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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8632/2023 R.G. vertente tra:
Avv. ROMANELLI MARCO) Parte_1
- OPPONENTE -
E
Avv. RUOCCO ANDREA) Controparte_1
- OPPOSTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. con il quale le è stato ingiunta la consegna di copia del contratto di carta di CP_2 credito revolving n. 054286009052768663 intestato a e l'estratto conto storico del relativo Controparte_1 rapporto contrattuale.
Costituendosi, l'opposto ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'odierna udienza viene deciso ex art. 281 sexies c.p.c.
2. E' pacifico in atti che la materia del contendere è cessata, in quanto la ha Parte_1 consegnato nel presente giudizio di opposizione il contratto e l'estratto conto storico, con la conseguenza che va revocato il d.i. opposto.
Occorre pertanto decidere sulle spese lite con il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
In primo luogo, va rilevata la nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio per le ragioni esposte da parte opponente, sicché il d.i. è inficiato dal difetto di procura. Tuttavia, nel presente giudizio di opposizione la difesa di parte opposta ha prodotto procura alle liti valida, con la conseguenza che, qualora non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere, si sarebbe comunque dovuto esaminare la pretesa di esibizione documentale del CP_1
In secondo luogo, la copia fotografica del contratto allegata al ricorso monitorio è relativa solo alla prima pagina del contratto, quindi sussisteva l'interesse del a richiedere la copia integrale del CP_1 contratto.
In terzo luogo, come assume la difesa dell'opposto, una volta formata dal sistema la “ricevuta di avvenuta consegna” (nella specie, aprendo la copia digitale di tale ricevuta si legge: “Il giorno 25/05/2022 alle ore 15:59:37 (+0200) il messaggio=20 "Richiesta documentale contratto di CARTA REVOLVING n.
054286009/052768663 = intestato a " proveniente da "documenticr.adifesa@pec.it"= Controparte_1
=20 ed indirizzato a "info@pec.agosducato.it"=20 =E8 stato consegnato nella casella di destinazione.”) si deve presumere che la pec (nella specie, quella di richiesta ex art. 119 tub del 25.5.2022) sia stata consegnata.
Inoltre, aprendo la copia digitale di “ricevuta di avvenuta consegna” allegata, si legge testualmente:
“Spett.le Istituto
siamo con la presente a richiedere documentazione relativa al contratto di CARTA REVOLVING in oggetto intestato a Controparte_1
Alleghiamo anagrafica, procura, documento di evidenza rapporto.
Nello specifico siamo a richiedere CONTRATTO, ESTRATTO CONTO STORICO.
Cordiali saluti,”.
Quindi, è stata offerta la prova che l'odierna opponente era a conoscenza di quali fossero i documenti richiesti in relazione a quel contratto da parte del senza che parte opponente abbia fornito la prova CP_1 contraria.
In quinto luogo, la richiesta di esibizione del titolo contrattuale trova il suo fondamento nel principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), mentre quella di esibizione dell'estratto conto storico nell'art. 119 TUB, trattandosi di un documento contabile.
3. Le spese di lite di questo giudizio di opposizione seguono la c.d. soccombenza virtuale e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione della causa di valore indeterminabile, complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca del d.i. opposto;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Andrea Parte_1
Ruocco, dichiarato anticipatario, che si liquidano in euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 29/04/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma