TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 780/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cimaschi del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Piazza Corvetto 1/10, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_1
n. 14 (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Barbara de Muro e Dario Covucci del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale in Via della Moscova n. 18, Milano
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 21.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie meglio viste, - dichiarare efficace e produttivo di effetti giuridici il contratto stipulato tra il Dr.
e la compagnia assicurativa di cui alla polizza Controparte_2 Controparte_1 temporanea caso morte n. 82028587 e, conseguentemente, condannare la convenuta
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento della somma di euro CP_1
750.000,00 o a quella meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma cod. civ. in favore dell'attrice . Con vittoria Parte_1 di spese e compenso anche della fase di mediazione”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via Controparte_1 riconvenzionale: annullare la polizza LungaVita Basic Non fumatori Easy n. 082028587, sottoscritta in data 27 maggio 2021 dal sig. ai sensi dell'art. 1892 cod. Controparte_2 civ.; nel merito, in subordine rideterminare l'indennizzo eventualmente dovuto all'erede beneficiaria nel rispetto dei termini, delle limitazioni ed esclusioni di cui al contratto di assicurazione;
in ogni caso: condannare la sig.ra alla rifusione di competenze Parte_1
e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la sig.ra ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• è la vedova del defunto dr. il quale, in data 27.05.2021, aveva stipulato Controparte_2 una polizza temporanea caso morte (n. 82028587) con la compagnia assicurativa Controparte_1 per l'importo di euro 750.000,00, indicandola quale beneficiaria.
[...]
• Sette mesi dopo la sottoscrizione del contratto, in data 13.12.2021, il dr. Controparte_2 si sottopose ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione vertebrale (ernia del disco): durante il decorso post operatorio, in data 15.12.2021, ebbe un infarto miocardico per cui subì un intervento di angioplastica;
egli non si riprese dall'intervento e il 17.12.2021 fu trasferito all'ospedale CTO di Torino in rianimazione per stato comatoso, sino al decesso avvenuto in data 8.02.2022.
• L'attrice, in qualità di beneficiaria della polizza caso morte, chiese la liquidazione del capitale assicurato alla che tuttavia comunicò il rifiuto, poiché l'assicurato avrebbe Controparte_1 taciuto, nel questionario sanitario, la patologia lombosacrale che diede origine alla necessità del primo intervento chirurgico. La sig.ra , conclusasi negativa l'instaurata procedura di mediazione, ha quindi Pt_1 introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna di al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo contrattualmente previsto, pari ad euro 750.000,00.
Si è costituita tempestivamente la compagnia convenuta, contestando in fatto e in diritto le domande attoree ed invocando, in via di eccezione, il disposto di cui all'art. 1892 co. 3 c.c. in quanto l'assicurato aveva asseritamente fornito dichiarazioni inesatte e reticenti quanto meno con colpa grave, che le avevano impedito una corretta rappresentazione del rischio;
ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare la legittimità del suo rifiuto al pagamento dell'indennizzo, con conseguente rigetto delle domande attoree. ha inoltre svolto Controparte_1 domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 cit. In subordine, ha chiesto la rideterminazione dell'indennizzo eventualmente dovuto nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di polizza.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale a seguito di rimessione della causa, già trattenuta in decisione, sul ruolo istruttorio. All'esito, previa assegnazione di termine per memorie difensive scritte, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 21.03.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata norma.
*****
La domanda principale è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito esposti. Merita, per converso, accoglimento la domanda riconvenzionale, come sarà meglio precisato nel prosieguo.
Questione dirimente ai fini del decidere attiene alla valutazione della dichiarazione negativa resa dall'assicurato in risposta alla domanda di cui alla lettera G del Controparte_2 questionario medico allegato alla proposta contrattuale e, precisamente, alla seguente domanda:
“Hai in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia? (doc. n. 3 di parte convenuta).
Si tratta innanzitutto di valutare la rilevanza della risposta indicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c.
Al riguardo occorre premettere che nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, secondo quanto espressamente stabilisce il primo comma dell'art. 1892 cit. alle dichiarazioni dell'assicurato è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere aliunde. Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato, e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
Da qui la rilevante incidenza sulla disciplina del rapporto assicurativo delle dichiarazioni inesatte e reticenti, consistenti anche in quelle che, pur non assumendo il connotato vero e proprio della falsità, offrano, tuttavia, una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e, comunque, non fedele.
Occorre in ogni caso che le dichiarazioni reticenti o inesatte abbiano ad oggetto circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso (ovvero l'avrebbe prestato a condizioni diverse) se, con valutazione da compiere al momento della sottoscrizione della polizza, avesse conosciuto lo stato reale della situazione complessiva incidente sull'entità del rischio assicurato.
I principi di diritto in applicazione dell'art. 1892 c.c. possono essere sintetizzati come segue:
1) ai fini dell'annullabilità del contratto o del mancato adempimento da parte dell'assicurazione, trattandosi di vizio del consenso, bisogna aver riguardo al momento della conclusione del contratto di assicurazione (Cass. 2740/02);
2) la reticenza dell'assicurato determina l'applicabilità dell'art. 1892 c.c. quando si verificano, all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni:
a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore
(Cass. 7245/06, Cass. 5849/07);
3) l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. 16769/06, Cass. 11115/20);
Più nel dettaglio, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a) del superiore punto 2), con particolare riguardo alla polizza vita, è stato chiarito che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente, se del caso tramite la compilazione di un questionario (Cass.
n. 14069/2010, Cass. n. 19520/2017, Cass. n. 24563/2018,Cass. n. 8895/2020). Quanto, poi, all'elemento soggettivo sub b), deve precisarsi che, al fine di integrare il dolo, non
è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017).
Va, infatti, evidenziato che, nel contratto di assicurazione, gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto, sicché per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24563/2018).
Con riferimento, infine, all'elemento sub c), correttamente è stato osservato che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia certamente l'intenzione dell'assicuratore di attribuire particolare importanza a determinati requisiti, oltre a richiamare l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, per cui deve essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. n. 4682/1999, Cass. n.27578/2011, Cass. n. 8895/2020).
E' bene altresì chiarire che, sussistendo i presupposti appena descritti, l'assicuratore, se apprende del mendacio dopo la verificazione del sinistro, può sempre eccepire la sussistenza dell'inesattezza o della reticenza, senza necessità di previa impugnazione del contratto con l'azione di annullamento: l'onere imposto dall'art. 1892 c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste, infatti, quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. n. 1166/2020; Cass. n. 11905/2020; Cass. n.
12831/2014; Cass. n. 16406/2010; Cass. n. 3165/2003; Cass. n. 5519/1985).
Nel caso di specie, parte convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza dichiarata dall'assicurato che non avesse “in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia”. La convenuta compagnia ha altresì proposto, in via riconvenzionale, azione di annullamento del contratto assicurativo.
E' in primo luogo pacifico nella fattispecie concreta che il decesso del dr. si è CP_2 verificato prima che la compagnia assicuratrice venisse a sapere della lamentata inesattezza o reticenza della dichiarazione. Quindi non sussiste, in capo all'assicuratore, l'onere - imposto dall'art. 1892 cc. - di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui si è conosciuta la causa della invalidità (cfr. Cass. n. 1166/20).
Nel caso di specie, inoltre, si reputano sussistenti tutte le condizioni affinché l'assicuratrice possa correttamente eccepire nei confronti dell'erede dell'assicurato Controparte_1 la reticenza di questi, da ciò discendendo la valutazione di legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione assicurativa.
Si procederà di seguito a valutare singolarmente la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1892 c.c.
Con riferimento innanzitutto all'esattezza della dichiarazione resa, è dato incontrovertibile, in quanto emergente dal modulo sottoscritto (cfr. doc. 3 di parte convenuta), che l'assicurato aveva riferito, al momento della conclusione del contratto di assicurazione, di non avere “in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia”. Occorre fin d'ora precisare che il questionario di cui al doc. n. 3 cit. non è un allegato al contratto di assicurazione – ipotesi in cui avrebbe potuto porsi il problema della necessità di una apposita sottoscrizione – ma è parte integrante della polizza, essendo stato inserito nel mezzo e non all'inizio o in calce alla polizza stessa.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza dell'avvenuta apposizione della propria firma da parte del dr. attraverso l'utilizzo di supporto elettronico (tablet) non priva di valore ed CP_2 efficacia la sottoscrizione.
Ciò posto, è risultato provato nel corso dell'istruttoria che la dichiarazione di cui trattasi non fosse veritiera.
Parte convenuta ha infatti prodotto:
- la radiografia prescritta al dr. dal medico curante il 26 febbraio 2021 ed eseguita CP_2 in data 18 marzo 2021 (doc. n. 8), due mesi prima della sottoscrizione della Polizza, che evidenziava la presenza di segni diffusi di “spondiloartrosi osteofitosica, più accentuati al passaggio lombo-sacrale” nonché “estese calcificazioni parietali aortiche aorto-iliache”; - la relazione della visita specialistica neurologica eseguita dal prof. dott. in Persona_1 data 10 settembre 2021 (doc. n. 9) che, oltre a richiamare l'esito dell'esame condotto in data 18 marzo 2021, così indicava: “da circa 5-6 mesi claudicatio radicolare neurogena, autonomia di pochi metri”.
Da ciò risulta che l'assicurato sin dal mese di febbraio 2021, un mese prima della compilazione del questionario e tre mesi prima della sottoscrizione della polizza, si era sottoposto ad accertamenti diagnostici per sospetta patologia. Egli, addirittura, pochi giorni prima di sottoporsi alla visita medica per la sottoscrizione della polizza (effettuata dalla dr.ssa in data 24.03.2021, docc. 5, 6 e 7 di parte attrice) aveva effettuato una visita Persona_2 radiologica alla colonna lombo sacrale. Ciononostante, ha fornito risposta negativa alla domanda finalizzata ad appurare se avesse o meno in corso esami diagnostici di approfondimento per scongiurare la presenza di possibili patologie.
Non rileva poi il fatto – evidenziato dalla difesa attorea – che il sig. al momento CP_2 della compilazione del questionario, non soffrisse in modo conclamato di ernia al disco;
ciò che rileva è che, all'atto della compilazione del questionario, egli fosse a conoscenza di avere in corso esami diagnostici di accertamento di una sospetta patologia alla colonna lombo sacrale, uno di questi, peraltro, svolto solamente sei giorni prima di sottoporsi alla vita medica propedeutica alla sottoscrizione del contratto.
Le superiori valutazioni hanno trovato conferma nelle risultanze della CTU medico- legale, espletata per verificare se fossero rinvenibili nella documentazione clinica in atti elementi per ritenere, anche in via indiziaria, già sussistenti al momento della stipula della polizza - come sostenuto dalla parte convenuta - manifestazioni patologiche osteoarticolari, di cui l'assicurato potesse avere consapevolezza.
Al CTU nominato, dr. è stato in particolare sottoposto il seguente quesito: “Il Persona_3
C.T.U., esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, compiuti i necessari accertamenti specialistici, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui agli artt. 194 co. 2
c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.: A) Accerti, ove possibile, il presumibile periodo di insorgenza della patologia osteoarticolare (discopatia lombare) da cui è risultato affetto l'assicurato sig.
B) In particolare, dica se detta patologia possa considerarsi - con Controparte_2 elevato grado di probabilità - già insorta alla data del 27.05.2021 e, in caso affermativo, se essa, a tale data, fosse conoscibile da parte dell'assicurato sulla base Controparte_2 della sintomatologia fino ad allora presentatasi (ancorché evincibile da documentazione medica, e non, successiva) nonché dei dati, anamnestici, clinici e strumentali fino ad allora emersi”. Con relazione datata 20 gennaio 2025, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che: A) “Sulla base dei dati documentali prodotti appare verosimile ritenere che l'insorgenza della patologia osteoarticolare a carico del Dr. sia da stabilire antecedentemente al marzo Controparte_2
'21”; B) “Appare verosimile ritenere che la patologia a carico del rachide lombosacrale, con elevato grado di probabilità, fosse già presente alla data del 25 maggio '21 e, parimenti, appare verosimile ritenere che fosse conoscibile da parte dell'assicurato, Dr. Controparte_2 tantopiù per la qualifica professionale rivestita dal p. di medico ortopedico. Tale considerazione appare confermata dalla certificazione redatta in data 10 settembre '21 dal Chirurgo Vertebrale,
Dr. : “Da circa 5-6 mesi claudicatio radicolare … (illeggibile), autonomia di Persona_1 pochi metri, una RM della colonna lombo sacrale evidenziato una importante stenosi del canale
L4-L5, si pone indicazione a laminectomia di L4, discectomia L4-L5, foraminotomia destra
L4-L5 TLIF L4-L5 e artrodesi L4-L5 mediante tecnica robotizzata”. Inoltre parimenti colposa appare la mancata produzione dell'esame RMN citato dallo stesso Dr. , antecedente alla Per_1 sua visita”.
Così appurata la sussistenza della dichiarazione inesatta o reticente, non può che ravvisarsi in capo al contraente l'elemento soggettivo della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto un precedente accertamento diagnostico per sospetta patologia integra una grossolana negligenza nella rappresentazione del rischio.
Si aggiunga poi che, stante il tenore del modulo di polizza, non poteva sorgere dubbio in capo all'assicurato circa il fatto che la compagnia, ai fini della corretta formazione della propria volontà negoziale, volesse conoscere le informazioni indicate nel questionario. In sede di adesione alla suddetta polizza, il dr. era stato reso edotto delle conseguenze cui CP_2 sarebbe andato incontro ove avesse rilasciato dichiarazioni inesatte e/o reticenti. All'uopo si richiama il paragrafo contenuto a pag. 7 della polizza, appositamente sottoscritto dall'assicurato: “il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse determina le condizioni di assicurabilità del rischio” (doc. n. Controparte_1
1 di parte convenuta).
Si reputano ulteriormente rilevanti, ai fini della valutazione circa l'elemento soggettivo, la circostanza che il dr. fosse un medico, e precisamente un chirurgo ortopedico, CP_2 nonché la circostanza - riferita in citazione - che egli fosse un cliente di e dunque, CP_1 avesse già compilato per la stessa compagnia altri questionari propedeutici alla stipula di contratti assicurativi. Anche la circostanza che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore è risultata dimostrata da parte convenuta. Tanto si evince in via presuntiva dal fatto che la reticenza manifestata dall'assicurata aveva ad oggetto una specifica domanda sospette patologie. Ciò si evince inoltre dal contenuto della polizza, come sopra già riportato.
Può pertanto ritenersi che la falsità della dichiarazione ha inciso sulla formazione del consenso dell'assicurazione, la quale, appunto, ex ante, aveva individuato tale informazione tra quelle necessarie per la manifestazione del proprio assenso al perfezionamento del contratto di assicurazione sulla vita, quale circostanza rilevante ed incidente sul rischio, vieppiù ove si consideri che vi era anche il richiamo, anch'esso sottoscritto, alle eventuali conseguenze della dichiarazione inesatta o reticente. Del resto, nelle assicurazioni sulla vita, come è intuitivo, lo stato di salute dell'assicurando, globalmente inteso, è circostanza fondamentale per la valutazione del rischio.
In questo senso, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a nulla rileva che le dichiarazioni inesatte o reticenti non siano da porsi in rapporto causale con il sinistro verificatosi, dovendosi unicamente dimostrare un collegamento oggettivo tra la falsità
o reticenza delle dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto;
l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore ex art. 1892 c.c. non viene, in altri termini, modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. n. 5519/1985; da ultimo, Cass. n.
19520/2017; v. anche Cass. n. 24563/2018). Si tratta, peraltro, di un'interpretazione coerente con la ratio della disposizione di cui all'art. 1892 c.c., volta a tutelare l'assicuratore consentendogli l'esatta conoscenza e valutazione delle condizioni dell'assicurato, onde stabilire con esattezza il rischio e il relativo premio che deve essere corrisposto.
Ne discende, con riferimento al caso concreto, che è irrilevante la circostanza che lo stipulante sia deceduto a causa di un evento cardiaco, tale secondo la prospettazione attorea da interrompere il nesso causale con qualsivoglia patologia precedente, dichiarata o non dichiarata dall'assicurato.
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza, per avere l'assicurato, all'atto della stipula del contratto, reso con colpa grave una dichiarazione reticente relativa a circostanze tali che hanno impedito all'assicuratore di formare in maniera consapevole il proprio consenso, impedendogli di negarlo ovvero prestarlo ma non alle medesime condizioni, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. La domanda principale dell'attrice deve, pertanto, essere rigettata.
Alla luce degli argomenti sopra svolti circa la qualificazione del comportamento dello stipulante al momento della conclusione del contratto come gravemente colposo, non può trovare poi accoglimento la domanda subordinata di condanna dell'assicuratore ad un indennizzo ridotto ai sensi dell'art. 1893 c.c., presupponendo la norma in questione l'assenza di dolo o colpa grave in capo all'assicurato.
Le valutazioni fin qui svolte in ordine all'accertamento del vizio del consenso nella sottoscrizione della polizza assicurativa giustificano infine l'accoglimento della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto.
Come già osservato, infatti, non è revocabile in dubbio che se l'assicurazione convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute dell'assicurato avrebbe potuto negare il suo consenso o, comunque, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, atteso che, nel caso in cui l'assicurato avesse risposto affermativamente alle domande del questionario medico, indicando l'esistenza di esami diagnostici per sospetta patologia, l'assicurazione avrebbe potuto, quanto meno, richiedere accertamenti sanitari o esami clinici e, dunque, effettuare approfondimenti e valutazioni che le avrebbero consentito di esprimere consapevolmente il proprio consenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente, con applicazione dei valori minimi di riferimento per ciascuna fase.
In forza del medesimo principio anche le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da annulla Controparte_1 per le causali di cui in motivazione il contratto stipulato tra il Dr. Controparte_2
e la compagnia assicurativa di cui alla polizza temporanea caso Controparte_1 morte n. 82028587;
3. Condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 14.598,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 19.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 780/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cimaschi del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Piazza Corvetto 1/10, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_1
n. 14 (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Barbara de Muro e Dario Covucci del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale in Via della Moscova n. 18, Milano
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 21.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie meglio viste, - dichiarare efficace e produttivo di effetti giuridici il contratto stipulato tra il Dr.
e la compagnia assicurativa di cui alla polizza Controparte_2 Controparte_1 temporanea caso morte n. 82028587 e, conseguentemente, condannare la convenuta
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento della somma di euro CP_1
750.000,00 o a quella meglio ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma cod. civ. in favore dell'attrice . Con vittoria Parte_1 di spese e compenso anche della fase di mediazione”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via Controparte_1 riconvenzionale: annullare la polizza LungaVita Basic Non fumatori Easy n. 082028587, sottoscritta in data 27 maggio 2021 dal sig. ai sensi dell'art. 1892 cod. Controparte_2 civ.; nel merito, in subordine rideterminare l'indennizzo eventualmente dovuto all'erede beneficiaria nel rispetto dei termini, delle limitazioni ed esclusioni di cui al contratto di assicurazione;
in ogni caso: condannare la sig.ra alla rifusione di competenze Parte_1
e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la sig.ra ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
• è la vedova del defunto dr. il quale, in data 27.05.2021, aveva stipulato Controparte_2 una polizza temporanea caso morte (n. 82028587) con la compagnia assicurativa Controparte_1 per l'importo di euro 750.000,00, indicandola quale beneficiaria.
[...]
• Sette mesi dopo la sottoscrizione del contratto, in data 13.12.2021, il dr. Controparte_2 si sottopose ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione vertebrale (ernia del disco): durante il decorso post operatorio, in data 15.12.2021, ebbe un infarto miocardico per cui subì un intervento di angioplastica;
egli non si riprese dall'intervento e il 17.12.2021 fu trasferito all'ospedale CTO di Torino in rianimazione per stato comatoso, sino al decesso avvenuto in data 8.02.2022.
• L'attrice, in qualità di beneficiaria della polizza caso morte, chiese la liquidazione del capitale assicurato alla che tuttavia comunicò il rifiuto, poiché l'assicurato avrebbe Controparte_1 taciuto, nel questionario sanitario, la patologia lombosacrale che diede origine alla necessità del primo intervento chirurgico. La sig.ra , conclusasi negativa l'instaurata procedura di mediazione, ha quindi Pt_1 introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna di al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo contrattualmente previsto, pari ad euro 750.000,00.
Si è costituita tempestivamente la compagnia convenuta, contestando in fatto e in diritto le domande attoree ed invocando, in via di eccezione, il disposto di cui all'art. 1892 co. 3 c.c. in quanto l'assicurato aveva asseritamente fornito dichiarazioni inesatte e reticenti quanto meno con colpa grave, che le avevano impedito una corretta rappresentazione del rischio;
ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare la legittimità del suo rifiuto al pagamento dell'indennizzo, con conseguente rigetto delle domande attoree. ha inoltre svolto Controparte_1 domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 cit. In subordine, ha chiesto la rideterminazione dell'indennizzo eventualmente dovuto nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di polizza.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale a seguito di rimessione della causa, già trattenuta in decisione, sul ruolo istruttorio. All'esito, previa assegnazione di termine per memorie difensive scritte, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 21.03.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata norma.
*****
La domanda principale è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito esposti. Merita, per converso, accoglimento la domanda riconvenzionale, come sarà meglio precisato nel prosieguo.
Questione dirimente ai fini del decidere attiene alla valutazione della dichiarazione negativa resa dall'assicurato in risposta alla domanda di cui alla lettera G del Controparte_2 questionario medico allegato alla proposta contrattuale e, precisamente, alla seguente domanda:
“Hai in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia? (doc. n. 3 di parte convenuta).
Si tratta innanzitutto di valutare la rilevanza della risposta indicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c.
Al riguardo occorre premettere che nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, secondo quanto espressamente stabilisce il primo comma dell'art. 1892 cit. alle dichiarazioni dell'assicurato è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere aliunde. Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato, e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
Da qui la rilevante incidenza sulla disciplina del rapporto assicurativo delle dichiarazioni inesatte e reticenti, consistenti anche in quelle che, pur non assumendo il connotato vero e proprio della falsità, offrano, tuttavia, una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e, comunque, non fedele.
Occorre in ogni caso che le dichiarazioni reticenti o inesatte abbiano ad oggetto circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso (ovvero l'avrebbe prestato a condizioni diverse) se, con valutazione da compiere al momento della sottoscrizione della polizza, avesse conosciuto lo stato reale della situazione complessiva incidente sull'entità del rischio assicurato.
