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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- (già , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna
Amendola in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via
San Nicola n. 8;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Crea in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna, Via Arienti n. 37;
- appellata sulle seguenti
CONCLIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata come da conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia respingere l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle richieste formulate dalle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Controparte_2 convenuto in giudizio esponendo che: intratteneva con la Parte_1 [...]
(già , oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
un rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito Parte_1 contrassegnato al n. 0809414 e un conto corrente anticipi contrassegnato al n.
0810519; che i rapporti bancari intercorrenti tra le parti sono affetti da nullità per difetto di pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, con tutte le conseguenze di legge;
che nel corso del rapporto la ha applicato interessi Pt_1 anatocistici, capitalizzando illegittimamente gli interessi passivi a carico del correntista, sia nel periodo precedente alla nota delibera Circ del 9-2-2000, sia nel periodo successivo, difettando la specifica approvazione scritta del cliente;
che stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto in quanto, in mancanza di pattuizione scritta, manca la chiara indicazione degli elementi di calcolo della commissione e della esplicita approvazione scritta da parte del cliente;
che sono altresì illegittime le spese per operazioni e tenuta di conto.
Ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità per inosservanza dell'obbligo di forma scritta imposto dall'art. 117 TUB e, comunque, l'illegittimità ed inefficacia delle condizioni generali ed economiche applicate ai rapporti bancari in contestazione (ovvero interessi ultralegali, principali ed anatocistici, spese commissioni, oneri e valute), così come emerso nel corso del procedimento;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme contabilizzate dalla in Pt_1 seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulle CMS e sulle spese, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, determinare il saldo ricalcolato alla data della domanda, condannando la convenuta alla restituzione, in favore dell'istante, delle somme Pt_1 illegittimamente addebitate e/o riscosse per tutti i motivi di cui in narrativa per un importo (così come quantificato dal Ctu, nell'ambito del proprio elaborato peritale, con particolare riferimento alle integrazioni depositate in data 23-1-2022) pari ad
€uro 144.257,93, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e delle prescrizioni di cui all'art. 1855 c.c., nonchè
l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, ordinandone l'immediata cancellazione e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione subiti, mediante al pagamento di un importo non inferiore ad €uro 50.000,00, oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria ovvero nella maggiore o minor misura lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito.”.
La convenuta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo volersi: “a) preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per i motivi esposti in diritto sub n. 1) della comparsa di costituzione;
2) ancora preliminarmente, dichiarare la prescrizione relativamente a tutte le operazioni e contestazioni relative al periodo precedente i dieci anni dalla citazione o dal deposito della domanda di mediazione;
c) rigettare la proposta domanda perché infondata nel merito, in fatto e in diritto;
d) condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria;
e) condannare
l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Istruita documentalmente, nonché a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'esito la causa, sulle conclusioni rispettivamente precisate dai procuratori in atti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 10-5-2023 n. 331, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, previa declaratoria della nullità per difetto di forma scritta dei contratti di conto corrente e di conto anticipi inter partes dedotti in causa, condannava la convenuta alla restituzione in favore della società attrice della Pt_1 somma di €uro 144.300,59, oltre accessori, e dichiarava la illegittimità delle segnalazioni a carico di quest'ultima in Centrale Rischi, dichiarando per converso inammissibile e/o infondata ogni ulteriore domanda, e compensava parzialmente tra le parti in ragione di 1/3 le spese di lite, condannando parte convenuta al pagamento dei residui 2/3 di esse, nonché dell'intero delle spese relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello quale incorporante la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante atto di
[...] citazione notificato il 17-5-2023, deducendone l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone la conseguente riforma sulla base dei motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze la banca appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito intentata nei suoi confronti dall'allora società attrice sulla scorta del rilievo che, dovendosi nella fattispecie ritenere che quest'ultima avesse denunciato la nullità dei contratti bancari per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, sarebbe stato onere della banca provare l'esistenza dell'avvenuta redazione e sottoscrizione per iscritto degli stessi, cosicché in difetto del suo assolvimento ad opera di quest'ultima, non ne sarebbe potuta che discendere l'illegittimità di tutte le poste passive addebitate nel caso in esame a carico della correntista per interessi, spese e condizioni varie.
Più nello specifico, opponeva sul punto l'errata applicazione da parte del primo giudice dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova tra le parti dettati con riferimento ai giudizi – quale quello in questione - di accertamento negativo e di restituzione di somme non dovute, in forza dei quali sarebbe al contrario più correttamente spettato al cliente dell'istituto di credito, attore in ripetizione, offrire la dimostrazione della mancata pattuizione per iscritto delle condizioni da quest'ultimo applicate al rapporto e contestate in giudizio come illegittime mediante la produzione dei relativi contratti. A dire di parte appellante, infatti, l'assunto preso a presupposto della gravata pronuncia circa la pretesa radicale inesistenza nella concreta fattispecie dei suddetti contratti sarebbe stato contraddetto sia dalle affermazioni provenienti dalla società correntista di cui all'atto introduttivo del giudizio in merito ai rapporti bancari di conto corrente ordinario e di conto corrente anticipi intrattenuti con la controparte, che del contenuto della esibita corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito in ordine alla messa a disposizione della copia dei contratti in discussione a richiesta della correntista, che tuttavia non erano stati successivamente da questa mai ritirati, laddove involgenti, quanto meno implicitamente, il riconoscimento da parte della stessa della esistenza di detti contratti scritti, nonché ulteriormente smentito in via presuntiva dal fatto che l'instaurazione di rapporti da parte degli istituti bancari era solita avvenire secondo l'id quod plerumque accidit per il tramite della formalizzazione di accordi per iscritto. Aggiungeva, infine, come alla stregua del ragionamento seguito dal giudice di prime cure nella sentenza appellata si sarebbe finito per legittimare la situazione in forza della quale in ipotesi di tal fatta qualunque correntista, trincerandosi dietro la prospettata inesistenza del contratto scritto, avrebbe potuto in tal modo agevolmente sottrarsi all'onere della prova su di lui gravante, conseguendo il risultato di ottenerne in maniera del tutto ingiustificata a proprio vantaggio una inversione a carico di altri.
A mezzo del proposto appello, inoltre, la sentenza di primo grado veniva censurata sotto l'ulteriore profilo della dedotta inidoneità della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in quella sede alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata, avuto riguardo alla impossibilità di giungere ad una ricostruzione esatta dell'intero andamento del rapporto a fronte dell'accertata parziale mancanza in atti degli estratti conto relativi a vari e numerosi periodi con riferimento ad ambedue i conti correnti e da ritenersi invece al tal fine indispensabili.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 5-9-2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle come da ordinanza in atti, ritenuta la causa all'esito matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
Con precipuo riguardo al complesso di doglianze a mezzo delle quali la pronuncia gravata è stata censurata sotto il profilo della errata applicazione dei criteri che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti nell'ambito del presente giudizio, giova innanzi tutto richiamare il costante orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio.
Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione sia degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, sia e soprattutto del contratto di conto corrente o comunque delle condizioni generali di regolamentazione negoziale del rapporto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-2017 n. 24948).
Ancora costituisce consolidato principio interpretativo in materia quello secondo cui l'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su colui il quale intenda far valere un diritto in giudizio - e del quale quello imposto nei sensi sopra riportati all'attore che promuova azione di ripetizione di indebito rappresenta per l'appunto concreta applicazione -, non è destinato a subire alcuna attenuazione nemmeno allorquando abbia ad oggetto fatti negativi, laddove la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte il relativo onere, incombendo esso sempre sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale quel fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, fermo restando che, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto mai avvenuto, la relativa prova ben potrà essere offerta mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 22-3-2021 n. 8018;
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 7-5-2015 n. 9201; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 9-6-2008
n. 15162; Cass. Civ. Sez. L., sentenza 13-12-2004 n. 23229).
Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante che la concreta fattispecie che qui occupa non possa considerarsi sottratta ai principi in materia di onere probatorio appena enunciati, atteso che, sebbene la domanda di nullità del contratto per difetto di forma intentata in prime cure dall'allora società attrice e attuale appellata risultasse fondata sull'addotta inesistenza di un regolamento negoziale stipulato per iscritto inter partes, ciò nondimeno la stessa in alcun modo si sarebbe potuta reputare esonerata dal dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio seppur negativo, mediante la prova di un fatto positivo contrario ovvero il ricorso a presunzioni sulla cui base desumerlo, a pena altrimenti di ricondurre alla meramente affermata negazione del fatto tout cour la valenza di un inammissibile espediente volto ad eludere i doveri probatori incombenti sulla parte. Orbene, alla stregua delle emergenze di causa non è dato apprezzare l'avvenuto assolvimento ad opera della società correntista sul punto dell'onere della prova su di essa gravante nei termini sopra indicati e idoneo a giustificare l'accoglimento della relativa domanda giudiziale per come statuito nella pronuncia gravata.
A tal proposito, infatti, la prospettazione della parte in argomento non è stata sostanziata da alcuna indicazione in punto di fatto in merito alle circostanze concrete nelle quali il rapporto di conto corrente, quale per sua stessa ammissione ebbe effettivo svolgimento con la banca, venne comunque instaurato, non avendone la suddetta allegato né la conclusione verbis tantum, né altrimenti quella per fatti concludenti e neppure in ogni caso mai dedotto di non avere sottoscritto il contratto.
Né, d'altra parte, la rilevata insufficienza probatoria riconducibile alla suddetta isolata negazione della esistenza del contratto scritto si sarebbe altrimenti potuta fondatamente reputare supplita o colmata alla stregua del riscontro al fatto negativo in questione asseritamente ricavabile dal comportamento omissivo tenuto nel caso in esame dalla banca per non avere, malgrado espressamente richiestane da parte della società correntista, ottemperato alla consegna a quest'ultima della copia degli accordi contrattuali dedotti in causa.
A tal proposito, infatti, soccorre innanzi tutto in linea generale ed astratta sul punto il contrario rilievo che la mancata evasione di una richiesta di tal fatta è suscettibile di essere valutata sfavorevolmente nei confronti dell'istituto di credito sul presupposto fattuale pacifico tra le parti che un contratto redatto per iscritto e firmato in effetti esista e di cui lo stesso, pertanto, con tale contegno rifiuti la messa a disposizione del cliente, ma non anche nel caso come quello di specie in cui secondo quanto asserito alla base della stessa prospettazione di quest'ultimo non esista alcun documento contrattuale e della cui produzione, quindi, la banca non si sarebbe neppure potuta ritenere onerata, a meno di non volere ancora una volta incorrere in tema nella violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati in materia dall'art. 2697 c.c..
Vi è, d'altronde, da rilevare ancora in ordine alla concreta fattispecie in disamina come alla stregua delle acquisite emergenze processuali non siano neppure ravvisabili in capo alla banca gli estremi di un rifiuto ingiustificato di consegna della documentazione afferente ai rapporti di conto corrente, ivi compresi i relativi contratti, intercorsi nella vicenda con la società appellata, che ne coprirebbe artatamente in realtà l'inesistenza.
Ed invero, l'assunto sostenuto in argomento dalla correntista risulta smentito dal contenuto delle missive reciprocamente scambiate in tema tra le parti e versate in atti, da cui si evince al di là del confronto tra le suddette ai fini della esatta individuazione della documentazione richiesta e delle modalità e condizioni di rilascio delle relative copie, la chiara disponibilità manifestata dalla banca, in riscontro alla richiesta ricevuta e sul chiaro implicito presupposto dunque della effettiva esistenza anche dei relativi contratti redatti per iscritto, a metterla a disposizione della controparte, attività di ritiro alla quale evidentemente la richiedente si determinava a non dare alcun seguito nel prosieguo di tempo.
Così come neppure può trascurarsi di considerare in merito come, anche a volere ritenere sussistente in capo alla banca una condotta di immotivato rifiuto di consegnare la documentazione oggetto della richiesta inoltratagli dalla società correntista ex art. 119 TUB, in ogni caso la citata parte processuale già attrice in ripetizione nel giudizio di primo grado non si sarebbe potuta ritenere sottratta al correlativo onere probatorio su di essa gravante e, segnatamente, dal richiedere l'emissione in tal senso di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'istituto di credito, mezzo istruttorio dalla stessa in effetti inizialmente invocato sia pure in linea meramente subordinata in quella sede nelle memorie all'uopo depositate ex art. 183 c.p.c., ma nel quale poi non aveva più insistito nel corso del giudizio, né potendosi altrimenti reputare esonerato dal farlo a seguito della decisione di valenza assorbente assunta dal giudicante di disporre direttamente consulenza tecnica d'ufficio contabile, ma il cui espletamento è da considerarsi a questo punto avvenuto illegittimamente in violazione del principio che preclude in radice la possibilità di ricorrere ad essa a fini meramente esplorativi onde accertare circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio gravante a carico della parte e, come per l'appunto accaduto nella specie, dalla medesima non adeguatamente assolto con specifico riferimento ai fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata sotto il profilo della mancanza di causa debendi del saldo negativo di conto esposto a suo carico dalla banca.
In definitiva, dunque, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, nelle quali è destinato a rimanere assorbito l'esame di ogni altra deduzione o questione addotta nell'appello, s'impone l'adozione di statuizioni finali di accoglimento del gravame e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, di rigetto anche delle domande di ripetizione di indebito e di accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia intentate dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
ora nell'ambito del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado. Le spese e competenze relative al doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle relative alla Ctu espletata in primo grado e liquidate come da decreto in atti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il
17-5-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 10-5-2023 n. 331, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di ripetizione di indebito e di accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi avanzate da Controparte_2 nei confronti di ora Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato il 10-4-2019;
- condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in relazione al primo grado in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e in relazione al secondo grado in €uro
4.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e pone definitivamente a carico della società appellata le spese relative alla
Ctu di primo grado, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- (già , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna
Amendola in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via
San Nicola n. 8;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Crea in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna, Via Arienti n. 37;
- appellata sulle seguenti
CONCLIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata come da conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia respingere l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle richieste formulate dalle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Controparte_2 convenuto in giudizio esponendo che: intratteneva con la Parte_1 [...]
(già , oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
un rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito Parte_1 contrassegnato al n. 0809414 e un conto corrente anticipi contrassegnato al n.
0810519; che i rapporti bancari intercorrenti tra le parti sono affetti da nullità per difetto di pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, con tutte le conseguenze di legge;
che nel corso del rapporto la ha applicato interessi Pt_1 anatocistici, capitalizzando illegittimamente gli interessi passivi a carico del correntista, sia nel periodo precedente alla nota delibera Circ del 9-2-2000, sia nel periodo successivo, difettando la specifica approvazione scritta del cliente;
che stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto in quanto, in mancanza di pattuizione scritta, manca la chiara indicazione degli elementi di calcolo della commissione e della esplicita approvazione scritta da parte del cliente;
che sono altresì illegittime le spese per operazioni e tenuta di conto.
Ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità per inosservanza dell'obbligo di forma scritta imposto dall'art. 117 TUB e, comunque, l'illegittimità ed inefficacia delle condizioni generali ed economiche applicate ai rapporti bancari in contestazione (ovvero interessi ultralegali, principali ed anatocistici, spese commissioni, oneri e valute), così come emerso nel corso del procedimento;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme contabilizzate dalla in Pt_1 seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulle CMS e sulle spese, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, determinare il saldo ricalcolato alla data della domanda, condannando la convenuta alla restituzione, in favore dell'istante, delle somme Pt_1 illegittimamente addebitate e/o riscosse per tutti i motivi di cui in narrativa per un importo (così come quantificato dal Ctu, nell'ambito del proprio elaborato peritale, con particolare riferimento alle integrazioni depositate in data 23-1-2022) pari ad
€uro 144.257,93, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e delle prescrizioni di cui all'art. 1855 c.c., nonchè
l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, ordinandone l'immediata cancellazione e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione subiti, mediante al pagamento di un importo non inferiore ad €uro 50.000,00, oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria ovvero nella maggiore o minor misura lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito.”.
La convenuta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo volersi: “a) preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda per i motivi esposti in diritto sub n. 1) della comparsa di costituzione;
2) ancora preliminarmente, dichiarare la prescrizione relativamente a tutte le operazioni e contestazioni relative al periodo precedente i dieci anni dalla citazione o dal deposito della domanda di mediazione;
c) rigettare la proposta domanda perché infondata nel merito, in fatto e in diritto;
d) condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria;
e) condannare
l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Istruita documentalmente, nonché a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'esito la causa, sulle conclusioni rispettivamente precisate dai procuratori in atti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 10-5-2023 n. 331, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, previa declaratoria della nullità per difetto di forma scritta dei contratti di conto corrente e di conto anticipi inter partes dedotti in causa, condannava la convenuta alla restituzione in favore della società attrice della Pt_1 somma di €uro 144.300,59, oltre accessori, e dichiarava la illegittimità delle segnalazioni a carico di quest'ultima in Centrale Rischi, dichiarando per converso inammissibile e/o infondata ogni ulteriore domanda, e compensava parzialmente tra le parti in ragione di 1/3 le spese di lite, condannando parte convenuta al pagamento dei residui 2/3 di esse, nonché dell'intero delle spese relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello quale incorporante la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante atto di
[...] citazione notificato il 17-5-2023, deducendone l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone la conseguente riforma sulla base dei motivi qui di seguito esposti.
Con un primo ordine di doglianze la banca appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito intentata nei suoi confronti dall'allora società attrice sulla scorta del rilievo che, dovendosi nella fattispecie ritenere che quest'ultima avesse denunciato la nullità dei contratti bancari per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, sarebbe stato onere della banca provare l'esistenza dell'avvenuta redazione e sottoscrizione per iscritto degli stessi, cosicché in difetto del suo assolvimento ad opera di quest'ultima, non ne sarebbe potuta che discendere l'illegittimità di tutte le poste passive addebitate nel caso in esame a carico della correntista per interessi, spese e condizioni varie.
Più nello specifico, opponeva sul punto l'errata applicazione da parte del primo giudice dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova tra le parti dettati con riferimento ai giudizi – quale quello in questione - di accertamento negativo e di restituzione di somme non dovute, in forza dei quali sarebbe al contrario più correttamente spettato al cliente dell'istituto di credito, attore in ripetizione, offrire la dimostrazione della mancata pattuizione per iscritto delle condizioni da quest'ultimo applicate al rapporto e contestate in giudizio come illegittime mediante la produzione dei relativi contratti. A dire di parte appellante, infatti, l'assunto preso a presupposto della gravata pronuncia circa la pretesa radicale inesistenza nella concreta fattispecie dei suddetti contratti sarebbe stato contraddetto sia dalle affermazioni provenienti dalla società correntista di cui all'atto introduttivo del giudizio in merito ai rapporti bancari di conto corrente ordinario e di conto corrente anticipi intrattenuti con la controparte, che del contenuto della esibita corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito in ordine alla messa a disposizione della copia dei contratti in discussione a richiesta della correntista, che tuttavia non erano stati successivamente da questa mai ritirati, laddove involgenti, quanto meno implicitamente, il riconoscimento da parte della stessa della esistenza di detti contratti scritti, nonché ulteriormente smentito in via presuntiva dal fatto che l'instaurazione di rapporti da parte degli istituti bancari era solita avvenire secondo l'id quod plerumque accidit per il tramite della formalizzazione di accordi per iscritto. Aggiungeva, infine, come alla stregua del ragionamento seguito dal giudice di prime cure nella sentenza appellata si sarebbe finito per legittimare la situazione in forza della quale in ipotesi di tal fatta qualunque correntista, trincerandosi dietro la prospettata inesistenza del contratto scritto, avrebbe potuto in tal modo agevolmente sottrarsi all'onere della prova su di lui gravante, conseguendo il risultato di ottenerne in maniera del tutto ingiustificata a proprio vantaggio una inversione a carico di altri.
A mezzo del proposto appello, inoltre, la sentenza di primo grado veniva censurata sotto l'ulteriore profilo della dedotta inidoneità della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata in quella sede alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata, avuto riguardo alla impossibilità di giungere ad una ricostruzione esatta dell'intero andamento del rapporto a fronte dell'accertata parziale mancanza in atti degli estratti conto relativi a vari e numerosi periodi con riferimento ad ambedue i conti correnti e da ritenersi invece al tal fine indispensabili.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 5-9-2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle come da ordinanza in atti, ritenuta la causa all'esito matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-5-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
Con precipuo riguardo al complesso di doglianze a mezzo delle quali la pronuncia gravata è stata censurata sotto il profilo della errata applicazione dei criteri che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti nell'ambito del presente giudizio, giova innanzi tutto richiamare il costante orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio.
Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione sia degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, sia e soprattutto del contratto di conto corrente o comunque delle condizioni generali di regolamentazione negoziale del rapporto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-2017 n. 24948).
Ancora costituisce consolidato principio interpretativo in materia quello secondo cui l'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su colui il quale intenda far valere un diritto in giudizio - e del quale quello imposto nei sensi sopra riportati all'attore che promuova azione di ripetizione di indebito rappresenta per l'appunto concreta applicazione -, non è destinato a subire alcuna attenuazione nemmeno allorquando abbia ad oggetto fatti negativi, laddove la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte il relativo onere, incombendo esso sempre sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale quel fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, fermo restando che, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto mai avvenuto, la relativa prova ben potrà essere offerta mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 22-3-2021 n. 8018;
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 7-5-2015 n. 9201; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 9-6-2008
n. 15162; Cass. Civ. Sez. L., sentenza 13-12-2004 n. 23229).
Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante che la concreta fattispecie che qui occupa non possa considerarsi sottratta ai principi in materia di onere probatorio appena enunciati, atteso che, sebbene la domanda di nullità del contratto per difetto di forma intentata in prime cure dall'allora società attrice e attuale appellata risultasse fondata sull'addotta inesistenza di un regolamento negoziale stipulato per iscritto inter partes, ciò nondimeno la stessa in alcun modo si sarebbe potuta reputare esonerata dal dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio seppur negativo, mediante la prova di un fatto positivo contrario ovvero il ricorso a presunzioni sulla cui base desumerlo, a pena altrimenti di ricondurre alla meramente affermata negazione del fatto tout cour la valenza di un inammissibile espediente volto ad eludere i doveri probatori incombenti sulla parte. Orbene, alla stregua delle emergenze di causa non è dato apprezzare l'avvenuto assolvimento ad opera della società correntista sul punto dell'onere della prova su di essa gravante nei termini sopra indicati e idoneo a giustificare l'accoglimento della relativa domanda giudiziale per come statuito nella pronuncia gravata.
A tal proposito, infatti, la prospettazione della parte in argomento non è stata sostanziata da alcuna indicazione in punto di fatto in merito alle circostanze concrete nelle quali il rapporto di conto corrente, quale per sua stessa ammissione ebbe effettivo svolgimento con la banca, venne comunque instaurato, non avendone la suddetta allegato né la conclusione verbis tantum, né altrimenti quella per fatti concludenti e neppure in ogni caso mai dedotto di non avere sottoscritto il contratto.
Né, d'altra parte, la rilevata insufficienza probatoria riconducibile alla suddetta isolata negazione della esistenza del contratto scritto si sarebbe altrimenti potuta fondatamente reputare supplita o colmata alla stregua del riscontro al fatto negativo in questione asseritamente ricavabile dal comportamento omissivo tenuto nel caso in esame dalla banca per non avere, malgrado espressamente richiestane da parte della società correntista, ottemperato alla consegna a quest'ultima della copia degli accordi contrattuali dedotti in causa.
A tal proposito, infatti, soccorre innanzi tutto in linea generale ed astratta sul punto il contrario rilievo che la mancata evasione di una richiesta di tal fatta è suscettibile di essere valutata sfavorevolmente nei confronti dell'istituto di credito sul presupposto fattuale pacifico tra le parti che un contratto redatto per iscritto e firmato in effetti esista e di cui lo stesso, pertanto, con tale contegno rifiuti la messa a disposizione del cliente, ma non anche nel caso come quello di specie in cui secondo quanto asserito alla base della stessa prospettazione di quest'ultimo non esista alcun documento contrattuale e della cui produzione, quindi, la banca non si sarebbe neppure potuta ritenere onerata, a meno di non volere ancora una volta incorrere in tema nella violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati in materia dall'art. 2697 c.c..
Vi è, d'altronde, da rilevare ancora in ordine alla concreta fattispecie in disamina come alla stregua delle acquisite emergenze processuali non siano neppure ravvisabili in capo alla banca gli estremi di un rifiuto ingiustificato di consegna della documentazione afferente ai rapporti di conto corrente, ivi compresi i relativi contratti, intercorsi nella vicenda con la società appellata, che ne coprirebbe artatamente in realtà l'inesistenza.
Ed invero, l'assunto sostenuto in argomento dalla correntista risulta smentito dal contenuto delle missive reciprocamente scambiate in tema tra le parti e versate in atti, da cui si evince al di là del confronto tra le suddette ai fini della esatta individuazione della documentazione richiesta e delle modalità e condizioni di rilascio delle relative copie, la chiara disponibilità manifestata dalla banca, in riscontro alla richiesta ricevuta e sul chiaro implicito presupposto dunque della effettiva esistenza anche dei relativi contratti redatti per iscritto, a metterla a disposizione della controparte, attività di ritiro alla quale evidentemente la richiedente si determinava a non dare alcun seguito nel prosieguo di tempo.
Così come neppure può trascurarsi di considerare in merito come, anche a volere ritenere sussistente in capo alla banca una condotta di immotivato rifiuto di consegnare la documentazione oggetto della richiesta inoltratagli dalla società correntista ex art. 119 TUB, in ogni caso la citata parte processuale già attrice in ripetizione nel giudizio di primo grado non si sarebbe potuta ritenere sottratta al correlativo onere probatorio su di essa gravante e, segnatamente, dal richiedere l'emissione in tal senso di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'istituto di credito, mezzo istruttorio dalla stessa in effetti inizialmente invocato sia pure in linea meramente subordinata in quella sede nelle memorie all'uopo depositate ex art. 183 c.p.c., ma nel quale poi non aveva più insistito nel corso del giudizio, né potendosi altrimenti reputare esonerato dal farlo a seguito della decisione di valenza assorbente assunta dal giudicante di disporre direttamente consulenza tecnica d'ufficio contabile, ma il cui espletamento è da considerarsi a questo punto avvenuto illegittimamente in violazione del principio che preclude in radice la possibilità di ricorrere ad essa a fini meramente esplorativi onde accertare circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio gravante a carico della parte e, come per l'appunto accaduto nella specie, dalla medesima non adeguatamente assolto con specifico riferimento ai fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata sotto il profilo della mancanza di causa debendi del saldo negativo di conto esposto a suo carico dalla banca.
In definitiva, dunque, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, nelle quali è destinato a rimanere assorbito l'esame di ogni altra deduzione o questione addotta nell'appello, s'impone l'adozione di statuizioni finali di accoglimento del gravame e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, di rigetto anche delle domande di ripetizione di indebito e di accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia intentate dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
ora nell'ambito del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado. Le spese e competenze relative al doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle relative alla Ctu espletata in primo grado e liquidate come da decreto in atti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il
17-5-2023, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 10-5-2023 n. 331, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di ripetizione di indebito e di accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi avanzate da Controparte_2 nei confronti di ora Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato il 10-4-2019;
- condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in relazione al primo grado in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e in relazione al secondo grado in €uro
4.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e pone definitivamente a carico della società appellata le spese relative alla
Ctu di primo grado, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)