Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3240/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LEPORE Parte_1
VALERIA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MORDA' CP_1
ANDREA e MASCARO GAETANO;
Resistente OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di
reintegrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte 1
esponeva:
di essere stata assunta in data 4.9.1999 dalla CP 1
[...] inizialmente con contratto a tempo determinato e successivamente trasformato a tempo indeterminato, part-
time, con qualifica di commessa, oggi IV livello del CCNL
Terziario-Confcommercio, addetta presso il punto vendita
che negli anni, in base alle esigenze lavorative ed organizzative della Società, aveva prestato la propria attività lavorativa sia presso il punto vendita "Bata"
sito in ZA sia presso altri punti vendita della
CP 1 seppur non le è mai stata riconosciuta l'indennità di trasferta, che con comunicazione datata 25.01.2024, ricevuta il
02.02.2024, mentre era in malattia, la Società resistente le aveva proposto un trasferimento presso il punto vendita "Bata" di Roma, con decorrenza dall'1.02.2024, quale alternativa al licenziamento,
che detta richiesta veniva rifiutata a mezzo PEC inviata dal Sindacato CP 2 di ZA,
che, in data 06.02.2024, a conclusione del periodo di malattia, si presentava sul luogo di lavoro ove lo [...]
CP_3 le impediva l'accesso e la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa e solo a seguito dell'intervento del sindacato le veniva consentito di rientrare nel proprio posto di lavoro,
CP 4 le comunicavache in data 19.02.2024 1'
l'intenzione di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e veniva avviata la
procedura prevista dall'art. 7 della L. 604/66, che a seguito di detta comunicazione, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza convocava le parti per il giorno 06.03.2024 e in quella sede la Società,
in alternativa al licenziamento ed al trasferimento nella sede di Roma, le proponeva il trasferimento presso l'unità operativa più vicina Negozio Bata di Corigliano
Calabro, alle stesse condizioni contrattuali con la medesima articolazione dell'orario di lavoro, cioè 4
giorni a settimana 4 ore al giorno, in subordine
proponeva 'un accordo di uscita con incentivo all'esodo "1
pari a 7,78 mensilità lorde, oltre al pagamento del mese di febbraio 2024 ed agli emolumenti di fine rapporto", che tenuto conto delle proprie esigenze familiari, degli oneri economici ed il carico familiare, aveva chiesto
alla Società di poter effettuare un orario di lavoro più flessibile di otto ore giornaliere distribuito su due giorni a settimana anziché su 4 ore mentre dichiarava
e in di non accettare la proposta economica formulata ordine al quantum si dichiara (va) disponibile ad
accettare per una somma netta pari ad euro 12.000,00,
che la Società non accoglieva le sue richieste e la procedura veniva chiusa negativamente,
confermava il che in data 14.03.2024 la CP 1
menzionato licenziamento che veniva impugnato con PEC
del 29.3.2024.
Eccepiva l'illegittimità del licenziamento per insussistenza e /o mancanza di veridicità del fatto posto.
a base dello stesso, per mancanza del nesso causale, per violazione dell'obbligo di repechage, per violazione dei principi di buona fede e correttezza nonché dei criteri di scelta.
Concludeva chiedendo" dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/e/o la infondatezza e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente, sig.ra con lettera datata 19.02.2024 e datataParte 1 12.03.2024 dalla CP 1 e, conseguentemente, per le ragioni ed i motivi in fatto ed in diritto illustrati in narrativa,
ordinare alla CP 1 in p.
1.r.p.t., la
reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 L. 300/1970
e succ. mod. ed int., al contempo, condannare la medesima
Società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta а titolo di indennità
risarcitoria sempre a norma dell'art. 18 L. 300/1970 e succ. mod. ed int. commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione sulla base della ultima retribuzione
utile o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare in giudizio, con interessi legali e rivalutazione
monetaria, nonché al versamento, a favore dell' CP 5, dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, maggiorato dagli interessieffettiva
legali.
