Sentenza 1 febbraio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2007, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ES MA AN nella sua qualità di unica erede della sig.ra CI LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell'avvocato INSOM ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 35611/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/12/03 R.G.N. 17922/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/11/06 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato CRISTIANA VANDONI per delega ENRICO INSOM;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 10 novembre 1994, i signori AG ZI, IO LL, TA GO e TT UI, pensionati dell'A.G.O. con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, convenivano in giudizio l'INPS e, premesso che la L. n. 67 del 1988, art. 21, comma 6, aveva reso pensionabile anche la parte della retribuzione imponibile eccedente il massimale, deducevano che l'Istituto, nel liquidare loro la corrispondente quota del trattamento pensionistico, aveva interpretato erroneamente la L. n.160 del 1988, art. 3, comma 2 bis, applicando i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni con riguardo all'epoca dell'originaria liquidazione della pensione, e non con riguardo ai coefficienti vigenti all'epoca della liquidazione della "quota aggiuntiva", decorrente dal 1 gennaio 1988. Posto che tale criterio di calcolo aveva comportato la liquidazione di un trattamento inferiore a quello spettante, chiedevano l'accertamento del loro diritto al ricalcolo della quota di pensione corrispondente alla retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile sulla base della rivalutazione delle retribuzioni imponibili eccedenti il detto massimale e relative alle ultime 260 settimane di retribuzione, con i coefficienti validi per le liquidazioni aventi decorrenza nell'anno 1988, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze di pensione maturate a partire dal 1 gennaio 1988 fino all'epoca della riliquidazione operata dall'INPS, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme già corrisposte dall'INPS in ritardo. L'INPS, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza di tutte le domande.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 21 gennaio 1997, n. 728/97, il Pretore di Roma, in accoglimento delle domande, dichiarava il diritto dei pensionati ZI, LL e NI al ricalcolo della prestazione di cui alla L. n. 67 del 1988, art. 21 e condannava l'INPS al pagamento delle richieste differenze pensionistiche, come quantificate dal CTU. La domanda del TT era invece respinta.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS, che lamentava l'erronea interpretazione, da parte del Pretore, della normativa applicabile alla fattispecie e deduceva che gli accessori non potevano essere attribuiti, difettando la costituzione in mora del debitore. Si costituivano gli appellati, che resistevano al gravame. La NI proponeva appello incidentale.
All'udienza del 30 marzo 1999, a seguito di dichiarazione del procuratore degli appellati ZI e LL, il Tribunale dichiarava interrotto il processo limitatamente ai medesimi, così implicitamente disponendo la separazione del processo relativo alla NI, che appunto è proseguito senza interruzione. Con sentenza in data 4 novembre 2003 il Tribunale di Roma così provvedeva: a) in accoglimento dell'appello principale, respingeva la domanda proposta in primo grado dalla NI, diretta alla riliquidazione delle quote aggiuntive di pensione, con rivalutazione delle retribuzioni alla data del gennaio 1988, anziché a quella di decorrenza della pensione;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'INPS al pagamento, in favore della NI, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle differenze già liquidate in data 15 settembre 1991.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 novembre 2004, la signora RI NI di FR, nella qualità di erede della signora TA NI, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato atre motivi, illustrati anche con memoria.
L'Istituto intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., ex art. 360 c.p.c. n. 3;
1.2. La ricorrente deduce la violazione del disposto dell'art. 83 c.p.c., che statuisce l'obbligo per il difensore di rappresentare in giudizio la parte regolarmente munito di procura e, conseguentemente, la nullità del giudizio di appello instaurato dall'INPS avverso la sentenza di primo grado.
1.3. Il motivo è infondato.
Come risulta, invero, dall'epigrafe della sentenza impugnata, l'appellante Istituto era elettivamente domiciliato presso l'avv. Umberto Duca, che lo rappresentava e difendeva "in virtù di procura generale alle liti per notar F. Lupo di Roma, del 2.2.1987, n. 7032 di rep.".
Nè risulta che la ricorrente abbia contestato l'esistenza del mandato o che il giudice abbia invano sollecitato l'appellante a produrre l'originale o copia autentica della procura (Cass. 809/1990).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 2.2. La ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di interruzione del processo: all'udienza del 30 marzo 1999, in seguito alla dichiarazione resa dal difensore degli appellati ZI e LL, il Tribunale non ha dichiarato l'interruzione del processo, ma solo nei confronti dei medesimi, così implicitamente disponendo la prosecuzione del processo nei confronti della NI, proseguito senza interruzione.
2.3. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato - anche se sussiste un contrario orientamento - nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse l'evento interruttivo che interessa la parte di uno di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra loro autonomi), nè viene a ledere l'attività difensiva od una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti (Cass. n. 26761/2002). Ne conseguiva che, nel caso di specie, l'interruzione del processo doveva essere dichiarata, come è avvenuto, limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 3, comma 2 bis, convertito in L. n. 160 del 1988, della L. n. 67 del 1988, art. 21, punto 6, e dell'art. 12 disp. gen. (Disposizioni Preliminari), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 2 nonché erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. 3.2. La ricorrente deduce l'erronea applicazione, da parte del giudice del gravame, dei criteri legislativi applicabili per il calcolo della pensione aggiuntiva, istituita dalla L. n. 67 del 1988, art. 21, p. 6. 3.3. Il motivo è infondato.
In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la disciplina prevista dalla L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6, come interpretato dal D.L. 21 marzo 1988 n. 86, art. 3, comma 2 bis, convenite nella L. 20 maggio 1988, n. 160 - che, al fine di attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata peraltro oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte della retribuzione imponibile eccedente il massimale - si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, ma per queste non si fa luogo ad una nuova liquidazione della pensione, bensì per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione va calcolata (secondo i criteri dettati dalla L. n. 297 del 1982 art. 3, comma 11) riportandosi alla data originaria della decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza del 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione così calcolate. Così interpretato l'art. 21, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede la riliquidazione delle pensioni maturate prima del 1 gennaio 1988 (Cass. n. 13118/2003). Invero la differenziazione economica dei trattamenti pensionistici rispetto al momento della loro liquidazione risponde ad un criterio di scelta di solidarietà pensionistica costituzionalmente prevista (Cass. nn. 12081/03 e 72312/2003). Del tutto privo di rilievo è il richiamo del ricorrente ai lavori preparatori, che non costituiscono ostacolo alla predetta interpretazione della normativa richiamata, alla luce dei criteri previsti per l'interpretazione delle leggi.
4.1. Consegue il rigetto del ricorso.
4.2. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007