Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 1755/19, avente ad OGGETTO opposizione al decreto ingiuntivo n. 294/19 del 20.03.19 (notificato in data 16.04.19, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla IG.ra di pagare la somma di € Controparte_1 12.712,62 oltre accessori per l'attività indicata nell'allegata fattura n 9 del 30.10.18), vertente TRA
(CF: ), nata ad AN (FR) in [...] Controparte_1 C.F._1
11.05.1971, ivi residente alla Via Codarda Snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Costantini, del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso il di lei Studio, sito in
Alatri, alla Via del Cimitero 18.
ATTRICE-OPPONENTE
E
(CF: ), nato ad [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Di Mezzo, elettivamente domiciliato presso il di lei Studio, sito in Frosinone, alla Via Mola
Vecchia 4.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI:
ha concluso come da note scritte del 13 settembre 2024, da Controparte_2 intendersi ivi pedissequamente richiamate e trascritte, giusta il provvedimento del 21 maggio 2024, ritualmente comunicato in pari data, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 16 settembre 2024 con il quale l'intestato Tribunale ha assunto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc.
ha depositato le note scritte oltre il termine perentorio assegnato Controparte_1 dall'intestato Tribunale, per cui è da ritenere, come già rilevato con il citato provvedimento del 16 settembre 2024 che debbano intendersi richiamate tutte le istanze, eccezioni, domande e richieste precedentemente formulate (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020; da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021, etc., etc.).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui le era stato ingiunto di corrispondere al
Geometra la somma di € 12.712,62 oltre accessori, per l'attività indicata Controparte_2 nell'allegata fattura n. 9 del 30.10.2018 ossia a titolo di saldo del compenso professionale dovuto per l'attività di progettazione relativa alla ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in AN (FR), alla Via Madonna Tufano snc (le opere da realizzare, in particolare, riguardavano: la realizzazione di un porticato, di un muro di sostegno, della copertura, di opere interne con diversa disposizione delle tramezzature, modifiche dei prospetti, impianto di smaltimento acque reflue, ecc.);
Pag. 1 a 14
Indi, l'opponente deduceva CHE:
-in data 18 gennaio 2018 aveva acquistato il terreno con sovrastante fabbricato per civile abitazione sito in AN (FR), alla Via Madonna Tufano snc, giusta la compravendita redatta dal Notaio Dr. (Rep. n. 238, Racc. n. 197) allegata sub doc. 2; Persona_1
-per reperire la disponibilità delle somme utilizzate per il pagamento del corrispettivo di tale acquisto, la SI aveva precedentemente venduto l'unico immobile CP_1 di proprietà, ove era allocata la propria abitazione, tanto che successivamente alla cessione si era dovuta trasferire momentaneamente presso i propri genitori;
-considerato lo stato fatiscente del fabbricato acquistato, la SI , già CP_1 nell'ultima settimana di gennaio 2018, contattava il signor titolare Persona_2 dell'omonima ditta, onde conferirgli l'incarico di ristrutturazione;
-all'esito del primo sopralluogo effettuato presso l'immobile, il signor Persona_2 proponeva alla SI di incaricare il Geometra per la progettazione CP_1 CP_2 dell'opera di ristrutturazione;
-nell'immediatezza, pertanto, il signor contattava il Geom. ed Persona_2 CP_2 entrambi si recavano presso l'immobile per verificare i lavori da eseguire e, in tale occasione, la SI chiedeva la disponibilità di entrambi ad eseguire i lavori CP_1 nel più breve tempo possibile vista la necessità di trasferirsi quanto prima presso il fabbricato da ristrutturare;
-all'esito di tale sopralluogo, al Geom. veniva conferito l'incaricato della CP_2 redazione del progetto per la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà e per la realizzazione di un muro esterno in cemento armato, nonché di consulenza ed assistenza al fine della realizzazione delle opere in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia;
-la SI , in tale occasione e anche successivamente, chiedeva espressamente CP_1 un preventivo di spesa, ciononostante, il Geom. non provvedeva a quantificare il CP_2 compenso complessivo per l'espletamento dell'incarico;
-la SI provvedeva a corrispondere in favore del Geom. la complessiva CP_1 somma -in acconto- di € 1.500,00, rimanendo in attesa di concordare il corrispettivo complessivo;
-dopo vari solleciti, in data 11/06/2018, il Geom. provvedeva a inoltrare la CP_2 richiesta di permesso a costruire ricomprendente tutti gli interventi suddetti;
-in data 23/07/2018, il competente Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche
Abitative della Regione Lazio (ex Genio Civile) rilasciava l'attestazione di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori;
-in data 03/08/2018, il Comune di AN rilasciava il Permesso di Costruire (PDC) n.
12/2018 per la realizzazione della nuova copertura e portico, nonché per la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato;
Pag. 2 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-nel titolo abilitativo in argomento, inoltre, veniva distintamente individuato il Geom. come Direttore dei Lavori (v. doc. n. 3 copia permesso detto); CP_2
-il giorno seguente al rilascio del Permesso a costruire, sia il Geom. che il signor CP_2 effettuavano un nuovo sopralluogo sul posto per concordare l'inizio dei Persona_2 lavori;
-in tale occasione, il Geom. anche quale Direttore dei Lavori, rassicurava la CP_2 SI di aver provveduto a tutti gli adempimenti prodromici alla regolare CP_1 apertura del cantiere, soprattutto, con riguardo alla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori;
-anche per tale motivazione, indi, nella convinzione che i lavori potessero iniziare regolarmente, la SI provvedeva alla corresponsione dell'importo di € CP_1
10.000,00 in favore della ditta edile in acconto del corrispettivo concordato Persona_2 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione (doc. n. 4: copia distinta di bonifico);
-qualche giorno dopo tale incontro, la ditta iniziava i lavori e, nello specifico, Persona_2 il primo intervento da eseguire fu individuato in quello della realizzazione del muro di sostegno in cemento armato posto nella parte retrostante del fabbricato, a confine con il terreno adiacente;
-la realizzazione del muro di sostegno in cemento armato era stato progettato per mettere in sicurezza il dislivello presente tra il terreno di proprietà della SI e quello CP_1 confinante;
-nello stabilire le modalità di esecuzione di tale muro di sostegno, il Geom. CP_2
n.q. di direttore dei lavori, unitamente al signor n.q. di titolare della
[...] Persona_2 ditta edile esecutrice dell'opera, verificavano la necessità di arretrare la linea delle fondazioni per poter realizzare la parete in c.a., e, considerato che tale opportunità doveva essere rilevata nella fase progettuale piuttosto che in quella esecutiva, decisero di realizzare il muro di sostegno, piuttosto che in cemento armato, in blocchetti;
-in altri termini, venne concordata la realizzazione di un muro di sostegno in difformità di quanto previsto nel progetto e di quanto autorizzato dal Permesso di Costruire rilasciato dall'Ufficio competente, soprattutto, senza eseguire una variante strutturale, essenziale per la necessità di raggiungere un grado di sicurezza comparabile con la struttura autorizzata e in adempimento delle norme in materia di Autorizzazione sismica;
-tali determinazioni furono assunte in carenza di un opportuno consenso informato manifestato dalla SI , la quale, purtroppo, avrebbe avuto evidenza della CP_1 difformità solo quando i lavori di realizzazione del muro di contenimento erano già iniziati
e in avanzato stato di esecuzione;
-ebbene, non appena la SI ebbe contezza della realizzazione di un muro di CP_1 sostegno in difformità di quanto previsto nel progetto, nonché del fatto che l'inizio dei lavori non era stato preceduto dalla obbligatoria comunicazione dell'Inizio Lavori, immediatamente ordinava la sospensione dei lavori e intimava alla ditta il Persona_2 ripristino;
Pag. 3 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-attese le gravi violazioni poste in essere, la SI revocava l'incarico CP_1 conferito al Geom. quale tecnico progettista incaricato e direttore dei lavori, e, CP_2 conseguentemente, chiedeva la immediata restituzione di tutta la documentazione relativa all'incarico e con riserva di risarcimento dei danni subiti e subendi (doc. n. 5: copia contestazione);
-il Geom. non adempiva alla consegna e/o restituzione degli elaborati progettuali, CP_2 del Permesso a costruire con tutti gli allegati progettuali, dell'attestazione di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori con allegati, dei codici di accesso alla piattaforma One Profile e di tutta la documentazione relativa alla pratica in possesso;
-invero, il Geom. precisava che tale restituzione era subordinata al pagamento dei CP_2 compensi;
-la SI indi si vedeva costretta a incaricare un nuovo tecnico onde riavviare CP_1
i lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato (doc. n. 14: copia conferimento incarico);
-contestualmente, atteso il rifiuto del Geom. di restituire la documentazione in CP_2
Suo possesso, la SI provvedeva a richiedere copia di ogni documento CP_1 presentato dal medesimo geometra presso l'ufficio tecnico settore urbanistica del CP_2
Comune di AN (doc. n. 6: copia richiesta), nonché a richiedere nuove credenziali per l'accesso al genio civile (doc. n. 7: copia richiesta detta);
-tale richiesta di copie, tuttavia, non veniva immediatamente evasa a motivo della circostanza, come riferito dal preposto all'ufficio tecnico del Comune di AN, che, prima di consegnare la documentazione richiesta dovevano essere verificate le osservazioni presentate dal Geom. il quale, in quanto informato della richiesta di accesso agli CP_2 atti, aveva presentato delle osservazioni tese a negare il rilascio delle copie;
-dopo circa un mese e dopo reiterati solleciti, l'Ufficio tecnico del Comune di AN rilasciava copia del Permesso a costruire e gli elaborati progettuali;
-tutta la documentazione relativa alla richiesta del permesso a costruire per la realizzazione della nuova copertura e del portico relativi al fabbricato di proprietà della SI
