TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
23.9.25, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parise;
Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Carmela Barretta;
, contumace;
Controparte_2
CONVENUTI
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
espone che, in data 31.3.02, alle ore 19,15 circa, mentre procedeva su via Lungo Crati Parte_1
Gergeri in Cosenza alla guida del motociclo Honda Africa Twin, tg. EV56714, di proprietà di
[...] si è verificato uno scontro con l'autovettura Mercedes B200, tg. CZ2788MB, di proprietà Pt_2 di , ma nell'occasione condotta da , la quale si è immessa sulla Controparte_2 Persona_1
strada senza rispettare il segnale di stop ed ha impattato con il motociclo condotto da esso istante, provocandone la caduta a terra. Quindi, deducendo di avere riportato lesioni con postumi permanenti in misura del 18%, oltre ad inabilità temporanea, chiede la condanna di e di CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 75.126,16, oltre rivalutazione Controparte_2
monetaria ed interessi legali.
pagina 1 di 2 resiste alla domanda, di cui eccepisce in via preliminare l'inammissibilità, Controparte_1 deducendo l'inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 149 D.L.vo 209/05 in ragione della entità del danno biologico permanente lamentato dall'attore.
L'eccezione è fondata.
La procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.L.vo 209/05, alla quale è riconducibile l'iniziativa processuale nella specie assunta dall'istante, “si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139” (v. comma 2),
e cioè quando si sia in presenza di danno biologico per lesioni di lieve entità, per tali intendendosi quelle che determinano una riduzione dell'integrità pisco-fisica del danneggiato non eccedente il
9%
Nella specie, il danno lamentato dall'attore, pari al 18%, eccede detto limite.
L'azione si profila pertanto inammissibile, essendo il danno fatto valere estraneo all'ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto.
Le spese processuali, compensate per 1/2 in considerazione della natura della questione affrontata che non ha richiesto peculiare dispendio di attività processuale, seguono la soccombenza per la residua metà e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna l'attore al rimborso della residua metà, che liquida in € 3.525,75 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 25.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
23.9.25, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parise;
Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Carmela Barretta;
, contumace;
Controparte_2
CONVENUTI
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
espone che, in data 31.3.02, alle ore 19,15 circa, mentre procedeva su via Lungo Crati Parte_1
Gergeri in Cosenza alla guida del motociclo Honda Africa Twin, tg. EV56714, di proprietà di
[...] si è verificato uno scontro con l'autovettura Mercedes B200, tg. CZ2788MB, di proprietà Pt_2 di , ma nell'occasione condotta da , la quale si è immessa sulla Controparte_2 Persona_1
strada senza rispettare il segnale di stop ed ha impattato con il motociclo condotto da esso istante, provocandone la caduta a terra. Quindi, deducendo di avere riportato lesioni con postumi permanenti in misura del 18%, oltre ad inabilità temporanea, chiede la condanna di e di CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 75.126,16, oltre rivalutazione Controparte_2
monetaria ed interessi legali.
pagina 1 di 2 resiste alla domanda, di cui eccepisce in via preliminare l'inammissibilità, Controparte_1 deducendo l'inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 149 D.L.vo 209/05 in ragione della entità del danno biologico permanente lamentato dall'attore.
L'eccezione è fondata.
La procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.L.vo 209/05, alla quale è riconducibile l'iniziativa processuale nella specie assunta dall'istante, “si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139” (v. comma 2),
e cioè quando si sia in presenza di danno biologico per lesioni di lieve entità, per tali intendendosi quelle che determinano una riduzione dell'integrità pisco-fisica del danneggiato non eccedente il
9%
Nella specie, il danno lamentato dall'attore, pari al 18%, eccede detto limite.
L'azione si profila pertanto inammissibile, essendo il danno fatto valere estraneo all'ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto.
Le spese processuali, compensate per 1/2 in considerazione della natura della questione affrontata che non ha richiesto peculiare dispendio di attività processuale, seguono la soccombenza per la residua metà e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna l'attore al rimborso della residua metà, che liquida in € 3.525,75 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 25.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 2 di 2