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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25317/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO STRANO elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Missaglia del Foro di Milano nonché presso il domicilio digitale di entrambi gli avvocati;
parte attrice contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MATTEO JEAN SOLDATI e dell'avv. LUCA DELLACASA elettivamente domiciliata presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
, dopo avere allegato che nel 2014 aveva ricevuto ammonimento del Questore Parte_1 ai sensi dell'art. 8 d.l. 23/2009 su richiesta di , con la quale aveva avuto in precedenza CP_2 relazione amicale, e che a fondamento di tale ammonimento – poi annullato con sentenza del Consiglio di Stato per omessa comunicazione di avvio del procedimento all'attore stesso – dovevano rinvenirsi anche le dichiarazioni rese, quale persona informata dei fatti, da Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la summenzionata
[...] Controparte_1 deducendone la responsabilità extracontrattuale in ragione delle inveritiere e diffamatorie
[...] dichiarazioni rese da costei all'Autorità di polizia e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'adozione del provvedimento di ammonimento, danni quantificati in circa 42.500 euro.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva CP_1 ampio rigetto, con condanna altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'attore, che peraltro in citazione espressamente rilevava il “carattere decettivo, lesivo e diffamatorio, oltre che del tutto infondato e inveritiero, delle dichiarazioni rese dalla convenuta all'Autorità di pubblica sicurezza” (pag. 10), in memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. precisava di non voler affermare che
“la convenuta abbia reso dichiarazioni false alla Polizia giudiziaria” ma di dolersi del fatto che “la convenuta abbia preso sic et simpliciter per acclarate e veritiere le parole riferitele dalla OR
, per poi, senza svolgere od acquisire i dovuti riscontri in merito a quanto riportatole, rendere CP_2 dichiarazioni in tal senso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che hanno cagionato un evidente e grave pregiudizio all'attore” (pag. 5).
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è manifestamente infondata.
Occorre richiamare, in via preliminare, i consolidati principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine all'eventuale responsabilità del denunciante/querelante in seguito a successivo accertamento dell'infondatezza della notizia di reato.
Afferma abitualmente la Corte che la presentazione di una denunzia all'autorità giudiziaria, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità risarcitoria a carico del denunziante in quanto “l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato” (Cass. 13531/2009, mass.), salvo il caso in cui la condotta possa considerarsi calunniosa, cioè “in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio.” (Cass. 11898/2016; cfr. altresì Cass. 299/2022; 30988/2018). pagina 2 di 5 Tali principi di diritto si sono voluti richiamare a sostegno, ben a fortiori e mutatis mutandis, della piena liceità civilistica della condotta della la quale non ha presentato alcuna denunzia o CP_1 querela ma ha soltanto reso, con obbligo di dire il vero, dichiarazioni alla Polizia in qualità di persona informata dei fatti.
Una sua responsabilità risarcitoria come persona informata dei fatti escussa dalla Polizia, dunque, potrebbe profilarsi soltanto ove venisse dimostrato che ella abbia dolosamente reso dichiarazioni inveritiere tali da attribuire al soggetto ammonito condotte persecutorie non rispondenti al vero e che tali dichiarazioni abbiano avuto effettivo rilievo causale nell'adozione del provvedimento di ammonimento.
Tale prova non è stata affatto raggiunta in giudizio.
Nelle brevi dichiarazioni rese all'agente di P.G. in data 9 giugno 2014 (pag. 15-16 doc. 14 att.), la convenuta si è limitata a riferire quanto fosse a sua conoscenza, in quanto riferitole dalla . CP_2
La convenuta è molto chiara nel dire alla P.G. che “non ho mai conosciuto personalmente Parte_1
” … “le ripeto che non conosco questo , tutto quello che so, me lo ha raccontato
[...] Pt_1
” il che qualificava la “testimonianza” come dichiarazione in gran parte de relato, rendendo CP_2 dunque ben edotta l'autorità di pubblica sicurezza del fatto che trattavasi di fatti in gran parte non percepiti direttamente dalla testimone ma a costei riferiti dalla parte direttamente interessata.
Questo, nondimeno, la convenuta lo dice chiaramente e non le si può dunque certamente addebitare di aver rappresentato taluni fatti come fatti cui ella (contrariamente al vero) abbia assistito personalmente o di cui abbia avuto percezione diretta né si può addebitare alla stessa di non aver verificato la veridicità dei fatti narratile dalla , non essendo ciò certamente suo onere. CP_2
Ella aveva soltanto l'obbligo di rispondere alle domande postele dalla PG e ha correttamente precisato che i fatti che riferiva le erano stati riferiti dalla , non spettando poi a lei ulteriori verifiche CP_2 sull'effettiva rispondenza al vero di tali fatti o financo “acquisire i dovuti riscontri in merito a quanto riportatole” (pag. 7 concl. att.).
Nel dettaglio delle dichiarazioni, osserva il Tribunale che:
- la convenuta ha semplicemente riferito di aver visto un video inviato dall'attore all e la CP_2 circostanza del resto, in punto di mero fatto, non è nemmeno specificamente contestata, anzi risultando documentata (doc.
4-6 conv.);
- nessuna illiceità si rinviene nella dichiarazione con cui la convenuta riferisce alla PG che, dopo il video, definì l'attore alla come “inquietante e matto”, trattandosi del mero riporto, in CP_2 sede di dichiarazioni riservate alla PG, di confidenze rese dalla convenuta alla , senza CP_2 che emerga alcuna divulgazione degli epiteti, con valenza diffamatoria;
- il fatto che la “abbia modificato alcune sue abitudini di vita come ad esempio non CP_2 frequentare la palestra nei suoi soliti orari e cercare di non frequentare alcune persone che potessero conoscere anche questo ” è presentato in forma dubitativa “credo Parte_1 che” ed è peraltro coerente con quanto dichiarato dalla stessa nella sua richiesta di CP_2
pagina 3 di 5 ammonimento (“decisi …di cambiare gli orari della palestra”) sicché quanto riferito, pur dubitativamente, dalla convenuta le era verosimilmente stato riferito dalla stessa;
CP_2
- la convenuta ha riferito di un episodio (la consegna dei fiori sul pianerottolo della ) che CP_2 non è stato specificamente contestato in punto di mero fatto ed anzi risulta comprovato documentalmente (doc. 10 att. pag. 22);
Nessuna condotta illecita della ravvisa dunque il Tribunale nelle dichiarazioni rese alla P.G., CP_1 dovendosi del tutto escludere una consapevole e dolosa rappresentazione di fatti non veritieri, avendo ella ben chiarito la fonte del suo narrato e avendo riportato taluni fatti in termini dubitativi, a conferma della sua prudenza e attenzione nel riferire fatti all'autorità di Polizia incaricata di valutare la richiesta di ammonimento dell'attore.
Esclusa ogni connotazione illecita nell'attività dichiarativa della convenuta, osserva altresì il Tribunale che, in ogni caso, dovrebbe escludersi una rilevanza causale determinante delle dichiarazioni rese dalla convenuta in ordine all'adozione del provvedimento di ammonimento.
A fondamento di tale provvedimento, infatti, devono soprattutto rinvenirsi la copiosa documentazione prodotta dalla , i.e. “numerosi e petulanti messaggi a mezzo telefono e sul social network CP_2
Facebook” (motivazione provv. Questore pag. 112 doc. 14 att.), e le circostanziate dichiarazioni della
, confermate – su espressa richiesta della PG del 15.07.2014 – con telefonata ad assistente di CP_2 polizia in data 28.07.2014 (pag. 95-96 doc. 14), corredate dalle foto di numerosi SMS dell'attore (pag.
97 ss. doc. 14).
Ed infatti, l'ammonimento fu poi adottato in prima battuta il 31.07.2024, subito dopo gli aggiornamenti
(anche documentali) ricevuti dalla stessa, a conferma dunque della pressoché irrilevanza CP_2 causale delle dichiarazioni della convenuta, che semmai hanno potuto meramente corroborare le risultanze documentali senza aggiungere elementi decisivi, sempre per la fondamentale ragione, ben nota all'Autorità di polizia, che quanto riferito dalla convenuta proveniva dal narrato della CP_2 stessa.
Deve dunque escludersi la natura di fatto illecito aquiliano in capo alle condotte censurate della convenuta, con conseguente rigetto integrale delle domande di parte attrice, assorbita per ragion più liquida l'eccezione di prescrizione.
L'infondatezza della domanda di parte attrice è manifesta e l'azione risulta connotata da profili di temerarietà in quanto la semplice lettura delle dichiarazioni rese dalla convenuta all'autorità di PS esclude radicalmente una rilevanza risarcitoria delle stesse, anche alla luce della summenzionata giurisprudenza (resa nei casi, ben più delicati, relativi alla valutazione delle dichiarazioni rese dal denunciante stesso), e la doglianza di omessa verifica della veridicità e di omessa acquisizione dei
“dovuti riscontri” (sottolineatura aggiunta) rispetto a quanto riferito dalla (cfr. pag. 5 memoria CP_2
183.6 n. 1 e pag. 7 concl.) assume connotati di manifesta infondatezza, in quanto nessun obbligo può rinvenirsi in tal senso nell'ordinamento, fintantoché il dichiarante de relato rappresenti che quanto dichiarato proviene dalla narrazione di terzi, cosa che la convenuta ha fatto in modo chiaro ed evidente pagina 4 di 5 (“non sono mai stata testimone di nessun episodio perché le ripeto che non conosco questo , Pt_1 tutto quello che so, me lo ha raccontato ”). CP_2
L'attore ha dunque proposto l'azione con colpa grave, attesa la manifesta infondatezza della domanda già sulla base dei documenti da lui stesso prodotti, e ha dunque determinato l'impiego ingiustificato delle limitate risorse giurisdizionali (cfr. Cass. 36591/2023; Cass. S.U. 9912/2018; Corte Cost.
139/2019) sicché deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma a parte convenuta, somma che questo Tribunale ritiene di dover equitativamente quantificare nella misura congrua di 5.000 euro, pari a circa un decimo del petitum e a circa i due terzi delle spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice integralmente soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
CONDANNA a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.300 per compensi (euro 1.700 per fase di studio;
euro 1.200 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria ed euro 2.900 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
CONDANNA a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di 5.000 euro ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
Così deciso in Milano, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25317/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO STRANO elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Missaglia del Foro di Milano nonché presso il domicilio digitale di entrambi gli avvocati;
parte attrice contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MATTEO JEAN SOLDATI e dell'avv. LUCA DELLACASA elettivamente domiciliata presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024 e richiamato all'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
, dopo avere allegato che nel 2014 aveva ricevuto ammonimento del Questore Parte_1 ai sensi dell'art. 8 d.l. 23/2009 su richiesta di , con la quale aveva avuto in precedenza CP_2 relazione amicale, e che a fondamento di tale ammonimento – poi annullato con sentenza del Consiglio di Stato per omessa comunicazione di avvio del procedimento all'attore stesso – dovevano rinvenirsi anche le dichiarazioni rese, quale persona informata dei fatti, da Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la summenzionata
[...] Controparte_1 deducendone la responsabilità extracontrattuale in ragione delle inveritiere e diffamatorie
[...] dichiarazioni rese da costei all'Autorità di polizia e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'adozione del provvedimento di ammonimento, danni quantificati in circa 42.500 euro.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva CP_1 ampio rigetto, con condanna altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'attore, che peraltro in citazione espressamente rilevava il “carattere decettivo, lesivo e diffamatorio, oltre che del tutto infondato e inveritiero, delle dichiarazioni rese dalla convenuta all'Autorità di pubblica sicurezza” (pag. 10), in memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. precisava di non voler affermare che
“la convenuta abbia reso dichiarazioni false alla Polizia giudiziaria” ma di dolersi del fatto che “la convenuta abbia preso sic et simpliciter per acclarate e veritiere le parole riferitele dalla OR
, per poi, senza svolgere od acquisire i dovuti riscontri in merito a quanto riportatole, rendere CP_2 dichiarazioni in tal senso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che hanno cagionato un evidente e grave pregiudizio all'attore” (pag. 5).
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è manifestamente infondata.
Occorre richiamare, in via preliminare, i consolidati principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine all'eventuale responsabilità del denunciante/querelante in seguito a successivo accertamento dell'infondatezza della notizia di reato.
Afferma abitualmente la Corte che la presentazione di una denunzia all'autorità giudiziaria, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità risarcitoria a carico del denunziante in quanto “l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato” (Cass. 13531/2009, mass.), salvo il caso in cui la condotta possa considerarsi calunniosa, cioè “in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio.” (Cass. 11898/2016; cfr. altresì Cass. 299/2022; 30988/2018). pagina 2 di 5 Tali principi di diritto si sono voluti richiamare a sostegno, ben a fortiori e mutatis mutandis, della piena liceità civilistica della condotta della la quale non ha presentato alcuna denunzia o CP_1 querela ma ha soltanto reso, con obbligo di dire il vero, dichiarazioni alla Polizia in qualità di persona informata dei fatti.
Una sua responsabilità risarcitoria come persona informata dei fatti escussa dalla Polizia, dunque, potrebbe profilarsi soltanto ove venisse dimostrato che ella abbia dolosamente reso dichiarazioni inveritiere tali da attribuire al soggetto ammonito condotte persecutorie non rispondenti al vero e che tali dichiarazioni abbiano avuto effettivo rilievo causale nell'adozione del provvedimento di ammonimento.
Tale prova non è stata affatto raggiunta in giudizio.
Nelle brevi dichiarazioni rese all'agente di P.G. in data 9 giugno 2014 (pag. 15-16 doc. 14 att.), la convenuta si è limitata a riferire quanto fosse a sua conoscenza, in quanto riferitole dalla . CP_2
La convenuta è molto chiara nel dire alla P.G. che “non ho mai conosciuto personalmente Parte_1
” … “le ripeto che non conosco questo , tutto quello che so, me lo ha raccontato
[...] Pt_1
” il che qualificava la “testimonianza” come dichiarazione in gran parte de relato, rendendo CP_2 dunque ben edotta l'autorità di pubblica sicurezza del fatto che trattavasi di fatti in gran parte non percepiti direttamente dalla testimone ma a costei riferiti dalla parte direttamente interessata.
Questo, nondimeno, la convenuta lo dice chiaramente e non le si può dunque certamente addebitare di aver rappresentato taluni fatti come fatti cui ella (contrariamente al vero) abbia assistito personalmente o di cui abbia avuto percezione diretta né si può addebitare alla stessa di non aver verificato la veridicità dei fatti narratile dalla , non essendo ciò certamente suo onere. CP_2
Ella aveva soltanto l'obbligo di rispondere alle domande postele dalla PG e ha correttamente precisato che i fatti che riferiva le erano stati riferiti dalla , non spettando poi a lei ulteriori verifiche CP_2 sull'effettiva rispondenza al vero di tali fatti o financo “acquisire i dovuti riscontri in merito a quanto riportatole” (pag. 7 concl. att.).
Nel dettaglio delle dichiarazioni, osserva il Tribunale che:
- la convenuta ha semplicemente riferito di aver visto un video inviato dall'attore all e la CP_2 circostanza del resto, in punto di mero fatto, non è nemmeno specificamente contestata, anzi risultando documentata (doc.
4-6 conv.);
- nessuna illiceità si rinviene nella dichiarazione con cui la convenuta riferisce alla PG che, dopo il video, definì l'attore alla come “inquietante e matto”, trattandosi del mero riporto, in CP_2 sede di dichiarazioni riservate alla PG, di confidenze rese dalla convenuta alla , senza CP_2 che emerga alcuna divulgazione degli epiteti, con valenza diffamatoria;
- il fatto che la “abbia modificato alcune sue abitudini di vita come ad esempio non CP_2 frequentare la palestra nei suoi soliti orari e cercare di non frequentare alcune persone che potessero conoscere anche questo ” è presentato in forma dubitativa “credo Parte_1 che” ed è peraltro coerente con quanto dichiarato dalla stessa nella sua richiesta di CP_2
pagina 3 di 5 ammonimento (“decisi …di cambiare gli orari della palestra”) sicché quanto riferito, pur dubitativamente, dalla convenuta le era verosimilmente stato riferito dalla stessa;
CP_2
- la convenuta ha riferito di un episodio (la consegna dei fiori sul pianerottolo della ) che CP_2 non è stato specificamente contestato in punto di mero fatto ed anzi risulta comprovato documentalmente (doc. 10 att. pag. 22);
Nessuna condotta illecita della ravvisa dunque il Tribunale nelle dichiarazioni rese alla P.G., CP_1 dovendosi del tutto escludere una consapevole e dolosa rappresentazione di fatti non veritieri, avendo ella ben chiarito la fonte del suo narrato e avendo riportato taluni fatti in termini dubitativi, a conferma della sua prudenza e attenzione nel riferire fatti all'autorità di Polizia incaricata di valutare la richiesta di ammonimento dell'attore.
Esclusa ogni connotazione illecita nell'attività dichiarativa della convenuta, osserva altresì il Tribunale che, in ogni caso, dovrebbe escludersi una rilevanza causale determinante delle dichiarazioni rese dalla convenuta in ordine all'adozione del provvedimento di ammonimento.
A fondamento di tale provvedimento, infatti, devono soprattutto rinvenirsi la copiosa documentazione prodotta dalla , i.e. “numerosi e petulanti messaggi a mezzo telefono e sul social network CP_2
Facebook” (motivazione provv. Questore pag. 112 doc. 14 att.), e le circostanziate dichiarazioni della
, confermate – su espressa richiesta della PG del 15.07.2014 – con telefonata ad assistente di CP_2 polizia in data 28.07.2014 (pag. 95-96 doc. 14), corredate dalle foto di numerosi SMS dell'attore (pag.
97 ss. doc. 14).
Ed infatti, l'ammonimento fu poi adottato in prima battuta il 31.07.2024, subito dopo gli aggiornamenti
(anche documentali) ricevuti dalla stessa, a conferma dunque della pressoché irrilevanza CP_2 causale delle dichiarazioni della convenuta, che semmai hanno potuto meramente corroborare le risultanze documentali senza aggiungere elementi decisivi, sempre per la fondamentale ragione, ben nota all'Autorità di polizia, che quanto riferito dalla convenuta proveniva dal narrato della CP_2 stessa.
Deve dunque escludersi la natura di fatto illecito aquiliano in capo alle condotte censurate della convenuta, con conseguente rigetto integrale delle domande di parte attrice, assorbita per ragion più liquida l'eccezione di prescrizione.
L'infondatezza della domanda di parte attrice è manifesta e l'azione risulta connotata da profili di temerarietà in quanto la semplice lettura delle dichiarazioni rese dalla convenuta all'autorità di PS esclude radicalmente una rilevanza risarcitoria delle stesse, anche alla luce della summenzionata giurisprudenza (resa nei casi, ben più delicati, relativi alla valutazione delle dichiarazioni rese dal denunciante stesso), e la doglianza di omessa verifica della veridicità e di omessa acquisizione dei
“dovuti riscontri” (sottolineatura aggiunta) rispetto a quanto riferito dalla (cfr. pag. 5 memoria CP_2
183.6 n. 1 e pag. 7 concl.) assume connotati di manifesta infondatezza, in quanto nessun obbligo può rinvenirsi in tal senso nell'ordinamento, fintantoché il dichiarante de relato rappresenti che quanto dichiarato proviene dalla narrazione di terzi, cosa che la convenuta ha fatto in modo chiaro ed evidente pagina 4 di 5 (“non sono mai stata testimone di nessun episodio perché le ripeto che non conosco questo , Pt_1 tutto quello che so, me lo ha raccontato ”). CP_2
L'attore ha dunque proposto l'azione con colpa grave, attesa la manifesta infondatezza della domanda già sulla base dei documenti da lui stesso prodotti, e ha dunque determinato l'impiego ingiustificato delle limitate risorse giurisdizionali (cfr. Cass. 36591/2023; Cass. S.U. 9912/2018; Corte Cost.
139/2019) sicché deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma a parte convenuta, somma che questo Tribunale ritiene di dover equitativamente quantificare nella misura congrua di 5.000 euro, pari a circa un decimo del petitum e a circa i due terzi delle spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice integralmente soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
CONDANNA a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.300 per compensi (euro 1.700 per fase di studio;
euro 1.200 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria ed euro 2.900 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
CONDANNA a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di 5.000 euro ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
Così deciso in Milano, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5