IN VIA SUBORDINATA:
dichiarare e condannare la CP_1 in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria nella misura massima ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e succ.
mod ed int., in considerazione dell'anzianità della ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attivitàdelle economica, del comportamento di parte resistente e della violazione dell'onere di repêchage e dei criteri di cui all'art. 5
L. 223/91, commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della effettiva sulla base della ultima retribuzione reintegrazione -
utile o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare interessi legali e rivalutazionein giudizio, con monetaria [...]”.
Si costituiva la CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la piena legittimità del
licenziamento.
Rappresentava:
che il negozio di ZA ove prestava attività
lavorativa la ricorrente, aveva subito, nel 2023, una perdita di ben 88.241 euro: trend negativo che era
proseguito nei primi due mesi (gennaio e febbraio) del corrente anno 2024, con una contrazione del 28% del fatturato delle vendite, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente,
che di fronte ad una simile situazione, estremamente critica, l'azienda, quale alternativa alla chiusura del negozio di ZA, aveva deciso di riequilibrarne il conto economico riducendo la principale voce di costo, ovvero quella del personale dimezzando il numero dei
dipendenti addetti alla vendita,
che la scelta sulle lavoratrici da coinvolgere è stata effettuata utilizzando i criteri di scelta previsti dall'art. 5 I. 223/91,
che successivamente era stata avviata una procedura i conclusasi conlicenziamento collettivo accordo sottoscritto con le 00.SS in data 25 giugno 2024, nel quale si dà atto della chiusura di 39 punti vendita.
Sentite le parti, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.4.2025 sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa stata decisa.
Il licenziamento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo.
Si legge nella lettera di avvio della procedura ex art.7
L.n. 5604 del 1966 "la decisione di risolvere il rapporto di lavoro è motivata dall'intervento di riduzione del personale all'interno del punto vendita "Bata" di ZA
Corso Mazzini 107,109,111, presso il quale la sig.ra
-
Parte 1 presta servizio. Azione, questa, che si è resa estremamente necessaria a causa del deterioramento degli indicatori economico-finanziari i quali rendono non più
sostenibile il conto economico di tale negozio. Per
queste ragioni, al fine di evirare decisioni più
drastiche quali la chiusura definitiva del negozio "Bata"
di ZA e la conseguente soppressione di tutti i posti di lavoro collegati a tale punto vendita, l' CP 4 ha deciso di intervenire riducendo parte dei costi del
personale ivi impiegato". Si legge nella lettera di licenziamento" come già
anticipatole nella nostra precedente comunicazione, il
Suo licenziamento si rende purtroppo necessario a fronte dei risultati del punto vendita ad insegna Bata di
ZA, C.so Mazzini 109/111 ove Lei è impiegata in qualità di addetta vendita. In particolar modo, il
suddetto punto vendita presenta un conto economico negativo di quasi novantamila euro (e cioè di euro
88.241) riferito risultato di esercizio relativo all'anno 2023 e, per quanto riguarda il dato relativo alle vendite, esso risulta attualmente in calo di ben
28% rispetto al medesimo periodo gennaio-febbraio dell'anno precedente. Siamo pertanto in presenza della necessitò di ridurre i costi di gestione del negozio (cui si accompagna un calo di attività), attraverso una riduzione del numero degli addetti vendita impiegati,
tutti a part time. In ordine alla scelta della dipendente coinvolta, la scrivente società, per correttezza e buona fede, ha applicato il criterio combinato di anzianità di servizio e carichi di famiglia (Lei, fra le addette con minor anzianità di servizio, risulta essere quella con minori carichi di famiglia)" Secondo il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio da tutta la giurisprudenza di merito "Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 e' determinato dalla necessita' di procedere alla
soppressione del posto o del reparto cui e' addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimita' dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilita' del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo e della impossibilita' di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica al rivestita, in relazione concreto contenuto professionale dell'attivita' cui il lavoratore stesso
era precedentemente adibito" (cfr., ex multis, Cass., n.
10554/2003 e 14815/2005).
