Articolo 77 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 gennaio 1976
Art. 77.
Lo stanziamento destinato alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facolta' e per il loro funzionamento, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 20.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976