e relativo alla realizzazione del muro di sostegno venivano consegnati al Geom. CP_1 al fine dell'espletamento delle eventuali pratiche amministrative- Parte_1 burocratiche necessarie per l'inizio dei lavori di ristrutturazione;
-nel contempo, la SI provvedeva ad incaricare anche una nuova ditta al fine CP_1 della realizzazione delle opere necessarie per la ristrutturazione del proprio fabbricato, avendo premura di sollecitare ogni attività visto l'approssimarsi della scadenza entro la quale avrebbe dovuto trasferire la propria residenza presso il medesimo fabbricato;
-l'esame degli elaborati progettuali e, soprattutto, del progetto presentato presso il Genio
Civile, consentiva di rilevare carenze progettuali nonché difformità rispetto allo stato dei luoghi, e dunque mancanze tali da far ritenere che il progetto esecutivo strutturale depositato presso il genio civile non fosse eseguibile;
-in particolare:
-con riguardo alla progettazione del portico, erano rilevate carenze nell'elaborazione della tavola grafica e nei tabulati di calcolo dei principali nodi di collegamento tra le travi in legno e i pilastri in calcestruzzo armato;
Pag. 4 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-quanto alla elaborazione della tavola della copertura, veniva rilevata una carenza nelle indicazioni specifiche sulla disposizione in sezione degli elementi strutturali, sui muri di spina da sopraelevare e sui materiali e spessori dei blocchi;
-appariva tra gli altri altresì carente l'analisi dei carichi ante e post opera;
-quanto alla elaborazione della tavola architettonica, era stata osservata l'omessa considerazione di aperture sul muro di spina centrale e la non conformità delle finestre esterne al fabbricato;
-in aggiunta, in fase di affidamento telematico tramite sistema One profile delle deleghe conferite ai professionisti incaricati (direttore lavori, ditta esecutrice e collaudatore), veniva riscontrata l'impossibilità di nominare il collaudatore a causa dell'errato inserimento al sistema della pratica di ristrutturazione: a causa del rilevato errato inserimento della pratica di ristrutturazione da parte del Geom. al fine del pieno rispetto della normativa in CP_2 materia antisismica, la SI era costretta a chiedere l'annullamento della CP_1 pratica e, indi, a presentare la richiesta di una nuova autorizzazione sismica, sia per risolvere gli errori commessi in fase di inserimento della pratica, che per colmare le carenze progettuali (doc. 8: copia richiesta di annullamento; doc. n. 9: copia della risposta del genio civile;
doc. n. 10: copia nuova richiesta di autorizzazione sismica di tutte le opere previste nel progetto, doc. n. 11: copia nuova autorizzazione rilasciata in data 27/12/2018);
-per poter procedere ad una nuova richiesta di autorizzazione sismica, si procedeva ad effettuare una variante al permesso di costruire mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (doc. n. 12: copia SCIA prot. n. 301 del
04.01.2019);
-tutte le dedotte carenze, irregolarità e inadempienze riscontrate erano state puntualmente analizzate dal tecnico di parte incaricato dalla SI , e precisate nella CP_1 relazione tecnica che si produceva (doc. 13: relazione tecnica);
-ad oggi, solo all'esito del sollecito intervento dei nuovi incaricati, erano state finalmente realizzate le opere strutturali principali;
ciononostante, poiché non erano stati ancora ultimati tutti i lavori, la SI non si poteva trasferire presso il fabbricato di CP_1 proprietà, indi, era tuttora costretta a subire la limitazione dalla qualità della vita quotidiana, con ogni stress e disagio che ne deriva;
-tutte le inadempienze contestate al Geom. sia con riguardo all'incarico di CP_3 progettista che di direttore dei lavori, costituivano, altresì, presupposto per la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento grave del medesimo, con conseguente obbligo al risarcimento del danno: il Geom. infatti era stato incaricato dalla CP_2 SI della progettazione della ristrutturazione del fabbricato di proprietà, CP_1 indi e, in primo luogo, di fornire la consulenza e l'assistenza tecnica al fine di realizzare le opere necessarie in conformità alle disposizioni normative edilizie ed urbanistiche, indi, di predisporre gli elaborati progettuali necessari e le richieste da presentare presso le autorità preposte al fine di ottenere i titoli abilitativi per l'esecuzione delle opere progettate. L'incarico conferito prevedeva, altresì, la conseguente direzione dei lavori, con tutti gli obblighi conseguenti. Ciononostante, gli elaborati progettuali la cui predisposizione era stata affidata al Geom. sarebbero risultati inadeguati ovvero CP_2 erronei rispetto alla ristrutturazione che la SI intendeva eseguire. In detti CP_1 elaborati, difatti, sarebbero state riscontrate delle carenze progettuali e delle difformità rispetto allo stato dei luoghi, come meglio precisate nella relazione tecnica di parte, tali da far ritenere, per colpa del progettista, il progetto esecutivo strutturale depositato presso
Pag. 5 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
il genio civile non eseguibile. In aggiunta, sempre in violazione della diligenza professionale e in spregio dell'incarico di consulenza ed assistenza richiesto, il Geom. avrebbe mancato di adeguatamente informare, ovvero, prestare la consulenza CP_2 qualificata nella fase di inizio dei lavori di ristrutturazione. Ma vi sarebbe di più: il Geom.
sia quale tecnico professionista di fiducia che quale direttore dei lavori, come CP_2 precisamente indicato nel Permesso di Costruire n. 12/28 rilasciato dal Comune di
AN, avrebbe altresì omesso di vigilare nell'esecuzione del muro di sostegno, ossia, non avrebbe adempiuto all'obbligo di sorveglianza dell'esecuzione dei lavori, indi, non avrebbe garantito che detta opera venisse realizzata in conformità del progetto. La risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. sarebbe la ineludibile conseguenza dell'eccepito grave inadempimento, anche alla luce del venire meno della fiducia accordata al professionista, con conseguente obbligo dell'opposto alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento del danno;
-la SI all'esito del dedotto grave inadempimento dell'odierno opposto, era CP_1 stata costretta a conferire ad un altro professionista l'incarico dell'analisi degli elaborati progettuali precedentemente presentati e del proseguimento della pratica relativa alla ristrutturazione del fabbricato sito in AN, Via Codarda, sostenendo indi un costo di € 9.800,00, oltre oneri di legge, indi, per complessivi € 12.553,80;
-nelle voci di danno di cui si chiedeva il risarcimento, inoltre, andava computata, previa liquidazione in misura che sarà ritenuta di giustizia, anche quella connessa ai disagi derivanti dal ritardo nella definitiva esecuzione dell'opera di ristrutturazione, ritardi sicuramente devono essere imputati, in primo luogo, alla condotta inadempiente del Geom. e, in aggiunta, al rifiuto di quest'ultimo di consegnare gli elaborati progettuali CP_2 alla SI ; CP_1
-per tutte le motivazioni esposte, era intenzione della odierna opponente -accertata e dichiarata la risoluzione del contratto tra le parti per grave inadempimento del Geom. avanzare, in via riconvenzionale, domanda di condanna del Geometra alla CP_2 restituzione del compenso indebitamente corrisposto in acconto ed al risarcimento dei danni subiti per l'effetto dell'inadempimento che fin da ora si quantificano in € 12.553,80 per la voce di danno connessa al conferimento dell'incarico al nuovo professionista, oltre maggior danno derivante dai disagi subiti dal ritardo nella definitiva esecuzione dell'opera di ristrutturazione che si quantificavano in € 10.000,00 ovvero nella misura che il giudice adito riterrà di giustizia.
Tanto premesso, concludeva nei termini seguenti: Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: -Nel merito, per tutti i motivi di cui alla spiegata opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra al Geom. Controparte_1 [...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere CP_2
e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
-Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento grave del Geom. agli obblighi CP_3 contrattualmente assunti, indi, accertare e dichiarare i presupposti di cui all'art. 1460 c.c., e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla SI al Geom. CP_1 CP_2 con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto sul compenso. -In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2229 e seg. c.c. e all'art. 9 della legge n. 27/2012, e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il compenso come
Pag. 6 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
richiesto, ovvero, in difetto, dichiarare ed accertare inadeguato ovvero sproporzionato il compenso richiesto siccome elaborato con riferimento ad un valore del progetto superiore a quello effettivo e con l'applicazione di una immotivata maggiorazione e, per l'effetto, rideterminare il compenso ai sensi del disposto di cui all'art. 2233 c.c.; -In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa del Geom. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del CP_3 danno di complessive euro 22.533,80 per tutte le causali e voci di danno come diffusamente esposte nella presente opposizione ovvero nella diversa minore o maggior somma che risulterà dall'esito dell'istruttoria, ovvero come liquidata ai sensi del disposto di cui all'art. 1226 c.c. e che sarà ritenuta di giustizia. -In ogni caso accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'opposto geom.
. -Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per CP_4 spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Si costituiva il Geometra chiedendo il rigetto della proposta Controparte_2 opposizione nonché il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Indi, deduceva CHE:
-aveva espletato in maniera puntuale e precisa tutte le prestazioni di cui alla fattura in oggetto, per la complessiva somma di € 12.712,62;
-che il Geom. autore del Progetto di cui al Permesso di Costruire n. 12/18 infatti CP_2 aveva redatto tutta la documentazione riguardante il predetto permesso e più precisamente: -richiesta Permesso di Costruire;
-Permesso di Costruire n. 12 del 03.08.2018;
-elaborato Grafico PDC 12/2018;
-relazione tecnica di asseverazione;
-elaborato grafico muro di sostegno;
-elaborato grafico impianto di smaltimento;
-relazione tecnica impianto di smaltimento;
-relazione geologica;
-documentazione fotografica;
-computo metrico preventivo sommario;
-computo metrico preventivo particolareggiato;
-tutta la documentazione inerente all'autorizzazione sismica in formato p7m (firmato digitalmente);
-elaborati grafici in bozza sottoposti alla committente in fase di scelte progettuali (n. 5 per la suddivisione interna;
n. 3 per la copertura tra cui anche una in c.a.; n. 3 per il porticato e n. 2 per il muro di sostegno);
-la SI nonostante fosse stata più volte invitata dal geometra a CP_1 CP_2 recarsi presso il suo studio per la consegna degli elaborati e la definizione della vicenda, aveva ignorato tali inviti, trovando più conveniente, anziché recarsi presso lo studio del professionista per ritirare gli elaborati e provvedere al pagamento della parcella, inoltrare presso il Comune di AN richiesta di accesso agli atti, volta all'ottenimento di tutta la documentazione inerente il Permesso di Costruire N. 12/18;
-la SI , una volta ottenuto dal Comune di AN tutta la documentazione CP_1 relativa al Permesso di Costruire n. 12/18 realizzato dal Geometra incaricava CP_2 altro tecnico, ossia il Geom. al fine di comunicare, in data 03.01.2019, l'inizio Parte_1
Pag. 7 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
dei lavori facendo riferimento al Permesso di Costruire n. 12/18 del 03.08.2018 (cfr. all. n.
23 della comparsa di costituzione), giusta la relativa comunicazione di inizio dei lavori
Prot. N. 178, riguardante il PDC 12/18 del 03/08/2018 posizione n. 23473 (Progettista
Geom. e l'Autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Lazio in data Controparte_2
27/07/2018, prot. 2018-000044352, pos. 75041 (Progettista Geom. , il Controparte_2 tutto sottoscritto dalla SI , dal D.L. Geom. e Controparte_1 Parte_1 dall' ; Controparte_5
-dalla disamina della documentazione prodotta dall'opponente era possibile ricavare che, con la comunicazione di inizio dei lavori Prot. N. 178, la SI utilizzava CP_1 espressamente il Permesso di Costruire n. 12/18 del 03/08/2018, di cui al progetto del Geom. nonché l'Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Regione Lazio in Controparte_2 data 27/07/2018 prot. 2018-000044352 pos. 75041, sempre a firma del Geom.
[...]
la quale precisamente consisteva in: CP_2
1) ristrutturazione totale del fabbricato di civile abitazione con modifica dei prospetti e diversa distribuzione degli spazi interni;
2) realizzazione muro di sostegno;
3) realizzazione porticato;
4) realizzazione copertura;
5) realizzazione impianto per lo smaltimento delle acque reflue;
6) sistemazione spazi esterni a ridosso del fabbricato;
-per quanto riguarda, poi, la Scia in Variante, sarebbe stato possibile presentare, da parte della SI , una semplice Scia solo perché in variante ad un Permesso di CP_1
Costruire, in virtù di un progetto già esistente, ossia quello redatto dal Geom. CP_2 già rilasciato per la totalità degli interventi.
-da un attento e scrupoloso esame, poi, degli elaborati progettuali allegati alla Scia in Variante (a firma del nuovo tecnico incaricato dall'opponente, Geom. ) Parte_1 emergeva che la modesta variazione effettuata sulla partizione interna dell'abitazione (che considerata la costante incertezza manifestata dalla SI, sicuramente andava ricondotta soltanto ai suoi ripensamenti), lasciando peraltro invariato lo schema generale sia della copertura che del porticato, confermava che la progettazione a cura del Geom. rispondeva a tutte le esigenze, funzionali ed estetiche, richieste dalla CP_2 committente, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa;
-l'incarico al nuovo tecnico avrebbe avuto quale unico fine quello di sottrarsi al pagamento della parcella;
-infatti, il Permesso di Costruire n. 12/18 (ristrutturazione fabbricato, copertura, porticato, impianto di smaltimento e autorizzazione sismica) con firma del Geom. sarebbe CP_2 stato integralmente utilizzato con la denuncia di inizio dei lavori inoltrata dalla SI
in data 03/01/2019; CP_1
-la Scia in variante, inoltre, era stata così motivata: “…tale variante al Permesso di Costruire n. 12/2018 si rende necessaria a modifica degli spazi interni al fabbricato…”, pertanto non potrebbe che attribuirsi ad un ripensamento della committente. Al progetto dell'impianto di smaltimento non sarebbe stata apportata alcuna modifica, anzi lo stesso non risultava neppure essere menzionato, così come non risultava alcuna modifica neppure al muro di sostegno. Come si evinceva dagli elaborati grafici allegati alla Scia in Variante al Permesso di Costruire n. 12/18 del 03/08/2018 Prot. 301 del 04/01/2019, a
Pag. 8 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
firma del Geom. le soluzioni progettuali adottate per la copertura del Parte_1 fabbricato e la realizzazione del nuovo porticato sarebbero state riproposte senza aver apportato variazioni apprezzabili, in quanto sarebbe stata variata solo la quota della sporgenza esterna (da cm. 100 a cm. 80) delle due coperture, senza apportare alcuna modifica ai disegni.
