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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona del
Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2024, avente ad oggetto: contratto d'appalto, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Felace presso il cui studio in UG in Campania (NA) alla via Av.re Mario Pirozzi n.22, risulta elettivamente domici- liata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv.to Gino D. Grilli e dall'avv.to P.IVA_1
NA EN, presso il cui studio in Roma al P.le delle Belle Arti n. 8, risulta
elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nelle note ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.11.2025, i procura- tori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. come da motivazione che segue
FATTO E DIRITTO
1. I Signori , e convenivano in giudizio la Parte_1 Pt_3 Parte_2 società (di seguito, "la convenuta"), esponendo, in par- Controparte_1 ticolare, di aver stipulato in data in data 29 ottobre 2022 quattro distinti contratti di appalto con la società convenuta per la ristrutturazione edile delle unità immo- biliari site in UG (NA) alla Via Gambuzzi n. 14, e segnatamente:
- : contratto d'appalto per un importo di € 59.987,60 (oltre Parte_1
IVA), con inizio lavori previsto per il 10/07/2023 e termine il 30/01/2024;
- : contratto d'appalto per un importo di € 75.636,49 (oltre Parte_3
IVA), con inizio lavori previsto per l'08/05/2023 e termine il 12/01/2024; RG 1613/2024
- : due contratti distinti, rispettivamente per € 52.795,78 (ol- Parte_2 tre IVA) con termine il 07/07/2023, e per € 82.083,19 (oltre IVA) con termine il
28/11/2023.
Gli attori deducevano altresì di aver provveduto al pagamento di acconti sul corri- spettivo, come pattuito contrattualmente, in parte tramite bonifico bancario e in parte attraverso il meccanismo dello "sconto in fattura" ex art. 121 D.L. 34/2020.
Tuttavia, dopo l'avvio dei lavori, a dire degli attori, la società appaltatrice inter- rompeva improvvisamente e senza alcuna giustificazione ogni attività a far data dal mese di agosto 2023, abbandonando di fatto i cantieri e lasciando gli immobili in stato di grave degrado e insicurezza.
Con nota dell'8/11/2023 e del successivo 31/1/2024 gli attori diffidavano la società appaltatrice all'adempimento delle obbligazioni contrattuali pattuite preannun- ciando, in caso contrario, la risoluzione per inadempimento del contratto.
Gli attori allegavano di aver corrisposto somme notevolmente superiori al valore delle opere effettivamente eseguite, maturando un credito complessivo da resti- tuirsi pari a € 87.937,01. Lamentavano, inoltre, un grave pregiudizio derivante sia dallo stato di abbandono degli immobili, sia, per quanto riguarda e Pt_3 [...]
, dalla necessità di continuare a sostenere i costi di locazione Parte_4 di altri immobili a causa della mancata consegna delle proprie abitazioni ristruttu- rate.
Infine, deduceva altresì di aver diritto al pagamento della Parte_2
penale contrattuale prevista.
Non avendo sortito alcun effetto la diffida ad adempiere, gli attori, eccependo il grave inadempimento della agli obblighi assunti in ragione Controparte_2 dei contratti d'appalto, chiedeva al Tribunale di: “I. accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta in relazione a tutte le motivazioni esposte;
II. per l'effetto, dichiarare risolti per inadempimento grave i contratti di appalto intercorsi tra le parti e così individuati: contratto di appalto Parte_1 del 29/10/2022 cod. prev. NEFE_CA_20220728143643_SF Parte_3 contratto di appalto del 29/10/2022 cod. prev. GAFE_CA_20220908180951_SF; contratti di appalto del 29/10/2022 cod. prev. Parte_2
e del 29/10/2022 cod. prev. CodiceFiscale_4
; III. condannare la convenuta alla restituzione CodiceFiscale_5 delle somme in favore degli attori e versate in eccedenza sui costi dei lavori effet- tuati ed in particolare: € 29.341,89 in favore di , € 18.538,71 Parte_1 in favore d ed € 40.056.41 in favore d , Parte_3 Parte_2 il tutto per la complessiva somma di € 87.937,01, e/o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge;
IV. condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli istanti a seguito del grave inadempimento e per il pregiudizio arrecato RG 1613/2024 dovuto anche al mancato godimento dei beni per gli istant e Parte_3
, danni tutti da quantificare e determinare nel corso del giu- Parte_2 dizio e/o a quelli che l'adito giudicante riterrà opportuno e giusto liquidare;
V. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante Parte_5
alla somma di € 14.800,00 in applicazione della penale così come in pre-
[...] messa precisato e/o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
VI. in ogni caso condannarsi la convenuta a quelle somme che risulteranno all'esito del giudizio o che il Tribunale riterrà giusto ed oppor- tuno liquidare a titolo di risarcimento danni e per tutte le causali così come de- scritte e determinate nella esposizione anche sulla scorta della consulenza di parte allegata, il tutto con gli interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
VII. condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e clausola come per legge, con maggiora- zione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis
(rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”).
2. Successivamente, in data 05.03.2024, gli attori proponevano accertamento tec- nico preventivo chiedendo al Tribunale la nomina di un C.T.U. al quale sotto- porre i seguenti quesiti: “accerti i lavori effettivamente eseguiti dalla resistente, il costo degli stessi, determini il costo delle opere necessarie al completamento dei lavori nonché per la messa in sicurezza del fabbricato;
indicare ogni altro elemento
utile per l'instaurato giudizio di merito anche in relazione ai danni indicati”.
3. Si costituiva in giudizio la società la quale contestava Controparte_1
integralmente le domande attoree. In particolare, la convenuta negava la sussi- stenza di un proprio grave inadempimento, eccependo che l'interruzione dei la- vori non fosse a sé imputabile e contestando la quantificazione delle opere ese- guite e dei danni lamentati dagli attori.
In subordine, chiedeva di accertare la corresponsabilità del direttore dei lavori e, di conseguenza, ridurre l'eventuale importo risarcitorio.
4. Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
I rapporti intercorsi tra le parti devono essere qualificati come contratti di appalto.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore che agisce per la risoluzione deve unicamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta in- vece al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo della pretesa, ossia l'avve- nuto adempimento .
Nel caso di specie, gli attori hanno pienamente assolto al proprio onere, produ- cendo i contratti di appalto e allegando il grave inadempimento della convenuta.
La convenuta, pur avendo contestato le allegazioni attoree, non ha fornito alcuna RG 1613/2024 prova idonea a dimostrare il proprio corretto adempimento o la non imputabilità dell'interruzione dei lavori, come sarebbe stato suo onere.
In particolare, non è contestato l'abbandono ingiustificato e definitivo del cantiere a partire da agosto 2023, come ampiamente provato dagli attori e non efficace- mente smentito dalla convenuta, e ciò costituisce un inadempimento di tale gravità da ledere irrimediabilmente il sinallagma contrattuale e l'interesse degli attori a conseguire l'opera finita.
Difatti, la prolungata inerzia dell'appaltatore, a fronte dei solleciti inviati in data
8.11.2023 e 31.01.2024 ha superato ogni ragionevole limite di tolleranza, facendo venir meno la fiducia nella capacità e volontà della convenuta di portare a termine le prestazioni.
Le generiche contestazioni della società convenuta, prive di specifico supporto probatorio, non sono in grado di scalfire il quadro fattuale delineato dagli attori.
Di conseguenza, la richiesta di risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c.
è pienamente fondata, essendo l'inadempimento di "non scarsa importanza" avuto riguardo all'interesse dei committenti.
Pertanto, devono essere dichiarati risolti per grave inadempimento della società
i quattro contratti di appalto intercorsi con gli attori. Controparte_1
Peraltro, alcun inadempimento può essere imputabile al Direttore dei Lavori non sussistendo vizi delle opere, ma essendo unicamente imputabile l'inadempimento
all'appaltatore che ha abbandonato arbitrariamente e definitivamente il cantiere.
5. Come noto, la risoluzione del contratto comporta l'obbligo di restituire le pre-
stazioni ricevute. L'appaltatore ha diritto al compenso per le opere validamente eseguite, mentre il committente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al valore di tali opere.
Tali importi sono stati quantificati dal C.T.U. nominato, Ing. il Persona_1 quale nell'elaborato peritale depositato in data 21-1-2025 (nell'ambito del proce- dimento incidentale di ATP), ha evidenziato che:
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e la Parte_3 convenuta in relazione al Sub.5 ammontano ad € 57´979,11 +IVA
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e Parte_2 la convenuta in relazione al Sub.7 ammontano ad € 66´898,75 +IVA
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e Parte_2 la convenuta in relazione al Sub.8 ammontano ad € 43.572,24;
- Infine, i lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra Parte_6
[...
e la convenuta in relazione al Sub. 101 ammontano ad € 78´165,26
+IVA.
Va precisato, così come accertato dal C.T.U., “le opere contrattualizzate prevede- vano anche servizio di progettazione che lo scrivente CTU ha valutato con esito RG 1613/2024 positivo vista produzione in atti presso pubblici uffici de Controparte_3
Campania che includeva titolo edilizio e titoli per opere strutturali”.
Di contro, non sono stati quantificati gli ulteriori servizi quali “visto di conformità
e asseverazione di congruità delle spese” non essendo stata dimostrata la presta- zione da parte della convenuta.
6. In ragione di tanto, a fronte dei pagamenti intervenuti, (sia a mezzo bonifico bancario che mediante cessione del credito), e tenuto conto dell'importo dei lavori eseguiti per come accertato dal C.T.U. residua un credito restitutorio in favore degli attori.
Si condivide e si fa proprio l'esito degli accertamenti tecnici sopra indicati in quanto logicamente argomentati e privi di lacune e/o errori logici e motivazionali in punto tecnico.
In particolare:
a) in relazione al contratto stipulato da (Sub 101), quest'ultimo Parte_1 ha versato l'importo di € 34.668,09 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 5.049,00, al netto dell'iva, e quindi € 6.159,78 comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 28.508,31. Parte_1
b) in relazione al contratto stipulato da (Sub 5), quest'ultimo Parte_3
ha versato l'importo di € 36.507,98 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha
quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 21477,99, al netto dell'iva,
e quindi € 26.203,15comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 10.304,83. Parte_3
c) Infine, ai contratti stipulati da (Sub 7 ed 8), quest'ultimo Parte_2 ha versato l'importo di € 85.037,51 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 54.253,17, al netto dell'iva,
e quindi € 66.188,89 comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 18.848,62. Parte_2
In definitiva, quindi, relativamente all'onere restitutorio conseguente alla risolu- zione del contratto, la convenuta va condannata alla restituzione delle seguenti somme:
- In favore di dell'importo di €.28.508,31; Parte_1
- In favore di dell'importo di €.10.304,83; Parte_3
- In favore di dell'importo di €.18.848,62. Parte_2
Su tali importi vanno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali dalla domanda
(notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo. RG 1613/2024
7. Quanto ai danni conseguenti all'inadempimento, gli attori hanno generica- mente allegato di aver subito notevoli danni a causa dell'inadempimento dell'at- tore, e segnatamente:
A) AN da mancato godimento dell'immobile per e Pt_3 Parte_7
, i quali hanno dedotto di essere stati costretti a permanere in locazione a
[...] causa del mancato completamento dei lavori.
B) ha richiesto il pagamento della penale per il ritardo pre- Parte_2 vista dall'art. 7 di entrambi i contratti da esso stipulati, pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo
C) AN da abbandono del cantiere.
7.1. Ebbene, la prima voce di danno non può essere riconosciuta in favore degli attori non essendo stato provato che il contratto di locazione fosse stato stipulato unicamente per il tempo occorrente ai lavori di ristrutturazione.
Difatti, entrambi i contratti di locazione sono stati stipulati in epoca antecedente alla stipula dei contratti d'appalto e, in difetto di ulteriori prove, quali ad esempio un certificato di residenza e/o prova testimoniale, non è dato evincersi se effettiva- mente la locazione sia stata stipulata al fine di attendere l'esecuzione dei lavori.
Peraltro, neppure è stata fornita la prova dei pagamenti del canone sicché la do- manda è indimostrata e va rigettata.
7.2. Va, invece, riconosciuta in favore di il risarcimento Parte_2
dovuto per la penale contrattuale.
La giurisprudenza ammette il cumulo tra la penale per il ritardo e la domanda di
risarcimento del danno da inadempimento definitivo conseguente alla risoluzione del contratto (Cass. Civ., Sez. 1, N. 29490 del 15-11-2024).
Difatti, la funzione della penale è quella di liquidare forfettariamente il danno da ritardo, che si cumula con il danno ulteriore derivante dalla definitiva mancata esecuzione della prestazione.
Tuttavia, non può essere condivisa la quantificazione operata dall'attore in €
14.800,00.
Difatti, ai sensi dell'art. 7 di ambo i contratti stipulati tra e Parte_2 la convenuta, era prevista una penale per il ritardo nella consegna dei lavori, pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo, con decorrenza dal 7 ° giorno successivo alla data di consegna.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti
) il termine per la fine dei lavori era previsto in CodiceFiscale_4
126 gg lavorativi (lun – venerdi escluso festivi) e che i lavori sono iniziati, di co- mune accordo, in data 16.01.2023, è evidente che il termine contrattuale veniva a spirare in data 10 Luglio 2023, escludendo i giorni festivi.
Pertanto, il dies a quo per l'applicazione delle penali risulta essere il 17 luglio
2023, ovvero il 7° giorno successivo alla data di consegna. RG 1613/2024
Il termine finale deve essere computato al 31.01.2024 (data della diffida ad adem- piere) allorquando l'appaltatore veniva sollecitato alla ripresa dei lavori nonché veniva paventata l'applicazione delle penali contrattuali.
Dal 17 luglio 2023 al 31.01.2024 intercorrono n. 141 giorni lavorativi sicché la penale contrattuale ammonta ad € 7050,00 (n. giorni x penale giornaliera).
Analogamente, in relazione all'altro contratto stipulato tra le medesime parti
), il termine contrattuale era previsto in n. 186 CodiceFiscale_6 giorni lavorativi decorrenti dal 16.01.2023 sicché veniva a spirare il 2 Ottobre
2023.
Da tale data al 31.01.2024 intercorrono n. 77 giorni lavorativi sicché la penale contrattuale è pari ad € 3.850,00.
Pertanto, in virtù della penale contrattuale, la convenuta va condannata al paga- mento in favore di della somma di € 10.900,00 oltre inte- Parte_2 ressi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
7.3. Infine, gli attori hanno lamentato un generico danno derivante dallo stato di abbandono dei cantieri.
Tuttavia, tale richiesta non è stata supportata da una specifica quantificazione né da prove idonee a dimostrarne l'esatto ammontare. Tale voce di danno non può essere quindi riconosciuta essendo indimostrata, in violazione dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispo-
sitivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, facendo applica-
zione dei criteri medi del dm 55/2014 per le fasi ivi previste, con attribuzione all'avv.to Felace Armando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la risoluzione dei contratti d'appalto indicati in parte motiva e stipulati tra le parti per grave inadempimento di Parte_8
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento per le causali indicate in parte motiva:
- in favore di dell'importo complessivo di €.28.508,31; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €.10.304,83; Parte_3
- in favore di dell'importo complessivo di Parte_2
€.29.748,62; il tutto, oltre interessi, come indicato in parte motiva;
c) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al rim- Controparte_1 borso in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida RG 1613/2024 nella misura di €.545,00= per esborsi, €.14.103,00 per compenso profes- sionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Armando Felace dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 15-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona del
Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2024, avente ad oggetto: contratto d'appalto, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Felace presso il cui studio in UG in Campania (NA) alla via Av.re Mario Pirozzi n.22, risulta elettivamente domici- liata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv.to Gino D. Grilli e dall'avv.to P.IVA_1
NA EN, presso il cui studio in Roma al P.le delle Belle Arti n. 8, risulta
elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nelle note ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.11.2025, i procura- tori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. come da motivazione che segue
FATTO E DIRITTO
1. I Signori , e convenivano in giudizio la Parte_1 Pt_3 Parte_2 società (di seguito, "la convenuta"), esponendo, in par- Controparte_1 ticolare, di aver stipulato in data in data 29 ottobre 2022 quattro distinti contratti di appalto con la società convenuta per la ristrutturazione edile delle unità immo- biliari site in UG (NA) alla Via Gambuzzi n. 14, e segnatamente:
- : contratto d'appalto per un importo di € 59.987,60 (oltre Parte_1
IVA), con inizio lavori previsto per il 10/07/2023 e termine il 30/01/2024;
- : contratto d'appalto per un importo di € 75.636,49 (oltre Parte_3
IVA), con inizio lavori previsto per l'08/05/2023 e termine il 12/01/2024; RG 1613/2024
- : due contratti distinti, rispettivamente per € 52.795,78 (ol- Parte_2 tre IVA) con termine il 07/07/2023, e per € 82.083,19 (oltre IVA) con termine il
28/11/2023.
Gli attori deducevano altresì di aver provveduto al pagamento di acconti sul corri- spettivo, come pattuito contrattualmente, in parte tramite bonifico bancario e in parte attraverso il meccanismo dello "sconto in fattura" ex art. 121 D.L. 34/2020.
Tuttavia, dopo l'avvio dei lavori, a dire degli attori, la società appaltatrice inter- rompeva improvvisamente e senza alcuna giustificazione ogni attività a far data dal mese di agosto 2023, abbandonando di fatto i cantieri e lasciando gli immobili in stato di grave degrado e insicurezza.
Con nota dell'8/11/2023 e del successivo 31/1/2024 gli attori diffidavano la società appaltatrice all'adempimento delle obbligazioni contrattuali pattuite preannun- ciando, in caso contrario, la risoluzione per inadempimento del contratto.
Gli attori allegavano di aver corrisposto somme notevolmente superiori al valore delle opere effettivamente eseguite, maturando un credito complessivo da resti- tuirsi pari a € 87.937,01. Lamentavano, inoltre, un grave pregiudizio derivante sia dallo stato di abbandono degli immobili, sia, per quanto riguarda e Pt_3 [...]
, dalla necessità di continuare a sostenere i costi di locazione Parte_4 di altri immobili a causa della mancata consegna delle proprie abitazioni ristruttu- rate.
Infine, deduceva altresì di aver diritto al pagamento della Parte_2
penale contrattuale prevista.
Non avendo sortito alcun effetto la diffida ad adempiere, gli attori, eccependo il grave inadempimento della agli obblighi assunti in ragione Controparte_2 dei contratti d'appalto, chiedeva al Tribunale di: “I. accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta in relazione a tutte le motivazioni esposte;
II. per l'effetto, dichiarare risolti per inadempimento grave i contratti di appalto intercorsi tra le parti e così individuati: contratto di appalto Parte_1 del 29/10/2022 cod. prev. NEFE_CA_20220728143643_SF Parte_3 contratto di appalto del 29/10/2022 cod. prev. GAFE_CA_20220908180951_SF; contratti di appalto del 29/10/2022 cod. prev. Parte_2
e del 29/10/2022 cod. prev. CodiceFiscale_4
; III. condannare la convenuta alla restituzione CodiceFiscale_5 delle somme in favore degli attori e versate in eccedenza sui costi dei lavori effet- tuati ed in particolare: € 29.341,89 in favore di , € 18.538,71 Parte_1 in favore d ed € 40.056.41 in favore d , Parte_3 Parte_2 il tutto per la complessiva somma di € 87.937,01, e/o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge;
IV. condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli istanti a seguito del grave inadempimento e per il pregiudizio arrecato RG 1613/2024 dovuto anche al mancato godimento dei beni per gli istant e Parte_3
, danni tutti da quantificare e determinare nel corso del giu- Parte_2 dizio e/o a quelli che l'adito giudicante riterrà opportuno e giusto liquidare;
V. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante Parte_5
alla somma di € 14.800,00 in applicazione della penale così come in pre-
[...] messa precisato e/o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
VI. in ogni caso condannarsi la convenuta a quelle somme che risulteranno all'esito del giudizio o che il Tribunale riterrà giusto ed oppor- tuno liquidare a titolo di risarcimento danni e per tutte le causali così come de- scritte e determinate nella esposizione anche sulla scorta della consulenza di parte allegata, il tutto con gli interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
VII. condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e clausola come per legge, con maggiora- zione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis
(rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”).
2. Successivamente, in data 05.03.2024, gli attori proponevano accertamento tec- nico preventivo chiedendo al Tribunale la nomina di un C.T.U. al quale sotto- porre i seguenti quesiti: “accerti i lavori effettivamente eseguiti dalla resistente, il costo degli stessi, determini il costo delle opere necessarie al completamento dei lavori nonché per la messa in sicurezza del fabbricato;
indicare ogni altro elemento
utile per l'instaurato giudizio di merito anche in relazione ai danni indicati”.
3. Si costituiva in giudizio la società la quale contestava Controparte_1
integralmente le domande attoree. In particolare, la convenuta negava la sussi- stenza di un proprio grave inadempimento, eccependo che l'interruzione dei la- vori non fosse a sé imputabile e contestando la quantificazione delle opere ese- guite e dei danni lamentati dagli attori.
In subordine, chiedeva di accertare la corresponsabilità del direttore dei lavori e, di conseguenza, ridurre l'eventuale importo risarcitorio.
4. Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
I rapporti intercorsi tra le parti devono essere qualificati come contratti di appalto.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore che agisce per la risoluzione deve unicamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta in- vece al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo della pretesa, ossia l'avve- nuto adempimento .
Nel caso di specie, gli attori hanno pienamente assolto al proprio onere, produ- cendo i contratti di appalto e allegando il grave inadempimento della convenuta.
La convenuta, pur avendo contestato le allegazioni attoree, non ha fornito alcuna RG 1613/2024 prova idonea a dimostrare il proprio corretto adempimento o la non imputabilità dell'interruzione dei lavori, come sarebbe stato suo onere.
In particolare, non è contestato l'abbandono ingiustificato e definitivo del cantiere a partire da agosto 2023, come ampiamente provato dagli attori e non efficace- mente smentito dalla convenuta, e ciò costituisce un inadempimento di tale gravità da ledere irrimediabilmente il sinallagma contrattuale e l'interesse degli attori a conseguire l'opera finita.
Difatti, la prolungata inerzia dell'appaltatore, a fronte dei solleciti inviati in data
8.11.2023 e 31.01.2024 ha superato ogni ragionevole limite di tolleranza, facendo venir meno la fiducia nella capacità e volontà della convenuta di portare a termine le prestazioni.
Le generiche contestazioni della società convenuta, prive di specifico supporto probatorio, non sono in grado di scalfire il quadro fattuale delineato dagli attori.
Di conseguenza, la richiesta di risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c.
è pienamente fondata, essendo l'inadempimento di "non scarsa importanza" avuto riguardo all'interesse dei committenti.
Pertanto, devono essere dichiarati risolti per grave inadempimento della società
i quattro contratti di appalto intercorsi con gli attori. Controparte_1
Peraltro, alcun inadempimento può essere imputabile al Direttore dei Lavori non sussistendo vizi delle opere, ma essendo unicamente imputabile l'inadempimento
all'appaltatore che ha abbandonato arbitrariamente e definitivamente il cantiere.
5. Come noto, la risoluzione del contratto comporta l'obbligo di restituire le pre-
stazioni ricevute. L'appaltatore ha diritto al compenso per le opere validamente eseguite, mentre il committente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al valore di tali opere.
Tali importi sono stati quantificati dal C.T.U. nominato, Ing. il Persona_1 quale nell'elaborato peritale depositato in data 21-1-2025 (nell'ambito del proce- dimento incidentale di ATP), ha evidenziato che:
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e la Parte_3 convenuta in relazione al Sub.5 ammontano ad € 57´979,11 +IVA
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e Parte_2 la convenuta in relazione al Sub.7 ammontano ad € 66´898,75 +IVA
- I lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra e Parte_2 la convenuta in relazione al Sub.8 ammontano ad € 43.572,24;
- Infine, i lavori eseguiti in virtù del contratto stipulato tra Parte_6
[...
e la convenuta in relazione al Sub. 101 ammontano ad € 78´165,26
+IVA.
Va precisato, così come accertato dal C.T.U., “le opere contrattualizzate prevede- vano anche servizio di progettazione che lo scrivente CTU ha valutato con esito RG 1613/2024 positivo vista produzione in atti presso pubblici uffici de Controparte_3
Campania che includeva titolo edilizio e titoli per opere strutturali”.
Di contro, non sono stati quantificati gli ulteriori servizi quali “visto di conformità
e asseverazione di congruità delle spese” non essendo stata dimostrata la presta- zione da parte della convenuta.
6. In ragione di tanto, a fronte dei pagamenti intervenuti, (sia a mezzo bonifico bancario che mediante cessione del credito), e tenuto conto dell'importo dei lavori eseguiti per come accertato dal C.T.U. residua un credito restitutorio in favore degli attori.
Si condivide e si fa proprio l'esito degli accertamenti tecnici sopra indicati in quanto logicamente argomentati e privi di lacune e/o errori logici e motivazionali in punto tecnico.
In particolare:
a) in relazione al contratto stipulato da (Sub 101), quest'ultimo Parte_1 ha versato l'importo di € 34.668,09 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 5.049,00, al netto dell'iva, e quindi € 6.159,78 comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 28.508,31. Parte_1
b) in relazione al contratto stipulato da (Sub 5), quest'ultimo Parte_3
ha versato l'importo di € 36.507,98 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha
quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 21477,99, al netto dell'iva,
e quindi € 26.203,15comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 10.304,83. Parte_3
c) Infine, ai contratti stipulati da (Sub 7 ed 8), quest'ultimo Parte_2 ha versato l'importo di € 85.037,51 (comprensivo di iva), ciò mentre il C.T.U. ha quantificato il corrispettivo dovuto all'appaltatore in € 54.253,17, al netto dell'iva,
e quindi € 66.188,89 comprensivi di IVA.
Effettuando la sottrazione, quindi, sussiste il diritto alla restituzione in favore di dell'importo di € 18.848,62. Parte_2
In definitiva, quindi, relativamente all'onere restitutorio conseguente alla risolu- zione del contratto, la convenuta va condannata alla restituzione delle seguenti somme:
- In favore di dell'importo di €.28.508,31; Parte_1
- In favore di dell'importo di €.10.304,83; Parte_3
- In favore di dell'importo di €.18.848,62. Parte_2
Su tali importi vanno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali dalla domanda
(notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo. RG 1613/2024
7. Quanto ai danni conseguenti all'inadempimento, gli attori hanno generica- mente allegato di aver subito notevoli danni a causa dell'inadempimento dell'at- tore, e segnatamente:
A) AN da mancato godimento dell'immobile per e Pt_3 Parte_7
, i quali hanno dedotto di essere stati costretti a permanere in locazione a
[...] causa del mancato completamento dei lavori.
B) ha richiesto il pagamento della penale per il ritardo pre- Parte_2 vista dall'art. 7 di entrambi i contratti da esso stipulati, pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo
C) AN da abbandono del cantiere.
7.1. Ebbene, la prima voce di danno non può essere riconosciuta in favore degli attori non essendo stato provato che il contratto di locazione fosse stato stipulato unicamente per il tempo occorrente ai lavori di ristrutturazione.
Difatti, entrambi i contratti di locazione sono stati stipulati in epoca antecedente alla stipula dei contratti d'appalto e, in difetto di ulteriori prove, quali ad esempio un certificato di residenza e/o prova testimoniale, non è dato evincersi se effettiva- mente la locazione sia stata stipulata al fine di attendere l'esecuzione dei lavori.
Peraltro, neppure è stata fornita la prova dei pagamenti del canone sicché la do- manda è indimostrata e va rigettata.
7.2. Va, invece, riconosciuta in favore di il risarcimento Parte_2
dovuto per la penale contrattuale.
La giurisprudenza ammette il cumulo tra la penale per il ritardo e la domanda di
risarcimento del danno da inadempimento definitivo conseguente alla risoluzione del contratto (Cass. Civ., Sez. 1, N. 29490 del 15-11-2024).
Difatti, la funzione della penale è quella di liquidare forfettariamente il danno da ritardo, che si cumula con il danno ulteriore derivante dalla definitiva mancata esecuzione della prestazione.
Tuttavia, non può essere condivisa la quantificazione operata dall'attore in €
14.800,00.
Difatti, ai sensi dell'art. 7 di ambo i contratti stipulati tra e Parte_2 la convenuta, era prevista una penale per il ritardo nella consegna dei lavori, pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo, con decorrenza dal 7 ° giorno successivo alla data di consegna.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti
) il termine per la fine dei lavori era previsto in CodiceFiscale_4
126 gg lavorativi (lun – venerdi escluso festivi) e che i lavori sono iniziati, di co- mune accordo, in data 16.01.2023, è evidente che il termine contrattuale veniva a spirare in data 10 Luglio 2023, escludendo i giorni festivi.
Pertanto, il dies a quo per l'applicazione delle penali risulta essere il 17 luglio
2023, ovvero il 7° giorno successivo alla data di consegna. RG 1613/2024
Il termine finale deve essere computato al 31.01.2024 (data della diffida ad adem- piere) allorquando l'appaltatore veniva sollecitato alla ripresa dei lavori nonché veniva paventata l'applicazione delle penali contrattuali.
Dal 17 luglio 2023 al 31.01.2024 intercorrono n. 141 giorni lavorativi sicché la penale contrattuale ammonta ad € 7050,00 (n. giorni x penale giornaliera).
Analogamente, in relazione all'altro contratto stipulato tra le medesime parti
), il termine contrattuale era previsto in n. 186 CodiceFiscale_6 giorni lavorativi decorrenti dal 16.01.2023 sicché veniva a spirare il 2 Ottobre
2023.
Da tale data al 31.01.2024 intercorrono n. 77 giorni lavorativi sicché la penale contrattuale è pari ad € 3.850,00.
Pertanto, in virtù della penale contrattuale, la convenuta va condannata al paga- mento in favore di della somma di € 10.900,00 oltre inte- Parte_2 ressi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
7.3. Infine, gli attori hanno lamentato un generico danno derivante dallo stato di abbandono dei cantieri.
Tuttavia, tale richiesta non è stata supportata da una specifica quantificazione né da prove idonee a dimostrarne l'esatto ammontare. Tale voce di danno non può essere quindi riconosciuta essendo indimostrata, in violazione dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispo-
sitivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, facendo applica-
zione dei criteri medi del dm 55/2014 per le fasi ivi previste, con attribuzione all'avv.to Felace Armando.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la risoluzione dei contratti d'appalto indicati in parte motiva e stipulati tra le parti per grave inadempimento di Parte_8
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento per le causali indicate in parte motiva:
- in favore di dell'importo complessivo di €.28.508,31; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €.10.304,83; Parte_3
- in favore di dell'importo complessivo di Parte_2
€.29.748,62; il tutto, oltre interessi, come indicato in parte motiva;
c) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al rim- Controparte_1 borso in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida RG 1613/2024 nella misura di €.545,00= per esborsi, €.14.103,00 per compenso profes- sionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Armando Felace dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 15-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri