Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogate con l' art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:
1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianita' prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;
2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogate con l' art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:
1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianita' prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;
2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.