, e ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è stata riproposta nell'unitario processo (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2010, n. 2716; Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 22 no- vembre 2010, n. 23596; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14960; Cass., Sez. Un., 16 settembre 2013, n. 21109; Cass., Sez. Un., 26 luglio 2016, n. 15429; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2017, n. 26155). Questo indirizzo riposa sul rilievo che le disposizioni sulla translatio sono ordinate al fine di salvaguardare gli effetti della domanda origi- naria, ma anche al risultato di sottrarre alle parti, nel processo prose- guito, il potere processuale di richiedere il regolamento di giurisdizio- ne, in linea di continuità con l'orientamento che esclude da tempo la possibilità di un uso impugnatorio del regolamento (Cass., Sez. Un., 22 marzo 1996, n. 2466; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2008, n. 26296; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 21 luglio -5 2015, n. 15200; Cass., Sez. Un., 26 aprile 2017, n. 10230; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11803). In altri termini, il processo che, a seguito di tempestiva riassun- zione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, rappre- senta la naturale prosecuzione dell'unico giudizio: sicché, mentre nel- la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 e dell'art. 11 cod. proc. amm. e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successiva- mente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto o riproposto, non può essere richiesto il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., giacché la pro- nuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sul- la giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683). 4. - Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente CT nella memoria illustrativa, non conduce a diversa soluzione la senten- za di queste Sezioni Unite 26 ottobre 2018, n. 27163. Con detta sentenza la Corte ha, infatti, affermato il principio se- condo cui, in tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l'art. 11 cod. proc. amm. - po- nendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) - individua nella sola riproposi- zione del processo, innanzi al giudice indicato nella pronuncia declina- toria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della sal- vezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria- mente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece -6 _ contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l'istituto della riassunzione;
facendone conseguire che la domanda, ai detti fini, de- ve essere sempre nuovamente e tempestivamente proposta, con con- tenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giu- risdizione, così determinandosi l'instaurazione di un giudizio secondo la disciplina applicabile a quest'ultimo, anche con riguardo alla rituali- tà del contraddittorio. Sulla base dell'indicato principio, in un giudizio riproposto dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del TAR, relativo all'impugnazione di una delibera della Giunta provinciale di approvazione di una richie- sta di concessione di derivazione idroelettrica nel Comune di Racines, le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta l'esclusione effettuata dal TSAP della qualità di controinteressato in capo al detto Comune, an- corché citato nel primo giudizio, in quanto titolare di interessi di mero fatto. E' evidente che la sentenza n. 27163 del 2018, nel delineare le regole di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli specia- li, e viceversa, non ha messo minimamente in discussione le basi si- stematiche del principio che esclude che nel giudizio riassunto o ri- proposto possa essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ.: principio, questo, che è stato successivamente ribadi- to dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. 9683 del 2019. 5. - Il ricorso per regolamento preventivo è dichiarato inammissi- bile. 6. - Le spese del giudizio per regolamento preventivo devono es- sere compensate, essendo l'eccezione di inammissibilità stata solleva- ta dall'Ufficio del pubblico ministero ed avendo la parte controricor- rente aderito all'istanza della Compagnia ricorrente, ex art. 41 cod. proc. civ., rivolta ad ottenere l'individuazione, da parte di questa Cor- te regolatrice, del plesso munito di giurisdizione. 1, -7
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giuri- sdizione e dichiara compensate tra