Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1374
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Deterioramento del rapporto coniugale

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di separazione, considerate l'impossibilità di riconciliazione e il risentimento tra le parti.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri coniugali

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito, ritenendo che i presupposti non sussistessero e che la memoria di costituzione fosse stata depositata tardivamente. Inoltre, ha evidenziato la genericità delle allegazioni del resistente e la costante giurisprudenza della Suprema Corte sulla necessità di accertare l'efficacia causale della violazione dei doveri coniugali nella crisi.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Il Tribunale ha confermato i provvedimenti già resi con ordinanza, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità specificate.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale

    Il Tribunale ha confermato l'assegnazione dell'uso della ex casa coniugale alla ricorrente che vi continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori.

  • Rigettato
    Richiesta di mantenimento personale

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di mantenimento personale per la moglie, ritenendo che, pur avendo 36 anni e un diploma in marketing, gode di piena capacità lavorativa e i figli minori non necessitano di assistenza continuativa.

  • Accolto
    Mantenimento figli minori

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori nella misura di € 600,00 complessive (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Mantenimento figli minori

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori nella misura di € 600,00 complessive (€ 300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Rimborso spese straordinarie

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del resistente di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, da concordare preventivamente ovvero necessarie e debitamente documentate.

  • Accolto
    Rimborso spese straordinarie

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del resistente di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, da concordare preventivamente ovvero necessarie e debitamente documentate.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    La natura della controversia, le modalità del suo iter processuale e l'accoglimento parziale delle reciproche richieste hanno indotto il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1374
    Giurisdizione : Trib. Agrigento
    Numero : 1374
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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