Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
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L A C O R T E D' A P P E L L O D I N A P O L I
Sezione Civile VII
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Lucia Minauro Consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4923/2024 R.G;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
udita la relazione del Consigliere istr.;
letta l'istanza presentata da volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza n. 9645/2024 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.11.2024 e pubblicata in pari data, con la quale la detta appellante è stata condannata al rimborso in favore dell'odierna parte appellata delle spese di lite, liquidate in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Paolo Castelluccio;
osservato che:
- ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come novellato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sono richiesti il requisito della manifesta fondatezza dell'impugnazione o la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza (periculum in mora);
- alla luce della motivazione della sentenza di primo grado e delle ragioni poste a fondamento dell'appello, non appare, salvo ogni più opportuno approfondimento, la manifesta fondatezza dell'impugnazione;
- secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato trova attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per la loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva, che in quelle
di accertamento (v. Cass. 6 febbraio 1999, n. 1037 e Cass. 12 luglio 2000, n. 9236), non avendo queste ultime l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato;
- in particolare, la Suprema Corte ha precisato come “al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile” (cfr. cit. Cass. Civ. n. 7369/2009, richiamata da Cass. civ., n. 1423/2017, n. 4007/2018, n.
2537/2019);
- considerazioni analoghe a quelle di cui sopra valgono a fortiori per le decisioni aventi ad oggetto il rigetto della domanda. (cfr. Corte Cassazione civile, sez. III, 10/11/2004, n. 21367
e Cassazione civile, sez. III, 25/01/2010, n. 1283);
- l'appellante alcuna concreta ragione ha dedotto a fondamento del “periculum”, ovvero del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata, con riferimento ai capi della sentenza che dispongono la condanna alle sole spese di lite;
infatti, l'istanza di sospensione ad oggetto non risulta corroborata da alcuna chiara e specifica deduzione circa la sussistenza di specifici elementi che possano condurre ad ipotizzare il verificarsi di un danno irreparabile derivante dall'effettiva esecuzione della sentenza impugnata, atteso che, a fronte dell'importo non particolarmente ingente dei capi di condanna immediatamente esecutivi, parte appellante non ha neanche dedotto, né tantomeno documentato la propria complessiva condizione reddituale, né ha indicato quali sarebbero le ragioni ostative all'eventuale recupero delle somme stesse, in caso di riforma della sentenza impugnata, tenuto anche conto che le spese di lite (di importo non particolarmente elevato) sono state distratte in favore del difensore antistatario, soggetto sicuramente solvibile;
ritenuto che
, per quanto sin qui esposto, la richiesta sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del provvedimento di primo grado qui impugnato debba essere quindi rigettata e che la palese infondatezza dell'istanza giustifichi la condanna della parte che l'ha proposta al pagamento della pena pecuniaria di euro
1.000,00, giusta il disposto dell'art. 283, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza proposta da volta ad ottenere la sospensione ex art. 283 Controparte_2
c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della pronuncia di primo grado qui impugnata;
3
condanna la parte istante al pagamento della pena pecuniaria di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Rimette la causa dinanzi al giudice istruttore designato per l'udienza del 25 settembre
2025.
Si comunichi.
Napoli, 6 giugno 2025
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio