Decreto cautelare 21 marzo 2022
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2022
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 06636/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2022, proposto da NT RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione Esaminatrice del Concorso A 120 Posti di Allievo Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento notificato al ricorrente in data 22 febbraio 2022 (m_dg. GDAP 22/02/2022.0069032.U) con il quale è stata decretata l'esclusione dello stesso dal «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria » sulla scorta della seguente motivazione « vista la domanda con identificativo n. 2799/19 di partecipazione al concorso prodotta dal Dott. NT RI, nato a [...] il [...], dalla quale si evince che il candidato, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (12 agosto 2021) aveva compiuto, e quindi superato, trentadue anni di età e che non era in possesso di alcun ulteriore requisito utile ad elevare tale limite »;
-ove interpretato in mala partem del bando con cui è stato indetto il « concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria » pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 55 del 13 luglio 2021 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso « non aver superato il trentaduesimo anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di polizia Penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2 ;»;
- del bando con cui è stato indetto il «un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 55 del 13 luglio 2021 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione un limite anagrafico pari a 32 anni, comunque irragionevole e contrastante con la normativa interna e comunitaria;
-dell'elenco dei soggetti ammessi allo svolgimento delle prove scritte del concorso gravato che si terranno i prossimi 24 e 25 marzo, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;
-della graduatoria di merito del concorso gravato, ad oggi non formata né pubblicata, nella parte in cui non contempla il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
previa questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione
-dell'art. 7 del D.lgs. n. 21 maggio 2000 n. 146 recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266» nella parte in cui, al comma 2, prevede che l'accesso alla carriera dei funzionari tramite concorso è riservato ai soggetti di «età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue» e al successivo comma 3 prevede che l'accesso al medesimo ruolo da parte degli interni al Corpo con un'anzianità di almeno 5 anni non è soggetta ad alcun limite di età;
-ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
-ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;
e/o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità dell'art. dell'art. 7 del D.lgs. n. 21 maggio 2000 n. 146 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia in 32 anni con la Direttiva 2000/78/CE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 4 aprile 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, avendo superato la relativa prova preselettiva, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per esami per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria motivato in ragione del compimento, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (12 agosto 2021) di trentadue anni di età, in assenza ulteriori requisiti utili ad elevare tale limite.
2. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata.
3. Con decreto presidenziale n. 1923 del 21 marzo 2023 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica ammettendo parte ricorrente alle prove scritte in considerazione, da un lato, della sollevata questione di legittimità costituzionale e/o eurounitaria della disposizione normativa nazionale di cui all’art. 7 del d.lgs. 21 maggio 2000 n. 146 e dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 nonché del quadro normativo interno, che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia in anni trentadue, in relazione alla Direttiva 2000/78/CE; dall’altro, sul rilievo che analoga questione, relativa al limite di età (trenta anni) fissato dalla normativa nazionale per l’accesso al concorso di commissario di Polizia di Stato, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 3272 del 23 aprile 2021, pendente dinanzi al giudice europeo con il n.r. C 304/21.
4. Con ordinanza 2657 del 22 aprile 2022, a conferma del precedente decreto monocratico, è stata accolta l’istanza cautelare e con successiva ordinanza collegiale n. 13184 del 7 ottobre 2022, la Sezione, ai fini della verifica della permanenza all’attualità dell’interesse al ricorso, ha onerato l’Amministrazione resistente del deposito di documentata relazione attestante l’esito delle prove scritte sostenute dal ricorrente a seguito dell’ammissione con riserva disposta con il provvedimento interinale monocratico o, in alternativa, dello stato del relativo procedimento di correzione indicandone i presumibili tempi di conclusione, fissando per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
5. Con nota depositata il 4 aprile 2023, ribadita la fondatezza delle contestazioni articolate nel ricorso introduttivo anche sulla base del recente pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza del 17 novembre 2022 in causa C-304/2021), parte ricorrente, in considerazione del conseguimento alle prove scritte di un punteggio non utile al proseguo dell’iter concorsuale, ha istato per la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso con richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
6. All’udienza pubblica del 5 aprile 2023 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. In forza di consolidato arresto giurisprudenziale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (ex multis, Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
8. Il Collegio osserva altresì che l’esito negativo – rimasto incontestato- delle prove scritte (cui consegue l’impossibilità imputabile a parte ricorrente di conseguire uno dei posti messi a concorso) giustifica nondimeno l’integrale compensazione delle spese di lite al di là del contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del 17 novembre 2022 (C-304/21), che ha comunque rimesso al giudice del rinvio la verifica dell’eventuale sproporzione del limite massimo di età di 30 anni per la partecipazione al concorso diretto ad assumere commissari di polizia, in relazione alle funzioni esercitate da tali commissari di polizia ed alle capacità fisiche richieste (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 23 febbraio 2023, n.3084).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO