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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2620/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Poidomani che la rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO
, nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Calogero Termine che lo rappresenta e difende per procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
DEL PM: cfr. visto del 4.11.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.12.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la separazione personale dal coniuge , CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 25.6.2007 a Palma di Montechiaro con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 49, P. II, Serie A, Anno 2007. A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione, dalla quale sono nati due figli, e rispettivamente di 15 Persona_1 Persona_2
e 10 anni, si fosse da tempo deteriorata, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti e che non esisteva più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare. Allegava che il , morbosamente legato alla propria CP_1 famiglia di origine l'avrebbe costretta, nel corso degli anni, a subire indebite ingerenze nella vita di coppia, nonché atteggiamenti violenti offesivi, tanto da parte dello stesso, quanto dei suoceri e delle cognate, e ciò anche in presenza dei figli minori.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione e disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione della ex casa coniugale (sita a Palma di Montechiaro, Via Salaparuta n. 129, di proprietà esclusiva dei di lei genitori e concessale in comodato) e, in ultimo, la fissazione a carico del di un contributo CP_1 mensile di mantenimento, in suo favore e dei figli minori, dell'importo, rispettivamente, di € 300,00 e di € 600,00, oltreché al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il convenuto che non si opponeva alla avversa domanda di separazione, ma contestava specificamente i fatti per come rappresentati dal coniuge in ricorso, chiedendo la pronuncia con addebito esclusivo alla e il rigetto della richiesta, da ella formulata, Parte_1 di fissazione di un contributo in capo allo stesso a titolo di mantenimento personale. Aderiva invece alla richiesta di affido condiviso dei minori, con assegnazione alla della ex casa coniugale, e a quella di fissazione in Parte_1 capo allo stesso di un contributo di mantenimento per soli figli minori, ma nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 7.4.2025, venivano sentite le parti e, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzate le parti a vivere separatamente e con obbligo del di reciproco rispetto, con ordinanza del 24.4.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, e con assegnazione alla stessa della ex casa coniugale;
ponendo a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella CP_1 misura di complessive € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), rivalutabili secondo indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, da concordare ovvero necessarie e debitamente documentate;
indi, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del 1.10.2025. Con separata ordinanza del 14.6.2025, previa istanza del di parziale CP_1 rettifica sulle mere modalità di frequentazione dei minori e instaurato il contraddittorio, il Giudice disponeva che il potesse vedere e tenere con CP_1 sé i minori la prima e la terza domenica del mese dalle 10:00 alle ore 20:00 e che, a partire dal mese di Luglio 2025, gli stessi avrebbero potuto trascorrere con il padre una notte tra il sabato e la domenica per due volte al mese dalle ore 20:00 del sabato e fino alle 21:00 della domenica successiva, e con diritto dello stesso di trattenerli con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,15 alle ore 20,15; ferme le statuizioni relative al periodo estivo, e dunque di tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi o frazionati da concordarsi con la madre, al periodo natalizio, per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il natale o il capodanno e due giorni durante le vacanze di Pasqua (alternando la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate negli atti di parte.
Con riferimento alla domanda di addebito, indipendente dalla inammissibilità della stessa essendo stata la memoria di costituzione depositata in data 24.3.2025, e dunque oltre il termine fissato per il 2.3.2025, va comunque evidenziato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento, posto che sono state soltanto genericamente indicate dal resistente alcuni comportamenti di pretesa aggressività della e senza alcun riferimento a lesioni o Parte_1 referti medici prodotti, e poste che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di addebito può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo oltremodo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01); dovendosi tale nesso ritenersi escluso ogniqualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
Quanto alle condizioni della separazione, emergono dalle allegazioni (anche documentali) delle parti elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 24.4.2023 per come parzialmente modificate con ordinanza del 14.6.2025, essendo risultato che i minori frequentano comunque con regolarità il padre, senza che sul punto vi sia stata mai specifica opposizione da parte della ricorrente, e con opportunità di confermare anche in questa sede un calendario di incontri padre-figli che introduca gradualmente la possibilità per il padre anche di fare pernottare presso di sé i minori in attuazione di un normale regime che tuteli il loro diritto alla bigenitorialità.
Vanno confermate anche le condizioni economiche già stabilite in sede di ordinanza presidenziale – che peraltro non risulta reclamata dalle parti -, essendo emerso in corso di causa che il , da anni e continuativamente, CP_1 svolge attività lavorativa di commerciante ambulante di carni (possedendo lo stesso anche un camion dotato di cella frigorifera), e che può contare su un reddito da lavoro autonomo mai inferiore, mensilmente, ad € 1.200,00, (vedasi dichiarazioni a verbale dallo stesso e allegate dichiarazioni reddituali dalle quali emerge un reddito netto che oscilla tra € 13.000 e € 17.000 euro l'anno), nonché sul possesso di vettura Alfa Giulietta e di un piccola imbarcazione (sia pur di ridotta potenza e destinata ad uso ricreativo personale), mentre la ricorrente, che ha 36 anni compiuti, indipendentemente da quanto dichiarato dal coniuge in ordine ad attività lavorativa saltuariamente svolta (asserita attività di pubblicizzazione e vendita di orecchini e collane tramite internet, gode di piena capacità lavorativa, stante anche il dichiarato possesso di diploma in marketing e l'età dei figli minori (oggi, 15 e 10 anni), non necessitanti, per detta ragione, di assistenza continuativa.
La natura della controversia, le modalità del suo iter processuale e l'accoglimento parziale delle reciproche richieste inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il CP_1
10.3.1978, i quali hanno contratto matrimonio in data 25.06.2007 a Palma di Montechiaro con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 49, P. II, Serie A, Anno 2007;
AFFIDA i minori e congiuntamente ai Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità di cui in parte motiva;
ASSEGNA l'uso della ex casa coniugale sita a Palma di Montechiaro, Via Salaparuta n. 129 alla ricorrente che ivi continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente ai figli minori;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli minori nella misura di € 600,00 complessive (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, da concordare preventivamente ovvero necessarie e debitamente documentate;
DICHIARA interamente compensate le spese del presente giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2620/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Poidomani che la rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO
, nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Calogero Termine che lo rappresenta e difende per procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
DEL PM: cfr. visto del 4.11.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.12.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la separazione personale dal coniuge , CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 25.6.2007 a Palma di Montechiaro con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 49, P. II, Serie A, Anno 2007. A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione, dalla quale sono nati due figli, e rispettivamente di 15 Persona_1 Persona_2
e 10 anni, si fosse da tempo deteriorata, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti e che non esisteva più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare. Allegava che il , morbosamente legato alla propria CP_1 famiglia di origine l'avrebbe costretta, nel corso degli anni, a subire indebite ingerenze nella vita di coppia, nonché atteggiamenti violenti offesivi, tanto da parte dello stesso, quanto dei suoceri e delle cognate, e ciò anche in presenza dei figli minori.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione e disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione della ex casa coniugale (sita a Palma di Montechiaro, Via Salaparuta n. 129, di proprietà esclusiva dei di lei genitori e concessale in comodato) e, in ultimo, la fissazione a carico del di un contributo CP_1 mensile di mantenimento, in suo favore e dei figli minori, dell'importo, rispettivamente, di € 300,00 e di € 600,00, oltreché al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il convenuto che non si opponeva alla avversa domanda di separazione, ma contestava specificamente i fatti per come rappresentati dal coniuge in ricorso, chiedendo la pronuncia con addebito esclusivo alla e il rigetto della richiesta, da ella formulata, Parte_1 di fissazione di un contributo in capo allo stesso a titolo di mantenimento personale. Aderiva invece alla richiesta di affido condiviso dei minori, con assegnazione alla della ex casa coniugale, e a quella di fissazione in Parte_1 capo allo stesso di un contributo di mantenimento per soli figli minori, ma nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 7.4.2025, venivano sentite le parti e, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e autorizzate le parti a vivere separatamente e con obbligo del di reciproco rispetto, con ordinanza del 24.4.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, e con assegnazione alla stessa della ex casa coniugale;
ponendo a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella CP_1 misura di complessive € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), rivalutabili secondo indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, da concordare ovvero necessarie e debitamente documentate;
indi, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del 1.10.2025. Con separata ordinanza del 14.6.2025, previa istanza del di parziale CP_1 rettifica sulle mere modalità di frequentazione dei minori e instaurato il contraddittorio, il Giudice disponeva che il potesse vedere e tenere con CP_1 sé i minori la prima e la terza domenica del mese dalle 10:00 alle ore 20:00 e che, a partire dal mese di Luglio 2025, gli stessi avrebbero potuto trascorrere con il padre una notte tra il sabato e la domenica per due volte al mese dalle ore 20:00 del sabato e fino alle 21:00 della domenica successiva, e con diritto dello stesso di trattenerli con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,15 alle ore 20,15; ferme le statuizioni relative al periodo estivo, e dunque di tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi o frazionati da concordarsi con la madre, al periodo natalizio, per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il natale o il capodanno e due giorni durante le vacanze di Pasqua (alternando la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate negli atti di parte.
Con riferimento alla domanda di addebito, indipendente dalla inammissibilità della stessa essendo stata la memoria di costituzione depositata in data 24.3.2025, e dunque oltre il termine fissato per il 2.3.2025, va comunque evidenziato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento, posto che sono state soltanto genericamente indicate dal resistente alcuni comportamenti di pretesa aggressività della e senza alcun riferimento a lesioni o Parte_1 referti medici prodotti, e poste che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di addebito può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo oltremodo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01); dovendosi tale nesso ritenersi escluso ogniqualvolta la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto.
Quanto alle condizioni della separazione, emergono dalle allegazioni (anche documentali) delle parti elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 24.4.2023 per come parzialmente modificate con ordinanza del 14.6.2025, essendo risultato che i minori frequentano comunque con regolarità il padre, senza che sul punto vi sia stata mai specifica opposizione da parte della ricorrente, e con opportunità di confermare anche in questa sede un calendario di incontri padre-figli che introduca gradualmente la possibilità per il padre anche di fare pernottare presso di sé i minori in attuazione di un normale regime che tuteli il loro diritto alla bigenitorialità.
Vanno confermate anche le condizioni economiche già stabilite in sede di ordinanza presidenziale – che peraltro non risulta reclamata dalle parti -, essendo emerso in corso di causa che il , da anni e continuativamente, CP_1 svolge attività lavorativa di commerciante ambulante di carni (possedendo lo stesso anche un camion dotato di cella frigorifera), e che può contare su un reddito da lavoro autonomo mai inferiore, mensilmente, ad € 1.200,00, (vedasi dichiarazioni a verbale dallo stesso e allegate dichiarazioni reddituali dalle quali emerge un reddito netto che oscilla tra € 13.000 e € 17.000 euro l'anno), nonché sul possesso di vettura Alfa Giulietta e di un piccola imbarcazione (sia pur di ridotta potenza e destinata ad uso ricreativo personale), mentre la ricorrente, che ha 36 anni compiuti, indipendentemente da quanto dichiarato dal coniuge in ordine ad attività lavorativa saltuariamente svolta (asserita attività di pubblicizzazione e vendita di orecchini e collane tramite internet, gode di piena capacità lavorativa, stante anche il dichiarato possesso di diploma in marketing e l'età dei figli minori (oggi, 15 e 10 anni), non necessitanti, per detta ragione, di assistenza continuativa.
La natura della controversia, le modalità del suo iter processuale e l'accoglimento parziale delle reciproche richieste inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il CP_1
10.3.1978, i quali hanno contratto matrimonio in data 25.06.2007 a Palma di Montechiaro con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palma di Montechiaro al n. 49, P. II, Serie A, Anno 2007;
AFFIDA i minori e congiuntamente ai Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità di cui in parte motiva;
ASSEGNA l'uso della ex casa coniugale sita a Palma di Montechiaro, Via Salaparuta n. 129 alla ricorrente che ivi continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente ai figli minori;
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli minori nella misura di € 600,00 complessive (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi, da concordare preventivamente ovvero necessarie e debitamente documentate;
DICHIARA interamente compensate le spese del presente giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori