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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4346 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. D'ONOFRIO PIETRO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. POLIZZI LUCIANO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in VITULAZIO (CE) il 26.02.2016, dal quale era nata la figlia
(il 21.11.2017) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile Per_1 per incomprensioni e divergenze caratteriali, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido
1 condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale concludeva per la dichiarazione di separazione personale,
l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 oltre al 50% di spese straordinarie.
All'udienza del 02.12.2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivono separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza. I coniugi avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza del minore;
2) I genitori avranno l'affido condiviso della figlia minore, che continuerà a risiedere presso il domicilio della madre sito in Camigliano (CE) alla Via Leporano, 65/A;
3) Entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e prenderanno di comune Per_1 accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico - fisico della stessa, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente e preventivamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia;
4) Il sig. , compatibilmente alle esigenze della figlia ed alle sue Parte_1 esigenze di lavoro, eserciterà il diritto di visita nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore
2 17:30 alle ore 20:00. Lo stesso sig. per esigenze di lavoro, potrà Parte_1 esercitare il diritto di visita, anche in giorni diversi, dandone preventiva comunicazione alla madre con preavviso di almeno 24 ore prima. La figlia minore trascorrerà Per_1 con il padre, con cadenza quindicinale, il weekend a partire dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 di ogni anno o dal
31/12 al 06/01, sempre ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis, ad agosto per quindici giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 luglio.
5) La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papa, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. indipendentemente dal Parte_1 calendario di visite ordinario. Analogamente la minore trascorrerà con la sig.ra
[...] il giorno della Festa della Mamma, il giorno del compleanno e CP_1 dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
6) Entrambi i genitori si impegnano a consentire alla figlia di partecipare a eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii. cugini di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
7) Il sig. provvederà, entro il giorno 15 di ogni mese, a versare a titolo Parte_1 di concorso nel mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, oltre Per_1 rivalutazione Istat, alla luce della circostanza che la sig.ra non Parte_2 solo ha un proprio reddito ma percepisce altresì il cd. Assegno unico.
8) Le spese straordinarie, cosi come disciplinate nelle linee guida del protocollo d'intesa stipulato in data 28/03/2024 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, preventivamente concordate, approvate e documentate, in favore della figlia minore saranno a Per_1 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia della figlia Per_1
10) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione:
11) Le parti si impegnano, inoltre, a for conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
12) Per tutto quanto non previsto dal seguente atto verrà applicata la normativa vigente in materia:
3 13) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...] nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITULAZIO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4346 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. D'ONOFRIO PIETRO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. POLIZZI LUCIANO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in VITULAZIO (CE) il 26.02.2016, dal quale era nata la figlia
(il 21.11.2017) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile Per_1 per incomprensioni e divergenze caratteriali, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido
1 condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale concludeva per la dichiarazione di separazione personale,
l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 oltre al 50% di spese straordinarie.
All'udienza del 02.12.2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivono separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza. I coniugi avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza del minore;
2) I genitori avranno l'affido condiviso della figlia minore, che continuerà a risiedere presso il domicilio della madre sito in Camigliano (CE) alla Via Leporano, 65/A;
3) Entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e prenderanno di comune Per_1 accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico - fisico della stessa, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente e preventivamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia;
4) Il sig. , compatibilmente alle esigenze della figlia ed alle sue Parte_1 esigenze di lavoro, eserciterà il diritto di visita nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore
2 17:30 alle ore 20:00. Lo stesso sig. per esigenze di lavoro, potrà Parte_1 esercitare il diritto di visita, anche in giorni diversi, dandone preventiva comunicazione alla madre con preavviso di almeno 24 ore prima. La figlia minore trascorrerà Per_1 con il padre, con cadenza quindicinale, il weekend a partire dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 di ogni anno o dal
31/12 al 06/01, sempre ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis, ad agosto per quindici giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 luglio.
5) La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papa, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. indipendentemente dal Parte_1 calendario di visite ordinario. Analogamente la minore trascorrerà con la sig.ra
[...] il giorno della Festa della Mamma, il giorno del compleanno e CP_1 dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
6) Entrambi i genitori si impegnano a consentire alla figlia di partecipare a eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii. cugini di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
7) Il sig. provvederà, entro il giorno 15 di ogni mese, a versare a titolo Parte_1 di concorso nel mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, oltre Per_1 rivalutazione Istat, alla luce della circostanza che la sig.ra non Parte_2 solo ha un proprio reddito ma percepisce altresì il cd. Assegno unico.
8) Le spese straordinarie, cosi come disciplinate nelle linee guida del protocollo d'intesa stipulato in data 28/03/2024 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, preventivamente concordate, approvate e documentate, in favore della figlia minore saranno a Per_1 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia della figlia Per_1
10) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione:
11) Le parti si impegnano, inoltre, a for conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
12) Per tutto quanto non previsto dal seguente atto verrà applicata la normativa vigente in materia:
3 13) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...] nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITULAZIO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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