Per tutto quanto premesso il Geom. chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 CONCLUSIONI: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, rigettare le domande di parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto. In Via Preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 294/2019 del 20.03.2019, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In Via Principale e nel Merito: rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 294/19.
Alla prima udienza di comparizione del 10.01.2020, la parte opposta insisteva per l'accoglimento dell'istanza di provvisoria esecuzione, ex art. 648 cpc.
A scioglimento della riserva, il Tribunale rigettava la predetta istanza e concedeva i termini ex art. 183 VI comma cpc.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 19.06.2020, avvenuta per il tramite di scambio di note di trattazione scritta, il GU ammetteva la C.T.U. nominando il Geom.
[...]
, il quale giurava all'udienza del 17.06.2021. Per_3
Il GU fissava l'udienza del 17.02.2022 per l'esame del C.T.U.
A tale udienza, svoltasi per il tramite di note di trattazione scritta, le parti rilevavano che il nominato C.T.U., dopo aver iniziato le operazioni peritali, precisamente in data
23.07.2021, non aveva dato seguito ad alcuna altra attività, lasciando scadere i termini concessi dal GU per l'invio della bozza, fissata alla data del 20.11.2021 e, nello stesso tempo, non provvedeva a richiedere alcuna proroga.
Per tale motivo parte opposta chiedeva la sostituzione del nominato C.T.U. e la conseguente nomina di altro professionista.
All'esito, il GU fissava altra udienza per verificare o meno la conferma o la rinuncia dell'incarico del consulente nominato, il quale confermava la propria disponibilità, chiedendo all'uopo la proroga dei termini per la consegna della bozza peritale.
Il GU concedeva ulteriori termini e rinviava all'udienza del 27.10.2022 per esame C.T.U.
Tuttavia, parte opposta, nelle proprie note di trattazione scritta della predetta udienza, rilevava ancora una volta il mancato deposito dell'elaborato peritale, chiedendo la nomina di altro professionista.
A scioglimento della riserva, il Tribunale revocava l'incarico al suddetto Ausiliare e nominava altro C.T.U., nella persona del Geom. il quale giurava all'udienza Per_4 del 15.12.2022.
Depositata la C.T.U., fallito anche l'ultimo tentativo di bonario componimento della lite, il Tribunale rinviava la causa all'udienza (cartolare) del 16 settembre 2024 per la
Pag. 9 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
precisazione delle conclusioni e all'esito concedeva i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
****
Tanto precisato in fatto, nel merito, la parte opponente, ossia la committente, chiede la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto nonché la ripetizione dell'acconto versato in uno al risarcimento di pretesi danni, asserendo e allegando che il professionista avrebbe svolto il suddetto incarico, in maniera negligente e imperita.
Le gravi negligenze in cui l'opposto sarebbe incorso nello svolgimento della prestazione professionale (nella duplice veste di progettista e direttore dei lavori) lo esponevano dunque a responsabilità, comportando per un verso l'inesigibilità delle somme richieste a titolo di compenso, con il decreto opposto, e, per l'altro, l'obbligo di risarcire i danni dell'inadempimento che si quantificavano in € 12.553,80 per la voce di danno connessa al conferimento dell'incarico al nuovo professionista, oltre maggior danno derivante dai disagi subiti dal ritardo nella definitiva esecuzione dell'opera di ristrutturazione che si quantificavano in € 10.000,00 ovvero nella misura che il giudice adito riterrà di giustizia., previa risoluzione del contratto (da ultimo si chiedeva altresì la ripetizione dell'acconto corrisposto alla ditta di Versi Gianni).
Va indi rammentato che l'attività professionale del geometra, anche quando presuppone operazioni di carattere materiale e meccanico, come ad esempio le operazioni che si risolvono in un mero calcolo matematico, costituisce una creazione intellettuale;
pertanto, rispetto al grado di diligenza dovuto nell'assolvere all'obbligazione assunta nei confronti del cliente, vale anche per il professionista tecnico, e, in particolare per il geometra, la regola comune a ogni prestatore d'opera intellettuale: l'esattezza della prestazione deve essere verificata alla stregua del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, cc.
La diligenza richiesta è allora non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr.
Cass., 13/1/2005, n. 583) bensì quella ordinaria del buon professionista (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021), e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività delle relative modalità di esecuzione.
Si tratta del modello di condotta che si estrinseca (per il professionista o per l'imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
La riconduzione dell'obbligazione professionale nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex art. 1218 c.c. e segg., ha uno dei suoi principali corollari sul piano probatorio: conformemente ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, il creditore ha il mero onere di allegare il contratto d'opera professionale e il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità.
Né la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (v. art. 2236 c.c.) può valere come criterio di
Pag. 10 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
distribuzione dell'onere della prova, rilevando essa solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al professionista (cfr., con riferimento al sanitario, Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Chi esercita un'attività professionale è, infatti, responsabile anche per colpa lieve, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto, in quest'ultimo caso, egli è tenuto al risarcimento dei danni unicamente per dolo o colpa grave.
Si afferma da tempo che le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo;
per tale ragione, fatta eccezione per i casi in cui la realizzazione del risultato sia espressamente dedotta in contratto quale contenuto dell'obbligazione professionale, quando la prestazione professionale non è mancata del tutto, grava sul committente l'onere di allegare (e provare) la sua erroneità specificando quei profili di inadeguatezza in cui si concreta il fatto dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento), il danno e il nesso di causalità tra la prima e il secondo, incombendo al professionista l'onere di dimostrarne l'adeguatezza, ovvero di dar prova dell'impossibilità a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa (Cass. 17871/03).
Qualora però oggetto dell'obbligazione assunta sia la redazione di un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, il professionista (architetto, ingegnere, geometra) è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. III sezione civile 14 II, 18/11/2017 n.
1214; 19/07/2016 n. 14759; Cass. Sez. 1, 02/02/2007 n. 2257; 29/11/2004 n. 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002 n. 11728, e, più di recente, si veda altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9063 del 31/03/2023, secondo cui la violazione del dovere di diligenza richiesta comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso (il professionista) risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che –pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo così irrealizzabile
l'opera commissionata– aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la società committente aveva potuto profittare del progetto).
Rientra, del resto, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012 n. 8014, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019, Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 14527 del
25/05/2023, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024).
Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme a legge, sicché l'irrealizzabilità -anche solo parziale- del progetto
Pag. 11 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutando di pagare il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni, oltre agli eventuali danni), venendo meno il diritto del professionista alla percezione del compenso per l'attività rivelatasi sostanzialmente inutile (in tal caso, il cliente è legittimato ad opporre l'exceptio inadimpleti contractus ai sensi dell'art. 1460 cc. avendo la violazione dei doveri professionali inciso negativamente sui suoi interessi).
Tanto premesso, nella specie è innegabile che vi siano (almeno) tre “incongruenze”.
La prima incongruenza (quella meno grave) deriva dal fatto che l'architettonico allegato al P d C n. 12/18 e l'architettonico inoltrato all'Open Genio non collimano in quanto nel primo è indicata una copertura piana con foto allegate, mentre nel secondo viene indicata una copertura a falde (cfr. pagina 16 CTU).
La seconda riguarda il fatto che la comunicazione di inizio lavori è stata presentata solo dopo la revoca dell'incarico al Geom. ossia, in data 03/01/2019, benché la CP_2 ditta (di) (impresa edile precedentemente incaricata, con la direzione del Persona_2
Geom. avesse iniziato i lavori di ristrutturazione addirittura ai primi di CP_2 agosto del 2018.
La terza (e forse più grave) riguarda il fatto che il Geom. aveva di fatto assentito CP_2 alla realizzazione di un muro di sostegno in maniera difforme rispetto al progetto, ossia, in blocchetti piuttosto che in cemento armato.
A parere di questo giudicante è del tutto irrilevante il fatto che -in ipotesi- dette incongruenze siano state dalla committente (almeno in parte) avallate e/o addirittura richieste, atteso che il professionista è, in ogni caso, obbligato -oltre che a garantire e assicurare, la conformità del progetto alla normativa urbanistica- a individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, ad assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente e a garantire altresì la conformità delle opere al progetto, avendo, a differenza della committenza, le professionalità necessaria, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori (e, oltre alle pronunzie di cui sopra, si veda altresì Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del
18/01/2017).
Per quanto si tratti di “vizi” sanabili (cfr. quanto dichiarato dal CTU all'udienza del 18 gennaio 2024), il dato di fatto obiettivo è che l'opera prestata da detto professionista in definitiva si è rivelata difettosa e sostanzialmente inutile per la committenza.
Infatti, il PDC a firma dell'opposto per la verità risulta “utilizzato” dalla parte opponente per così dire in via meramente formale e solo per non perdere ulteriore tempo, atteso che la variante introdotta il 04.01.19 da altro professionista di fatto sostituiva il precedente progetto. Si legge, in particolare, nell'elaborato peritale (cfr. pagina 18) che il solo vantaggio che ne è derivato al Committente, presumibilmente, è stato un vantaggio
“TEMPORALE”. La SCIA del 04.01.19, per sua natura (essendo in variante al Permesso a Costruire), non annulla e/o sostituisce il titolo originale ma semplicemente ne va a modificare alcune parti. Nella ipotesi di annullamento del PDC, la pratica, per
Pag. 12 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
sua natura, avrebbe iniziato un nuovo iter che avrebbe procrastinato l'inizio lavori, oltre l'aggravio di maggiori oneri.
Né vi sono dubbi che nel contratto d'opera intellettuale, in virtù della norma di cui all'art. 2237 c.c., il committente possa sempre recedere ad nutum: la suddetta facoltà di recesso si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente (il cosiddetto intuitus personae). In buona sostanza il (solo) cliente può sempre revocare l'incarico, anche senza una giusta causa.
Di contro, Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (cfr. art. 2235 c.c.).
Ora, alla luce di quanto sopra detto, ritiene lo scrivente che l'esecuzione della prestazione professionale da parte dell'odierno convenuto-opposto si sia effettivamente contraddistinta per una rilevante negligenza, difettosità, incompletezza.
Posto ciò, ritiene ancora questo giudicante che le suddette inadempienze, omissioni e manchevolezze, per la loro intensità, non possano essere considerate singolarmente ma debbano al contrario essere valutate nel loro complesso, in uno a quella di cui all'art. 2235 c.c., solo in tal modo potendosi compiere un'adeguata valutazione dell'effettiva gravità dell'inadempimento del professionista e della conseguente effettiva utilità che l'attività da questi effettivamente prestata può aver arrecato alla committenza.
Ebbene, proprio alla stregua di un esame della prestazione globalmente intesa, avuto riguardo all'interesse complessivamente perseguito dalla committente nel conferimento dell'incarico al professionista, deve allora concludersi nel senso che la diffusività dell'inadempimento sia stata nel caso tale e tanta da far risultare la prestazione professionale gravemente carente della qualità generale sua propria, oltre che ragionevolmente attesa dal cliente, nonché tale da vanificare sostanzialmente l'utilità che dalla predetta prestazione professionale quest'ultimo si attendeva.
La pluralità degli inadempimenti rilevati, unitamente alla gravità degli stessi unitariamente considerati, comporta pertanto la risoluzione del contratto e la perdita del diritto del professionista ad ottenere dal cliente il compenso per l'opera prestata, corrispettivo il cui conseguimento è appunto normativamente subordinato al diligente adempimento della prestazione affidatagli dal cliente.
Va dunque disposta la restituzione dell'acconto, che è pari a (soli) € 1.000,00 come riconosciuto dalla medesima parte opposta (cfr. allegato sub 5 alla seconda memoria di parte opposta). Non avendo l'opponente documentato il versamento di ulteriori importi.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte opponente.
E, infatti, quanto all'importo relativo al compenso pagato al nuovo professionista, ossia il Geom. , si tratta all'incirca del medesimo importo che l'opponente avrebbe Parte_1 dovuto pagare all'opposto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33537 del 15/11/2022).
Né vi è prova del danno da ritardo ossia del preteso maggior danno derivante dai disagi subiti dal ritardo nella definitiva esecuzione dell'opera di ristrutturazione che si quantificavano in € 10.000,00 e invero manca qualsivoglia elemento di prova al
Pag. 13 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
riguardo, per cui neppure può farsi ricorso al disposto di cui all'art. 1226 c.c. (si veda ad esempio Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022 - Rv. 664449 - 01).
Parimenti va disattesa la richiesta di condanna al pagamento della somma corrisposta all'impresa edile di sia perché si tratta di domanda del tutto tardiva sia Persona_2 perché si tratta di compenso legittimante corrisposto in forza dell'attività espletata come desumibile tra gli altri dalla missiva allegata sub 7 dall'opposto.
Alcuna somma può indi essere riconosciuta a titolo risarcitorio, in difetto di un positivo giudizio in merito al necessario nesso di causalità con la provata inadempienza.
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che se è vero che l'opposizione è stata accolta, con la conseguente revoca del decreto opposto, di contro sono state disattese tutte le domande riconvenzionali.
Debbono indi porsi a definitivo carico delle parti, in pari misura, le spese dell'espletata
CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE di FROSINONE in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'opposizione, e, per l'effetto: I) dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di progettazione relativo alla ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione sito in AN alla Via Madonna Tufano snc;
II) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
III) condanna il convenuto-opposto alla restituzione in favore della parte opponente della sola somma di € 1.000,00 da questi già corrisposta;
-compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico delle parti, in pari misura, le spese dell'espletata CTU, da liquidarsi con separato decreto.
Sentenza esecutiva come per legge.
Frosinone, addì 08 gennaio 2025.
IL GIUDICE DESIGNATO
Pag. 14 a 14