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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2635/2024 R.G.
VERBALE DI UDIENZA del 25/03/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PRICOCO MICHELE per delega dell'Avv. VINCENZO
SERGI, che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate in corso di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con pronuncia della prescrizione dell'indebito azionato dall' con vittoria di CP_1
spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Per l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. ADORNATO CP_1
DARIO, che insiste affinché sia dichiarata l'infondatezza della domanda riportandosi alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N 2635 del ruolo generale affari contenziosi in materia previdenziale dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo SERGI (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi, assenti i procuratori delle parti, alle ore, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito - indennità di disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, la ricorrente proponeva opposizione al sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite, notificato in data 27.02.2023, riferite a disoccupazione agricola per ilper il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2005, per un importo di euro 2.565,48, non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Successivamente, in data 05.09.2023 l' inviava comunicazione di recupero CP_1
somme indebitamente percepite sulla pensione vecchiaia VO n. 12016276 con trattenuta per 27 rate mensili
L'odierna ricorrente, adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto azionato dall' e concludeva, chiedendo:”. In via principale: annullare il provvedimento CP_1
dell' di recupero dell'indebito per disoccupazione agricola relativa all'anno 2009- CP_1
2010, in quanto prescritta ex art. 2946 c.c. e in quanto assunto in violazione dell'art.
13, comma 2, della Legge n. 412/1991 e, per l'effetto dichiarare non dovuta dalle ricorrente in favore delll' le somma di € 2.565,48 ; - Accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione totale del presunto credito vantato da parte resistente ex art.
2946 c.c. - In conseguenza condannare l' alla restituzione, con maggiorazione CP_1
degli interessi maturati o maturandi come per legge, di quanto già recuperato con trattenute mensile sulla pensione della ricorrente cat. VO n. 12016276 pari ad €
1.140,12 .
Il tutto con vittoria di spese e competenze, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario
e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito ex art.
93, comma 1, c.p.c., il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso
i secondi”. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria.
Si costituiva in giudizio l' che evidenziava che la domanda di CP_1
disoccupazione agricola, relativa all'anno 2005, presentata dalla SI.ra
[...]
in data 28/03/2006 era stata accolta e liquidata in data 22/07/2006, Pt_1 e disposto, in suo favore il pagamento dell'indennità per l'importo, al netto delle trattenute, pari ad € 2.416,92.
Successivamente, a seguito di accertamento ispettivo espletato nei confronti dell'azienda agricola UR SE C.F. ” C.F._3
datore di lavoro della ricorrente, le giornate agricole (153), per l'anno 2005 erano state cancellate dall'estratto contributivo del lavoratore.
Conseguentemente, la domanda di disoccupazione agricola, riesaminata in data 23/05/2007 01.04.2011, veniva respinta con la motivazione che la SI.ra
” non risulta iscritta negli elenchi agricoli”. Parte_1
L' evidenziava che l'eccezione di prescrizione risultava infondata atteso CP_2
la notifica di molteplici atti interruttivi, tutti compiuti prima del decorso del termine decennale di prescrizionale. Pertanto, concludeva:” Sia rigettata la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con le spese processuali”.
All'udienza odierna, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è decisa.
Parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Nel caso che ci occupa l' ha documentato che la prestazione di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2005 è stata corrisposta in data 22/07/2006.
Successivamente l' ha proceduto, in data 23/05/2007 a riesaminare CP_1 d'ufficio e respingere la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2005, con la motivazione che la richiedente "non risulta iscritta negli elenchi agricoli.
Successivamente l' ha inviato al ricorrente varie richieste di pagamento CP_1
rateale dell'indebito già contestato, tutte pervenute al suo indirizzo di residenza, come da documentazione versata in atti.
Infine, l' ha notificato la richiesta datata 05.09.2023, oggetto del presente CP_1
giudizio che il ricorrente stesso dichiara aver ricevuto
Come è noto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, da un lato, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dall'altro,
l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Quest'ultimo requisito non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. Sez. 3, n. 3371/2010; n. 2465 /2010), risultando a tal fine idonea la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. L, n. 24054/2015). Conforme la recente Cass. Civ.
15140/2021.
Nel caso di specie le missive sopra richiamate contengono tutti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere dall' e la richiesta di versamento CP_2
della somma;
lo stesso, inoltre, contiene espressamente l'avvertenza che in caso di mancato adempimento spontaneo sarebbe seguita l'emissione di atto avente efficacia esecutiva. Non vi è dubbio che gli atti in esame siano idonei a manifestare l'inequivoca intenzione del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, sia pure invitandolo ad un pagamento rateale che non inficia la volontà di esercitare il credito.
Pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Quanto al merito, appare legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo, essendo stato il ricorrente cancellato dagli elenchi in seguito ad accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro (cfr. verbale ispettivo e allegati in fascicolo di parte resistente).
Né la parte ha dimostrato, come era suo onere, di avere diritto alla prestazione che l' ritiene indebita, mancando l'indicazione e la richiesta di prova degli CP_1
elementi costitutivi con riferimento all'anno 2005.
L'accesso all'indennità di disoccupazione agricola presuppone il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
La parte non ha allegato di essere stata iscritta negli elenchi nominativi e neanche ha contestato -come era suo onere in ossequio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova- il disconoscimento delle giornate effettuato dall' e dedotto da controparte alla base dell'azione di CP_1
ripetizione dell'istituto.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica
(ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Sicché, mancando la prova dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno in contestazione, nonché la prova del rapporto di lavoro, neppure dedotto come allegazione, non può ritenersi sussistente il rapporto previdenziale che consentirebbe di trattenere la provvidenza che rivendica in sede giudiziale. Pertanto, risulta infondata la pretesa del ricorrente di trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005.
Nulla per le spese, considerata l'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Palmi lì 2 5 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2635/2024 R.G.
VERBALE DI UDIENZA del 25/03/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PRICOCO MICHELE per delega dell'Avv. VINCENZO
SERGI, che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate in corso di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con pronuncia della prescrizione dell'indebito azionato dall' con vittoria di CP_1
spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Per l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. ADORNATO CP_1
DARIO, che insiste affinché sia dichiarata l'infondatezza della domanda riportandosi alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N 2635 del ruolo generale affari contenziosi in materia previdenziale dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo SERGI (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi, assenti i procuratori delle parti, alle ore, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito - indennità di disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, la ricorrente proponeva opposizione al sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite, notificato in data 27.02.2023, riferite a disoccupazione agricola per ilper il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2005, per un importo di euro 2.565,48, non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Successivamente, in data 05.09.2023 l' inviava comunicazione di recupero CP_1
somme indebitamente percepite sulla pensione vecchiaia VO n. 12016276 con trattenuta per 27 rate mensili
L'odierna ricorrente, adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto azionato dall' e concludeva, chiedendo:”. In via principale: annullare il provvedimento CP_1
dell' di recupero dell'indebito per disoccupazione agricola relativa all'anno 2009- CP_1
2010, in quanto prescritta ex art. 2946 c.c. e in quanto assunto in violazione dell'art.
13, comma 2, della Legge n. 412/1991 e, per l'effetto dichiarare non dovuta dalle ricorrente in favore delll' le somma di € 2.565,48 ; - Accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione totale del presunto credito vantato da parte resistente ex art.
2946 c.c. - In conseguenza condannare l' alla restituzione, con maggiorazione CP_1
degli interessi maturati o maturandi come per legge, di quanto già recuperato con trattenute mensile sulla pensione della ricorrente cat. VO n. 12016276 pari ad €
1.140,12 .
Il tutto con vittoria di spese e competenze, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario
e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito ex art.
93, comma 1, c.p.c., il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso
i secondi”. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria.
Si costituiva in giudizio l' che evidenziava che la domanda di CP_1
disoccupazione agricola, relativa all'anno 2005, presentata dalla SI.ra
[...]
in data 28/03/2006 era stata accolta e liquidata in data 22/07/2006, Pt_1 e disposto, in suo favore il pagamento dell'indennità per l'importo, al netto delle trattenute, pari ad € 2.416,92.
Successivamente, a seguito di accertamento ispettivo espletato nei confronti dell'azienda agricola UR SE C.F. ” C.F._3
datore di lavoro della ricorrente, le giornate agricole (153), per l'anno 2005 erano state cancellate dall'estratto contributivo del lavoratore.
Conseguentemente, la domanda di disoccupazione agricola, riesaminata in data 23/05/2007 01.04.2011, veniva respinta con la motivazione che la SI.ra
” non risulta iscritta negli elenchi agricoli”. Parte_1
L' evidenziava che l'eccezione di prescrizione risultava infondata atteso CP_2
la notifica di molteplici atti interruttivi, tutti compiuti prima del decorso del termine decennale di prescrizionale. Pertanto, concludeva:” Sia rigettata la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con le spese processuali”.
All'udienza odierna, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è decisa.
Parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Nel caso che ci occupa l' ha documentato che la prestazione di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2005 è stata corrisposta in data 22/07/2006.
Successivamente l' ha proceduto, in data 23/05/2007 a riesaminare CP_1 d'ufficio e respingere la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2005, con la motivazione che la richiedente "non risulta iscritta negli elenchi agricoli.
Successivamente l' ha inviato al ricorrente varie richieste di pagamento CP_1
rateale dell'indebito già contestato, tutte pervenute al suo indirizzo di residenza, come da documentazione versata in atti.
Infine, l' ha notificato la richiesta datata 05.09.2023, oggetto del presente CP_1
giudizio che il ricorrente stesso dichiara aver ricevuto
Come è noto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, da un lato, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dall'altro,
l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Quest'ultimo requisito non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. Sez. 3, n. 3371/2010; n. 2465 /2010), risultando a tal fine idonea la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. L, n. 24054/2015). Conforme la recente Cass. Civ.
15140/2021.
Nel caso di specie le missive sopra richiamate contengono tutti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere dall' e la richiesta di versamento CP_2
della somma;
lo stesso, inoltre, contiene espressamente l'avvertenza che in caso di mancato adempimento spontaneo sarebbe seguita l'emissione di atto avente efficacia esecutiva. Non vi è dubbio che gli atti in esame siano idonei a manifestare l'inequivoca intenzione del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, sia pure invitandolo ad un pagamento rateale che non inficia la volontà di esercitare il credito.
Pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Quanto al merito, appare legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo, essendo stato il ricorrente cancellato dagli elenchi in seguito ad accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro (cfr. verbale ispettivo e allegati in fascicolo di parte resistente).
Né la parte ha dimostrato, come era suo onere, di avere diritto alla prestazione che l' ritiene indebita, mancando l'indicazione e la richiesta di prova degli CP_1
elementi costitutivi con riferimento all'anno 2005.
L'accesso all'indennità di disoccupazione agricola presuppone il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
La parte non ha allegato di essere stata iscritta negli elenchi nominativi e neanche ha contestato -come era suo onere in ossequio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova- il disconoscimento delle giornate effettuato dall' e dedotto da controparte alla base dell'azione di CP_1
ripetizione dell'istituto.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica
(ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Sicché, mancando la prova dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno in contestazione, nonché la prova del rapporto di lavoro, neppure dedotto come allegazione, non può ritenersi sussistente il rapporto previdenziale che consentirebbe di trattenere la provvidenza che rivendica in sede giudiziale. Pertanto, risulta infondata la pretesa del ricorrente di trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005.
Nulla per le spese, considerata l'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Palmi lì 2 5 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo