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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1635/2024 promossa in grado d'appello DA (P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CRISTINA BASSANI (C.F. ) e CARLO MARIA C.F._1
MUSCOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della prima in Milano, Via Cesare Battisti n. 8. APPELLANTE CONTRO P.I. e P.I. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, entrambe con il patrocinio dell'avv. FEDERICO GABALLO P.IVA_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._3
Milano, Viale Cadore n. 48. APPELLATE Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza n. 9853/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 4.12.2023 e comunicata il 5.12.2023, così giudicare, ogni contraria istanza respinta: pagina 1 di 12 • rimettere la causa in istruttoria, con convocazione del Consulente a chiarimenti e rinnovazione della espletata CTU sui quesiti già formulati e formulazione quesiti in punto risarcimento del danno subito dalla appellante;
• in via principale: respingere le domande tutte, principali e subordinate, di parte attrice perché inammissibili, infondate ed illegittime;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare le attrici, in via tra di loro solidale, al pagamento in favore della convenuta dei danni subiti pari ad euro 795.445,00 (doc. 67) ovvero alla diversa misura risultante in corso di causa, anche in via equitativa, previa ammissione di CTU sul punto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 28.2.20219;
• condannare alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di Tribunale - pari a € 70.500,00 per sorte capitale + € 29.769,35 per interessi e così complessivamente € 100.269,35 - oltre interesse dal dì del pagamento nella misura stabilita dal D.lgs 231/02. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del primo grado di giudizio (comprensive di quelle di CTU e CT di parte rimborsate alla parte appellata, per complessivi
€ 15.546,00), oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal dì del pagamento”.
Per Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita voglia così giudicare:
- Respingere integralmente le pretese avversarie della società appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la piena conferma della sentenza appellata e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa e/o delle domande e/o eccezioni rimaste “assorbite” svolte in primo grado da e che si ripropongono espressamente: Controparte_1 Controparte_3
A) In via principale e nel merito,
- accertare e dichiarare il recesso ex art. 1671 cod. civ. operato dalla società committente dai contratti per cui è causa, e -per l'effetto- condannare in persona del suo Parte_1 rappresentante legale pro-tempore: 1) in adesione della sottoscritta difesa ai risultati della CTU in atti, accertati lavori utili eseguiti per euro 97.500,00, al pagamento a favore di ovvero a favore della CP_2 stessa in via alternativa con della somma di euro 70.500,00 (già al Controparte_1 netto degli acconti ricevuti pari a euro 27.000,00) o nella diversa somma di giustizia, a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'ammontare dei lavori eseguiti;
1-a) ovvero – in via subordinata con la domanda di cui al punto 1) – al pagamento del minor importo di euro 67.267,86 o nella diversa somma di giustizia a favore di Controparte_1 ovvero a favore della stessa in via alternativa con a titolo di indennizzo e/o
[...] CP_2 risarcimento per le spese ed i costi sopportati. 2) Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. pagina 2 di 12 3) Porre in via definitiva le spese di CTU a carico di condannando la Parte_1 stessa al pagamento delle spese e compensi professionali di lite.
4) Respingere ogni pretesa di svolta in via riconvenzionale, in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
- Condannare parte appellante al rimborso dei compensi professionali di lite del presente procedimento di appello per entrambe le società appellate, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Federico Gaballo”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Le società e hanno convenuto in giudizio CP_2 Controparte_1 innanzi al tribunale di Milano chiedendo, previo Controparte_4 accertamento del recesso ex art. 1671 c.c. della società convenuta dai contratti intercorsi tra le parti, la condanna della predetta al pagamento in favore di ovvero in via alternativa in favore di , della somma di CP_2 Controparte_1
€ 94.000,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'ammontare dei lavori eseguiti, ovvero in via subordinata, la condanna al pagamento dei minori importi indicati nelle conclusioni. A sostegno delle proprie domande le parti attrici hanno esposto:
-che in data 17.11.2017 era stata incaricata da Controparte_1 Parte_1 della fornitura di un servizio Cloud per E-commerce e che in data 14.12.2017 e avevano concluso un contratto avente ad oggetto la CP_2 Parte_1
“progettazione, sviluppo e personalizzazione del sito E-commerce Carlo Erba Reagents”;
- che per potere realizzare la piattaforma era necessario eseguire una preliminare attività di analisi funzionale prodromica all'attuazione del progetto;
- che solo dopo avere eseguito l'analisi funzionale, dal dicembre 2017 al 28 settembre 2018, le parti avevano potuto stabilire la tempistica per la consegna del progetto, concordata per il 1° aprile 2019 e delle relative fasi intermedie di realizzazione;
-che del tutto ingiustificatamente la committente aveva tuttavia comunicato la risoluzione da entrambi i rapporti contrattuali in data 28.2.2019 senza tuttavia provvedere al pagamento del compenso contrattuale per le prestazioni espletate. pagina 3 di 12 ha contestato le avverse domande eccependo l'inadempimento Parte_1 di entrambe le società fornitrici. In particolare ha dedotto il gravissimo ritardo delle attrici atteso che il contratto prevedeva un termine finale di cinque mesi decorrente dalla conclusione del contratto, rispetto al quale le attrici erano in gravissimo ritardo, che a gennaio 2019 non era ancora stata completata l'opera commissionata, nonostante moltissime proroghe concesse al termine iniziale, così che in quel mese, dopo l'ennesima richiesta da parte delle attrici di proroga del termine finale, era stata costretta a dichiarare il contratto risolto per inadempimento, confermando tale risoluzione il successivo mese di febbraio, dopo avere constatato un ulteriore ritardo rispetto al termine intermedio fissato per la fine di gennaio. Ha in particolare dedotto che le attrici non avevano rispettato quasi nessuno dei termini intermedi che erano stati via via fissati, nonostante la convenuta si fosse lamentata ripetutamente con comunicazioni inviate loro nel corso della esecuzione e prodotte in atti, invocando, in particolare la violazione di circa 4 mesi del termine per il completamento dell'analisi funzionale, stabilito originariamente per il 27 febbraio 2018 e differito al 21 giugno successivo e che, in secondo luogo, la parte di opera eseguita era affetta da vizi in quanto mancante di diverse funzionalità. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni. All'esito della disposta CTU, con sentenza n. 9853/2023, pubblicata il 5.12.2023, il Tribunale di Milano così ha statuito:
<in accoglimento parziale della domanda avanzata da e CP_2 Controparte_1 nei confronti di condanna a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_2
e l'importo di euro 70.500, con gli interessi specificati in
[...] Controparte_1 motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 condanna altresì a rimborsare a e le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.203 per spese, compreso il compenso del CT di parte, € 9.000, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pone il compenso del CTU interamente a carico della convenuta>>. pagina 4 di 12 Ha proposto appello Parte_1
Si sono costituite e . Controparte_1 Controparte_3
Celebratasi la prima udienza innanzi alla Consigliera Istruttrice il 31.10.2024, fissata l'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
* I motivi di Impugnazione L'impugnazione è articolata in tre motivi.
1°. Viene censurato l'argomentare e le conclusioni del ctu sulle quali il primo giudice fonda la decisione. L'appellante sottolinea come le conclusioni del ctu, secondo cui (a) la tempistica contrattuale era da considerare puramente indicativa e rivedibile dalle parti in relazione alla complessità dello sviluppo del progetto (b) il termine di cinque mesi doveva intendersi riferito solo allo sviluppo della piattaforma, fossero contrarie al tenore letterale degli accordi contrattuali e alla documentazione prodotta in atti. L'appellante prospetta che nel termine di 5 mesi indicato nel contratto era ricompresa anche l'attività di verifica delle analisi compiute dalla committente, con la conseguenza che le controparti avevano maturato importanti ritardi sia per la consegna dell'analisi funzionale che per l'analisi tecnica.
2°.Viene contestata l'affermazione secondo la quale, stante il rispetto da parte del fornitore della scadenza intermedia di gennaio 2019, la committente non avrebbe potuto, a fronte del mancato decorso del termine finale per la consegna dei lavori stabilito dalle parti alla data del primo aprile 2019, risolvere il contratto per inadempimento, ma solo pretendere il corretto e tempestivo adempimento. Il tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione essendosi pronunciato sulla tassatività dei termini contrattuali in assenza di una domanda di risoluzione del contratto e benché la non perentorietà degli stessi non fosse mai stata messa in discussione dalla convenuta odierna appellante.
3°. Si lamenta un vizio di carenza di motivazione in merito al rigetto della domanda riconvenzionale conseguenziale a un'indagine carente sugli inadempimenti imputabili alle controparti. Vengono impugnate le argomentazioni con le quali il tribunale ha escluso la presenza di vizi inficianti la parte di prestazione eseguita.
* Le ragioni della decisione pagina 5 di 12 I primi due motivi che, trattando il comune tema dei ritardi cui sarebbero incorse le appellate possono essere trattati unitariamente, non sono fondati. Queste le argomentazioni con le quali il primo giudice giunge ad escludere l'esistenza di ritardi integranti gli estremi dell'inadempimento:
<<..Il dato letterale della espressa qualificazione nel contratto come indicativi, e non tassativi
o perentori, dei termini temporali, risulta in via documentale dal contratto, e non soltanto è adeguato alla natura della prestazione, complessa e in via di progressiva definizione nella fase di studio, come in ogni progetto informatico articolato quale è quello dedotto in giudizio, ma esso è anche chiaramente denotato dal tenore di tutte le comunicazioni intercorse fra le parti, in nessuna delle quali si presuppone la perentorietà dei termini di volta in volta fissati, anche quando la convenuta si lamenta di ritardi nel rispetto delle varie scadenze. Nessun dubbio, perciò, che questa debba essere l'interpretazione del rapporto contrattuale, in quanto la lettera della legge trova conferma nel comportamento esecutivo delle parti (art. 1362 c.c.), essa è, inoltre, conforme alla natura e all'oggetto del contratto, come si è scritto, ciò che corrisponde all'applicazione di un ulteriore criterio interpretativo dettato dalla legge (art. 1369 c.c.). Lo stesso criterio interpretativo porta a confermare la valutazione del CTU per cui i 5 mesi previsti nel contratto dovessero riferirsi alla seconda fase esecutiva, diretta alla attuazione del progetto definito nella prima fase. Infatti, in nessuna delle comunicazioni intercorse fra le parti si fa riferimento a questo termine come a quello finale decorrente dalla stipulazione e delimitante l'intero rapporto esecutivo, anzi, il fatto che tale riferimento manchi sempre induce a ritenere che tutte tali comunicazioni presuppongano implicitamente che non sia così>>.
Premessa l'incontestata qualificazione dei termini contrattuali come non perentori, la questione di causa attiene essenzialmente all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di cinque mesi indicato nel contratto concluso tra e il 14.12.2017 . La clausola così recita Pt_1 CP_2
“Tempi di sviluppo 5 mesi (con eventuale materiale disponibile alla partenza del progetto). I tempi di sviluppo possono variare in base alle personalizzazioni richieste”.
pagina 6 di 12 L'interpretazione adottata dal giudice sulla scia delle considerazioni del ctu, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è coerente con la lettera del contratto e il comportamento assunto dalle parti nella fase esecutiva degli accordi. La clausola sopra riportata si riferisce letteralmente alla sola tempistica dell'attività di sviluppo della piattaforma. Che peraltro vi fosse un'attività propedeutica a quella propriamente di sviluppo, emerge dal fatto che nell'accordo era stato previsto che “alla sottoscrizione del contratto sarebbe stata effettuata un'analisi mirata a definire le priorità da dare al progetto, prevedendo la redazione di un documento, sottoscritto dalle parti, che definiva il perimetro, le fasi e le priorità dello stesso con la quantificazione economica per determinare i SAL e la fatturazione a step”. La lettura coordinata delle due previsioni conferma l'esistenza di una prima fase di analisi e progettazione da eseguire alla sottoscrizione del contratto della quale non era stata prestabilita la durata. Solo dopo avere messo a punto il piano operativo si sarebbe passati allo sviluppo del progetto. Il fatto che il contratto non avesse previsto una data di inizio dei lavori non implica pertanto, come sostiene l'appellante, che la decorrenza del termine di cinque mesi fosse immediata. Piuttosto la complessità e molteplicità delle attività da eseguire, come pone in luce il ctu, necessitavano di tempi non determinabili a priori;
per tale ragione le parti hanno condiviso una programmazione temporale di massima solo per l'attività di sviluppo della piattaforma. Che le parti avessero consapevolmente deciso di non imbrigliare i tempi di realizzazione della prestazione in date prestabilite emerge anche dal tenore dell'art. 2.1., in cui viene precisato “i tempi di consegna hanno carattere puramente indicativo, costituendo una semplice previsione dei tempi necessari alla consegna;
- vi è esclusione di ogni possibile pretesa risarcitoria a favore del Cliente per eventuali ritardi”. E' dunque coerente con il testo contrattuale l'affermazione del ctu secondo la quale “la data di sottoscrizione del contratto è quindi da considerarsi come il momento di avvio della fase progettuale di analisi e non dello sviluppo, e quindi della realizzazione della piattaforma, che sarebbe decorso invece una volta terminata la fase in parola con la consegna e
pagina 7 di 12 l'accettazione del piano di progetto (c.d. nel quale è riportata la pianificazione delle Pt_2 attività, indicandone l'inizio, la fine e la durata” . Non trova pertanto alcun riscontro nel tenore degli accordi la tesi dell'appellante secondo la quale le attività di creazione della piattaforma E-commerce + attività accessorie e di supporto, così come l'aggiornamento dei Web Service SAP
“avrebbero dovuto concludersi, al più tardi, entro il mese di Aprile 2018”. La corrispondenza segnalata da a conferma della propria prospettazione Pt_1 non è dirimente nel senso auspicato dall'appellante. Anzi depone per la correttezza dell'interpretazione adottata dal tribunale. Il fatto che la committente abbia sollecitato in maniera generica, nella fase dedicata alla progettazione alla consegna dell'analisi Controparte_1 funzionale, non dimostra che l'appaltatrice fosse in ritardo rispetto alla tempistica predeterminata di 5 mesi, tant'è che non solleva mai alcuna Pt_1 contestazione precisa riguardo a un asserito termine non rispettato (cfr docc. 14, 17, 21 menzionati dall'appellante). Solo nell'incontro del 12.09.2018, come riconosce anche vengono formalizzati per la prima volta i seguenti Pt_1 termini di fase: 21.09.2018 per la presentazione del piano di progetto e 24.09.2018 per l'inizio delle attività indicate nel piano di progetto, termini non osservati da con modesto ritardo (6 giorni cfr doc. 27 e 29 Controparte_1 appellante). E' poi solo a seguito della trasmissione del piano di progetto condiviso che vengono stabilite le ulteriori scadenze del 3.12.2018 per il rilascio del sito navigabile;
del 25.01.2018 per il rilascio catalogo navigabile, inserimento ordini da front-end, richiesta d'offerta, inserimento offerte da agente;
dell'1.04.2019 per la messa in produzione del prodotto. Anche sotto questo profilo è scarsamente verosimile che, se la scadenza contrattuale fosse stata quella ipotizzata dall'appellante dell' 1.4.2018, la committente avrebbe silenziosamente concordato nuovi termini senza sollevare alcun rilievo formale. L'appellante a riguardo sostiene di avere rivolto svariati solleciti e contestazioni, ma in realtà la corrispondenza menzionata (vengono citati in particolare i docc. 16 e 17) non assume tale significato. Nelle mail dell'11.5.2018 si legge il disappunto dei funzionari di per una “tempistica non in linea con le Pt_1
pagina 8 di 12 attese”…,in quanto “per fine mese/inizio Giugno vorremmo avere il tutto approvato per finalmente partire anche con l'analisi tecnica” (doc. 16) e quindi la richiesta di accertare
“qual è il reale stato di avanzamento del progetto” nonché di verificare se è possibile
“far si che i lavori in corso subiscano un accelerata e rientrino, per quanto possibile, nei tempi idealmente attesi…….” pur sottolineando che “eventuali azioni “acceleranti” non dovranno in nessun modo compromettere la qualità del prodotto” (doc. 17). E' da ritenere che se il termine per la consegna completa della piattaforma fosse stato già così ampiamente superato come sostiene l'appellante, avrebbe rivendicato Pt_1 con maggior vigore l'adempimento del contratto stigmatizzando in maniera più decisa la condotta della controparte. Nelle mail invece non viene mai contestato un ritardo rispetto a termini contrattuali bensì vengono rappresentate le aspettative della dirigenza e si chiede di fare il possibile per rispettarle. La mail del 17.1.2019 in cui, secondo l'appellante, avrebbe Controparte_1 riconosciuto i propri ritardi nella esecuzione delle prestazioni, va ricollegata alla richiesta dell'appellata di una rimodulazione delle ulteriori scadenze relative allo sviluppo della piattaforma, cui faceva seguito la stesura di un nuovo piano di progetto (doc. 48 appellata mail del 10.1.2019), nel quale era previsto uno slittamento della messa in produzione del prodotto dal 1° aprile 2019 a fine giugno del medesimo anno. La proposta formulata da , cui la Controparte_1 committente non ha aderito preferendo recedere dal contratto, era pertanto esclusivamente diretta a negoziare un differimento nella consegna del prodotto finito di due mesi. Solo entro questo esiguo ambito temporale può ipotizzarsi un implicito riconoscimento di (si veda anche la mail del Controparte_1
21.01.2019 doc. 51 appellante) di avere difficoltà a rimanere nei tempi concordati il 28.09.2018, il che non vale certo a integrare la condotta di inadempimento colposo richiesto dall'art. 1218 c.c. contestata dalla committente. Nel secondo motivo vengono in buona parte riproposte le medesime considerazioni sulla gravità del ritardo accumulato dalle appellate già esposte nelle precedenti censure. La committente è receduta dal contratto ben prima del superamento della data del 1° aprile 2019 concordata per la consegna del pagina 9 di 12 prodotto. Non risultando ipotizzabile una condotta di inadempimento delle controparti lo scioglimento anticipato del contratto voluto dalla committente è stato correttamente ritenuto dal tribunale non giustificato. E' appena il caso di rimarcare che la pacifica non tassatività dei termini contrattuali viene menzionata dal primo giudice solo ad ulteriore conforto dell'insussistenza di un inadempimento delle appaltatrici e non già, come prospetta l'appellante, sull'erroneo presupposto della proposizione da parte della committente di una domanda di risoluzione per inosservanza del termine essenziale.
E' infine infondato anche il terzo e ultimo motivo. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, il tenore della motivazione della sentenza impugnata è corretto ed esaustivo rispetto alle domande delle parti risultando assolutamente superfluo, alla luce del criterio del c.d. assorbimento improprio (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020) l'esame nel merito della suddetta domanda. ha articolato esclusivamente una domanda di risarcimento del danno Pt_1 fondata sull'inadempimento delle controparti. Avendo il tribunale escluso la configurabilità di qualsivoglia inadempimento la domanda, fondata su un presupposto ritenuto correttamente inesistente dal primo giudice, deve ritenersi assorbita. Infine l'appellante lamenta la lacunosità e contraddittorietà della CTU riguardo ai vizi che il tribunale ha escluso, evidenziando che doveva presumersi l'insussistenza degli stessi in assenza di alcuna contestazione. La conclusione cui perviene il tribunale sulla base di un ragionamento logico presuntivo è corretta. DA imputa al CTU carenze che le sono proprie. Il ctu ha evidenziato che i vizi contestati da non erano verificabili perché i link non erano più Pt_1 attivi. Ha poi rilevato che “durante gli incontri collegiali il CTP di ha Parte_1 confermato che vi è stata una consegna da parte del Fornitore, ma che è stata ritenuta dalla Committente parziale perché quanto rilasciato sarebbe privo di alcune funzionalità; funzionalità mancanti che lo stesso CTP di non è stato in grado di elencare Parte_1 poiché vi è una non corrispondenza di voci tra il primo piano di progetto del 28 settembre pagina 10 di 12 2018 e il secondo piano di progetto del 18 gennaio 2019. Pertanto, alla luce di quanto esposto, lo scrivente CTU non ha alcun elemento per poter apprezzare l'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla convenuta”. Secondo l'appellante l'argomentare del ctu non sarebbe corretto in quanto dalla considerazione che i vizi non erano verificabili “avrebbe dovuto trarre la logica conclusione di non ritenere provato l'adempimento – parziale – di parte attrice”. Si tratta di una prospettazione non condivisibile. L'onere della prova di avere correttamente adempiuto sorge quando l'eccezione di inadempimento è stata formulata in maniera specifica. Tale requisito difetta integralmente nella fattispecie in esame: tutti i rilasci consegnati dalle appellate sono stati accettati e lo stesso CTP di DA non è in grado di indicare le funzionalità mancanti. Se a ciò si aggiunge il fatto, evidenziato dal primo giudice, della totale assenza di contestazioni di vizi ante causam non può che concludersi per l'assenza di condotte di inadempimento attribuibili alle appaltatrici. Alla luce delle argomentazioni esposte va conseguentemente respinta l'istanza di rinnovazione della ctu.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa (indeterminabile-complessità media) e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9853/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023 ,così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9853/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite di questo grado liquidate in € 8.470,00 per compensi professionali pagina 11 di 12 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 15 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1635/2024 promossa in grado d'appello DA (P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CRISTINA BASSANI (C.F. ) e CARLO MARIA C.F._1
MUSCOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della prima in Milano, Via Cesare Battisti n. 8. APPELLANTE CONTRO P.I. e P.I. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, entrambe con il patrocinio dell'avv. FEDERICO GABALLO P.IVA_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._3
Milano, Viale Cadore n. 48. APPELLATE Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza n. 9853/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 4.12.2023 e comunicata il 5.12.2023, così giudicare, ogni contraria istanza respinta: pagina 1 di 12 • rimettere la causa in istruttoria, con convocazione del Consulente a chiarimenti e rinnovazione della espletata CTU sui quesiti già formulati e formulazione quesiti in punto risarcimento del danno subito dalla appellante;
• in via principale: respingere le domande tutte, principali e subordinate, di parte attrice perché inammissibili, infondate ed illegittime;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare le attrici, in via tra di loro solidale, al pagamento in favore della convenuta dei danni subiti pari ad euro 795.445,00 (doc. 67) ovvero alla diversa misura risultante in corso di causa, anche in via equitativa, previa ammissione di CTU sul punto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 28.2.20219;
• condannare alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di Tribunale - pari a € 70.500,00 per sorte capitale + € 29.769,35 per interessi e così complessivamente € 100.269,35 - oltre interesse dal dì del pagamento nella misura stabilita dal D.lgs 231/02. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del primo grado di giudizio (comprensive di quelle di CTU e CT di parte rimborsate alla parte appellata, per complessivi
€ 15.546,00), oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal dì del pagamento”.
Per Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita voglia così giudicare:
- Respingere integralmente le pretese avversarie della società appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la piena conferma della sentenza appellata e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa e/o delle domande e/o eccezioni rimaste “assorbite” svolte in primo grado da e che si ripropongono espressamente: Controparte_1 Controparte_3
A) In via principale e nel merito,
- accertare e dichiarare il recesso ex art. 1671 cod. civ. operato dalla società committente dai contratti per cui è causa, e -per l'effetto- condannare in persona del suo Parte_1 rappresentante legale pro-tempore: 1) in adesione della sottoscritta difesa ai risultati della CTU in atti, accertati lavori utili eseguiti per euro 97.500,00, al pagamento a favore di ovvero a favore della CP_2 stessa in via alternativa con della somma di euro 70.500,00 (già al Controparte_1 netto degli acconti ricevuti pari a euro 27.000,00) o nella diversa somma di giustizia, a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'ammontare dei lavori eseguiti;
1-a) ovvero – in via subordinata con la domanda di cui al punto 1) – al pagamento del minor importo di euro 67.267,86 o nella diversa somma di giustizia a favore di Controparte_1 ovvero a favore della stessa in via alternativa con a titolo di indennizzo e/o
[...] CP_2 risarcimento per le spese ed i costi sopportati. 2) Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. pagina 2 di 12 3) Porre in via definitiva le spese di CTU a carico di condannando la Parte_1 stessa al pagamento delle spese e compensi professionali di lite.
4) Respingere ogni pretesa di svolta in via riconvenzionale, in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
- Condannare parte appellante al rimborso dei compensi professionali di lite del presente procedimento di appello per entrambe le società appellate, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Federico Gaballo”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Le società e hanno convenuto in giudizio CP_2 Controparte_1 innanzi al tribunale di Milano chiedendo, previo Controparte_4 accertamento del recesso ex art. 1671 c.c. della società convenuta dai contratti intercorsi tra le parti, la condanna della predetta al pagamento in favore di ovvero in via alternativa in favore di , della somma di CP_2 Controparte_1
€ 94.000,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento per l'ammontare dei lavori eseguiti, ovvero in via subordinata, la condanna al pagamento dei minori importi indicati nelle conclusioni. A sostegno delle proprie domande le parti attrici hanno esposto:
-che in data 17.11.2017 era stata incaricata da Controparte_1 Parte_1 della fornitura di un servizio Cloud per E-commerce e che in data 14.12.2017 e avevano concluso un contratto avente ad oggetto la CP_2 Parte_1
“progettazione, sviluppo e personalizzazione del sito E-commerce Carlo Erba Reagents”;
- che per potere realizzare la piattaforma era necessario eseguire una preliminare attività di analisi funzionale prodromica all'attuazione del progetto;
- che solo dopo avere eseguito l'analisi funzionale, dal dicembre 2017 al 28 settembre 2018, le parti avevano potuto stabilire la tempistica per la consegna del progetto, concordata per il 1° aprile 2019 e delle relative fasi intermedie di realizzazione;
-che del tutto ingiustificatamente la committente aveva tuttavia comunicato la risoluzione da entrambi i rapporti contrattuali in data 28.2.2019 senza tuttavia provvedere al pagamento del compenso contrattuale per le prestazioni espletate. pagina 3 di 12 ha contestato le avverse domande eccependo l'inadempimento Parte_1 di entrambe le società fornitrici. In particolare ha dedotto il gravissimo ritardo delle attrici atteso che il contratto prevedeva un termine finale di cinque mesi decorrente dalla conclusione del contratto, rispetto al quale le attrici erano in gravissimo ritardo, che a gennaio 2019 non era ancora stata completata l'opera commissionata, nonostante moltissime proroghe concesse al termine iniziale, così che in quel mese, dopo l'ennesima richiesta da parte delle attrici di proroga del termine finale, era stata costretta a dichiarare il contratto risolto per inadempimento, confermando tale risoluzione il successivo mese di febbraio, dopo avere constatato un ulteriore ritardo rispetto al termine intermedio fissato per la fine di gennaio. Ha in particolare dedotto che le attrici non avevano rispettato quasi nessuno dei termini intermedi che erano stati via via fissati, nonostante la convenuta si fosse lamentata ripetutamente con comunicazioni inviate loro nel corso della esecuzione e prodotte in atti, invocando, in particolare la violazione di circa 4 mesi del termine per il completamento dell'analisi funzionale, stabilito originariamente per il 27 febbraio 2018 e differito al 21 giugno successivo e che, in secondo luogo, la parte di opera eseguita era affetta da vizi in quanto mancante di diverse funzionalità. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni. All'esito della disposta CTU, con sentenza n. 9853/2023, pubblicata il 5.12.2023, il Tribunale di Milano così ha statuito:
<in accoglimento parziale della domanda avanzata da e CP_2 Controparte_1 nei confronti di condanna a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_2
e l'importo di euro 70.500, con gli interessi specificati in
[...] Controparte_1 motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 condanna altresì a rimborsare a e le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.203 per spese, compreso il compenso del CT di parte, € 9.000, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pone il compenso del CTU interamente a carico della convenuta>>. pagina 4 di 12 Ha proposto appello Parte_1
Si sono costituite e . Controparte_1 Controparte_3
Celebratasi la prima udienza innanzi alla Consigliera Istruttrice il 31.10.2024, fissata l'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
* I motivi di Impugnazione L'impugnazione è articolata in tre motivi.
1°. Viene censurato l'argomentare e le conclusioni del ctu sulle quali il primo giudice fonda la decisione. L'appellante sottolinea come le conclusioni del ctu, secondo cui (a) la tempistica contrattuale era da considerare puramente indicativa e rivedibile dalle parti in relazione alla complessità dello sviluppo del progetto (b) il termine di cinque mesi doveva intendersi riferito solo allo sviluppo della piattaforma, fossero contrarie al tenore letterale degli accordi contrattuali e alla documentazione prodotta in atti. L'appellante prospetta che nel termine di 5 mesi indicato nel contratto era ricompresa anche l'attività di verifica delle analisi compiute dalla committente, con la conseguenza che le controparti avevano maturato importanti ritardi sia per la consegna dell'analisi funzionale che per l'analisi tecnica.
2°.Viene contestata l'affermazione secondo la quale, stante il rispetto da parte del fornitore della scadenza intermedia di gennaio 2019, la committente non avrebbe potuto, a fronte del mancato decorso del termine finale per la consegna dei lavori stabilito dalle parti alla data del primo aprile 2019, risolvere il contratto per inadempimento, ma solo pretendere il corretto e tempestivo adempimento. Il tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione essendosi pronunciato sulla tassatività dei termini contrattuali in assenza di una domanda di risoluzione del contratto e benché la non perentorietà degli stessi non fosse mai stata messa in discussione dalla convenuta odierna appellante.
3°. Si lamenta un vizio di carenza di motivazione in merito al rigetto della domanda riconvenzionale conseguenziale a un'indagine carente sugli inadempimenti imputabili alle controparti. Vengono impugnate le argomentazioni con le quali il tribunale ha escluso la presenza di vizi inficianti la parte di prestazione eseguita.
* Le ragioni della decisione pagina 5 di 12 I primi due motivi che, trattando il comune tema dei ritardi cui sarebbero incorse le appellate possono essere trattati unitariamente, non sono fondati. Queste le argomentazioni con le quali il primo giudice giunge ad escludere l'esistenza di ritardi integranti gli estremi dell'inadempimento:
<<..Il dato letterale della espressa qualificazione nel contratto come indicativi, e non tassativi
o perentori, dei termini temporali, risulta in via documentale dal contratto, e non soltanto è adeguato alla natura della prestazione, complessa e in via di progressiva definizione nella fase di studio, come in ogni progetto informatico articolato quale è quello dedotto in giudizio, ma esso è anche chiaramente denotato dal tenore di tutte le comunicazioni intercorse fra le parti, in nessuna delle quali si presuppone la perentorietà dei termini di volta in volta fissati, anche quando la convenuta si lamenta di ritardi nel rispetto delle varie scadenze. Nessun dubbio, perciò, che questa debba essere l'interpretazione del rapporto contrattuale, in quanto la lettera della legge trova conferma nel comportamento esecutivo delle parti (art. 1362 c.c.), essa è, inoltre, conforme alla natura e all'oggetto del contratto, come si è scritto, ciò che corrisponde all'applicazione di un ulteriore criterio interpretativo dettato dalla legge (art. 1369 c.c.). Lo stesso criterio interpretativo porta a confermare la valutazione del CTU per cui i 5 mesi previsti nel contratto dovessero riferirsi alla seconda fase esecutiva, diretta alla attuazione del progetto definito nella prima fase. Infatti, in nessuna delle comunicazioni intercorse fra le parti si fa riferimento a questo termine come a quello finale decorrente dalla stipulazione e delimitante l'intero rapporto esecutivo, anzi, il fatto che tale riferimento manchi sempre induce a ritenere che tutte tali comunicazioni presuppongano implicitamente che non sia così>>.
Premessa l'incontestata qualificazione dei termini contrattuali come non perentori, la questione di causa attiene essenzialmente all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di cinque mesi indicato nel contratto concluso tra e il 14.12.2017 . La clausola così recita Pt_1 CP_2
“Tempi di sviluppo 5 mesi (con eventuale materiale disponibile alla partenza del progetto). I tempi di sviluppo possono variare in base alle personalizzazioni richieste”.
pagina 6 di 12 L'interpretazione adottata dal giudice sulla scia delle considerazioni del ctu, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è coerente con la lettera del contratto e il comportamento assunto dalle parti nella fase esecutiva degli accordi. La clausola sopra riportata si riferisce letteralmente alla sola tempistica dell'attività di sviluppo della piattaforma. Che peraltro vi fosse un'attività propedeutica a quella propriamente di sviluppo, emerge dal fatto che nell'accordo era stato previsto che “alla sottoscrizione del contratto sarebbe stata effettuata un'analisi mirata a definire le priorità da dare al progetto, prevedendo la redazione di un documento, sottoscritto dalle parti, che definiva il perimetro, le fasi e le priorità dello stesso con la quantificazione economica per determinare i SAL e la fatturazione a step”. La lettura coordinata delle due previsioni conferma l'esistenza di una prima fase di analisi e progettazione da eseguire alla sottoscrizione del contratto della quale non era stata prestabilita la durata. Solo dopo avere messo a punto il piano operativo si sarebbe passati allo sviluppo del progetto. Il fatto che il contratto non avesse previsto una data di inizio dei lavori non implica pertanto, come sostiene l'appellante, che la decorrenza del termine di cinque mesi fosse immediata. Piuttosto la complessità e molteplicità delle attività da eseguire, come pone in luce il ctu, necessitavano di tempi non determinabili a priori;
per tale ragione le parti hanno condiviso una programmazione temporale di massima solo per l'attività di sviluppo della piattaforma. Che le parti avessero consapevolmente deciso di non imbrigliare i tempi di realizzazione della prestazione in date prestabilite emerge anche dal tenore dell'art. 2.1., in cui viene precisato “i tempi di consegna hanno carattere puramente indicativo, costituendo una semplice previsione dei tempi necessari alla consegna;
- vi è esclusione di ogni possibile pretesa risarcitoria a favore del Cliente per eventuali ritardi”. E' dunque coerente con il testo contrattuale l'affermazione del ctu secondo la quale “la data di sottoscrizione del contratto è quindi da considerarsi come il momento di avvio della fase progettuale di analisi e non dello sviluppo, e quindi della realizzazione della piattaforma, che sarebbe decorso invece una volta terminata la fase in parola con la consegna e
pagina 7 di 12 l'accettazione del piano di progetto (c.d. nel quale è riportata la pianificazione delle Pt_2 attività, indicandone l'inizio, la fine e la durata” . Non trova pertanto alcun riscontro nel tenore degli accordi la tesi dell'appellante secondo la quale le attività di creazione della piattaforma E-commerce + attività accessorie e di supporto, così come l'aggiornamento dei Web Service SAP
“avrebbero dovuto concludersi, al più tardi, entro il mese di Aprile 2018”. La corrispondenza segnalata da a conferma della propria prospettazione Pt_1 non è dirimente nel senso auspicato dall'appellante. Anzi depone per la correttezza dell'interpretazione adottata dal tribunale. Il fatto che la committente abbia sollecitato in maniera generica, nella fase dedicata alla progettazione alla consegna dell'analisi Controparte_1 funzionale, non dimostra che l'appaltatrice fosse in ritardo rispetto alla tempistica predeterminata di 5 mesi, tant'è che non solleva mai alcuna Pt_1 contestazione precisa riguardo a un asserito termine non rispettato (cfr docc. 14, 17, 21 menzionati dall'appellante). Solo nell'incontro del 12.09.2018, come riconosce anche vengono formalizzati per la prima volta i seguenti Pt_1 termini di fase: 21.09.2018 per la presentazione del piano di progetto e 24.09.2018 per l'inizio delle attività indicate nel piano di progetto, termini non osservati da con modesto ritardo (6 giorni cfr doc. 27 e 29 Controparte_1 appellante). E' poi solo a seguito della trasmissione del piano di progetto condiviso che vengono stabilite le ulteriori scadenze del 3.12.2018 per il rilascio del sito navigabile;
del 25.01.2018 per il rilascio catalogo navigabile, inserimento ordini da front-end, richiesta d'offerta, inserimento offerte da agente;
dell'1.04.2019 per la messa in produzione del prodotto. Anche sotto questo profilo è scarsamente verosimile che, se la scadenza contrattuale fosse stata quella ipotizzata dall'appellante dell' 1.4.2018, la committente avrebbe silenziosamente concordato nuovi termini senza sollevare alcun rilievo formale. L'appellante a riguardo sostiene di avere rivolto svariati solleciti e contestazioni, ma in realtà la corrispondenza menzionata (vengono citati in particolare i docc. 16 e 17) non assume tale significato. Nelle mail dell'11.5.2018 si legge il disappunto dei funzionari di per una “tempistica non in linea con le Pt_1
pagina 8 di 12 attese”…,in quanto “per fine mese/inizio Giugno vorremmo avere il tutto approvato per finalmente partire anche con l'analisi tecnica” (doc. 16) e quindi la richiesta di accertare
“qual è il reale stato di avanzamento del progetto” nonché di verificare se è possibile
“far si che i lavori in corso subiscano un accelerata e rientrino, per quanto possibile, nei tempi idealmente attesi…….” pur sottolineando che “eventuali azioni “acceleranti” non dovranno in nessun modo compromettere la qualità del prodotto” (doc. 17). E' da ritenere che se il termine per la consegna completa della piattaforma fosse stato già così ampiamente superato come sostiene l'appellante, avrebbe rivendicato Pt_1 con maggior vigore l'adempimento del contratto stigmatizzando in maniera più decisa la condotta della controparte. Nelle mail invece non viene mai contestato un ritardo rispetto a termini contrattuali bensì vengono rappresentate le aspettative della dirigenza e si chiede di fare il possibile per rispettarle. La mail del 17.1.2019 in cui, secondo l'appellante, avrebbe Controparte_1 riconosciuto i propri ritardi nella esecuzione delle prestazioni, va ricollegata alla richiesta dell'appellata di una rimodulazione delle ulteriori scadenze relative allo sviluppo della piattaforma, cui faceva seguito la stesura di un nuovo piano di progetto (doc. 48 appellata mail del 10.1.2019), nel quale era previsto uno slittamento della messa in produzione del prodotto dal 1° aprile 2019 a fine giugno del medesimo anno. La proposta formulata da , cui la Controparte_1 committente non ha aderito preferendo recedere dal contratto, era pertanto esclusivamente diretta a negoziare un differimento nella consegna del prodotto finito di due mesi. Solo entro questo esiguo ambito temporale può ipotizzarsi un implicito riconoscimento di (si veda anche la mail del Controparte_1
21.01.2019 doc. 51 appellante) di avere difficoltà a rimanere nei tempi concordati il 28.09.2018, il che non vale certo a integrare la condotta di inadempimento colposo richiesto dall'art. 1218 c.c. contestata dalla committente. Nel secondo motivo vengono in buona parte riproposte le medesime considerazioni sulla gravità del ritardo accumulato dalle appellate già esposte nelle precedenti censure. La committente è receduta dal contratto ben prima del superamento della data del 1° aprile 2019 concordata per la consegna del pagina 9 di 12 prodotto. Non risultando ipotizzabile una condotta di inadempimento delle controparti lo scioglimento anticipato del contratto voluto dalla committente è stato correttamente ritenuto dal tribunale non giustificato. E' appena il caso di rimarcare che la pacifica non tassatività dei termini contrattuali viene menzionata dal primo giudice solo ad ulteriore conforto dell'insussistenza di un inadempimento delle appaltatrici e non già, come prospetta l'appellante, sull'erroneo presupposto della proposizione da parte della committente di una domanda di risoluzione per inosservanza del termine essenziale.
E' infine infondato anche il terzo e ultimo motivo. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, il tenore della motivazione della sentenza impugnata è corretto ed esaustivo rispetto alle domande delle parti risultando assolutamente superfluo, alla luce del criterio del c.d. assorbimento improprio (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020) l'esame nel merito della suddetta domanda. ha articolato esclusivamente una domanda di risarcimento del danno Pt_1 fondata sull'inadempimento delle controparti. Avendo il tribunale escluso la configurabilità di qualsivoglia inadempimento la domanda, fondata su un presupposto ritenuto correttamente inesistente dal primo giudice, deve ritenersi assorbita. Infine l'appellante lamenta la lacunosità e contraddittorietà della CTU riguardo ai vizi che il tribunale ha escluso, evidenziando che doveva presumersi l'insussistenza degli stessi in assenza di alcuna contestazione. La conclusione cui perviene il tribunale sulla base di un ragionamento logico presuntivo è corretta. DA imputa al CTU carenze che le sono proprie. Il ctu ha evidenziato che i vizi contestati da non erano verificabili perché i link non erano più Pt_1 attivi. Ha poi rilevato che “durante gli incontri collegiali il CTP di ha Parte_1 confermato che vi è stata una consegna da parte del Fornitore, ma che è stata ritenuta dalla Committente parziale perché quanto rilasciato sarebbe privo di alcune funzionalità; funzionalità mancanti che lo stesso CTP di non è stato in grado di elencare Parte_1 poiché vi è una non corrispondenza di voci tra il primo piano di progetto del 28 settembre pagina 10 di 12 2018 e il secondo piano di progetto del 18 gennaio 2019. Pertanto, alla luce di quanto esposto, lo scrivente CTU non ha alcun elemento per poter apprezzare l'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla convenuta”. Secondo l'appellante l'argomentare del ctu non sarebbe corretto in quanto dalla considerazione che i vizi non erano verificabili “avrebbe dovuto trarre la logica conclusione di non ritenere provato l'adempimento – parziale – di parte attrice”. Si tratta di una prospettazione non condivisibile. L'onere della prova di avere correttamente adempiuto sorge quando l'eccezione di inadempimento è stata formulata in maniera specifica. Tale requisito difetta integralmente nella fattispecie in esame: tutti i rilasci consegnati dalle appellate sono stati accettati e lo stesso CTP di DA non è in grado di indicare le funzionalità mancanti. Se a ciò si aggiunge il fatto, evidenziato dal primo giudice, della totale assenza di contestazioni di vizi ante causam non può che concludersi per l'assenza di condotte di inadempimento attribuibili alle appaltatrici. Alla luce delle argomentazioni esposte va conseguentemente respinta l'istanza di rinnovazione della ctu.
* Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa (indeterminabile-complessità media) e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9853/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023 ,così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9853/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite di questo grado liquidate in € 8.470,00 per compensi professionali pagina 11 di 12 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 15 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
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