I principi di diritto in applicazione dell'art. 1892 c.c. possono essere sintetizzati come segue:
1) ai fini dell'annullabilità del contratto o del mancato adempimento da parte dell'assicurazione, trattandosi di vizio del consenso, bisogna aver riguardo al momento della conclusione del contratto di assicurazione (Cass. 2740/02);
2) la reticenza dell'assicurato determina l'applicabilità dell'art. 1892 c.c. quando si verificano, all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni:
a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore
(Cass. 7245/06, Cass. 5849/07);
3) l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. 16769/06, Cass. 11115/20);
Più nel dettaglio, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a) del superiore punto 2), con particolare riguardo alla polizza vita, è stato chiarito che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente, se del caso tramite la compilazione di un questionario (Cass.
n. 14069/2010, Cass. n. 19520/2017, Cass. n. 24563/2018,Cass. n. 8895/2020). Quanto, poi, all'elemento soggettivo sub b), deve precisarsi che, al fine di integrare il dolo, non
è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017).
Va, infatti, evidenziato che, nel contratto di assicurazione, gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto, sicché per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24563/2018).
Con riferimento, infine, all'elemento sub c), correttamente è stato osservato che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia certamente l'intenzione dell'assicuratore di attribuire particolare importanza a determinati requisiti, oltre a richiamare l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, per cui deve essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. n. 4682/1999, Cass. n.27578/2011, Cass. n. 8895/2020).
E' bene altresì chiarire che, sussistendo i presupposti appena descritti, l'assicuratore, se apprende del mendacio dopo la verificazione del sinistro, può sempre eccepire la sussistenza dell'inesattezza o della reticenza, senza necessità di previa impugnazione del contratto con l'azione di annullamento: l'onere imposto dall'art. 1892 c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste, infatti, quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. n. 1166/2020; Cass. n. 11905/2020; Cass. n.
12831/2014; Cass. n. 16406/2010; Cass. n. 3165/2003; Cass. n. 5519/1985).
Nel caso di specie, parte convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza dichiarata dall'assicurato che non avesse “in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia”. La convenuta compagnia ha altresì proposto, in via riconvenzionale, azione di annullamento del contratto assicurativo.
E' in primo luogo pacifico nella fattispecie concreta che il decesso del dr. si è CP_2 verificato prima che la compagnia assicuratrice venisse a sapere della lamentata inesattezza o reticenza della dichiarazione. Quindi non sussiste, in capo all'assicuratore, l'onere - imposto dall'art. 1892 cc. - di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui si è conosciuta la causa della invalidità (cfr. Cass. n. 1166/20).
Nel caso di specie, inoltre, si reputano sussistenti tutte le condizioni affinché l'assicuratrice possa correttamente eccepire nei confronti dell'erede dell'assicurato Controparte_1 la reticenza di questi, da ciò discendendo la valutazione di legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione assicurativa.
Si procederà di seguito a valutare singolarmente la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1892 c.c.
Con riferimento innanzitutto all'esattezza della dichiarazione resa, è dato incontrovertibile, in quanto emergente dal modulo sottoscritto (cfr. doc. 3 di parte convenuta), che l'assicurato aveva riferito, al momento della conclusione del contratto di assicurazione, di non avere “in corso accertamenti diagnostici per sospetta patologia”. Occorre fin d'ora precisare che il questionario di cui al doc. n. 3 cit. non è un allegato al contratto di assicurazione – ipotesi in cui avrebbe potuto porsi il problema della necessità di una apposita sottoscrizione – ma è parte integrante della polizza, essendo stato inserito nel mezzo e non all'inizio o in calce alla polizza stessa.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza dell'avvenuta apposizione della propria firma da parte del dr. attraverso l'utilizzo di supporto elettronico (tablet) non priva di valore ed CP_2 efficacia la sottoscrizione.
Ciò posto, è risultato provato nel corso dell'istruttoria che la dichiarazione di cui trattasi non fosse veritiera.
Parte convenuta ha infatti prodotto:
- la radiografia prescritta al dr. dal medico curante il 26 febbraio 2021 ed eseguita CP_2 in data 18 marzo 2021 (doc. n. 8), due mesi prima della sottoscrizione della Polizza, che evidenziava la presenza di segni diffusi di “spondiloartrosi osteofitosica, più accentuati al passaggio lombo-sacrale” nonché “estese calcificazioni parietali aortiche aorto-iliache”; - la relazione della visita specialistica neurologica eseguita dal prof. dott. in Persona_1 data 10 settembre 2021 (doc. n. 9) che, oltre a richiamare l'esito dell'esame condotto in data 18 marzo 2021, così indicava: “da circa 5-6 mesi claudicatio radicolare neurogena, autonomia di pochi metri”.
Da ciò risulta che l'assicurato sin dal mese di febbraio 2021, un mese prima della compilazione del questionario e tre mesi prima della sottoscrizione della polizza, si era sottoposto ad accertamenti diagnostici per sospetta patologia. Egli, addirittura, pochi giorni prima di sottoporsi alla visita medica per la sottoscrizione della polizza (effettuata dalla dr.ssa in data 24.03.2021, docc. 5, 6 e 7 di parte attrice) aveva effettuato una visita Persona_2 radiologica alla colonna lombo sacrale. Ciononostante, ha fornito risposta negativa alla domanda finalizzata ad appurare se avesse o meno in corso esami diagnostici di approfondimento per scongiurare la presenza di possibili patologie.
Non rileva poi il fatto – evidenziato dalla difesa attorea – che il sig. al momento CP_2 della compilazione del questionario, non soffrisse in modo conclamato di ernia al disco;
ciò che rileva è che, all'atto della compilazione del questionario, egli fosse a conoscenza di avere in corso esami diagnostici di accertamento di una sospetta patologia alla colonna lombo sacrale, uno di questi, peraltro, svolto solamente sei giorni prima di sottoporsi alla vita medica propedeutica alla sottoscrizione del contratto.
Le superiori valutazioni hanno trovato conferma nelle risultanze della CTU medico- legale, espletata per verificare se fossero rinvenibili nella documentazione clinica in atti elementi per ritenere, anche in via indiziaria, già sussistenti al momento della stipula della polizza - come sostenuto dalla parte convenuta - manifestazioni patologiche osteoarticolari, di cui l'assicurato potesse avere consapevolezza.
Al CTU nominato, dr. è stato in particolare sottoposto il seguente quesito: “Il Persona_3
C.T.U., esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, compiuti i necessari accertamenti specialistici, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui agli artt. 194 co. 2
c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.: A) Accerti, ove possibile, il presumibile periodo di insorgenza della patologia osteoarticolare (discopatia lombare) da cui è risultato affetto l'assicurato sig.
B) In particolare, dica se detta patologia possa considerarsi - con Controparte_2 elevato grado di probabilità - già insorta alla data del 27.05.2021 e, in caso affermativo, se essa, a tale data, fosse conoscibile da parte dell'assicurato sulla base Controparte_2 della sintomatologia fino ad allora presentatasi (ancorché evincibile da documentazione medica, e non, successiva) nonché dei dati, anamnestici, clinici e strumentali fino ad allora emersi”. Con relazione datata 20 gennaio 2025, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che: A) “Sulla base dei dati documentali prodotti appare verosimile ritenere che l'insorgenza della patologia osteoarticolare a carico del Dr. sia da stabilire antecedentemente al marzo Controparte_2
'21”; B) “Appare verosimile ritenere che la patologia a carico del rachide lombosacrale, con elevato grado di probabilità, fosse già presente alla data del 25 maggio '21 e, parimenti, appare verosimile ritenere che fosse conoscibile da parte dell'assicurato, Dr. Controparte_2 tantopiù per la qualifica professionale rivestita dal p. di medico ortopedico. Tale considerazione appare confermata dalla certificazione redatta in data 10 settembre '21 dal Chirurgo Vertebrale,
Dr. : “Da circa 5-6 mesi claudicatio radicolare … (illeggibile), autonomia di Persona_1 pochi metri, una RM della colonna lombo sacrale evidenziato una importante stenosi del canale
L4-L5, si pone indicazione a laminectomia di L4, discectomia L4-L5, foraminotomia destra
L4-L5 TLIF L4-L5 e artrodesi L4-L5 mediante tecnica robotizzata”. Inoltre parimenti colposa appare la mancata produzione dell'esame RMN citato dallo stesso Dr. , antecedente alla Per_1 sua visita”.
Così appurata la sussistenza della dichiarazione inesatta o reticente, non può che ravvisarsi in capo al contraente l'elemento soggettivo della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto un precedente accertamento diagnostico per sospetta patologia integra una grossolana negligenza nella rappresentazione del rischio.
Si aggiunga poi che, stante il tenore del modulo di polizza, non poteva sorgere dubbio in capo all'assicurato circa il fatto che la compagnia, ai fini della corretta formazione della propria volontà negoziale, volesse conoscere le informazioni indicate nel questionario. In sede di adesione alla suddetta polizza, il dr. era stato reso edotto delle conseguenze cui CP_2 sarebbe andato incontro ove avesse rilasciato dichiarazioni inesatte e/o reticenti. All'uopo si richiama il paragrafo contenuto a pag. 7 della polizza, appositamente sottoscritto dall'assicurato: “il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse determina le condizioni di assicurabilità del rischio” (doc. n. Controparte_1
1 di parte convenuta).
Si reputano ulteriormente rilevanti, ai fini della valutazione circa l'elemento soggettivo, la circostanza che il dr. fosse un medico, e precisamente un chirurgo ortopedico, CP_2 nonché la circostanza - riferita in citazione - che egli fosse un cliente di e dunque, CP_1 avesse già compilato per la stessa compagnia altri questionari propedeutici alla stipula di contratti assicurativi. Anche la circostanza che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore è risultata dimostrata da parte convenuta. Tanto si evince in via presuntiva dal fatto che la reticenza manifestata dall'assicurata aveva ad oggetto una specifica domanda sospette patologie. Ciò si evince inoltre dal contenuto della polizza, come sopra già riportato.
Può pertanto ritenersi che la falsità della dichiarazione ha inciso sulla formazione del consenso dell'assicurazione, la quale, appunto, ex ante, aveva individuato tale informazione tra quelle necessarie per la manifestazione del proprio assenso al perfezionamento del contratto di assicurazione sulla vita, quale circostanza rilevante ed incidente sul rischio, vieppiù ove si consideri che vi era anche il richiamo, anch'esso sottoscritto, alle eventuali conseguenze della dichiarazione inesatta o reticente. Del resto, nelle assicurazioni sulla vita, come è intuitivo, lo stato di salute dell'assicurando, globalmente inteso, è circostanza fondamentale per la valutazione del rischio.
In questo senso, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a nulla rileva che le dichiarazioni inesatte o reticenti non siano da porsi in rapporto causale con il sinistro verificatosi, dovendosi unicamente dimostrare un collegamento oggettivo tra la falsità
o reticenza delle dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto;
l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore ex art. 1892 c.c. non viene, in altri termini, modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. n. 5519/1985; da ultimo, Cass. n.
19520/2017; v. anche Cass. n. 24563/2018). Si tratta, peraltro, di un'interpretazione coerente con la ratio della disposizione di cui all'art. 1892 c.c., volta a tutelare l'assicuratore consentendogli l'esatta conoscenza e valutazione delle condizioni dell'assicurato, onde stabilire con esattezza il rischio e il relativo premio che deve essere corrisposto.
Ne discende, con riferimento al caso concreto, che è irrilevante la circostanza che lo stipulante sia deceduto a causa di un evento cardiaco, tale secondo la prospettazione attorea da interrompere il nesso causale con qualsivoglia patologia precedente, dichiarata o non dichiarata dall'assicurato.
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza, per avere l'assicurato, all'atto della stipula del contratto, reso con colpa grave una dichiarazione reticente relativa a circostanze tali che hanno impedito all'assicuratore di formare in maniera consapevole il proprio consenso, impedendogli di negarlo ovvero prestarlo ma non alle medesime condizioni, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. La domanda principale dell'attrice deve, pertanto, essere rigettata.
Alla luce degli argomenti sopra svolti circa la qualificazione del comportamento dello stipulante al momento della conclusione del contratto come gravemente colposo, non può trovare poi accoglimento la domanda subordinata di condanna dell'assicuratore ad un indennizzo ridotto ai sensi dell'art. 1893 c.c., presupponendo la norma in questione l'assenza di dolo o colpa grave in capo all'assicurato.
Le valutazioni fin qui svolte in ordine all'accertamento del vizio del consenso nella sottoscrizione della polizza assicurativa giustificano infine l'accoglimento della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto.
Come già osservato, infatti, non è revocabile in dubbio che se l'assicurazione convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute dell'assicurato avrebbe potuto negare il suo consenso o, comunque, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, atteso che, nel caso in cui l'assicurato avesse risposto affermativamente alle domande del questionario medico, indicando l'esistenza di esami diagnostici per sospetta patologia, l'assicurazione avrebbe potuto, quanto meno, richiedere accertamenti sanitari o esami clinici e, dunque, effettuare approfondimenti e valutazioni che le avrebbero consentito di esprimere consapevolmente il proprio consenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente, con applicazione dei valori minimi di riferimento per ciascuna fase.
In forza del medesimo principio anche le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da annulla Controparte_1 per le causali di cui in motivazione il contratto stipulato tra il Dr. Controparte_2
e la compagnia assicurativa di cui alla polizza temporanea caso Controparte_1 morte n. 82028587;
3. Condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 14.598,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 19.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti