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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/04/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 585/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio De
Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via Nigrò n. 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, successivamente all'udienza del 9.04.2025 in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia e all'esito della quale è stato emesso dispositivo di sentenza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso il 23.01.2024, ha dedotto: di essere Parte_1 stato dipendente in regime di full time, dal 25.03.2008 al 24.03.2022 presso la Ferramenta Pugliese s.r.l. in liquidazione, società in Terlizzi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del 01.09.2022; che, a seguito della sentenza che dichiarava aperta la procedura concorsuale, presentava istanza di insinuazione al passivo fallimentare ogni suo credito, ivi comprese le somme dovute a titolo di ultime mensilità non percepite per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2022; che quindi era ammesso al passivo fallimentare, anche per la somma di € 5.610,57 a titolo di retribuzioni non riscosse per le citate mensilità e che nessuna opposizione era presentata avverso il provvedimento di ammissione;
che, successivamente con istanza inviata in data 10.03.2023 all' , chiedeva all'Istituto il pagamento CP_1 di quanto già pacificamente riconosciuto in sede concorsuale a titolo di ultime mensilità ex d.lgs 80/92; che l' provvedeva al pagamento CP_1 del TFR pure richiesto con la medesima istanza, ma non versava nulla
a titolo di ultime mensilità, adducendo tale motivazione “per il periodo richiesto non risultava l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”; che a seguito di ciò, il 29.11.2023 presentava ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale avverso il rigetto dell'istanza; che con nota pec datata 11.12.2023 l' dichiarava “improcedibile” il ricorso. CP_1
Ciò posto, ha dedotto che dal luglio 2021 alla data del fallimento, la Part società chiedeva l'ammissione alla per i lavoratori, compreso il ricorrente e che, sebbene non autorizzata dall' , nessuna CP_1 retribuzione è stata corrisposta e ciò non giustifica la mancata liquidazione delle retribuzioni a carico del Fondo di Garanzia.
In conseguenza di ciò ha chiesto il riconoscimento delle ultime mensilità così come ammesse al passivo fallimentare e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma lorda di € CP_1
5.610,57 (e comunque nei limiti del tetto di legge cui si limita
2 espressamente la domanda) a titolo di ultime retribuzioni maturate e non riscosse;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda, evidenziando che le mensilità richieste non rientravano nella copertura del Fondo di Garanzia, poiché non vi era stato svolgimento di attività lavorativa retribuibile da parte del ricorrente, in quanto il rapporto di lavoro era in una fase di sospensione e non vi era stata effettuata alcuna prestazione lavorativa. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha presentato domanda al
Fondo di Garanzia il 10.03.2023, respinta con nota del 23.03.2023, avverso la quale ha poi proposto ricorso il 29.11.2023 al Comitato
Provinciale, che si è pronunciato con delibera dell'11.12.2023, mentre il ricorso è stato proposto il 23.01.2024.
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza CP_1 del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR e delle retribuzioni corrispondenti alle ultime tre mensilità a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.
In relazione ai soggetti 'fallibili', l'art. 2 della L. n. 297/1982, ai commi 2, 3, 4 e 4 bis, così prevede: “2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
3 relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale
Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia”.
3. Ciò posto in termini di quadro normativo generale, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Ferramenta Pugliese s.r.l. dal
25.03.2008 al 24.03.2022, data in cui rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, proprio in conseguenza del mancato pagamento delle retribuzioni protratto dal luglio del 2021 (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente).
Inoltre, il credito per retribuzioni non corrisposte oggetto della domanda in esame risulta ricompreso all'interno di un più ampio credito ammesso allo stato passivo per le retribuzioni non corrisposte (cfr. pag. 13 dello stato passivo sub all. 3 della produzione di parte ricorrente), comprese quindi quelle relative alle ultime tre mensilità (gennaio, febbraio e marzo 2022) richieste al Fondo di Garanzia.
Sul punto, il diniego dell' risulta sostanzialmente motivato dal fatto che la CP_1 società non sarebbe stata ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni, tant'è che non avrebbe proceduto al versamento della contribuzione relativa a tale periodo, con la conseguenza che, mancando lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, non sarebbe possibile procedere all'erogazione della prestazione da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' . CP_1
Tale prospettazione non è condivisibile.
Sul punto, infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante
4 la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della tali importi costituiscono solo una parte della Pt_2 retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere.
Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta” (cfr. Cass., sent. n. 15207/2010).
Sulla scorta di tale principio, deve quindi ritenersi che il datore di lavoro, che abbia richiesto l'intervento della anche se non sia stato ammesso a Pt_2 quest'ultima, è tenuto comunque a corrispondere la retribuzione, vertendosi, evidentemente, in un'ipotesi in cui la sospensione della esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, della corrispettività delle prestazioni, è impedita dallo stesso comportamento datoriale che impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa che sarebbe tenuto a retribuire.
E in quest'ottica, ancora, che si è affermato che “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione” (cfr. Cass., sent. n. 37021/2022 e, in termini analoghi, Cass. n. 7524/2009).
5 Ancora, sempre in tema di mancata ammissione alla cassa integrazione guadagni, si è affermato che: “Poiché il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di rigetto della relativa domanda il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi retributivi se frattanto ha sospeso unilateralmente il rapporto” (cfr. Cass. n. 7194/1996 e, in termini analoghi, n.
6015/1997).
Da ciò consegue, quindi, che persistendo l'obbligazione retributiva del datore di lavoro poi dichiarato fallito, persista anche l'obbligazione dell' quale gestore CP_1 del Fondo di Garanzia.
Né appare pertinente e decisiva rispetto alla risoluzione del caso di specie la giurisprudenza invocata dall' che si riferisce alla diversa ipotesi afferente al CP_1 pagamento della contribuzione per retribuzioni maturate dopo la declaratoria di fallimento, in assenza di richiesta di e nelle more della risoluzione CP_2 del rapporto ad opera del curatore fallimentare.
A ciò si aggiunga che sono state emesse alcune sentenze sia da parte del
Tribunale di Bari che da parte di questo Tribunale con riferimento al pagamento degli assegni per il nucleo familiare da parte dell' con riferimento a lavoratori CP_1 ex dipendenti sempre della medesima società e per il periodo in cui avrebbero dovuto fruire della Cassa Integrazione Guadagni (cfr. Tribunale di Trani, sentenze nn. 311/2024, 312/2024, 310/2024, Tribunale di Bari, sentenze nn. 3667/2023
e 5012/2024), che hanno statuito, sul punto, tra l'altro, che “(…) Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte dell' , considerato che, ai CP_1 sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte dell' possa CP_1 riverberare i propri effetti sulla posizione del ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio”, con ciò riconoscendo, quindi, anche il diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, il che concorre a far ritenere, a maggior ragione, che sia dovuto quello retributive.
Infine, non può ritenersi che l'omesso invio degli Uniemens o la corresponsione della contribuzione da parte della società ex datrice di lavoro possa pregiudicare il
6 diritto del lavoratore a vedersi riconoscere quanto oggi richiesto al Fondo, avendo peraltro più volte il lavoratore denunciato tali omissioni datoriali, come da diffide prodotte in giudizio.
Peraltro, con riferimento a fattispecie analoga alla presente, si è recentemente espresso questo Tribunale, con sentenza n. 5691/2025 del 04.03.2025, accogliendo il ricorso presentato da altro ex dipendente di Ferramenta Pugliesi, riconoscendo il diritto al pagamento delle mensilità a carico del Fondo di
Garanzia (cfr. giurisprudenza allegata alle note conclusive di parte CP_1 ricorrente).
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e l' , nella qualità di Gestore del Fondo CP_1 di Garanzia ex legge n. 297/1982, deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.610,57, a titolo di ultime tre retribuzioni mensile dovute prima della cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione dal 10.03.2023, data di presentazione della domanda.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 585/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , nella qualità di CP_1
Gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.610,57, a titolo di ultime tre retribuzioni mensile dovute prima della cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione dal 10.03.2023, data di presentazione della domanda;
7 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De
Nicolo.
Trani, 23.04.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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