"In tema di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice che non può, invece,
-
sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa,
espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. il controllo in ordine
-
all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha
l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che
giustificano l'operazione di riassetto. (Nella specie,
relativa al licenziamento del responsabile marketing di una società che aveva svolto, "ad interim", anche le mansioni di Capo area estero, il recesso era stato motivato sul presupposto che dette funzioni erano state assunte direttamente dall'amministratore delegato,
indicazione che, in realtà, costituiva la conclusione del processo riorganizzativo e non la ragione dello stesso e, quindi, non poteva assurgere a giustificazione della risoluzione del rapporto) (Sez. L. n. 15157/2011).
Ancora: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento"
concerne entrambi i presupposti di legittimità del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo e,
quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore" (n. 29102/2019).
Con specifico riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato dalla riduzione dei costi spetta al datore di lavoro dimostrare in primo luogo l'effettività di tale ragione economica, il nesso di causalità tra il risanamento economico ed il licenziamento e una volta provata il nesso di causalità occorre, inoltre, che il datore di lavoro, a fronte di
altre posizioni di lavoro comparabili, specifichi motivi individuato ilin base ai quali sia stato lavoratore licenziato. (Cass. 31660del 2023 Se è vero che il Giudice non può sindacare sulla scelta economica effettuata dal datore di lavoro, è pur vero che il Giudice deve valutare l'effettività di tale ragione economica e che sussista il nesso causale tra questo ed il licenziamento intimato (Sul punto si veda ad es. Cass. Civ., sez. Lav.. sent. 07 dicembre 2016,
n.25201).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve dunque essere supportato da circostanze concrete e
verificabili che giustifichino la soppressione del posto di lavoro e se la crisi aziendale invocata come causa del licenziamento non è dimostrata, il licenziamento è
da considerarsi illegittimo. (Cass 4508 del 2023)
Orbene applicando tali principi al caso in esame si evidenzia come la società non ha dimostrato la crisi aziendale che ha determinato la necessità della riduzione dei costi, non ha documentato le ragioni organizzative addotte che sono dedotto ma non supportate da elementi di valido riscontro.
Ed invero gli unici documenti prodotti a tal fine sono quelli ai nn. 10 e 11 (store profitability indicati
ZA BATA AL e risultati Compar Bata ZA
, 1° bimestre 2024) ma trattasi di documentazione interna,
priva di qualsiasi ufficialità mentre non sono stati prodotti i bilanci e altra documentazione attestante la asserita crisi aziendale. Né la dedotta crisi aziendale poteva essere provata attraverso la prova testimoniale atteso che i capitoli di prova articolati miravano a confermare il contenuto della documentazione di cui sopra priva di qualsiasi ufficialità.
Nè rileva quanto dedotto in ordine all'avvio di una una procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sottoscritto con le 00.SS in data 25 giugno 2024
atteso che la ricorrente non è stata inclusa in quella procedura ma è stata destinataria di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La tutela applicabile al caso di specie è quella reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. La manifesta insussistenza delle specifiche ragioni poste a base del recesso comporta, allora, l'applicazione del comma 4 della norma sopra citata, richiamato dal comma per i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo ("Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli
4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica О psichica del lavoratore, ovvero che il
è stato licenziamento inintimato violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo").
inDi conseguenza la società convenuta, non essendo contestazione il requisito dimensionale, va condannata
alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione fattoglobale di dal giorno del
licenziamento fino alla reintegra, comunque non
superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con interessi come per legge. L'indennità risarcitoria, nell'importo richiesto,
correttamente calcolato e non contestato, va commisurata senza limitazioni ○ detrazioni, non avendo parte convenuta formulato idonee deduzioni in relazione ad attività lavorativa retribuita svolta dal ricorrente dalla data del licenziamento o ad una sua incuria nella ricerca di una nuova occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il licenziamento intimato alla ricorrente e condanna la società convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare la ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, con interessi come per legge.
Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
ZA, 9.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino